
NELLA SUA ADUNANZA del 1° marzo 2000;
SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA la richiesta di intervento pervenuta in data 10 febbraio 2000, con la quale l’Adusbef, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di alcuni messaggi pubblicitari, diffusi dalla società Galactica Spa sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 1° febbraio 2000 e attraverso il sito Internet www.galactica.it/adsl, volti a promuovere il servizio di accesso a Internet con tecnologia ADSL;
VISTA l’istanza di sospensione provvisoria dei suddetti messaggi presentata contestualmente alla suindicata richiesta, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 18 febbraio 2000, con la quale, tra l’altro, le parti sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti;
VISTA la memoria della società Galactica Spa, pervenuta in data 25 febbraio 2000, e il verbale dell’audizione tenutasi in data 29 febbraio 2000;
RITENUTO che dagli atti del procedimento non emergono elementi idonei ad avvalorare gli estremi di gravità e di urgenza di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 627/96;
di rigettare l’istanza di sospensione provvisoria del suindicato messaggio pubblicitario, presentata ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 627/96.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
| p.IL
SEGRETARIO GENERALE Piero Fattori |
IL
PRESIDENTE Giuseppe Tesauro |
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