
Provvedimento
n. 9009 (PI2996) FASTWEB
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2000;
SENTITO il Relatore Professor Marco
D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1.
Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data
8 maggio 2000, successivamente integrata in data 7 giugno 2000, l’Associazione
Ortica, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un tabellare
diffuso in data 5 aprile 2000 sul quotidiano “la Repubblica”, il cui claim assicura che “con Fastweb Internet diventa 200 volte più veloce”.
Nella richiesta d’intervento si evidenzia che
tale affermazione risulterebbe fuorviante, in quanto la vantata velocità del
servizio Internet Fastweb non può che
essere limitata alla sola velocità d’accesso, mentre la navigazione sarà
comunque influenzata dal traffico e dalla qualità di connessione Internet di
Fastweb, nonché dalla qualità del sito su cui risiedono le informazioni
richieste.
2.
Messaggio
Il messaggio in esame presenta due riquadri
affiancati verticalmente: al centro del primo si legge “Veloce”; nel secondo,
tale parola è ripetuta numerose volte. Sovrapposto a detti riquadri ve ne è un
altro nel quale si legge, in caratteri graficamente più evidenti, “Con FastWeb Internet diventa 200 volte più
veloce. Controllate”.
La body
copy del messaggio, riportata in basso a destra, in caratteri tipografici
molto ridotti, recita: “Parte da Milano,
guardando al mondo, la rivoluzione destinata a cambiare la comunicazione
contemporanea. È basata sull’innervatura capillare del territorio con la fibra
ottica, dove FastWeb grazie alla tecnologia IP, fa lavorare insieme telefonia,
Internet e video, per dar vita alla seconda generazione di Internet: l’Internet
Video, dove il testo e le immagini fisse evolvono in immagini in movimento di
altissima qualità. Con prestazioni - non solo di velocità - a tutt’oggi
conosciute solo da chi utilizza già i nostri servizi. E che ha trovato in
FastWeb la corsia preferenziale per la circolazione in tempo reale del pensiero
umano in un’epoca - la nostra - in cui chi non è in anticipo è già in
ritardo.”
Il messaggio si chiude con il logo
dell’operatore FastWeb e il suo indirizzo Internet.
3.
Comunicazioni alle parti
In data 15 giugno 2000 è stato comunicato al
segnalante e alla FastWeb Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio
del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta
di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del citato
Decreto, in relazione a ciò che lo stesso afferma o lascia intendere riguardo
alle effettive caratteristiche del servizio di accesso ad Internet Fastweb
offerto dall’operatore pubblicitario, con particolare riferimento sia alla
velocità di connessione al proprio Internet Service Provider sia di navigazione
sulla rete Internet.
4.
Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio
del procedimento è stato richiesto alla FastWeb Spa, in qualità di operatore
pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire:
- informazioni relative alla struttura, alle
caratteristiche ed al funzionamento del servizio pubblicizzato, con specifiche
indicazioni relative alla massima velocità di trasmissione dei dati ed ai
parametri che possono limitare tale prestazione sia con riferimento all’accesso
che con riferimento alla navigazione si Internet;
- indicazioni relative alle condizioni ed alle
modalità di offerta al pubblico di tale servizio, corredate dalla rilevante
documentazione contrattuale;
- informazioni sul termine di paragone in
relazione al quale il servizio pubblicizzato risulterebbe 200 volte più veloce
ed indicazioni circa le condizioni di utilizzazione del servizio che consentono
al consumatore finale di raggiungere la velocità di trasmissione dei dati riportata
nel messaggio, specificando quali accorgimenti l’operatore pubblicitario abbia
adottato al fine di garantire il conseguimento delle prestazioni promesse.
Con memoria pervenuta, con relativi allegati,
in data 17 luglio 2000, la FastWeb Spa ha evidenziato quanto segue:
- la rete Internet nasce dall’interconnessione
di una molteplicità di sottoreti di comunicazione, gestite da operatori
differenti e unificate dall’impiego di un protocollo di comunicazione
universale: l’Internet Protocol (IP). È altresì noto che Internet comprende
anche le infrastrutture di accesso, vale a dire i collegamenti che consentono
agli utenti finali di accedere alle risorse della World Wide Web (Internet
inteso in senso lato). In generale, tali infrastrutture si basano sull’impiego
dei servizi di connessione offerti dalle tradizionali reti pubbliche di
comunicazione: i livelli prestazionali garantiti nell’accesso ai servizi di
rete dipendono quindi in larga misura dalle specifiche tecniche di trasmissione
impiegate per il trasporto delle informazioni, dalla qualità del sistema
trasmissivo utilizzato (rame, fibra, ISDN, rame+ADSL, ecc.). Ciò significa che
la velocità di Internet che può essere garantita da un operatore è relativa al
mezzo di accesso che egli offre al cliente. Invece, gli elementi estranei
all’accesso offerto dall’operatore, nonché alla sua rete, evidentemente sono
anche al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte di quest’ultimo,
perché afferiscono al funzionamento di altre reti;
- attualmente, la maggior parte degli utenti
finali di Internet vi accede attraverso le tradizionali reti telefoniche in
rame a commutazione di circuito (41,8 % nell’anno 1999). In questi casi, la
velocità di accesso corrisponde alla velocità di trasmissione dati ottenibile
con modem conformi allo standard ITU V.90. La velocità massima teoricamente
consentita da questi modem è pari a 56kbps, ma all’atto pratico le velocità
effettivamente raggiunte risultano di gran lunga inferiori. Circa i due terzi
degli accessi attualmente esistenti non superano la velocità nominale di 56
kbps;
- anche impiegando le tecnologie di accesso ai
servizi di rete più innovative tra quelle fino ad oggi disponibili (ad es. la
ADSL), la velocità massima teorica non supera i 640 kbps in down-stream (ricezione dati) e i 128
kbps in up-stream (invio dati). In
ogni caso, il grado di diffusione di queste tecnologie più innovative (almeno
rispetto alla linea telefonica tradizionale e all’ISDN singola) nel 1999 non
raggiungeva il 10%;
- diverse sono invece le caratteristiche dell’infrastruttura
e delle modalità di accesso ad Internet offerte da FastWeb, dal momento che,
grazie all’impiego capillare della fibra ottica nella distribuzione dei servizi
alla clientela, tale azienda è in grado di fornire ad ogni suo cliente un punto
di accesso ai servizi di rete Internet, basato su tecnologia Ethernet/Fast
Ethernet, con una velocità minima di trasmissione bidirezionale delle
informazioni pari a 10 Mbps;
- ne deriva che l’incremento dei livelli
prestazionali, misurato sui 56 kbps nominali delle tecnologie più diffuse,
risulta nella peggiore delle ipotesi pari a 182 volte. Se si assume come
termine di confronto il modem da 33 kbps, il rapporto raggiunge all’incirca le
300 volte. La proporzione di 200 volte rimane valida anche in rapporto alle
tecnologie più evolute, quali ADSL, ISDN, CDN. Queste ultime, infatti,
interessano soltanto clienti cd. Business,
ai quali FastWeb è in grado di garantire con l’utilizzo di tecnologie IP o
SDH accessi ancora più veloci, fino a 2 o 5 Gbps a seconda dei casi;
- la velocità dei servizi di FastWeb è definita
minima, dal momento che, allo stato attuale, la rete FastWeb può trasportare
fino a 100 Mbps e si prevede possa arrivare a portarne fino ad 1 Gbps grazie
alle implementazioni in corso;
- la velocità dei servizi di FastWeb è relativa
a ciascun cliente ed è assicurata dalla tipologia della rete. La situazione non
è paragonabile a quanto avviene con la tecnologia ADSL, dove gli operatori
spesso lavorano in cd. “overbooking”, per
cui la velocità garantita per cliente è quella massima in condizioni ottimali:
se tutti i clienti afferenti ad un lotto ADSL sono collegati, la velocità del
collegamento individuale difatti diminuisce notevolmente. La velocità dei
servizi di FastWeb è bidirezionale, nel senso che essa è garantita sia nella
ricezione che nell’invio di dati, diversamente da quanto avviene per l’ADSL,
che è tecnologia asimmetrica;
- queste prestazioni sono possibili perché
FastWeb arriva a portare il collegamento in fibra ottica sino alla base
dell’edificio di ogni suo cliente. I livelli prestazionali sopra citati si
riferiscono alle possibilità di trasferimento delle informazioni ottenibili
sulla rete FastWeb che, in virtù di accordi di interconnessione o di Peering
(scambio di traffico Internet nazionale ed internazionale) già realizzati ed
operativi con oltre 25 Internet service Providers, costituisce a tutti gli
effetti una componente integrata di Internet;
- infine, occorre sottolineare che la maggiore
velocità dei servizi offerti da FastWeb (circa 200 volte rispetto al rame)
riguarda, oltre all’accesso ad Internet, anche la navigazione sulla sua rete.
Così, ad esempio, l’invio di un messaggio di posta elettronica, da un mittente
ad un destinatario entrambi attestati sulla rete di FastWeb, avviene effettivamente
ad una velocità 200 volte superiore a quella consentita dal rame tradizionale;
- in generale, la maggiore velocità di
trasmissione dati riguarda l’intera rete Internet di FastWeb. Per quanto
riguarda invece la navigazione su reti diverse da quella di FastWeb, va da sé
che la Società può garantire soltanto una determinata velocità nell’accesso a
queste reti ulteriori;
- sulla base della sopra esposta premessa di
carattere tecnico, emerge che il messaggio non possa essere considerato
ingannevole per l’assenza di specificazioni in ordine alla velocità di accesso.
Il riferimento ad Internet non può infatti trarre in inganno, dal momento che
esso non può riguardare altro che i servizi offerti da FastWeb come da
qualsiasi altro provider, vale a dire
l’accesso ad Internet ed eventualmente la navigazione sulla rete del provider stesso. Infatti, è noto che la
velocità di navigazione su Internet dipende da diversi fattori. La velocità di
accesso è uno tra questi, per quanto fondamentale. Altri sono il traffico sulla
Rete o la qualità del sito visitato;
- da questo punto di vista, è significativo che
anche le offerte di servizi Internet degli altri provider non sempre specifichino che la velocità del loro servizio
è e non può che essere quella di accesso;
- la circostanza che eventuali riferimenti alla
velocità dei servizi Internet offerti dal provider
possano riguardare soltanto la velocità di accesso, e non anche quella di
navigazione, è generalmente nota a chi abbia una minima cognizione della
struttura e del funzionamento di Internet. Il messaggio denunciato è certamente
rivolto a questo tipo di consumatore, in possesso cioè delle conoscenze
suddette, e ciò anche in considerazione dell’elevato contenuto tecnologico dei
servizi offerti. Tale impostazione trova puntuale riscontro in numerose
decisioni della stessa Autorità, dove, in relazione a prodotti non rivolti ad
un pubblico indifferenziato, si sottolinea la verosimiglianza che il
consumatore finale sia dotato, come nel nostro caso, di conoscenze tecniche o
professionali tali da non indurlo in errore;
- secondo il denunciante, inoltre, il claim risulterebbe ingannevole, perché
non menziona espressamente il termine di paragone, rispetto al quale il
consumatore dovrebbe poter valutare la maggiore velocità dei servizi FastWeb. In
relazione a tale contestazione si osserva che il destinatario del messaggio di
FastWeb può ragionevolmente concludere che sia stato assunto come termine di
confronto un dato medio ovvero il dato più diffuso della realtà che si
considera. Nella specie, FastWeb ha calcolato le 200 volte, avendo riguardo
alle prestazioni offerte dalle tecnologie attualmente più conosciute e
utilizzate dai consumatori. In secondo luogo, l’affermazione contenuta nel claim risulta veritiera per la
stragrande maggioranza degli utenti finali di Internet (circa i due terzi).
Ad integrazione della sopra citata memoria la
FastWeb Spa ha fatto pervenire in data 9 ottobre 2000 la registrazione di una
puntata del programma di divulgazione scientifica “Quark”, all’interno della
quale non veniva effettuata alcuna distinzione tra velocità di navigazione in
Internet e velocità di accesso alla rete.
In data 12 ottobre 2000 sono state richieste
all’operatore ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, volte a
chiarire:
- se l’attuale realizzazione della rete in
fibra ottica di FastWeb copra l’intero territorio nazionale oppure sia limitata
a singoli ambiti urbani, specificando, in tale seconda ipotesi, a quali zone;
- se la velocità di trasmissione di 10 Mbps
sia riferibile alla sola rete FastWeb realizzata in fibra ottica. In relazione
alle parti della rete realizzate non in fibra ottica si chiedeva di precisare
quale fosse la modalità di trasmissione utilizzata e quale fosse la relativa
velocità di trasmissione dati.
Con memoria pervenuta in data 23 ottobre 2000
la FastWeb Spa ha evidenziato quanto segue:
- allo stato attuale la rete di Fastweb copre
l’ambito urbano del comune di Milano ed alcune aree limitrofe. Per il resto del
territorio nazionale FastWeb si avvale della rete di Telecom Italia, a seguito
della stipula del contratto di interconnessione con tale operatore e l’affitto
di circuiti diretti numerici da parte di quest’ultimo. In particolare, la rete
di Fastweb è composta da anelli in fibra ottica la cui tipologia è ottimizzata
in termini tecnici per consentire a Fastweb di disporre di un’ampia capacità di
trasmissione nelle aree coperte. Pertanto, la rete di Fastweb è caratterizzata
da un’architettura basata su più livelli: (1) livello di Rete di Backbone, composto da una serie di
anelli gerarchici in fibra ottica e dagli opportuni apparati per la
costituzione di una rete sincrona di trasporto; (2) livello di Rete di
Distribuzione e di Accesso, composto da segmenti di rete di distribuzione in
fibra ottica, che si dipartono dai punti di raccolta del backbone, atti alla connessione con l’utente finale. La rete di
distribuzione e di accesso viene creata ed attivata in ciascuna singola
sottoarea cittadina;
- la rete FastWeb è realizzata interamente in
fibra ottica su cui è garantita una velocità minima di trasmissione pari a 10
Mbps.
5.
Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente
provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 24 ottobre 2000 è stato
richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 27 novembre
2000, l’organo consultivo ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una
fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, del
Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:
- il destinatario medio del messaggio,
presumibilmente in possesso di cognizioni minime sulla struttura della rete
Internet e delle sue modalità di utilizzazione per esperienza diretta, non è in
grado, sulla base degli elementi recati dal messaggio, di recepire che la
pubblicizzata superiore velocità dei servizi offerti dalla committente è da
riferirsi non in via generica alla navigazione su Internet, ma
all’accesso-connessione alla rete e alla fruizione dei servizi del provider;
- la pubblicizzata velocità del servizio
risulta per esplicita ammissione della committente del messaggio limitata al
territorio del comune di Milano e ambito limitrofo, che costituisce la zona di
copertura della rete FastWeb in fibra ottica, essendo la copertura del resto
del territorio nazionale garantita attraverso la rete Telecom Italia, che
evidentemente non si caratterizza per le medesime specifiche tecniche e per la
stessa velocità.
6.
Valutazioni conclusive
a) Decodifica del messaggio
Il messaggio in esame lascia intendere che
con FastWeb sia possibile navigare complessivamente su Internet ad una velocità
200 volte superiore rispetto a quella di un normale collegamento dial up (“Con FastWeb Internet diventerà 200 volte più veloce. Controllate.”).
Tale decodifica è, peraltro, rafforzata dai riferimenti contenuti nella body copy alle prestazioni che in
concreto è possibile ottenere (“l’Internet
Video dove il testo e le immagini fisse evolvono in immagini in movimento di
altissima qualità”).
In relazione alla possibile decodifica del
messaggio, l’operatore pubblicitario ha osservato che ai destinatari dovrebbe
essere nota la circostanza che eventuali riferimenti alla velocità dei servizi
Internet offerti dal provider possano
riguardare soltanto la velocità di accesso, e non anche quella di navigazione.
Tale osservazione non appare condivisibile.
La circostanza che i messaggi oggetto del procedimento siano di preferenza
rivolti ad utenti già adusi all’utilizzo di strumenti telematici e alla
navigazione su rete Internet non implica necessariamente che gli stessi siano
consapevoli delle differenti tecnologie di accesso alla rete, delle loro
caratteristiche tecniche e delle possibili cause che a volte rendono la
navigazione più lenta.
Non rileva, pertanto, ai fini della
valutazione dell’ingannevolezza dei messaggi in esame, la distinzione tra
velocità di accesso e velocità di navigazione su Internet, in quanto i messaggi
non avvertono chiaramente il consumatore delle conseguenze insite in tale
distinzione e il consumatore, d’altronde, non è generalmente interessato ad una
prestazione parziale (quale potrebbe essere la velocità di connessione alla
rete), quanto a quella complessiva relativa ai tempi di accesso alle
informazioni, in qualunque punto della rete le stesse siano residenti.
b) L’ingannevolezza
del messaggio
Per quanto concerne la portata decettiva dei
messaggi, occorre evidenziare che le affermazioni sopra riportate indicano come
ragionevolmente raggiungibile un limite di velocità, formulato in termini
comparativi rispetto alle connessioni tradizionali, lasciando intendere che
ordinariamente, nella navigazione su Internet, non ci si discosti
significativamente dallo stesso. Dal momento che Internet è un insieme
eterogeneo di reti e la presenza di un collo di bottiglia in qualsiasi parte di
tale insieme condiziona la velocità massima di navigazione, le affermazioni
riportate nel messaggio sono da ritenersi non veritiere. Infatti, la velocità
di navigazione sulla rete Internet può scendere significativamente in funzione
delle caratteristiche dei siti visitati, dell’orario e, in generale, delle
caratteristiche di congestione e tecniche dei tratti di rete percorsi. Di
conseguenza, la formulazione del messaggio in esame è da ritenersi fuorviante,
dal momento che lo stesso presenta come incondizionatamente raggiungibili
prestazioni che in realtà possono essere ottenute solo con il concorso di molte
condizioni, in gran parte indipendenti dalla possibilità di accedere ad
Internet attraverso la rete in fibra ottica di FastWeb, che, peraltro, è
attualmente limitata al solo territorio di Milano.
Come già rilevato da quest’Autorità in numerosi
precedenti, tra i fattori determinanti dell’ingannevolezza del messaggio in esame
deve essere annoverata l’omissione di ogni avvertenza in merito all’esistenza
di un insieme di condizioni necessarie affinché la prestazione pubblicizzata
corrisponda alla performance
effettivamente riscontrabile dall’utente finale. Nel caso di specie, dal
momento che si attribuisce grande enfasi alle performance ottenibili in termini di velocità, l’omissione di
un’indicazione chiara circa il fatto che tale parametro può essere
significativamente ridotto è da ritenersi significativa.
Il messaggio può risultare, pertanto, idoneo
a indurre in errore quei consumatori, abituali frequentatori di Internet o
potenziali nuovi utenti, che, ignari della architettura di rete, si risolvano a
scegliere o contattare FastWeb in base alla prospettiva di poter navigare in
Internet alla velocità indicata nel messaggio.
RITENUTO, pertanto, conformemente al parere
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario
in esame sia idoneo ad indurre in errore i consumatori in relazione alle
caratteristiche dei servizi offerti da FastWeb, potendo pregiudicarne il
comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al
punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società FastWeb Spa,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92,
e ne vieta l’ulteriore diffusione.
L’inottemperanza alla presente delibera è
punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92,
con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire
Il presente provvedimento verrà comunicato ai
soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto
Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento stesso.
|
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone |
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro |
* * *
AISTel
Home page