
| Roma, lì 24 gennaio 1997 |
| Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Nicola Mancino | |
| Presidente della Camera dei Deputati On.le Luciano Violante | |
| Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Romano Prodi | |
| Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni Sen. Antonio Maccanico |
In particolare, l'Autorità ha segnalato come dalla normativa comunitaria discendeva l'obbligo per lo Stato italiano di rilasciare licenze per l'offerta di servizi con tecnologia DECT a tutti i soggetti richiedenti, secondo delle procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti, con l'unico limite derivante dall'eventuale carenza dello spettro delle frequenze.
Alla luce degli elementi emersi successivamente alla precedente segnalazione, l'Autorità ritiene utile integrarne e specificarne i contenuti e le indicazioni.
La tecnologia DECT permette, infatti, una copertura del territorio urbano (caratterizzato da un'alta densità di popolazione) ad un costo relativamente contenuto: le centrali DECT hanno dimensioni e costi molto bassi -dell'ordine dei 4-5 milioni di lire contro i 400 milioni delle centrali GSM- pur necessitando di una ripetibilità di celle molto elevata (2). La struttura di microcelle che ne risulta presenta degli evidenti problemi per quanto riguarda i costi di acquisizione e gestione dei siti, ma comporta anche dei vantaggi, in quanto permette il riutilizzo, in aree di territorio molto prossime tra loro, della stessa banda di frequenze senza il rischio di interferenze. Ciò implica che, data una porzione dello spettro radioelettrico, il sistema DECT permette di servire circa 120.000 utenti per chilometro quadrato, rispetto ai 24.000 possibili con il sistema GSM ed i 25.000 del sistema DCS1800 (3).
Inoltre, la tecnologia DECT permette, a condizione di rinunciare alla mobilità del terminale, la realizzazione di un'ampia banda trasmissiva senza filo, necessaria per la trasmissione di elevati quantitativi di dati da postazioni remote e non collegate con cavi (siti industriali, stabilimenti situati in postazioni remote rispetto al centro di elaborazione dati, ecc.). Tuttavia, come già detto, il raggio medio di copertura di ogni cella è molto limitato (inferiore ai 200 m) e la possibilità di copertura in condizioni di mobilità è abbastanza ridotta (la comunicazione viene trasferita da una cella all'altra con il c.d. handover solo se la velocità dell'utente si mantiene al di sotto dei 20-30 Km orari). Allo stesso tempo, il DECT condivide con gli altri sistemi a microcelle (4) la scarsa capacità di copertura cellulare di aree di ampia estensione (5) e poco popolate, per le quali sarebbe necessaria una moltiplicazione antieconomica del numero di centrali. Questa caratteristica è alla base del tentativo, ancora in fase di sperimentazione, di realizzare sistemi duali (c.d. dual mode), collegati con terminali in grado di funzionare a seconda del posizionamento dell'utente sia con sistema GSM (fuori dalle aree urbane) sia con sistema DECT o DCS1800 (nell'ambito delle aree urbane).
Le norme DECT approvate dall'ETSI prevedono gli standard tecnologici relativi ai collegamenti tra le stazioni radio-base (c.d. RFP) e i terminali mobili, mentre non vengono sottoposti a standard di riferimento comuni tutti i collegamenti tra le stazioni radio-base e le centrali di commutazione. Ciò implica la possibilità per i sistemi basati sulla tecnologia DECT di essere applicati a reti di telecomunicazione di tipo diverso (fisse o radiomobili), scegliendo la tecnologia di connessione tra le stazioni radio-base e le centrali di commutazione.
Per quanto riguarda l'impiego delle frequenze, bisogna ricordare che il DECT non prevede l'assegnazione di una porzione di banda definita ad ogni singolo operatore, ma permette la condivisione della stessa banda (di ampiezza 20 MHz) da parte di tutti gli operatori, a patto che vi sia una rete comune che sincronizza le operazioni di tutte le reti DECT. Infatti, la tecnologia DECT prevede la possibilità di conversazione fino a dodici utenti in contemporanea per ogni canale (6). La minima interferenza tra le comunicazioni degli utenti di ciascun operatore DECT si raggiunge se vi è un sistema di temporizzazione centralizzato per le diverse comunicazioni. Ciò può avvenire, o tramite la condivisione da parte di tutti gli operatori dei segnali di temporizzazione della rete pubblica commutata, oppure attraverso l'utilizzo da parte di tutti gli operatori dei segnali inviati dal sistema globale satellitare (c.d. GPS), in ogni caso la soluzione tecnologica adottata non deve discriminare alcun soggetto.
Inoltre, data la ridotta complessità tecnologica delle centrali DECT, la rete di supporto ha il compito di mantenere (presso specifiche centrali di area) i programmi con gli elenchi di tutti gli abbonati, in modo da assicurarne la reperibilità su tutto il territorio, in caso di allontanamento dalla propria centrale.
In questa seconda modalità di utilizzazione, la tecnologia DECT si presenta perciò come uno strumento atto a superare la necessità del collegamento via cavo con l'utente finale aprendo così ulteriori spazi competitivi nei servizi telefonici. L'impiego di tecnologie wireless per l'accesso agli utenti finali appare di particolare rilevanza in un Paese come l'Italia, privo di infrastrutture alternative a livello locale, che possono rendere maggiormente contendibile il vantaggio dell'operatore nazionale di telecomunicazioni nell'accesso all'utente finale. In questo senso il DECT costituisce un'opportunità tecnologica di grande rilevanza per creare concorrenza nel mercato delle infrastrutture.
In tali condizioni, risulta evidente come l'introduzione di una tecnologia come quella DECT venga a modificare in maniera profonda il contesto concorrenziale tra la telefonia fissa e quella mobile. Riveste particolare importanza, pertanto, evitare che il potenziale contributo allo sviluppo della concorrenza recato da questa innovazione tecnologica, che produrrà vantaggi agli utenti in termini di prezzi, gamma e qualità dei servizi, venga in parte neutralizzato dal limitare le effettive possibilità di ingresso sul mercato al solo gestore della rete pubblica. Inoltre, garantire la pluralità dell'offerta dei servizi associati al DECT, potrebbe costituire un'opportuna azione di promozione della concorrenza al fine di sviluppare reti locali alternative che raggiungano l'utenza familiare ed estendano più rapidamente anche ad essa i benefici della liberalizzazione.
8. Per quanto riguarda in particolare i servizi radiomobili, la Commissione con la Direttiva 96/2/CE ha considerato in contrasto con gli artt. 90, 59 e 86 del Trattato, il mantenimento di diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi mobili e personali, ivi compresi i servizi di telecomunicazioni che si avvalgono della tecnologia DECT. Infatti, nella Direttiva viene specificato che i servizi di comunicazione mobili e personali non rientrano nella definizione di telefonia vocale riservata (8), poiché non prevedono il trasporto diretto della voce tra due punti terminali della rete pubblica commutata.
In pratica, è sufficiente che un solo lato della comunicazione utilizzi un terminale DECT affinché il servizio debba essere considerato liberalizzato.
Tale ultima disposizione è stata ripresa e riconfermata in senso più generale dalla successiva Direttiva 96/19/CE, (c.d. full competition), nella quale è previsto che, a partire dal 1° luglio 1996, le imprese che hanno ottenuto un'autorizzazione a fornire servizi di TLC utilizzando linee affittate, possono servirsi oltre che della rete pubblica di telecomunicazioni, anche delle infrastrutture alternative, nonché richiedere alle autorità locali l'autorizzazione a posare i cavi per realizzare una propria infrastruttura (art. 1, paragrafi. 2 e 3) (10).
Anche se tale quadro normativo non è stato ancora recepito nell'ordinamento italiano, il rilascio di una autorizzazione a offrire servizi basati sulla tecnologia DECT al solo operatore nazionale, ovvero l'impedire ad altri operatori di offrire servizi radiomobili attraverso l'utilizzo di reti alternative o la costruzione di reti proprie, oltre a creare una nuova asimmetria a favore del gestore pubblico, costituisce una scelta in palese contrasto con i principi del Trattato dell'Unione Europea.
In particolare, l'art. 2 della citata Direttiva prevede che gli Stati membri rilascino a tutti gli interessati le autorizzazioni per i servizi associati alla tecnologia DECT, compreso l'ampliamento delle autorizzazioni sui servizi esistenti, al fine di permettere l'abbinamento di diverse tecnologie mobili. La Direttiva riserva, quale unico spazio di discrezionalità concesso agli Stati membri, la possibilità di ritardare l'ingresso nei nuovi sistemi mobili degli operatori in posizione dominante, al fine di "garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati" (art. 2, par. 4).
L'autorizzazione alle imprese interessate dovrà essere rilasciata, come previsto dall'art. 1 par. 3 della Direttiva, sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti, fintantoché vi siano frequenze disponibili.
Considerato che analoghe disposizioni sono previste dalla Direttiva per quanto concerne il servizio DCS1800 (art. 2, par. 1), occorre rilevare come il mancato avvio della gara per l'ingresso di uno o più operatori nel servizio DCS1800 nel mercato italiano, costituisce anch'esso un ingiustificato ritardo nell'offerta concorrenziale di nuovi servizi.
A partire dalla data di entrata in vigore della Direttiva (15 febbraio 1996), quindi, gli Stati membri dovevano permettere a tutte le imprese interessate di fornire i servizi basati sulla tecnologia DECT, nei limiti previsti dalla disponibilità dello spettro radioelettrico e del rispetto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva. Ciò implica che tutti gli operatori autorizzati ad impiegare le frequenze della banda assegnata ai servizi DECT, devono poter offrire ogni servizio di telecomunicazione, ivi compresi i servizi di telefonia vocale, come avviene per gli altri operatori che gestiscono reti radiomobili.
In tale quadro occorre preliminarmente prevedere condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie per garantire l'accesso alle frequenze nella banda riservata al DECT ai vari operatori interessati, nella considerazione che si tratta comunque di una risorsa limitata il cui utilizzo deve avvenire nel modo più equo ed efficiente.
La possibilità di utilizzare infrastrutture proprie risulta di particolare rilevanza in un sistema, come il DECT, che necessita di un numero elevato di centrali collegate tra di loro tramite circuiti fissi, affinché nuovi operatori possano offrire il servizio in concorrenza con il gestore della rete pubblica. L'Autorità, pertanto, auspica che il recepimento delle disposizioni relative alla liberalizzazione delle infrastrutture alternative alla rete pubblica avvenga, come previsto dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 650, tramite regolamento ministeriale, entro il prescritto termine di 90 giorni.
Attualmente in Italia, la tariffa di interconnessione con la rete pubblica sostenuta dai gestori dei servizi radiomobili appare particolarmente elevata se la si confronta con quella praticata in altri Paesi europei e con le tariffe applicate dal gestore pubblico ai grandi utenti affari. A tale situazione si associa la mancanza, come più volte sottolineato da questa Autorità, di un'Autorità di regolazione delle telecomunicazioni che definisca, come prevederebbe l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le condizioni di interconnessione tecnico-economiche alle reti di telecomunicazioni.
Il diritto di interconnessione con la rete pubblica deve essere garantito a tutti gli operatori, con prezzi allineati ai costi, e per i vari livelli di rete ai quali è richiesta l'interconnessione. Ciò comporta che, a parità di condizioni, il prezzo di interconnessione sia uniforme per tutti i gestori, indipendentemente dalle tecnologie impiegate e dai servizi erogati. Ciò appare necessario al fine di garantire l'effettiva concorrenza tra i diversi servizi mobili, attualmente offerti (TACS e GSM) e disponibili in futuro (DECT e DCS1800).
In particolare, per i servizi di estensione radiomobile della rete fissa, la rete pubblica commutata deve garantire per tutti gli operatori alcune funzioni del sistema, quali la conversione della velocità di trasmissione, l'instradamento delle chiamate e la tariffazione.
A tale riguardo, condizioni indispensabile, per la valutazione della convenienza economica dell'offerta dei servizi DECT da parte di operatori diversi dal gestore pubblico, appaiono l'individuazione specifica e la trasparenza dei costi di fornitura delle funzioni testè indicate.
Pertanto, preventivamente all'autorizzazione del gestore pubblico all'offerta dei servizi basati sulla tecnologia DECT, occorre garantire la pubblicizzazione dei costi di funzionamento della rete per i diversi livelli e per le differenti funzioni, come, peraltro, già richiesto nell'ambito della Direttiva 92/44/CEE (11).
Anche per quanto riguarda le informazioni sulla clientela a disposizione del gestore della rete pubblica, esse devono essere concesse a tutti gli operatori a parità di condizioni.
L'Autorità ritiene che, come nel caso dell'offerta dei servizi TACS e GSM, il modo più efficace per ottenere tali condizioni sia che l'operatore nazionale di telecomunicazioni offra i servizi basati sulla tecnologia DECT attraverso una società distinta da quella che gestisce la rete pubblica di telecomunicazioni.
Inoltre, in considerazione dei vantaggi concorrenziali di fatto dei quali godrà in ogni caso il gestore pubblico nell'avvio del servizio DECT, appare indispensabile che già a partire dalla fase transitoria il regolatore definisca gli obblighi di servizio, gli obblighi di interconnessione e gli obblighi di rivendita all'ingrosso a concorrenti e service provider che dovranno essere adempiuti dalla società del gruppo STET che offrirà i servizi basati sulla tecnologia DECT.
Attualmente, i gestori delle reti radiomobili dispongono complessivamente di nove prefissi telefonici a quattro cifre per fornire il servizio a circa 6 milioni di utenti, mentre l'operatore nazionale di telecomunicazioni può utilizzare tutto il resto dei prefissi disponibili (a due e tre e a quattro cifre) per offrire servizi a circa 25 milioni di abbonati.
A tale riguardo occorre osservare che l'art. 1, par. 4 della Direttiva 96/19/CE prevede che gli Stati membri garantiscano la disponibilità di numerazione adeguata per tutti i servizi di telecomunicazioni. Inoltre, la Direttiva richiede che l'assegnazione dei numeri avvenga secondo criteri di oggettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, sulla base di domande individuali.
In occasione dell'attivazione di nuovi servizi e dell'ingresso sul mercato di nuovi operatori, appare quindi necessario predisporre, come è avvenuto in altri Paesi europei e da ultimo in Francia, un piano generale della numerazione telefonica che ripartisca equamente ed efficientemente tra i servizi e tra gli operatori i numeri disponibili.
In particolare, per quanto riguarda i servizi associati alla rete pubblica quali quelli basati sulla tecnologia DECT, appare di grande rilevanza sotto il profilo concorrenziale garantire regole non discriminatorie circa la possibilità per l'utente della rete fissa di mantenere il proprio numero telefonico anche usufruendo di un servizio di mobilità fornito da operatori concorrenti del gestore pubblico. Occorre, pertanto, garantire parità di condizioni per tutti gli operatori nel poter offrire servizi di mobilità basati sulla tecnologia DECT mantenendo il numero telefonico dell'abbonato. Ove, infatti, fosse garantita al solo operatore pubblico la possibilità di offrire servizi DECT senza la necessità di far modificare all'utente il numero telefonico della rete fissa, si creerebbe una ingiustificata e grave situazione di svantaggio per gli altri operatori.
Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'Autorità
ritiene che un urgente adeguamento della regolamentazione alle
caratteristiche concorrenziali del settore delle telecomunicazioni
e alla normativa comunitaria rappresenti un elemento indispensabile
per far sì che l'avvio commerciale dei servizi associati
alla tecnologia DECT rappresenti un contributo determinante allo
sviluppo della competizione tra tecnologie diverse ed operatori
diversi, nell'interesse dei consumatori e, più in generale,
per il beneficio dell'intera economia nazionale.