Provvedimento n. 4726 ( PI1112 ) INFOSTRADA

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 febbraio 1997;

SENTITO il Relatore;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1992, con la quale è stato fissato in via generale il termine di conclusione dei procedimenti in materia di pubblicità ingannevole;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Denuncia

Con denuncia, pervenuta il 3 ottobre 1996, la società Telecom Italia Spa ha segnalato all'Autorità alcuni messaggi pubblicitari diffusi dalla società Infostrada.

Secondo la denunciante, tali pubblicità risultano ingannevoli, in quanto inducono i consumatori a ritenere che vi sia un secondo gestore di servizi telefonici globali maggiormente efficiente e con tariffe più convenienti, mentre si tratta della semplice promozione di una carta telefonica riservata esclusivamente alle chiamate internazionali (denominata "Dialoga card") e con tariffe meno convenienti della carta Telecom.

2. Messaggi pubblicitari

Le pubblicità oggetto della denuncia diffuse dalla società Infostrada Spa sono costituite:

  1. da un tabellare pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" del 27 agosto, sul quotidiano "La Repubblica" del 2 settembre 1996 e sul periodico "Capital" di settembre 1996 in cui compare la raffigurazione di un uomo con una cornetta telefonica sulla testa seguita dalla scritta "Ebbene si, c'è un altro" e da un testo che descrive le caratteristiche del servizio telefonico "Dialoga card" e dell'operatore pubblicitario;
  2. da un analogo messaggio pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" del 28 agosto 1996 caratterizzato, oltre che dallo stesso testo descrittivo, dalla raffigurazione di una donna con la cornetta di un telefono sulla testa, seguita dall'indicazione "Mio marito ha un'altra compagnia".

3. Comunicazione alle parti

In data 15 ottobre 1996, l'Autorità ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio del procedimento finalizzato a verificare l'eventuale ingannevolezza dei messaggi denunciati, ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2, lettera b), in relazione all'art. 3, del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 in materia di pubblicità ingannevole, con particolare riguardo:

  1. alle "caratteristiche" dei servizi telefonici pubblicizzati prospettati ai consumatori come servizi globali ("servizi integrati di telecomunicazioni [...]-sia voce che dati-[...]tramite soluzioni personalizzate e un'assistenza dedicata e capillare su tutto il territorio nazionale [...]"), omettendo di precisare il loro effettivo ambito di applicazione;
  2. alla "convenienza" del servizio e alle "capacità" della società Infostrada che si accredita agli occhi dei consumatori come un nuovo gestore maggiormente dinamico ed efficiente ("[...] la differenza in termini di agilità, dinamismo, assenza di burocratismi si riflette anche sulla convenienza. Una differenza che si vede, ma soprattutto si sente").
  3. alla "qualificazione" dell'operatore pubblicitario come "l'altro operatore telefonico", nonché la "nuova compagnia telefonica su cui gli italiani possono contare", prospettando ai lettori un'immagine di fungibilità, completezza e alternatività dei servizi offerti, identici o analoghi a quelli del gestore telefonico pubblico, in contrasto con la reale portata di tali servizi telefonici limitati in Italia alle sole aziende e soggetti appartenenti alla rete Infostrada legati dalla necessità di comunicare stabilmente tra loro (c.d. gruppi chiusi di utenti) e non estensibili attualmente al servizio di telefonia vocale riservato alla Telecom;
  4. all'omissione per la carta telefonica "Dialoga card" di qualsiasi riferimento al gestore statunitense "Global One" e alle relative tariffe, nonché alla necessità di essere titolari di una carta di credito (per l'addebito dei costi delle chiamate); ecc.

4. Risultanze istruttorie

Con memoria dell'8 novembre 1996, l'operatore pubblicitario, società Infostrada Spa, ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:

  1. Infostrada è una società costituita nell'ambito del gruppo Olivetti, al cui capitale partecipano Olivetti Telemedia Spa e la società Bell Atlantic International e che può essere suddivisa in tre grandi settori: 1) servizi di voce (reti private virtuali, gruppi chiusi di utenti; calling cards; ecc.); 2) servizi di dati; 3) servizi aggiuntivi;
  2. la società Telecom attraverso la denuncia cerca di evitare l'ingresso di concorrenti nel mercato delle calling cards;
  3. il messaggio appartiene alla categoria dei messaggi istituzionali diretti a presentare ai consumatori un nuovo operatore che entra nel mercato, segnalando un apposito numero verde da contattare;
  4. i servizi offerti da Infostrada risultano sofisticati e, come tali, saranno acquistati dal consumatore soltanto dopo accurate indagini;
  5. infostrada risulta effettivamente una nuova compagnia telefonica; offre servizi integrati di telecomunicazione (sia voce che dati);
  6. anche intendendo in senso letterale le indicazioni sulla convenienza come convenienza delle tariffe, i prezzi di Infostrada risultano di circa 20% inferiori a quelli delle tariffe pubbliche. In ogni caso, trattandosi di una settore estremamente tecnico, occorrerebbe una verifica da parte di esperti;
  7. "Dialoga card" è una carta telefonica che consente di effettuare chiamate da Paesi situati in tutti i continenti, per tutte le destinazioni internazionali;
  8. la carta telefonica internazionale della Telecom "Call It Omnia" rappresenta un'evoluzione della carta originaria "Call It" ed era stata appena lanciata al momento della diffusione dei messaggi pubblicitari denunciati (essendo stata portata a conoscenza del pubblico su vasta scala non prima del 20 luglio 1996), per cui il confronto di convenienza e caratteristiche andrebbe probabilmente effettuata tra "Dialoga card" e la prima carta Telecom "Call It";
  9. anche in relazione alla carta "Call It Omnia", "Dialoga card" offre diversi vantaggi, quali l'assenza di un minimo di spesa (per "Call It Omnia" si richiede una spesa minima da 4.000 a 100.000 lire per carta); il numero di Paesi da cui opera (92 rispetto agli 80 da cui è possibile utilizzare la carta Telecom); ecc;
  10. in relazione alle due ipotesi di raffronto riportate nella denuncia della Telecom, la maggiore convenienza delle tariffe della carta "Call It Omnia" rispetto alla "Dialoga card", seppur sussiste, appare più contenuta e si riduce esattamente a lire 3.686 (invece delle 8.142 lire indicate) e a lire 3.320 (invece delle 4.437 lire indicate).
    In altre ipotesi, comunque, la carta "Dialoga card" risulta più conveniente della carta "Call It Omnia" soprattutto nelle conversazioni estero su estero (con punte fino al 65%);
  11. le pubblicità denunciate non prospettano Infostrada come il nuovo gestore di servizi telefonici globali, in quanto precisano che Infostrada offre servizi integrati di telecomunicazioni, trasmettendo sia voci, che dati;
  12. Global One è un fornitore di collegamenti internazionali. Non è necessario per una corretta informazione pubblicitaria l'indicazione del nome dei fornitori di un servizio. In ogni caso, sulla carta e, soprattutto, nel modulo di adesione al servizio viene indicato Global One;
  13. la presunta omissione circa la necessità di essere titolari di una carta di credito non si traduce in un elemento di ingannevolezza, in quanto rappresenta una modalità di pagamento del servizio tipica della maggior parte delle carte telefoniche internazionali, mentre solo Telecom può consentire il pagamento di tali servizi attraverso l'addebito sulla bolletta telefonica.
Con memoria del 5 dicembre 1996, la società denunciante Telecom ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:
  1. i messaggi pubblicitari in questione sono stati recentemente condannati dal Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria;
  2. i messaggi tendono a stimolare un confronto tra Telecom e Infostrada, presentata come un'altra compagnia telefonica su cui i consumatori possono contare attraverso affermazioni non veritiere rigurdanti soprattutto: 1) la pretesa globalità dei servizi Infostrada; 2) la pretesa maggior convenienza di tali servizi, sia in termini di efficienza, che economici; 3) la pretesa maggio convenienza della carta telefonica internazionale "Dialoga Card" rispetto al corrispondente prodotto Telecom "Call It Omnia";
  3. per quanto concerne la globalità del servizio, Infostrada non può offrire servizi alternativi e analoghi a quelli di Telecom, in quanto il servizio di telefonia vocale è riservato alla Telecom. In realtà, l'unico servizio di telefonia vocale approntato da Infostrada è quello per gruppi chiusi di utenti. Inoltre anche i riferimenti della pubblicità a "tutto il territorio nazionale" risultano ingannevoli, in quanto Infostrada ha attualmente soltanto 52 nodi;
  4. per quanto concerne la maggiore convenienza ed efficienza dei propri servizi vantata da Infostrada, esse risultano ingannevoli in assenza di qualsiasi specifico riferimento. D'altra parte, anche le indicazioni sulle tariffe del servizio Infotel Economy contenute nella memoria della società Infostrada (per le quali vi sarebbe un risparmio del 20% rispetto al servizio Telecom) non possono essere confrontate, in quanto sono limitate esclusivamente alle aziende con un elevato volume di traffico interurbano e internazionale (almeno 100 milioni) e, in definitiva, risultano prezzi ad personam, a seconda delle condizioni contrattuali praticate. Inoltre, il risparmio anche quando si tratti di conversazioni tra i nodi della rete Infostrada è limitato alla direttrici preferenziali distanti oltre 60 Km;
  5. "Dialoga card" è presentata nei messaggi come la prova della convenienza dei servizi Infostrada. Il confronto della convenienza di questa carta deve essere fatto con la carta Telecom "Call It Omnia", il cui materiale pubblicitario era già a disposizione del pubblico fin dal giugno 1996. In un articolo pubblicato sul mensile "Gente Money" di ottobre 1996, dal titolo "La battaglia delle carte", si evince che il costo di una telefonata con "Dialoga card" sulle tratte internazionali è molto più elevato di quello di una telefonata con le altre carte confrontate.
Il claim generale di maggiore convenienza risulta falso, in quanto una limitata convenienza solo su determinate tratte del traffico telefonico estero su estero non può giustificare tale affermazione. L'omissione, infine, dei riferimenti al gestore Global One appare rilevante per i consumatori, in quanto non fornisce un dato sulla necessità di triangolazioni da cui derivano maggiori costi e sui rischi dei rapporti valutari.

Con successiva memoria del 19 dicembre 1996, la società Infostrada ha sottolineato, in sintesi quanto segue:

  1. i messaggi pubblicitari istituzionali in questione sono finalizzati ad assicurare il posizionamento dell'operatore sul mercato e non certo a prospettare ai consumatori la possibilità di ottenere da Infostrada i servizi di telefonia vocale riservati a Telecom;
  2. i claims riguardanti la convenienza si riferiscono all'insieme dei servizi Infostrada e non a singole tariffe;
  3. lo scopo dei messaggi denunciati non è quello di stimolare l'acquisto di beni o servizi, ma piuttosto quello di segnalare la presenza di Infostrada, contattabile attraverso un numero verde;
  4. il Giurì ha riconosciuto che l'affermazione "ecco la prova" che precede la presentazione della carta "Dialoga card" si riferisce all'insieme delle indicazioni presenti nella pubblicità sull'esistenza di Infostrada e non al profilo della convenienza;
  5. lo stesso articolo comparativo pubblicato su "Gente Money" segnalato dalla società Telecom nella propria memoria si conclude rilevando l'impossibilità di scegliere la carta più vantaggiosa in base alle tariffe;
  6. è irrilevante la citazione del gestore Global One anche alla luce della considerazione che nessun ricarico viene imputato da Infostrada alla clientela rispetto alle tariffe di Global One, in quanto i rispettivi listini tariffari sono identici.
5. Parere del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria

In data 9 dicembre 1996 l'Autorità ha richiesto al Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria il parere previsto dall'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92, provvedendo successivamente a integrare l'invio di tutta la documentazione acquisita nel corso del procedimento.

Con parere, pervenuto in data 28 gennaio 1997, il Garante ha ritenuto le pubblicità in questione in contrasto con l'art. 2, lettera b), in relazione all'art. 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto possono indurre i destinatari (ovvero i comuni utenti del servizio telefonico lettori dei quotidiano in questione e non solo gli utenti professionali) a ritenere erroneamente che Infostrada sia la nuova compagnia telefonica globale che si affianca alla Telecom; che i suoi servizi siano più efficienti e convenienti; nonché che tali servizi siano sviluppati su tutto il territorio nazionale. Inoltre, per quanto concerne lo slogan relativo alla "Dialoga card" esso risulta reticente, in quanto omette di segnalare ai lettori elementi importanti ai fini della scelta economica, quali la necessità di essere titolari di una carta di credito. Né può ritenersi adeguata a colmare tali lacune la semplice indicazione del numero verde.

6. Valutazioni conclusive

Premessa sul carattere dei messaggi

I messaggi pubblicitari diffusi dalla società Infostrada oggetto della denuncia non sembrano avere un carattere meramente istituzionale ovvero di promozione della semplice immagine aziendale, in quanto essi non si limitano a presentare l'ingresso (in un determinato settore dei servizi telefonici) di un nuovo operatore, ma appaiono invece volti a promuovere l'offerta di servizi, come risulta dalle espressioni utilizzate, che, nonostante la tendenziale genericità:

  1. qualificano l'operatore pubblicitario-Infostrada (definendolo come "l'altro operatore telefonico", come "la nuova compagnia telefonica su cui gli italiani possono contare");
  2. caratterizzano, sebbene in maniera alquanto generica, la tipologia dei servizi da esso offerti ("servizi integrati di telecomunicazioni [...] (sia voce che dati) tramite soluzioni personalizzate [...] su tutto il territorio nazionale");
  3. evidenziano le diversità qualitative in termini di efficienza e convenienza rispetto all'esistente gestore pubblico Telecom precedentemente operante in regime di totale monopolio;
  4. forniscono la prova delle predette indicazioni attraverso la citazione di uno specifico prodotto, ovvero della carta telefonica internazionale denominata "Dialoga card" ("Ecco la prova"), definita come "una carta internazionale per comunicare più facilmente da e con il mondo [...] che consente di evitare l'utilizzo di monete locali".

La nuova compagnia telefonica e i suoi servizi

Le pubblicità in questione mediante le affermazioni innanzi indicate qualificano dunque la società Infostrada come "l'altro operatore telefonico", "la nuova compagnia telefonica", capace di offrire agli italiani "servizi integrati di telecomunicazioni [...] sia voce che dati [...] su tutto il territorio nazionale".

Tali indicazioni appaiono eccessivamente generiche e fuorvianti, in quanto non consentono ai lettori dei messaggi di comprendere che, in realtà, i servizi della società Infostrada sono attualmente limitati alla trasmissione dati, mentre i servizi di telefonia vocale riguardano esclusivamente grandi operatori che hanno necessità di comunicare stabilmente e continuativamente tra loro (c.d. "gruppi chiusi di utenti").

In quest'ottica, i messaggi prospettano ai consumatori un'irrealistica estensione della gamma dei servizi telefonici attualmente offerti dalla società Infostrada, rafforzandola attraverso i riferimenti all'intero territorio nazionale.

In particolare, per quanto concerne quest'ultimo elemento, dalle risultanze istruttorie è, invece, emerso che i predetti servizi telefonici speciali della società Infostrada si basano su una rete strutturata su alcuni nodi (esattamente 52 nodi) ubicati soltanto nei capoluoghi di provincia.

Efficienza e convenienza di Infostrada.

Secondo il denunciante, le pubblicità in questione evocano la società Telecom, richiamandola agli occhi dei lettori (soprattutto attraverso le indicate rappresentazioni grafiche) come un simbolo di inefficienza e appesantimento.

A tal proposito, si osserva che i profili strettamente attinenti all'eventuale denigrazione della Telecom esulano dal campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 74/92.

Quanto, poi, agli aspetti riguardanti le indicazioni di agilità, dinamismo e convenienza, essi non appaiono integrare elementi di ingannevolezza, in quanto rappresentano claims di contenuto generico in cui non vi è alcun riferimento a specifici prodotti o servizi dell'operatore pubblicitario e sono pertanto inquadrabili in una generica enfasi pubblicitaria.

Carta telefonica "Dialoga card"

Il claim che presenta la carta "Dialoga card" come una prova ("Ecco la prova") appare riferirsi essenzialmente alle affermazioni sull'esistenza del nuovo operatore ("Ebbene si, c'è un altro") e non sembra ricollegabile specificamente ai claims relativi alla maggiore convenienza.

Le affermazioni riguardanti la carta telefonica internazionale "Dialoga card" appaiono fuorvianti, oppure omettono di fornire precisazioni circa l'effettiva estensione, gli oneri e le caratteristiche del servizio (né fanno riferimento a documenti o riscontri facilmente accessibili dai consumatori).

Infatti, per quanto concerne la categorica indicazione "consente di evitare l'utilizzo di monete locali", ciò non è risultato sempre vero, in quanto in alcuni Paesi per accedere al servizio della carta telefonica "Dialoga card" attraverso telefoni pubblici è necessario utilizzare le monete locali per il primo collegamento con il gestore telefonico.

Inoltre, a proposito dell'effettivo gestore del servizio, il messaggio omette di fornire qualsiasi indicazione sulla circostanza che il servizio non è espletato direttamente dalla società Infostrada (come potrebbe indurre a ritenere la pubblicità, visto che tale società si qualifica come la "nuova compagnia telefonica"), ma è realizzato avvalendosi di un "gestore internazionale" (la società statunitense Global One). Tale indicazione risulta rilevante per i consumatori, soprattutto in quanto il costo del servizio è strettamente legato alle tariffe del gestore Global One, le quali sono calcolate in dollari e richiedono necessariamente una conversione valutaria in lire.

Per quanto concerne, poi, l'indicazione "comunicare [...] da e con il mondo [...]" essa appare imprecisa, in quanto il servizio della carta telefonica "Dialoga Card", sebbene è diffuso nei principali Paesi, non risulta operativo in tutti i Paesi del mondo.

Infine, per quanto attiene agli effettivi oneri economici a carico del consumatore e alle concrete modalità di pagamento del servizio, la pubblicità omette di fare un cenno alla necessità per gli utenti di esseri titolari di una carta di credito, visto che essa rappresenta l'unico strumento di pagamento previsto (e, quindi, di dover sostenere un onere economico ulteriore per coloro che ne fossero eventualmente sprovvisti), a differenza di altre carte telefoniche che consentono diverse modalità di pagamento (e, in particolare, l'addebito sulla propria bolletta telefonica).

RITENUTO, pertanto, conformemente al parere del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, che i messaggi pubblicitari in questione appaiono idonei a indurre in errore i consumatori circa la qualificazione dell'operatore pubblicitario, nonché sulle caratteristiche dei servizi telefonici da esso offerti;

DELIBERA

che i messaggi pubblicitari diffusi dalla società Infostrada Spa, indicati nel punto 2 del presente provvedimento, costituiscono fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 2, lettera b), in relazione all'art. 3, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 74/92, nel senso e nei limiti indicati in motivazione e ne vieta la futura diffusione con effetto immediato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

p.IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Heimler
IL PRESIDENTE
Giuliano Amato


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