
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 marzo 2001;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Con richiesta di intervento pervenuta in data 30 agosto 2000, integrata in data 10 ottobre 2000, l’associazione di consumatori AUSTEL ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario diffuso tramite posta in provincia di Latina, nel mese di giugno 2000, dalla società TELE2 Spa. Il messaggio in esame, è volto a promuovere l’accesso gratuito ad Internet tramite il sito www.everyday.com.
Nella richiesta di intervento si lamenta che il messaggio in questione sarebbe ingannevole, in quanto indurrebbe i consumatori a ritenere, contrariamente al vero, che l’accesso alla rete Internet, nonché la navigazione, attraverso il sito www.everyday.com, sia gratuito. In realtà tale gratuità si limiterebbe all’abbonamento al servizio Internet, mentre la navigazione in Internet sarebbe possibile esclusivamente collegandosi ad un POP al costo di una chiamata telefonica.
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento compare nell’ambito di una campagna promozionale realizzata a mezzo posta dalla Società TELE2, sia sulla busta usata per l’inoltro dei depliants pubblicitari, sia negli stessi depliants. Sulla busta, accanto al logo della Società, compare il claim “Un click e Internet è gratis” mentre sulla copertina del pieghevole contenuto nella busta compare il logo della Società sotto l’espressione “Assolutamente gratis!”, claim evidenziato con caratteri maggiori di quelli utilizzati per il logo; su un altro foglio inserito nella busta, ove compare il logo della Società in alto a sinistra, sono esplicitate le condizioni dell’offerta sotto forma di lettera rivolta al cliente e, nelle prime righe della stessa, si legge “Everyday.com, il nuovo portale Internet progettato da Tele2 che Le consente di entrare in rete e navigare gratis”, con le parole “Everyday.com, il nuovo portale Internet progettato da Tele2” e “gratis” evidenziate in grassetto.
In data 24 ottobre 2000 è stato comunicato al segnalante e alla società TELE2 Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo n. 74/92, in relazione all’idoneità del messaggio a chiarire le condizioni economiche di fornitura del servizio pubblicizzato, con riguardo ai costi fissi e variabili per poter usufruire del servizio Internet mediante l’accesso da telefono fisso alla luce anche del rinvio all’affermazione con cui si specifica che: “Everyday.com mette a disposizione 675 POP urbani che potrà chiamare”.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società TELE2 Spa, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti le caratteristiche e le condizioni di fornitura del servizio di accesso ad Internet pubblicizzato, con particolare riferimento sia ai costi di attivazione del suddetto servizio, sia ai costi di collegamento all’operatore per la connessione e navigazione in Internet; nonché l’eventuale sussistenza di oneri, condizioni o limitazioni connesse all’adesione al servizio offerto.
Con memoria, pervenuta in data 22 novembre 2000, la società TELE2 Spa ha evidenziato quanto segue:
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento prospetta la possibilità di fruire di “Internet gratis” mediante il portale “Everyday.com” progettato dalla Società TELE2, concetto esplicitato nelle espressioni “un click e Internet è gratis”, “assolutamente gratis”, “Everyday.com, il nuovo portale Internet progettato da Tele2 che le consente di entrare in rete e navigare gratis”. Sulla base di tale prospettazione si ritiene che il messaggio sia idoneo a lasciar intendere ai consumatori che la fruizione di Internet sia completamente gratuita. In realtà, la gratuità non si estende ai costi del collegamento telefonico, indispensabile per l’accesso e la navigazione sulla rete.
Il messaggio in questione, pertanto, per la perentorietà del riferimento alla gratuità del servizio, presente sia nel claim che nella body copy, e in assenza di indicazioni che esplicitino chiaramente che tale gratuità non si estende ai costi di collegamento telefonico, risulta idoneo ad indurre in errore i consumatori in relazione alle condizioni alle quali il servizio è fornito.
Il servizio effettivamente reso, infatti, risulta gratuito solo per la parte relativa all’accesso ad Internet e per la parte relativa alla fruizione di una serie di servizi (chat, invio SMS, agenda elettronica, accesso WAP, ecc). Rimane invece a carico dell’utente il costo del collegamento telefonico necessario ad accedere e navigare in Internet, collegamento effettuato avvalendosi di un operatore di telefonia scelto dall’utente stesso.
Per ciò che attiene all’omessa indicazione nel messaggio pubblicizzato del contenuto della richiesta di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 675/96, si rileva che la stessa sia non rilevante nel caso di specie, in quanto tale indicazione non risulta vincolante ai fini dell’erogazione del servizio. Infatti, malgrado l’autorizzazione al trattamento dei dati personali non sia circoscritta ad adempimenti connessi all’integrale esecuzione del contratto o all’ottemperanza di obblighi normativi, ma si estenda anche a finalità di tipo diverso, quali quelle di tipo commerciale, ciò non comporta che l’utente non possa negare l’assenso al trattamento dei propri dati senza alcun vincolo per la conclusione del contratto, come risulta dal modulo di adesione al servizio pubblicizzato e dalle condizioni generali di contratto fornite in allegato alla memoria dalla Società TELE2.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle condizioni di fornitura del servizio pubblicizzato potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società TELE2 Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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IL SEGRETARIO GENERALE |
IL PRESIDENTE |
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