
SEGNALAZIONE TARIFFE TELECOM
Il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Governo
la seguente segnalazione a proposito della proposta di revisione delle tariffe nel settore
delle telecomunicazioni.
- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ricevuto numerose segnalazioni in
merito all'annunciata revisione delle tariffe telefoniche ed ai suoi possibili effetti sui
mercati. In proposito, occorre preliminarmente rilevare che le competenze attribuite
all'Autorità dalla legge istitutiva non si estendono al controllo delle tariffe dei
servizi pubblici in quanto tali. L'Autorità ha poteri di intervento diretto quando
l'adozione di tariffe imputabili ad autonome scelte di impresa dia luogo a fattispecie
restrittive della concorrenza ai sensi degli articoli 2 o 3 della legge 10 ottobre 1990,
n.287, dovendosi invece attivare i poteri di segnalazione quando eventuali distorsioni
della concorrenza conseguenti all'adozione di tariffe discendono da atti normativi e non
siano giustificate da ragioni di interesse generale.
- Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione, occorre considerare che l'Unione
Europea ha promosso un processo di apertura alla concorrenza che dovrebbe concludersi
entro il 1998 con la liberalizzazione di tutti i servizi, inclusa la telefonia vocale al
pubblico. Tale processo ha già prodotto effetti positivi, non solo sotto il profilo di
una migliore qualità dei servizi e di un incentivo allo sviluppo tecnologico, ma anche
per quanto riguarda i prezzi dei servizi. A tale riguardo, si deve notare come la
richiesta da parte del gestore nazionale delle telecomunicazioni di diminuire alcune
tariffe sia riconducibile al fatto che i relativi servizi già risentono del positivo
impatto della concorrenza e della prossima liberalizzazione dell'intero settore.
- Il fatto che, in Italia come in molti Stati membri, la struttura delle tariffe di alcuni
servizi di telecomunicazione non appaia orientata ai costi rappresenta nel contempo un
fattore di distorsione della concorrenza per i servizi già liberalizzati e un ostacolo
alla liberalizzazione di quelli ancora in monopolio. L'Autorità, considerato che il
riallineamento delle tariffe costituisce una condizione indispensabile per garantire lo
sviluppo della concorrenza e che le modalità ed i tempi di tale orientamento saranno
determinanti per i futuri assetti concorrenziali, ritiene opportuno esprimere un parere,
ai sensi dell'art. 22, della legge n.287/90, in merito all'annunciata revisione
tariffaria.
- A tal fine appare utile, in via preliminare, richiamare i principi elaborati dalla
Commissione e dal Consiglio CE in materia di tariffe dei servizi di telecomunicazione, che
appaiono funzionali all'introduzione di un regime di concorrenza in una situazione in cui
operi un gestore in posizione fortemente dominante, se non monopolistica, in alcuni
segmenti di mercato: i) le tariffe devono essere orientate ai costi; ii) gli
organismi di telecomunicazioni devono adottare un adeguato sistema di calcolo dei costi,
che deve essere comunicato all'autorità di regolamentazione, la quale deve vigilare in
generale sulla trasparenza di questo sistema ed, in particolare, sulla conformità dello
stesso alle linee guida dettate dalla CE; iii) gli organismi di telecomunicazioni
che godono ancora di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di determinati servizi
non possono beneficiare di tariffe particolarmente elevate per tali servizi, in modo da
sovvenzionare i servizi in concorrenza e poter praticare per questi ultimi prezzi
inferiori ai costi; iv) le tariffe del servizio di telefonia vocale al pubblico,
pur dovendosi ispirare al principio di orientamento ai costi, devono favorire l'accesso al
servizio da parte delle fasce sociali più deboli e per i servizi di utilità sociale.
- Coerentemente con i principi ora esposti, l'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n.58, e
l'art. 8 del D. Lgs. 2 maggio 1994, n. 289, stabiliscono rispettivamente che, in generale,
le tariffe dei servizi di telecomunicazione devono essere correlate al costo dei singoli
servizi, nonché armonizzate con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunità Europea
comparabili all'Italia in termini di sviluppo dei servizi di telecomunicazione ed
estensione territoriale, e che le tariffe delle linee affittate devono essere orientate ai
costi sulla base di un adeguato sistema di calcolo predisposto dagli organismi di
telecomunicazioni.
- Il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (d'ora in poi Ministero PP.TT.), al fine di
applicare le disposizioni appena richiamate ed i principi comunitari da cui le medesime
traggono ispirazione, ha recentemente manifestato l'intenzione di procedere ad una
revisione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione. L'Autorità valuta positivamente
l'intendimento del Ministero PP.TT. di impostare la manovra tariffaria tenendo conto dei
riflessi della stessa sugli assetti concorrenziali dei mercati e sulla necessità di
creare condizioni strutturali idonee a sostenere il processo di liberalizzazione. La
valutazione degli effetti di una manovra tariffaria sul gioco della concorrenza
presuppone, tuttavia, che la concessionaria pubblica dei servizi di telecomunicazioni
abbia predisposto un sistema trasparente di calcolo dei costi e che l'attendibilità dello
stesso sia stata controllata dall'autorità di regolamentazione. Questa procedura per la
modifica delle tariffe è peraltro espressamente richiesta dalla Direttiva 92/44/CEE, con
riferimento ai circuiti affittati, e dalla Direttiva 95/62/CE, con riferimento alla
telefonia vocale.
- Secondo quanto illustrato, in data 11 gennaio 1996, dal Ministro delle Poste e
Telecomunicazioni presso la IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, la manovra
tariffaria in questione è stata predisposta in completa assenza di analitiche
informazioni sul costo di erogazione dei diversi servizi forniti dal gestore pubblico. Dai
dati presentati dal Ministro il riaggiustamento proposto dà luogo ad aumenti rilevanti,
in termini percentuali e di ricavi previsti, delle voci tariffarie relative alla telefonia
urbana, gestita in condizioni di monopolio, ed a riduzioni delle tariffe dei servizi che
risentono, sia pur indirettamente, della concorrenza, quali la telefonia interurbana e le
chiamate internazionali verso i paesi caratterizzati da un maggiore grado di competizione.
- In generale va osservato che l'obiettivo di una ristrutturazione tariffaria dovrebbe
essere quello di condurre ad una struttura ottimale dei prezzi dei servizi. A tal fine
appare economicamente razionale che in questo processo si tenga conto delle
caratteristiche della domanda per i diversi tipi di servizi e della struttura dei relativi
costi. La realizzazione di una manovra con queste finalità richiede la dettagliata
conoscenza delle condizioni di costo dell'impresa regolamentata, anche al fine di
ripartire in maniera economicamente efficiente gli elevati costi fissi che caratterizzano
l'industria delle telecomunicazioni. Alla struttura tariffaria riequilibrata potrà poi
essere applicato un meccanismo di "price cap". La manovra proposta non si
può quindi certamente considerare una prima applicazione del metodo del "price
cap". Infatti il "price cap" per essere validamente applicato
richiede la presenza di una struttura tariffaria già ottimale, trasparente e controllata
dall'autorità di regolamentazione, implicando la fissazione di parametri di recupero
della produttività impegnativi per l'impresa per un consistente e prefissato numero di
anni.
- Il riaggiustamento tariffario proposto appare pertanto finalizzato a soddisfare
l'esigenza del gestore pubblico di ottenere una diversa ripartizione dei propri ricavi, in
una fase di profonda modifica strutturale del mercato che inevitabilmente conseguirà al
processo di liberalizzazione. Tuttavia, in presenza di diritti speciali ed esclusivi che
continuano a sussistere e di una posizione dominante che presumibilmente si protrarrà nel
tempo, la manovra deve tenere conto degli interessi generali di tutela della concorrenza e
del mercato.
- Ai fini di una valutazione della manovra proposta, in relazione ai suddetti interessi,
l'Autorità osserva che per lo sviluppo di un'efficace concorrenza nei servizi già
liberalizzati, quali la trasmissione dati e la telefonia vocale per gruppi chiusi di
utenti, appare necessaria la disponibilità a prezzi equi dei circuiti affittati, della
cui fornitura l'attuale gestore pubblico è tuttora monopolista legale. Come l'Autorità
ha accertato nell'indagine conoscitiva nel settore della trasmissione dati, il prezzo dei
circuiti affittati numerici nel nostro paese è in genere superiore fino ad alcuni
multipli (a seconda della distanza e del tipo di circuito) rispetto ad altri paesi europei
e fino a dieci volte rispetto agli Stati Uniti. Questa situazione ha finora gravemente
limitato lo sviluppo dei servizi liberalizzati (cfr. Indagine conoscitiva nel settore
della trasmissione dati, Supplemento al Bollettino n. 37/95). Da questo punto di vista
il riaggiustamento tariffario, nella misura sommariamente indicata nei documenti
ufficiali, non modifica sostanzialmente la situazione, per quel che riguarda i costi dei
concorrenti del gestore unico, mentre dà luogo a una sostanziale riduzione delle tariffe
della telefonia extraurbana che risentono della concorrenza di alcune attività
liberalizzate, in particolare della trasmissione dati e della telefonia vocale per gruppi
chiusi di utenti.
Va, infine, notato che aggiustamenti ben più marcati delle tariffe dei circuiti affittati
non comporterebbero per il gestore unico riflessi economici di importanza anche
lontanamente comparabile a quelli implicati dagli aggiustamenti previsti per il traffico
extraurbano.
- Le stesse modalità di aumento delle tariffe relative alle chiamate urbane appaiono,
almeno al livello di analisi attualmente possibile, non tenere conto delle notevoli
riduzioni di costo indotte dall'introduzione di centrali numeriche nelle reti urbane, che
hanno elevato di molto le soglie di saturazione della rete. Ciò comporta, anche in questo
caso, effetti restrittivi della concorrenza, in quanto ostacola lo sviluppo dei nuovi
servizi. Infatti, l'aumento della quota tariffaria relativa al traffico per l'utente,
specie negli orari più utilizzati dall'utenza affari, disincentiva l'impiego di reti
accessibili tramite collegamento urbano, quali INTERNET, attraverso le quali vengono già
oggi offerti servizi in concorrenza con quelli del gestore unico.
- In generale, come già osservato, la manovra tariffaria proposta comporta, nel suo
complesso, un aumento delle tariffe di servizi caratterizzati da una bassa elasticità
della domanda, quali la telefonia urbana ed i canoni di abbonamento, ed una diminuzione di
quelle relative a servizi che presentano una maggiore elasticità della domanda, quali la
telefonia interurbana ed internazionale. Pertanto appare assai incerta la previsione che
la manovra di riduzione di alcune tariffe debba risolversi in una riduzione dei ricavi del
gestore unico dell'ampiezza indicata dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni
nell'audizione parlamentare sopra menzionata, e che a fronte delle riduzioni tariffarie
individuate siano necessari aumenti tariffari compensativi così elevati come quelli
proposti.
- Nella sua concreta definizione, il processo di revisione delle tariffe telefoniche
dovrebbe tenere conto della considerevole riduzione dei costi di installazione e gestione
delle reti di telecomunicazione, conseguente allo sviluppo tecnologico, e della costante
crescita della domanda di servizi di telecomunicazione, che hanno caratterizzato gli
ultimi anni. A tale proposito, appare utile osservare che il gestore unico nazionale
sembra, negli anni passati, aver pienamente beneficiato di tali fenomeni: in particolare i
ricavi relativi alla telefonia urbana, extraurbana ed ai canoni, sono aumentati ad un
tasso annuo dell'11 per cento negli ultimi 5 anni. Ne sono conseguiti risultati economici
assai positivi, che hanno consentito una progressiva lievitazione degli utili del gestore
unico.
- L'Autorità, al fine di scongiurare i rischi di distorsione dei meccanismi
concorrenziali sopra evidenziati, ritiene che la manovra di ribilanciamento delle tariffe
possa utilmente giovarsi del confronto con la struttura e i livelli tariffari dei
principali paesi economicamente simili al nostro. A tal proposito occorre considerare che,
in base ai dati OCSE del gennaio 1995, in Italia una telefonata di un minuto nella fascia
oraria di punta risulta, sia per le comunicazioni locali sia sulla lunga distanza,
notevolmente più costosa rispetto a Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. In
particolare, con riferimento al Regno Unito è possibile confrontare le tariffe
attualmente vigenti in Italia, quelle previste dalla manovra proposta e quelle applicate
dal primo gestore inglese British Telecom (BT).
Tab.1 - Confronto tra le tariffe italiane (attuali e proposte) e
quelle applicate nel Regno Unito da British Telecom
| |
Italia prima della manovra |
Italia dopo la manovra |
Regno Unito BT |
| Canone mens.famiglie |
12.300 |
14.800 |
17.580 |
| Canone mens. affari |
17.700 |
22.600 |
28.480 |
| Telefonata urbana 60 sec. ora di punta |
127 |
127 |
84 |
| Telefonata urbana 150 sec.ora di punta |
127 |
254 |
189 |
| Telefonata extraurb. 60 sec. ora di punta distanza massima |
582 |
363 |
208 |
Fonte: elaborazione su dati Telecom Italia e BT; tasso di cambio pari a 2.500
lire/sterlina
- Nel Regno Unito il canone comprende il servizio di fornitura di una bolletta
documentata; in Italia tale servizio comporta il pagamento di un canone addizionale di 500
lire.
- Tutte le tariffe non comprendono l'IVA del 19%.
- Tutte le tariffe non comprendono l'IVA del 17%.
- Tariffa al minuto con arrotondamento al secondo.
- I canoni di abbonamento mensili richiesti da BT risultano superiori a quelli italiani,
mentre le tariffe sul traffico, locale ed extraurbano, sono sensibilmente inferiori (cfr.
Tab.1). Peraltro si deve tenere presente che nel caso degli abbonamenti residenziali di BT
è possibile scegliere varie opzioni grazie alle quali, con lievi maggiorazioni del canone
mensile, è possibile ottenere riduzioni anche sostanziali delle tariffe urbane e
interurbane. Altri tipi di soluzioni tariffarie forfetarie, che possono permettere
rilevanti riduzioni sul costo del traffico, sono offerte alle utenze affari.
- Nell'affrontare una manovra tariffaria di orientamento ai costi delle tariffe appare
importante osservare che nell'esperienza del Regno Unito, paese che per primo in Europa ha
realizzato unribilanciamento tariffario a partire dal 1984, tutte le tariffe, ad eccezione
dei canoni di abbonamento mensile, hanno subito, in virtù dell'aumento di produttività
del settore, sensibili diminuzioni (cfr. Tab.2). Nei fatti, il ribilanciamento è stato
ottenuto operando riduzioni tariffarie più consistenti nella telefonia a lunga distanza e
meno consistenti, pur se significative, nella telefonia locale.
Tab.2 - Indice delle variazioni di prezzo in termini reali
(1984-85=100)
| |
1984-85 |
1987-88 |
1990-91 |
1992-93 |
1993-94 |
| Contributo d'impianto |
100 |
112 |
110 |
76 |
75 |
| Canone mensile |
100 |
101 |
99 |
107 |
109 |
| Tariffa extraurbana |
100 |
79 |
59 |
57 |
50 |
| Tariffa urbana |
100 |
104 |
83 |
82 |
73 |
Fonte: elaborazioni su dati OFTEL
- In conclusione, l'Autorità ritiene pienamente condivisibile l'esigenza di procedere con
la massima sollecitudine ad una revisione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione.
La manovra però deve tenere conto degli effetti della struttura tariffaria sulla
concorrenza, così da non consentire l'imposizione di oneri ingiustificati sugli utenti
dei servizi in monopolio, l'utilizzo dei ricavi conseguiti nei servizi in monopolio per
rafforzare la presenza dell'impresa dominante nei servizi in concorrenza, e il
mantenimento degli ostacoli allo sviluppo dei nuovi servizi di telecomunicazione e
telematici.
Parimenti, occorre procedere il più rapidamente possibile, come diffusamente argomentato
dall'Autorità nell'ambito della propria segnalazione sulla legge di riassetto del settore
delle telecomunicazioni del 7 dicembre 1995, alla liberalizzazione dell'uso delle
infrastrutture alternative esistenti, della costruzione di nuove infrastrutture ed, a
partire dal 1 gennaio 1997, alla liberalizzazione della telefonia vocale al pubblico (cfr.
Bollettino n 48/95). Infatti, solo lo sviluppo della concorrenza nelle infrastrutture e
nei servizi può effettivamente accelerare la convergenza delle tariffe verso i costi,
favorendo anche una migliore conoscenza dei costi di realizzazione e di gestione delle
infrastrutture e di fornitura dei servizi di telefonia vocale.
Roma, 2 febbraio 1996
AISTel
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