Provvedimento n. 9009 (PI2996) FASTWEB

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2000;

SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 8 maggio 2000, successivamente integrata in data 7 giugno 2000, l’Associazione Ortica, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un tabellare diffuso in data 5 aprile 2000 sul quotidiano “la Repubblica”, il cui claim assicura che “con Fastweb Internet diventa 200 volte più veloce”.

Nella richiesta d’intervento si evidenzia che tale affermazione risulterebbe fuorviante, in quanto la vantata velocità del servizio Internet Fastweb non può che essere limitata alla sola velocità d’accesso, mentre la navigazione sarà comunque influenzata dal traffico e dalla qualità di connessione Internet di Fastweb, nonché dalla qualità del sito su cui risiedono le informazioni richieste.

2. Messaggio

 Il messaggio in esame presenta due riquadri affiancati verticalmente: al centro del primo si legge “Veloce”; nel secondo, tale parola è ripetuta numerose volte. Sovrapposto a detti riquadri ve ne è un altro nel quale si legge, in caratteri graficamente più evidenti, “Con FastWeb Internet diventa 200 volte più veloce. Controllate”.

La body copy del messaggio, riportata in basso a destra, in caratteri tipografici molto ridotti, recita: “Parte da Milano, guardando al mondo, la rivoluzione destinata a cambiare la comunicazione contemporanea. È basata sull’innervatura capillare del territorio con la fibra ottica, dove FastWeb grazie alla tecnologia IP, fa lavorare insieme telefonia, Internet e video, per dar vita alla seconda generazione di Internet: l’Internet Video, dove il testo e le immagini fisse evolvono in immagini in movimento di altissima qualità. Con prestazioni - non solo di velocità - a tutt’oggi conosciute solo da chi utilizza già i nostri servizi. E che ha trovato in FastWeb la corsia preferenziale per la circolazione in tempo reale del pensiero umano in un’epoca - la nostra - in cui chi non è in anticipo è già in ritardo.”

Il messaggio si chiude con il logo dell’operatore FastWeb e il suo indirizzo Internet.

3. Comunicazioni alle parti

In data 15 giugno 2000 è stato comunicato al segnalante e alla FastWeb Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del citato Decreto, in relazione a ciò che lo stesso afferma o lascia intendere riguardo alle effettive caratteristiche del servizio di accesso ad Internet Fastweb offerto dall’operatore pubblicitario, con particolare riferimento sia alla velocità di connessione al proprio Internet Service Provider sia di navigazione sulla rete Internet.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla FastWeb Spa, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire:

Con memoria pervenuta, con relativi allegati, in data 17 luglio 2000, la FastWeb Spa ha evidenziato quanto segue:

Ad integrazione della sopra citata memoria la FastWeb Spa ha fatto pervenire in data 9 ottobre 2000 la registrazione di una puntata del programma di divulgazione scientifica “Quark”, all’interno della quale non veniva effettuata alcuna distinzione tra velocità di navigazione in Internet e velocità di accesso alla rete.

In data 12 ottobre 2000 sono state richieste all’operatore ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, volte a chiarire:

  1. se l’attuale realizzazione della rete in fibra ottica di FastWeb copra l’intero territorio nazionale oppure sia limitata a singoli ambiti urbani, specificando, in tale seconda ipotesi, a quali zone;
  2. se la velocità di trasmissione di 10 Mbps sia riferibile alla sola rete FastWeb realizzata in fibra ottica. In relazione alle parti della rete realizzate non in fibra ottica si chiedeva di precisare quale fosse la modalità di trasmissione utilizzata e quale fosse la relativa velocità di trasmissione dati.

Con memoria pervenuta in data 23 ottobre 2000 la FastWeb Spa ha evidenziato quanto segue:

5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 24 ottobre 2000 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 27 novembre 2000, l’organo consultivo ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:

6. Valutazioni conclusive

a) Decodifica del messaggio

Il messaggio in esame lascia intendere che con FastWeb sia possibile navigare complessivamente su Internet ad una velocità 200 volte superiore rispetto a quella di un normale collegamento dial up (“Con FastWeb Internet diventerà 200 volte più veloce. Controllate.”). Tale decodifica è, peraltro, rafforzata dai riferimenti contenuti nella body copy alle prestazioni che in concreto è possibile ottenere (“l’Internet Video dove il testo e le immagini fisse evolvono in immagini in movimento di altissima qualità”).

In relazione alla possibile decodifica del messaggio, l’operatore pubblicitario ha osservato che ai destinatari dovrebbe essere nota la circostanza che eventuali riferimenti alla velocità dei servizi Internet offerti dal provider possano riguardare soltanto la velocità di accesso, e non anche quella di navigazione.

Tale osservazione non appare condivisibile. La circostanza che i messaggi oggetto del procedimento siano di preferenza rivolti ad utenti già adusi all’utilizzo di strumenti telematici e alla navigazione su rete Internet non implica necessariamente che gli stessi siano consapevoli delle differenti tecnologie di accesso alla rete, delle loro caratteristiche tecniche e delle possibili cause che a volte rendono la navigazione più lenta.

Non rileva, pertanto, ai fini della valutazione dell’ingannevolezza dei messaggi in esame, la distinzione tra velocità di accesso e velocità di navigazione su Internet, in quanto i messaggi non avvertono chiaramente il consumatore delle conseguenze insite in tale distinzione e il consumatore, d’altronde, non è generalmente interessato ad una prestazione parziale (quale potrebbe essere la velocità di connessione alla rete), quanto a quella complessiva relativa ai tempi di accesso alle informazioni, in qualunque punto della rete le stesse siano residenti.

b) L’ingannevolezza del messaggio

 Per quanto concerne la portata decettiva dei messaggi, occorre evidenziare che le affermazioni sopra riportate indicano come ragionevolmente raggiungibile un limite di velocità, formulato in termini comparativi rispetto alle connessioni tradizionali, lasciando intendere che ordinariamente, nella navigazione su Internet, non ci si discosti significativamente dallo stesso. Dal momento che Internet è un insieme eterogeneo di reti e la presenza di un collo di bottiglia in qualsiasi parte di tale insieme condiziona la velocità massima di navigazione, le affermazioni riportate nel messaggio sono da ritenersi non veritiere. Infatti, la velocità di navigazione sulla rete Internet può scendere significativamente in funzione delle caratteristiche dei siti visitati, dell’orario e, in generale, delle caratteristiche di congestione e tecniche dei tratti di rete percorsi. Di conseguenza, la formulazione del messaggio in esame è da ritenersi fuorviante, dal momento che lo stesso presenta come incondizionatamente raggiungibili prestazioni che in realtà possono essere ottenute solo con il concorso di molte condizioni, in gran parte indipendenti dalla possibilità di accedere ad Internet attraverso la rete in fibra ottica di FastWeb, che, peraltro, è attualmente limitata al solo territorio di Milano.

Come già rilevato da quest’Autorità in numerosi precedenti1, tra i fattori determinanti dell’ingannevolezza del messaggio in esame deve essere annoverata l’omissione di ogni avvertenza in merito all’esistenza di un insieme di condizioni necessarie affinché la prestazione pubblicizzata corrisponda alla performance effettivamente riscontrabile dall’utente finale. Nel caso di specie, dal momento che si attribuisce grande enfasi alle performance ottenibili in termini di velocità, l’omissione di un’indicazione chiara circa il fatto che tale parametro può essere significativamente ridotto è da ritenersi significativa.

Il messaggio può risultare, pertanto, idoneo a indurre in errore quei consumatori, abituali frequentatori di Internet o potenziali nuovi utenti, che, ignari della architettura di rete, si risolvano a scegliere o contattare FastWeb in base alla prospettiva di poter navigare in Internet alla velocità indicata nel messaggio.

RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame sia idoneo ad indurre in errore i consumatori in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti da FastWeb, potendo pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società FastWeb Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *


1 Si vedano, ad esempio, il provvedimento n. 7282 del 9 giugno 1999, relativo al caso PI/2409 Internet Personal Sempre, in Bollettino n. 23/1999 e i cinque provvedimenti relativi ai servizi ADSL (provv. n. 8596, 8597 e 8601 del 10 agosto 2000, in Bollettino n. 31-32/2000; e provv. n. 8669  e 8670 del 5 settembre 2000, in Bollettino n. 35-36/2000).


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