Provvedimento n. 9282 (PI3186) INFOSTRADA SPAZIO ZERO

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° marzo 2001;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTA la propria delibera del 10 agosto 2000, con la quale è stata rigettata l’istanza di sospensione provvisoria della pubblicità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 30 ottobre 2000, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario, diffuso dalla società Infostrada Spa sul settimanale “Il Mondo” del 29 settembre 2000, consistente in una tabella comparativa riguardante l’offerta “Infostrada Spaziozero”.

Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio sarebbe ingannevole, in quanto i prezzi relativi ai servizi pubblicizzati sono IVA esclusa.

2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in una tabella, riportata sotto la dicitura a caratteri cubitali “Infostrada Spaziozero. Concorrenza Zero”, sulla quale è riportata la “spesa mensile per chiamate nazionali di 5 minuti in fascia intera”. In particolare, la tabella evidenzia sei diversi importi di detta spesa, calcolati sulla base del numero di chiamate effettuate al giorno (2, 4 o 6 chiamate) e del gestore telefonico (Tele 2, Telecom Italia – opzione Teleconomy 24 o Infostrada – opzione Spaziozero). Nella parte inferiore della tabella sono inserite, a caratteri ridotti, alcune note che chiariscono le modalità di determinazione degli importi in essa indicati. In particolare, si legge che “i prezzi Infostrada e Telecom Italia comprendono le 9.000 di spesa fissa mensili (IVA esclusa)” e che “tutti gli importi indicati sono comprensivi degli addebiti alla risposta e si intendono IVA esclusa”. Nello spazio sottostante la tabella sono riportate ulteriori informazioni riguardanti l’opzione “Infostrada Spaziozero”, tra cui il costo al minuto dei vari servizi offerti: “le interurbane ti costano come le urbane, 20 lire al minuto 24 ore su 24”, “navighi in Internet con Infostrada sempre a 15 lire al minuto” e “chiami i cellulari a 495 lire di giorno e 245 di sera e nei weekend”. Infine, una dicitura posta a piè pagina, al di sotto del logo della società Infostrada Spa, avverte che: “Sono previste 100 lire alla risposta per tutte le chiamate verso rete fissa nazionale e 200 lire per quelle verso rete mobile. Prezzi IVA esclusa”.

3. Comunicazioni alle parti

In data 8 novembre 2000 è stato comunicato al segnalante e alla società Infostrada Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del massaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla possibilità che i destinatari possano essere indotti in errore in relazione ai costi e alle modalità di tariffazione del servizio offerto.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Infostrada Spa, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti la programmazione pubblicitaria del messaggio tabellare oggetto della richiesta di intervento, nonché la programmazione della campagna pubblicitaria a cui il messaggio segnalato è riconducibile.

Con memoria pervenuta in data 14 novembre 2000, la società Infostrada Spa ha evidenziato che la programmazione del messaggio oggetto della richiesta di intervento ha riguardato i mesi di settembre ed ottobre 2000. Inoltre, con memoria pervenuta in data 24 novembre 2000 la stessa società ha evidenziato quanto segue:

5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 13 dicembre 2000 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 23 gennaio 2001, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:

6. Valutazioni conclusive

In via preliminare, giova evidenziare che nel settore della telefonia, in cui proliferano sempre più offerte pubblicitarie riguardanti profili tariffari molto articolati e in cui il prezzo finale del servizio è composto da una serie di voci che devono essere computate dal destinatario al fine di percepire l’effettiva convenienza della tariffa proposta, la completezza delle informazioni si qualifica come un onere minimo dell’operatore pubblicitario.

Nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori, quale il prezzo, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio devono, pertanto, risultare di immediata percezione.

In questa prospettiva, la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato.

Ciò premesso, si osserva che il messaggio oggetto del presente provvedimento riporta le tariffe applicate dall’operatore pubblicitario agli utenti del servizio “Infostrada Spaziozero”. Tuttavia, le modalità di prospettazione di tali tariffe sono tali da alterare in misura significativa la percezione della convenienza dell’offerta da parte dei consumatori.

Con riferimento ai claim relativi al servizio “Infostrada Spaziozero”, in base ai quali “le interurbane ti costano come le urbane, 20 lire al minuto 24 ore su 24”, “navighi in Internet con Infostrada sempre a 15 lire al minuto” e “chiami i cellulari a 495 lire di giorno e 245 di sera e nei weekend”, si rileva che questi amplificano in maniera ingiustificata e fuorviante il costo variabile del servizio, rispetto ad una componente del costo fisso, consistente nello scatto alla risposta, pari a 100 lire + IVA, per le chiamate verso rete fissa nazionale, e 200 lire + IVA, per quelle verso i cellulari. Per la fruizione del servizio, il consumatore deve comunque sostenere questa componente di costo, la cui incidenza, specie nel caso di telefonate brevi, non è affatto trascurabile. Di conseguenza, le affermazioni sopraccitate sono suscettibili di indurre in errore i consumatori in relazione alle reali tariffe applicate nell’ambito del servizio “Infostrada Spaziozero”.

In secondo luogo, deve osservarsi che, con riferimento anche agli importi di spesa mensile indicati nella tabella comparativa, la necessità di trasparenza e di correttezza della comunicazione d’impresa esige che, quando nei messaggi pubblicitari si fa menzione del prezzo di un bene o di un servizio, detto prezzo sia comprensivo di ogni ulteriore onere economico gravante sul consumatore. Laddove appare comprensibile che siano scorporati dal prezzo oneri impossibili da determinare ex ante nel loro ammontare o meramente eventuali, non si giustifica, nel caso di specie, la scelta dell’operatore pubblicitario di indicare il prezzo del servizio al netto dell’IVA, la cui incidenza può essere determinata con esattezza in via preventiva e che grava generalmente sulla totalità dei consumatori - anche in considerazione della circostanza che il messaggio pubblicitario segnalato non appare diretto in via preferenziale ad un target imprenditoriale. La scelta in parola, che risponde esclusivamente ad una strategia di marketing dell’impresa, introduce un elemento di confusione rispetto al prezzo del servizio, che deve ritenersi autonomamente suscettibile di perturbare la capacità di scelta dei potenziali acquirenti. A tal riguardo, si osserva che il fatto che l’operatore pubblicitario abbia riportato contestualmente all’indicazione del prezzo al minuto, anche l’indicazione della presenza aggiuntiva dell’IVA, non è idoneo a evitare confusione nei destinatari circa le effettive condizioni complessive di fornitura del servizio, in considerazione della complessità strutturale che caratterizza le offerte nel settore della telefonia, nonché della molteplicità e varietà di condizioni di offerta attualmente presenti sul mercato.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio relativo all’opzione “Infostrada Spaziozero”, in difformità con il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, diffuso dalla società Infostrada Spa, è idoneo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, ad indurre in errore i consumatori in relazione alle modalità di tariffazione, potendo pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Infostrada Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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