ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

SERVIZI DI COMUNICAZIONE MOBILE E PERSONALE A TECNOLOGIA DECT

Roma, lì 24 gennaio 1997

Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Nicola Mancino
Presidente della Camera dei Deputati
On.le Luciano Violante
Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Romano Prodi
Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
Sen. Antonio Maccanico

Premessa

  1. In data 25 ottobre 1996, l'Autorità, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, ha inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento, volta a richiamare l'attenzione sull'assenza di un quadro regolamentare certo nell'ambito della fornitura di servizi basati sulla tecnologia DECT. (*)

    In particolare, l'Autorità ha segnalato come dalla normativa comunitaria discendeva l'obbligo per lo Stato italiano di rilasciare licenze per l'offerta di servizi con tecnologia DECT a tutti i soggetti richiedenti, secondo delle procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti, con l'unico limite derivante dall'eventuale carenza dello spettro delle frequenze.

    Alla luce degli elementi emersi successivamente alla precedente segnalazione, l'Autorità ritiene utile integrarne e specificarne i contenuti e le indicazioni.

I. Le caratteristiche tecniche del DECT

  1. Il DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) è una tecnologia digitale cellulare che opera sulla banda di frequenze tra 1880 e 1900 MHz (1), attraverso un sistema di celle di dimensioni molto ridotte e adatte, pertanto, per servizi di telecomunicazioni in aree a forte densità demografica.

    La tecnologia DECT permette, infatti, una copertura del territorio urbano (caratterizzato da un'alta densità di popolazione) ad un costo relativamente contenuto: le centrali DECT hanno dimensioni e costi molto bassi -dell'ordine dei 4-5 milioni di lire contro i 400 milioni delle centrali GSM- pur necessitando di una ripetibilità di celle molto elevata (2). La struttura di microcelle che ne risulta presenta degli evidenti problemi per quanto riguarda i costi di acquisizione e gestione dei siti, ma comporta anche dei vantaggi, in quanto permette il riutilizzo, in aree di territorio molto prossime tra loro, della stessa banda di frequenze senza il rischio di interferenze. Ciò implica che, data una porzione dello spettro radioelettrico, il sistema DECT permette di servire circa 120.000 utenti per chilometro quadrato, rispetto ai 24.000 possibili con il sistema GSM ed i 25.000 del sistema DCS1800 (3).

    Inoltre, la tecnologia DECT permette, a condizione di rinunciare alla mobilità del terminale, la realizzazione di un'ampia banda trasmissiva senza filo, necessaria per la trasmissione di elevati quantitativi di dati da postazioni remote e non collegate con cavi (siti industriali, stabilimenti situati in postazioni remote rispetto al centro di elaborazione dati, ecc.). Tuttavia, come già detto, il raggio medio di copertura di ogni cella è molto limitato (inferiore ai 200 m) e la possibilità di copertura in condizioni di mobilità è abbastanza ridotta (la comunicazione viene trasferita da una cella all'altra con il c.d. handover solo se la velocità dell'utente si mantiene al di sotto dei 20-30 Km orari). Allo stesso tempo, il DECT condivide con gli altri sistemi a microcelle (4) la scarsa capacità di copertura cellulare di aree di ampia estensione (5) e poco popolate, per le quali sarebbe necessaria una moltiplicazione antieconomica del numero di centrali. Questa caratteristica è alla base del tentativo, ancora in fase di sperimentazione, di realizzare sistemi duali (c.d. dual mode), collegati con terminali in grado di funzionare a seconda del posizionamento dell'utente sia con sistema GSM (fuori dalle aree urbane) sia con sistema DECT o DCS1800 (nell'ambito delle aree urbane).

    Le norme DECT approvate dall'ETSI prevedono gli standard tecnologici relativi ai collegamenti tra le stazioni radio-base (c.d. RFP) e i terminali mobili, mentre non vengono sottoposti a standard di riferimento comuni tutti i collegamenti tra le stazioni radio-base e le centrali di commutazione. Ciò implica la possibilità per i sistemi basati sulla tecnologia DECT di essere applicati a reti di telecomunicazione di tipo diverso (fisse o radiomobili), scegliendo la tecnologia di connessione tra le stazioni radio-base e le centrali di commutazione.

    Per quanto riguarda l'impiego delle frequenze, bisogna ricordare che il DECT non prevede l'assegnazione di una porzione di banda definita ad ogni singolo operatore, ma permette la condivisione della stessa banda (di ampiezza 20 MHz) da parte di tutti gli operatori, a patto che vi sia una rete comune che sincronizza le operazioni di tutte le reti DECT. Infatti, la tecnologia DECT prevede la possibilità di conversazione fino a dodici utenti in contemporanea per ogni canale (6). La minima interferenza tra le comunicazioni degli utenti di ciascun operatore DECT si raggiunge se vi è un sistema di temporizzazione centralizzato per le diverse comunicazioni. Ciò può avvenire, o tramite la condivisione da parte di tutti gli operatori dei segnali di temporizzazione della rete pubblica commutata, oppure attraverso l'utilizzo da parte di tutti gli operatori dei segnali inviati dal sistema globale satellitare (c.d. GPS), in ogni caso la soluzione tecnologica adottata non deve discriminare alcun soggetto.

    Inoltre, data la ridotta complessità tecnologica delle centrali DECT, la rete di supporto ha il compito di mantenere (presso specifiche centrali di area) i programmi con gli elenchi di tutti gli abbonati, in modo da assicurarne la reperibilità su tutto il territorio, in caso di allontanamento dalla propria centrale.

II. Le caratteristiche economiche dei servizi associati alla tecnologia DECT

  1. Considerate le caratteristiche tecnologiche sopra descritte, che a fronte della limitata mobilità del terminale e della necessità di una frequente ripetibilità delle celle, permettono un'ampia disponibilità di spettro radioelettrico, un'elevata velocità di trasmissione dati senza filo, forti sinergie con sistemi fissi e mobili, la tecnologia DECT può essere impiegata per differenti finalità di servizio (7).

  2. In primo luogo, la tecnologia DECT può essere impiegata come estensione radiomobile della rete telefonica fissa, sia a partire dalle postazioni private (prevalentemente indirizzata alla clientela residenziale che già attualmente utilizza apparecchi senza filo negli ambienti domestici -c.d. cordless- e che potrà con tale sistema ampliare l'area di mobilità consentita), sia nell'ambito di aree pubbliche di interesse (aeroporti, stazioni, porti, piazze, centri commerciali, centri pubblici, ecc.). Tale modalità di impiego della tecnologia DECT presuppone una forte dipendenza dalla rete fissa, poiché alcune funzioni del sistema, quali la conversione della velocità di trasmissione, l'instradamento delle chiamate e la tariffazione vengono svolte da apparati appartenenti alla rete fissa. Pertanto, la presenza di una pluralità di operatori che svolgono quest'attività presuppone o una pluralità di reti fisse di supporto ovvero obblighi di servizio imposti alla rete fissa nei confronti dei vari operatori.

  3. In secondo luogo, la tecnologia DECT può essere utilizzata come accesso senza filo agli utenti finali da centrali di telecomunicazioni alternative a quelle della rete telefonica pubblica (gestite da operatori concorrenti del gestore pubblico), al fine di fornire servizi di telefonia vocale e/o di trasmissione dati.

    In questa seconda modalità di utilizzazione, la tecnologia DECT si presenta perciò come uno strumento atto a superare la necessità del collegamento via cavo con l'utente finale aprendo così ulteriori spazi competitivi nei servizi telefonici. L'impiego di tecnologie wireless per l'accesso agli utenti finali appare di particolare rilevanza in un Paese come l'Italia, privo di infrastrutture alternative a livello locale, che possono rendere maggiormente contendibile il vantaggio dell'operatore nazionale di telecomunicazioni nell'accesso all'utente finale. In questo senso il DECT costituisce un'opportunità tecnologica di grande rilevanza per creare concorrenza nel mercato delle infrastrutture.

  4. Il sistema DECT rappresenta, pertanto, una possibile estensione sia dei sistemi radiomobili digitali GSM, come risposta all'aumento delle utenze nelle aree metropolitane, sia della rete fissa pubblica, per fornire una seppur limitata mobilità all'utenza, sia delle reti fisse alternative, per coprire, senza la necessità di porre cavi, la distanza tra l'ultima centrale di rete e la postazione dell'utente (realizzando il c.d. wireless local loop).

    In tali condizioni, risulta evidente come l'introduzione di una tecnologia come quella DECT venga a modificare in maniera profonda il contesto concorrenziale tra la telefonia fissa e quella mobile. Riveste particolare importanza, pertanto, evitare che il potenziale contributo allo sviluppo della concorrenza recato da questa innovazione tecnologica, che produrrà vantaggi agli utenti in termini di prezzi, gamma e qualità dei servizi, venga in parte neutralizzato dal limitare le effettive possibilità di ingresso sul mercato al solo gestore della rete pubblica. Inoltre, garantire la pluralità dell'offerta dei servizi associati al DECT, potrebbe costituire un'opportuna azione di promozione della concorrenza al fine di sviluppare reti locali alternative che raggiungano l'utenza familiare ed estendano più rapidamente anche ad essa i benefici della liberalizzazione.

III. La liberalizzazione dei servizi associati alla tecnologia DECT nell'ordinamento comunitario

  1. Nel corso del 1996 è stato completato il quadro normativo comunitario per l'introduzione di un regime concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni. Da tale normativa, come già ricordato nella segnalazione del 25 ottobre 1996, deriva la piena ed immediata liberalizzazione di tutti i servizi di telecomunicazione (eccettuata, fino al 1° gennaio 1998, la telefonia vocale su rete pubblica commutata), dell'utilizzo delle infrastrutture alternative alla rete pubblica e dell'installazione e dell'utilizzo di reti di telecomunicazioni proprie per fornire servizi liberalizzati.

    8. Per quanto riguarda in particolare i servizi radiomobili, la Commissione con la Direttiva 96/2/CE ha considerato in contrasto con gli artt. 90, 59 e 86 del Trattato, il mantenimento di diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi mobili e personali, ivi compresi i servizi di telecomunicazioni che si avvalgono della tecnologia DECT. Infatti, nella Direttiva viene specificato che i servizi di comunicazione mobili e personali non rientrano nella definizione di telefonia vocale riservata (8), poiché non prevedono il trasporto diretto della voce tra due punti terminali della rete pubblica commutata.

    In pratica, è sufficiente che un solo lato della comunicazione utilizzi un terminale DECT affinché il servizio debba essere considerato liberalizzato.

  2. . Inoltre, la Direttiva 96/2/CE prevede (all'art. 3 quinquies) che gli Stati membri consentano "l'interconnessione diretta tra sistemi di comunicazioni mobili, nonché tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di comunicazioni fisse" (9), e che sia permessa (art. 3 quater) per i gestori delle reti mobili l'installazione di loro infrastrutture e l'impiego delle infrastrutture fornite da terzi, per la fornitura di servizi mobili e personali.

    Tale ultima disposizione è stata ripresa e riconfermata in senso più generale dalla successiva Direttiva 96/19/CE, (c.d. full competition), nella quale è previsto che, a partire dal 1° luglio 1996, le imprese che hanno ottenuto un'autorizzazione a fornire servizi di TLC utilizzando linee affittate, possono servirsi oltre che della rete pubblica di telecomunicazioni, anche delle infrastrutture alternative, nonché richiedere alle autorità locali l'autorizzazione a posare i cavi per realizzare una propria infrastruttura (art. 1, paragrafi. 2 e 3) (10).

  3. In sintesi, secondo la normativa comunitaria tutti i servizi di telefonia basati su tecnologia DECT sono liberalizzati e ai vari operatori di servizi radiomobili è consentito l'utilizzo di infrastrutture alternative e la costruzione di nuove infrastrutture proprie.

    Anche se tale quadro normativo non è stato ancora recepito nell'ordinamento italiano, il rilascio di una autorizzazione a offrire servizi basati sulla tecnologia DECT al solo operatore nazionale, ovvero l'impedire ad altri operatori di offrire servizi radiomobili attraverso l'utilizzo di reti alternative o la costruzione di reti proprie, oltre a creare una nuova asimmetria a favore del gestore pubblico, costituisce una scelta in palese contrasto con i principi del Trattato dell'Unione Europea.

III. Le condizioni che permettono l'immediato avvio dei servizi basati sulla tecnologia DECT

  1. Come sopra evidenziato, l'introduzione di un sistema quale il DECT modifica in maniera profonda il contesto concorrenziale tra la telefonia fissa e quella mobile, permettendo, da un lato, al gestore della rete fissa di far concorrenza ai fornitori di servizi mobili, dall'altro, ai nuovi operatori di accedere con tecnologie wireless agli utenti finali. Occorre, pertanto, che i servizi basati sulla tecnologia DECT siano introdotti in un quadro regolamentare atto a garantire la parità di condizioni tra gli operatori che vorranno offrire tali servizi. Inoltre, sarà compito del regolatore evitare che il gestore pubblico abbia la possibilità di distorcere, attraverso comportamenti discriminatori nell'accesso alla rete pubblica, il confronto tra le diverse tecnologie radiomobili.

  2. Sembra, pertanto, urgente, nel rispetto della normativa comunitaria, la previsione di una regolamentazione che permetta l'avvio dei servizi basati sulla tecnologia DECT in un contesto di effettiva concorrenza. In particolare, appaiono di primaria importanza, per permettere un corretto ed efficiente sviluppo di tutti i servizi basati sulla tecnologia DECT, le seguenti condizioni.

    1. I servizi basati sulla tecnologia DECT devono poter essere offerti da una pluralità di operatori, come, peraltro, stabilito dalla Direttiva 96/2/CE, concernente la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione mobili e personali.

      In particolare, l'art. 2 della citata Direttiva prevede che gli Stati membri rilascino a tutti gli interessati le autorizzazioni per i servizi associati alla tecnologia DECT, compreso l'ampliamento delle autorizzazioni sui servizi esistenti, al fine di permettere l'abbinamento di diverse tecnologie mobili. La Direttiva riserva, quale unico spazio di discrezionalità concesso agli Stati membri, la possibilità di ritardare l'ingresso nei nuovi sistemi mobili degli operatori in posizione dominante, al fine di "garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati" (art. 2, par. 4).

      L'autorizzazione alle imprese interessate dovrà essere rilasciata, come previsto dall'art. 1 par. 3 della Direttiva, sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti, fintantoché vi siano frequenze disponibili.

      Considerato che analoghe disposizioni sono previste dalla Direttiva per quanto concerne il servizio DCS1800 (art. 2, par. 1), occorre rilevare come il mancato avvio della gara per l'ingresso di uno o più operatori nel servizio DCS1800 nel mercato italiano, costituisce anch'esso un ingiustificato ritardo nell'offerta concorrenziale di nuovi servizi.

      A partire dalla data di entrata in vigore della Direttiva (15 febbraio 1996), quindi, gli Stati membri dovevano permettere a tutte le imprese interessate di fornire i servizi basati sulla tecnologia DECT, nei limiti previsti dalla disponibilità dello spettro radioelettrico e del rispetto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva. Ciò implica che tutti gli operatori autorizzati ad impiegare le frequenze della banda assegnata ai servizi DECT, devono poter offrire ogni servizio di telecomunicazione, ivi compresi i servizi di telefonia vocale, come avviene per gli altri operatori che gestiscono reti radiomobili.

      In tale quadro occorre preliminarmente prevedere condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie per garantire l'accesso alle frequenze nella banda riservata al DECT ai vari operatori interessati, nella considerazione che si tratta comunque di una risorsa limitata il cui utilizzo deve avvenire nel modo più equo ed efficiente.

    2. Appare di primaria importanza garantire contestualmente all'avvio dei servizi con tecnologia DECT la piena liberalizzazione delle infrastrutture alternative e proprie.

      La possibilità di utilizzare infrastrutture proprie risulta di particolare rilevanza in un sistema, come il DECT, che necessita di un numero elevato di centrali collegate tra di loro tramite circuiti fissi, affinché nuovi operatori possano offrire il servizio in concorrenza con il gestore della rete pubblica. L'Autorità, pertanto, auspica che il recepimento delle disposizioni relative alla liberalizzazione delle infrastrutture alternative alla rete pubblica avvenga, come previsto dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 650, tramite regolamento ministeriale, entro il prescritto termine di 90 giorni.

    3. Al fine di realizzare effettive condizioni di concorrenza, occorre che ai vari operatori siano garantite adeguate condizioni di interconnessione, come previsto anche dalla normativa comunitaria. In particolare, al fine di impedire potenziali abusi di posizione dominante da parte degli operatori nazionali di telecomunicazioni, la Direttiva 96/2/CE prevede che gli Stati membri garantiscano condizioni di interconnessione con la rete pubblica "basate su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, giustificate dal costo di fornitura del servizio di interconnessione, pubblicate in anticipo ed in grado di consentire la necessaria flessibilità delle tariffe, compresa l'applicazione di tariffe agevolate nelle ore non di punta" (considerando 17 della Direttiva 96/2/CE).

      Attualmente in Italia, la tariffa di interconnessione con la rete pubblica sostenuta dai gestori dei servizi radiomobili appare particolarmente elevata se la si confronta con quella praticata in altri Paesi europei e con le tariffe applicate dal gestore pubblico ai grandi utenti affari. A tale situazione si associa la mancanza, come più volte sottolineato da questa Autorità, di un'Autorità di regolazione delle telecomunicazioni che definisca, come prevederebbe l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le condizioni di interconnessione tecnico-economiche alle reti di telecomunicazioni.

      Il diritto di interconnessione con la rete pubblica deve essere garantito a tutti gli operatori, con prezzi allineati ai costi, e per i vari livelli di rete ai quali è richiesta l'interconnessione. Ciò comporta che, a parità di condizioni, il prezzo di interconnessione sia uniforme per tutti i gestori, indipendentemente dalle tecnologie impiegate e dai servizi erogati. Ciò appare necessario al fine di garantire l'effettiva concorrenza tra i diversi servizi mobili, attualmente offerti (TACS e GSM) e disponibili in futuro (DECT e DCS1800).

    4. Considerato il peculiare ruolo svolto dalla rete pubblica fissa nell'impiego della tecnologia DECT, appare indispensabile prevedere una serie di condizioni sulla fruibilità della medesima rete fissa in linea con i principi posti dalle direttive comunitarie per la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision).

      In particolare, per i servizi di estensione radiomobile della rete fissa, la rete pubblica commutata deve garantire per tutti gli operatori alcune funzioni del sistema, quali la conversione della velocità di trasmissione, l'instradamento delle chiamate e la tariffazione.

      A tale riguardo, condizioni indispensabile, per la valutazione della convenienza economica dell'offerta dei servizi DECT da parte di operatori diversi dal gestore pubblico, appaiono l'individuazione specifica e la trasparenza dei costi di fornitura delle funzioni testè indicate.

      Pertanto, preventivamente all'autorizzazione del gestore pubblico all'offerta dei servizi basati sulla tecnologia DECT, occorre garantire la pubblicizzazione dei costi di funzionamento della rete per i diversi livelli e per le differenti funzioni, come, peraltro, già richiesto nell'ambito della Direttiva 92/44/CEE (11).

    5. Al fine di garantire la necessaria trasparenza delle condizioni applicate dal gestore di rete fissa a tutti gli operatori DECT e di prevenire il realizzarsi di sussidi incrociati tra servizi in monopolio e servizi liberalizzati, occorre prevedere l'obbligo per il gestore pubblico di una contabilità separata per i servizi basati sulla tecnologia DECT. Tali servizi dovrebbero, inoltre, essere fatturati ai clienti separatamente dai servizi in monopolio, come è sempre avvenuto per i diversi servizi radiomobili.

      Anche per quanto riguarda le informazioni sulla clientela a disposizione del gestore della rete pubblica, esse devono essere concesse a tutti gli operatori a parità di condizioni.

      L'Autorità ritiene che, come nel caso dell'offerta dei servizi TACS e GSM, il modo più efficace per ottenere tali condizioni sia che l'operatore nazionale di telecomunicazioni offra i servizi basati sulla tecnologia DECT attraverso una società distinta da quella che gestisce la rete pubblica di telecomunicazioni.

      Inoltre, in considerazione dei vantaggi concorrenziali di fatto dei quali godrà in ogni caso il gestore pubblico nell'avvio del servizio DECT, appare indispensabile che già a partire dalla fase transitoria il regolatore definisca gli obblighi di servizio, gli obblighi di interconnessione e gli obblighi di rivendita all'ingrosso a concorrenti e service provider che dovranno essere adempiuti dalla società del gruppo STET che offrirà i servizi basati sulla tecnologia DECT.

    6. Occorre rilevare come, al pari delle frequenze dello spettro radioelettrico, la numerazione telefonica costituisce una risorsa scarsa e indispensabile per l'offerta dei servizi di telecomunicazione.

      Attualmente, i gestori delle reti radiomobili dispongono complessivamente di nove prefissi telefonici a quattro cifre per fornire il servizio a circa 6 milioni di utenti, mentre l'operatore nazionale di telecomunicazioni può utilizzare tutto il resto dei prefissi disponibili (a due e tre e a quattro cifre) per offrire servizi a circa 25 milioni di abbonati.

      A tale riguardo occorre osservare che l'art. 1, par. 4 della Direttiva 96/19/CE prevede che gli Stati membri garantiscano la disponibilità di numerazione adeguata per tutti i servizi di telecomunicazioni. Inoltre, la Direttiva richiede che l'assegnazione dei numeri avvenga secondo criteri di oggettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, sulla base di domande individuali.

      In occasione dell'attivazione di nuovi servizi e dell'ingresso sul mercato di nuovi operatori, appare quindi necessario predisporre, come è avvenuto in altri Paesi europei e da ultimo in Francia, un piano generale della numerazione telefonica che ripartisca equamente ed efficientemente tra i servizi e tra gli operatori i numeri disponibili.

      In particolare, per quanto riguarda i servizi associati alla rete pubblica quali quelli basati sulla tecnologia DECT, appare di grande rilevanza sotto il profilo concorrenziale garantire regole non discriminatorie circa la possibilità per l'utente della rete fissa di mantenere il proprio numero telefonico anche usufruendo di un servizio di mobilità fornito da operatori concorrenti del gestore pubblico. Occorre, pertanto, garantire parità di condizioni per tutti gli operatori nel poter offrire servizi di mobilità basati sulla tecnologia DECT mantenendo il numero telefonico dell'abbonato. Ove, infatti, fosse garantita al solo operatore pubblico la possibilità di offrire servizi DECT senza la necessità di far modificare all'utente il numero telefonico della rete fissa, si creerebbe una ingiustificata e grave situazione di svantaggio per gli altri operatori.

Conclusioni

  1. . La mancanza nel nostro Paese di un quadro normativo e regolamentare in linea con le disposizioni comunitarie relative all'apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni continua ad alterare lo sviluppo competitivo dei mercati e l'evoluzione tecnologica dei servizi con grave danno per i consumatori.

    Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'Autorità ritiene che un urgente adeguamento della regolamentazione alle caratteristiche concorrenziali del settore delle telecomunicazioni e alla normativa comunitaria rappresenti un elemento indispensabile per far sì che l'avvio commerciale dei servizi associati alla tecnologia DECT rappresenti un contributo determinante allo sviluppo della competizione tra tecnologie diverse ed operatori diversi, nell'interesse dei consumatori e, più in generale, per il beneficio dell'intera economia nazionale.

IL PRESIDENTE

Giuliano Amato

* * *


  1. Secondo quanto disposto dalla Direttiva 287/91/CEE, sulla banda di frequenze da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di comunicazioni senza filo (DECT), in G.U.C.E. dell'8.6.91, L 144, e recepita nell'ordinamento italiano con il D.M. del 18.3.94, in G.U. del 28.3.94, n.72.
  2. Sulla base di quanto risulta da uno studio realizzato dalla Mannesmann (secondo operatore GSM tedesco), la copertura con sistema DECT di una città come Monaco di Baviera comporterebbe l'installazione di circa 11.000 stazioni radio-base, considerando un raggio di copertura di 50 metri ciascuna.
  3. Tali dati sono ottenuti fissando un insieme di condizioni standard circa le caratteristiche del territorio (cfr. A. Bud, V. Zingarelli "GSM e DECT: vincoli tecnici, ed opportunità sulla strada verso i servizi mobili e personali"; J. F. Whitehead "Performance and capacity of distributed dynamic channel assignment and power control in shadow fading"; R. Beck and H. Panzer "Strategies for handover and dynamic channel allocation in micro-cellular mobile radio systems").
  4. I sistemi che vanno sotto il nome di Personal Communication System -PCS, di cui fa parte il DCS1800, per il quale è prevista anche in Italia una gara per l'assegnazione delle frequenze disponibili a nuovi operatori.
  5. A tal proposito si consideri che il raggio di copertura di una cella realizzata con tecnologie analogiche (tipo TACS) è pari ad alcune decine di chilometri (fino a 200 Km sulla superficie del mare, dove non ci sono ostacoli) e che tale raggio si riduce a circa 35 Km per i sistemi basati su tecnologia digitale (tipo GSM) fino a scendere a poche centinaia di metri per i sistemi di ultima generazione (come il DCS1800).
  6. Ciascun canale ha un'ampiezza di banda di 2 MHz, per cui sono realizzabili 10 canali radio con la banda di 20 MHz assegnata al servizio.
  7. Attualmente si stima (dati di fonte Ericsson) che la diffusione dei servizi basati sulla tecnologia DECT (o su sue evoluzioni) entro i prossimi quattro anni porterà alla vendita di apparecchi DECT a livello mondiale pari a circa 30 milioni, di cui 10 milioni destinati alla telefonia domestica senza filo, 10 milioni utilizzati per collegamenti radio tra le centrali di servizio e gli utenti (circuiti locali senza filo), 5 milioni impiegati per applicazioni aziendali e altri 5 milioni dedicati a sistemi radiomobili veri e propri.
  8. Considerando 18 della Direttiva 96/2/CE, in G.U.C.E. del 26 gennaio 1996, L 20.
  9. Direttiva 96/2/CE, idem.
  10. Direttiva 96/19/CE, in G.U.C.E. del 22 marzo 1996, L 74
  11. In G.U.C.E. del 19.6.92, L 165

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