Provvedimento n. 7442 ( PI2533 ) TELEFONIA WIND

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 1999;

SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta d’intervento pervenuta il 15 aprile 1999, successivamente integrata in data 5 maggio 1999, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del dépliant pubblicitario denominato "L’offerta Wind" (edizione marzo 1999), diffuso a partire dal marzo 1999 dalla Wind Telecomunicazioni Spa in tutto il territorio nazionale, presso i negozi che stipulano i contratti Wind.

Nella richiesta d’intervento si evidenzia che il messaggio, con riferimento ai due profili tariffari "24 ore" e "quando", assicura che: "Potete cambiare piano telefonico ogni volta che volete. La prima volta il servizio vi è offerto gratuitamente, per ogni cambio successivo al primo vi saranno addebitate 12.000 lire Iva inclusa". Invece, Wind non offre la possibilità di cambio del profilo tariffario per le carte ricaricabili.

2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito da un pieghevole, diffuso a partire dal marzo 1999 presso i negozi che stipulano i contratti Wind, dal titolo "L’OFFERTA WIND".

L’opuscolo è composto da 32 pagine nelle quali, dopo alcune informazioni generali relative alla società Wind, vengono descritti i servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile dalla stessa offerti, i piani tariffari, gli abbonamenti e il servizio pre-pagato ricaricabile.

In particolare, nelle pagine 12 e 13 del suddetto pieghevole vengono presentati i due piani telefonici "24 Ore" e "Quando", disponibili sia in abbonamento che con carta ricaricabile, rispetto ai quali viene offerta la possibilità di "cambiare piano telefonico ogni volta che volete. La prima volta il servizio vi è offerto gratuitamente, per ogni cambio successivo al primo vi saranno addebitate 12.000 Lire, Iva inclusa."

3. Comunicazione alle parti

In data 17 maggio 1999 è stato comunicato al segnalante e alla Wind Telecomunicazioni Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, del citato Decreto Legislativo, in relazione a quanto esso esplicitamente afferma o lascia intendere circa la possibilità di poter ottenere gratuitamente il cambio del profilo tariffario.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Wind Telecomunicazioni Spa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni, corredate dalla relativa documentazione, riguardanti il regime cui è sottoposta la possibilità di procedere al cambio del profilo tariffario in caso di carte ricaricabili, fornendo chiarimenti in merito a eventuali limitazioni, circa tale possibilità, al momento della diffusione del messaggio e/o tuttora sussistenti.

In data 8 giugno 1999 la società Wind Telecomunicazioni Spa ha presentato una memoria difensiva, nella quale ha precisato quanto segue:

5. Valutazioni conclusive

Il messaggio in esame lascia chiaramente intendere che il cliente che sceglie un piano tariffario, sia in abbonamento che con carta ricaricabile, possa, in un secondo momento e gratuitamente, modificarlo. Nel messaggio, infatti, tale possibilità, per i piani tariffari di telefonia mobile "24 Ore" e "Quando", è esplicitamente affermata in termini generali ("Potete cambiare piano telefonico ogni volta che volete. La prima volta il servizio vi è offerto gratuitamente..."), senza introdurre alcuna condizione che ne limiti l’applicabilità.

Invece, come segnalato nella richiesta d’intervento e come riconosciuto dalla stessa Wind, esiste una impossibilità tecnica ad assicurare il cambio del piano telefonico per le carte ricaricabili pre-pagate associate a prefissi differenti e, pertanto, la Wind non è attualmente in grado di accogliere alcuna richiesta di modifica del profilo tariffario scelto al momento dell’attivazione della carta stessa.

Il messaggio, pertanto, assicurando indistintamente tale possibilità è idoneo a indurre in errore i consumatori pregiudicandone il comportamento economico. Non è infrequente, infatti, che i consumatori, interessati all’acquisto di un servizio di telefonia mobile con carta ricaricabile, si risolvano a effettuare le proprie scelte di acquisto anche in base alla possibilità di variare, in un secondo momento, i piani tariffari in relazione alle proprie esigenze.

La circostanza che la società abbia dichiarato di aver provveduto nel corso del procedimento a modificare, attraverso un espresso riferimento all’applicabilità del cambio piano ai soli abbonati, il testo del messaggio nella nuova versione del depliant "L’offerta Wind" non esclude l’ingannevolezza del messaggio originario, per il periodo in cui è stato diffuso.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori, in relazione a quanto esso lascia intendere circa la possibilità di poter ottenere gratuitamente il cambio del profilo tariffario, potendo in tal modo pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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