Provvedimento n. 9346 (PI3188) ADRIACOM

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2001;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 6 novembre 2000, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario, diffuso sul quotidiano regionale “Il Piccolo”, in data 3 novembre 2000, dalla società @DRIA.COM. Spa, avente ad oggetto l’offerta “Tariffe Dieci Lire”.

Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, con riferimento all’affermazione “Dieci lire al minuto per telefonare a chi vuoi, quanto vuoi”, la quale ometterebbe di indicare che tale tariffa è valida solo per i primi 9 minuti di conversazione, dopodiché essa diventa di 23 lire al minuto.

2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in un tabellare che riportata l’affermazione a caratteri cubitali “Era ora! Dieci lire* al minuto per telefonare a chi vuoi, quanto vuoi” e al di sotto la body-copy, con caratteri e corpo ridotti, riporta, tra le altre, le seguenti affermazioni: “Finalmente puoi telefonare con 10 lire al minuto in tutta la regione [...] Il prezzo è incredibile, ma quello che è ancora più incredibile è che da ora le telefonate interurbane in Regione costano come le urbane: per esempio, chiami da Salice a Trieste come se fossi sotto casa ! Finalmente puoi risparmiare fino al 60% sui costi telefonici a casa o in azienda”. L’asterisco rimanda ad una scritta sulla sinistra del messaggio, ruotata di 90° rispetto al testo, con corpo tipografico ridottissimo “* IVA esclusa, con scatto alla risposta e contributo di servizio”.

3. Comunicazioni alle parti

In data 5 dicembre 2000 è stato comunicato al segnalante e alla società @DRIA.COM. Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del massaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla presunta inidoneità dello stesso a indicare chiaramente ai consumatori il costo complessivo del servizio, con particolare riferimento alle modalità di presentazione del prezzo finale a carico degli utenti, nonché all’indicazione dell’IVA e alle modalità di tariffazione effettivamente praticate dall’operatore pubblicitario.

4. Risultanze istruttorie

Dalle informazioni disponibili sul sito Internet della società @DRIA.COM. Spa (all’indirizzo www.adriacom.it/istituzionale/listino10 del giorno 10 novembre 2000) si evince che:

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società @DRIA.COM. Spa, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti la programmazione pubblicitaria del messaggio oggetto della richiesta di intervento, precisando le testate, nonché le date e gli orari di diffusione e la programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile, per il periodo compreso tra luglio 2000 e gennaio 2001, allegando copia di ciascuna tipologia di messaggio e fornendo indicazioni circa le testate o le emittenti interessate, le date e gli orari di apparizione (per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o radiofonici), il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni (nel caso di pubblicità esterna).

Con memoria pervenuta in data 27 dicembre 2001, la società @DRIA.COM. Spa ha evidenziato quanto segue:

5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 17 gennaio 2001 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 16 febbraio 2001, la suddetta Autoritàha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:

6. Valutazioni conclusive

In via preliminare, giova evidenziare che nel settore della telefonia, in cui proliferano sempre più offerte pubblicitarie riguardanti profili tariffari molto articolati e in cui il prezzo finale del servizio è composto da una serie di voci che devono essere computate dal destinatario al fine di percepire l’effettiva convenienza della tariffa proposta, la completezza delle informazioni si qualifica come un onere minimo dell’operatore pubblicitario.

Nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori, quale il prezzo, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio devono pertanto risultare di immediata percezione.

In questa prospettiva, la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato.

Ciò premesso, si osserva che il messaggio oggetto del presente provvedimento lascia intendere che mediante l’adesione ai servizi dell’operatore pubblicitario Adri@com sarà possibile pagare “Dieci lire” al minuto “per telefonare a chi vuoi, quanto vuoi”. Tuttavia, il messaggio pubblicitario omette di indicare che la tariffa pubblicizzata, che dà nome allo stesso servizio, è soggetta a limiti temporali molto stringenti, oltre i quali gli importi effettivamente praticati raddoppiano.

Accanto a tale profilo di ingannevolezza occorre rilevare che le stesse modalità di prospettazione delle tariffe sono tali da alterare in misura significativa la percezione della convenienza dell’offerta da parte dei consumatori.

Con riferimento ai claim relativi al servizio “Dieci lire”, in base ai quali “Finalmente puoi telefonare con 10 lire al minuto in tutta la regione [...] Il prezzo è incredibile, ma quello che è ancora più incredibile è che da ora le telefonate interurbane in Regione costano come le urbane”, si rileva, in primo luogo, che questi amplificano in maniera ingiustificata e fuorviante il costo variabile del servizio, rispetto ad una componente del costo fisso (consistente nello scatto alla risposta, pari a 110 lire + IVA su tutte le chiamate urbane, interurbane e verso cellulari e di lire 230 + IVA sulle chiamate internazionali e nel contributo di servizio di 7.000 lire mensili) che il messaggio pubblicitario omette di esplicitare. Per la fruizione del servizio, il consumatore deve comunque sostenere queste componenti di costo, la cui incidenza, specie nel caso di telefonate brevi, non è affatto trascurabile. Di conseguenza, le affermazioni sopracitate sono suscettibili di indurre in errore i consumatori in relazione alle reali tariffe applicate nell’ambito del servizio “Dieci lire”.

In secondo luogo, appare necessario che le diverse componenti della tariffa di un servizio di telefonia siano esplicitate nel messaggio contestualmente e con eguale evidenza grafica affinché il consumatore possa fin dal primo contatto pubblicitario disporre degli elementi essenziali per una immediata percezione della portata economica dell’offerta pubblicizzata. In tal senso il rimando operato dall’asterisco ad informazioni supplementari, riportate con carattere ridotto ed ubicate in una parte periferica del messaggio (non fornite dunque contestualmente all’indicazione del costo al minuto), che precisano l’esistenza del c.d. “scatto alla risposta” e di un “contributo di servizio”, nonché la circostanza che il prezzo pubblicizzato non è comprensivo di IVA, è da ritenersi inidoneo ad evitare l’effetto confusorio ingenerato dal messaggio relativamente al prezzo del servizio. Pertanto, le modalità grafiche di presentazione del contenuto economico del servizio “Dieci Lire” sono suscettibili d’indurre in errore i consumatori relativamente al reale ammontare dei costi complessivi che gli aderenti alla promozione in oggetto dovranno sopportare.

In terzo luogo, deve osservarsi che la necessità di trasparenza e di correttezza della comunicazione d’impresa esige che, quando nei messaggi pubblicitari si fa menzione del prezzo di un bene o di un servizio, detto prezzo sia comprensivo di ogni ulteriore onere economico gravante sul consumatore. Laddove appare comprensibile che siano scorporati dal prezzo oneri impossibili da determinare ex ante nel loro ammontare o meramente eventuali, non si giustifica, nel caso di specie, la scelta dell’operatore pubblicitario di indicare il prezzo del servizio al netto dell’IVA, la cui incidenza può essere determinata con esattezza in via preventiva e che grava generalmente sulla totalità dei consumatori. Tale valutazione, peraltro, trova anche ispirazione nei principi già contenuti nella Direttiva 98/6/CE “relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori” che stabilisce che il prezzo di vendita debba essere non equivoco, agevolmente identificabile e facilmente leggibile e che chiarisce che a tal fine sia necessario fare riferimento al prezzo finale comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta. Inoltre, occorre rilevare che nel caso di specie il messaggio pubblicitario segnalato non appare diretto in via preferenziale ad un target imprenditoriale. La scelta di indicare il prezzo del servizio al netto dell’IVA, che risponde esclusivamente ad una strategia di marketing dell’impresa, introduce un elemento di confusione rispetto al prezzo del servizio, che deve ritenersi autonomamente suscettibile di perturbare la capacità di scelta dei potenziali acquirenti. A tal riguardo, si osserva che il fatto che l’operatore pubblicitario abbia riportato contestualmente all’indicazione del prezzo al minuto anche l’indicazione della presenza aggiuntiva dell’IVA non è idoneo a evitare confusione nei destinatari circa le effettive condizioni complessive di fornitura del servizio, in considerazione della complessità strutturale che caratterizza le offerte nel settore della telefonia, nonché della molteplicità e varietà di condizioni di offerta attualmente presenti sul mercato.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio relativo all’offerta “Dieci lire”, in conformità con il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, diffuso dalla società @DRIA.COM. Spa, è idoneo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, ad indurre in errore i consumatori in relazione alle caratteristiche del servizio pubblicizzato, con particolare riguardo alle modalità di tariffazione, potendo pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società @DRIA.COM. Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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