ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

ATTUAZIONE DI DIRETTIVE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI (AS213)

Roma, 9 febbraio 2000

Ministro delle Comunicazioni
On. Salvatore Cardinale

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesto Ministero, pervenuta in data 22 novembre 1999, in merito ad uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento per l’attuazione della direttiva 97/51/CE, che modifica la direttiva 90/387/CEE e la direttiva 92/44/CEE, e delle direttive 98/10/CE e 98/61/CE”(*), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni.

In via preliminare, vale sottolineare l’importanza di pervenire il più rapidamente possibile ad un corretto ed effettivo recepimento nel diritto interno delle direttive comunitarie oggetto di attuazione al fine di definire condizioni tecniche e giuridiche omogenee all’interno della Comunità per la fornitura dei servizi e per l’accesso e l’uso delle reti di telecomunicazioni, in modo da consentire agli operatori dei diversi Stati membri di entrare direttamente in competizione tra di loro.

In tal senso, la mancanza di un quadro normativo nazionale definito costituisce di fatto un grave ostacolo all’entrata di nuovi operatori nei mercati dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazioni e ad un effettivo dispiegarsi del gioco della concorrenza tra gli organismi di telecomunicazioni esistenti.

L’Autorità Garante intende al riguardo sottolineare la necessità di provvedere in tempi rapidi al coordinamento nel diritto interno delle nuove norme in via di emanazione con le tutte le disposizioni previgenti che disciplinano le attività di telecomunicazioni, al fine di assicurare omogeneità e trasparenza al quadro regolamentare complessivo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie oggetto di attuazione attraverso lo schema di regolamento. Si segnalano in particolare il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55 e il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, recanti la disciplina di attuazione rispettivamente delle direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE. Si rammenta come, nell’ambito della legge comunitaria 1998 (l. 5 febbraio 1999, n. 125), il Governo sia autorizzato a realizzare un “riordinamento normativo” nelle materie interessate dalle direttive comunitarie oggetto di delega, attraverso il coordinamento con le disposizioni vigenti.

Si evidenzia inoltre come l’emanazione del regolamento in esame costituisca l’opportunità per effettuare un adeguamento delle disposizioni del DPR 19 settembre 1997, n. 318, che contrastano con il diritto comunitario. In particolare, si segnala l’art. 4, comma 7, lettere a), b), e c) del DPR n. 318/97, che individua in modo non conforme alla normativa comunitaria l’ambito di applicazione degli obblighi di non discriminazione, disponibilità delle informazioni e comunicazione degli accordi di interconnessione, in quanto fa riferimento agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato nei “servizi di interconnessione”.

La direttiva 97/33/CE stabilisce, all’art. 6, che gli obblighi di non discriminazione, disponibilità delle informazioni e comunicazione degli accordi di interconnessione incombono sugli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato secondo quanto previsto nell’Allegato I alla direttiva stessa, il quale identifica tre distinti mercati: il mercato della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi (Parte 1); il mercato del servizio di linee affittate (Parte 2); e infine il mercato delle reti pubbliche di telefonia mobile e dei servizi pubblici di telefonia mobile. Tali mercati sono sostanzialmente diversi dal mercato dei “servizi di interconnessione” individuato nelle sopra citate disposizioni del DPR n. 318/97. Vale peraltro rammentare come le medesime norme comunitarie siano state attuate nel diritto interno anche attraverso il decreto ministeriale 23 aprile 1998 in materia di interconnessione, che identifica all’articolo 8 in modo conforme ai principi comunitari gli organismi di telecomunicazioni soggetti all’obbligo di non discriminazione e trasparenza.

In relazione al principio di orientamento ai costi delle condizioni economiche di interconnessione, l’art. 4, comma 7, lettera d) del DPR n. 318/97 stabilisce l’applicabilità di tale obbligo agli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato nei “servizi di interconnessione”. Diversamente, la normativa comunitaria di riferimento, contenuta nell’art. 7, comma 2, della direttiva 97/33/CE, prevede l’applicabilità dell’obbligo di orientamento ai costi in materia di interconnessione agli organismi notificati come aventi una quota di mercato significativa nei mercati indicati nell’Allegato I, Parti 1 e 2, (vale a dire il mercato della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi e il mercato del servizio di linee affittate), nonché agli organismi che gestiscono reti pubbliche di telefonia mobile e/o i servizi pubblici di telefonia mobile (Allegato I, Parte 3) che sono stati notificati come aventi una quota di mercato significativa sul mercato nazionale dell’interconnessione.

Occorre tuttavia evidenziare come la pertinente normativa comunitaria sia stata oggetto di attuazione anche da parte del citato DM 23 aprile 1998, che ha recepito correttamente i principi in materia di orientamento ai costi delle condizioni economiche di interconnessione (art. 9).

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Autorità, ai fini di un corretto funzionamento del mercato, intende ribadire l’importanza di assicurare coerenza alla regolamentazione nazionale che disciplina lo svolgimento delle attività di telecomunicazioni eliminando l’ambiguità e la contraddizione scaturenti dalla vigenza di disposizioni in contrasto con il diritto comunitario e incoerenti con la normativa secondaria in materia di interconnessione e, in particolare, di definizione della notevole forza di mercato degli organismi di telecomunicazioni.

In merito al contenuto specifico delle disposizioni dell’emanando regolamento, appare opportuno evidenziare l’esigenza di provvedere ad un confronto del testo con la normativa comunitaria al fine di eliminare le incongruenze esistenti, come nel caso della definizione di “organismo con significativo potere di mercato” e delle norme che prescrivono l’applicazione di determinati obblighi a tutti gli operatori di telecomunicazioni, laddove tali obblighi secondo il diritto comunitario si

diritto comunitario si devono applicare solo agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato. Segnatamente, si evidenziano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 3(a); art. 13, comma 1(c); e 13, comma 2(a) dello schema di regolamento.

Le disposizioni comunitarie in materia di condizioni economiche di offerta delle linee affittate, di cui alla direttiva 92/44/CEE, prevedono un principio di orientamento ai costi e trasparenza delle linee affittate e prescrivono l’adozione, da parte degli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato, di un adeguato sistema di calcolo dei costi delle linee affittate che contiene, tra l’altro, i costi diretti sostenuti dagli organismi per l’installazione, il funzionamento e la manutenzione di tale linee, nonché per la commercializzazione e la fatturazione.

Le disposizioni dell’emanando regolamento, contenute nell’art. 13, includono tra i costi diretti sostenuti dall’organismo di telecomunicazioni, oltre a quelli sopra elencati, anche “l’inerente quota di ammortamento degli impianti”. L’Autorità intende evidenziare il contrasto di tale previsione normativa rispetto alle prescrizioni comunitarie, che non consentono di computare all’interno dei costi diretti anche la quota di ammortamento degli impianti e sottolinea la necessità di un adeguamento del testo in esame in tal senso.

L’Autorità, inoltre, al fine di definire un quadro regolamentare chiaro e certo che garantisca condizioni di effettiva concorrenza per gli operatori del settore e fruibilità dei servizi per gli utenti finali, sottolinea la necessità di assicurare omogeneità ed uniformità alla normativa vigente nel settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento all’attività regolamentare svolta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con riguardo alle condizioni di fornitura dei servizi di telefonia vocale, alla portabilità del numero e alla preselezione del vettore1. In tal senso, l’esistenza di una pluralità di disposizioni normative che si sovrappongono nella regolamentazione delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni, sotto il profilo economico nonché quello tecnico-qualitativo, è suscettibile di creare confusione e incertezza a discapito di una effettiva concorrenza e a svantaggio dei consumatori finali.

Al fine di un’efficace operatività del regolamento, si ritiene di dover evidenziare la necessità di provvedere ad un adeguamento delle licenze individuali e autorizzazioni generali già rilasciate sulla base delle disposizioni contrarie al diritto comunitario, in quanto contenenti obblighi di performance bond, impegni di programmi di investimenti in ricerca e sviluppo, e obblighi di contribuzione alla ricerca scientifica e tecnica. L’Autorità intende, al riguardo, esprimere il proprio apprezzamento in ordine alle disposizioni volte a eliminare l’obbligo per i titolari di autorizzazioni generali di contribuire alla ricerca scientifica e tecnica, previsto nel del DPR n. 318/97, in linea con i principi del diritto comunitario.

***

In conclusione, l’Autorità confida che le considerazioni suesposte possano essere accolte in sede di elaborazione della versione definitiva del provvedimento in esame, in quanto elementi necessari ad assicurare in Italia un corretto sviluppo della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario.


1 Si fa riferimento alla deliberazione n. 101/99, che recepisce alcuni dei principi contenuti nella direttiva 98/10/CE, e alle deliberazioni n. 3/CIR e 4/CIR del 7 dicembre 1999, che costituiscono attuazione delle disposizioni della direttiva 98/61/CE in materia di portabilità del numero e preselezione del vettore.


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