
| Ministro delle Poste e Telecomunicazioni On. Antonio Maccanico |
1. Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta da parte di codesto Ministero, in data 28 novembre 1996, in merito alla versione provvisoria del nuovo Regolamento di servizio per labbonamento telefonico, lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto previsto dallart. 22 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287, esprime il seguente parere.
Occorre rilevare innanzitutto come lattuale versione del nuovo Regolamento di servizio dia soluzione ad alcune questioni sollevate dallAutorità nella propria nota del 26 settembre scorso, in cui si rappresentavano a codesta Amministrazione le principali denuncie inviate da numerosi utenti concernenti la disciplina del rapporto contrattuale per il servizio telefonico di cui al vigente Regolamento di servizio.
Tuttavia, è parere dellAutorità, che alcuni aspetti di particolare rilevanza non siano ancora regolati in modo da evitare comportamenti non equi da parte del concessionario pubblico o non siano in linea con quanto disposto in sede comunitaria.
2. In merito alloggetto del nuovo Regolamento di servizio, non appare chiaro se la disciplina contenuta nel testo sia applicabile anche al servizio radiomobile pubblico terrestre (TACS). Infatti, per quanto la disposizione di cui allart. 4, comma 3, del D.M. 13 febbraio 1990 n. 33, relativa al servizio radiomobile TACS, preveda un rinvio allattuale regolamento di servizio, la presente bozza di Regolamento fa esplicito riferimento al solo servizio di telefonia vocale.
Al riguardo, si auspica che sia espressamente disciplinato nel nuovo regolamento anche il rapporto contrattuale di abbonamento al servizio TACS. Daltro canto, al fine di colmare la carenza informativa già rilevata dallAutorità con la lettera del 7 novembre 1996, è opportuno che il testo in esame imponga al gestore di rendere note, attraverso idonee forme di pubblicità (ad esempio pubblicazione sullavanti elenco) le condizioni economiche a cui tale servizo è reso e soprattutto il costo addebitato allutenza della rete fissa allorchè effettui chiamate indirizzate ad utenti in possesso di terminali radiomobili.
3. Con riferimento alla disciplina relativa al trasloco dellutenza telefonica, lart. 9 del nuovo testo, prevede che labbonato debba corrispondere un apposito contributo ed "altresì eventuali diversi prezzi e tariffe" determinati in conseguenza del trasloco stesso.
Al riguardo si osservi che la norma non precisa quali siano le circostanze che possono giustificare eventuali oneri aggiuntivi per lutente.
In particolare, al fine di evitare che i contributi di trasloco aggiuntivi rispetto al contributo di base possano essere richiesti più volte per le medesime circostanze come risulta, dalle denuncie pervenute allAutorità, appare opportuno che la nuova versione del regolamento espliciti che il gestore pubblico, per collegare gli utenti situati in zone distanti dalla centrale di competenza, possa richiedere la quota supplementare, solo nel caso di allaccio di un primo impianto e non anche nel caso in cui venga richiesto un rinnovo del medesimo abbonamento da parte dello stesso o di altri utenti, e solo ove vi siano costi aggiuntivi effettivamente sostenuti.
Tali considerazioni appaiono in linea con quanto, più in generale, già auspicato dallAutorità riguardo alla necessità che le condizioni economiche previste siano allineate ai costi e che, in particolare, le quote supplementari, connesse ad un costo sostenuto una tantum, non possano essere richieste più volte dal gestore pubblico.
4. La disposizione relativa ai reclami riguardanti gli importi addebitati in bolletta, di cui allart. 15 del nuovo Regolamento, prevede che lutente possa reclamare limporto addebitato entro il termine di scadenza della bolletta in contestazione.
In proposito, occorre sottolineare che il previsto termine di reclamo appare incongruo. Infatti, nellipotesi in cui lutente riceva la bolletta telefonica con ritardo, seppure non imputabile al gestore, la possibilità di contestare limporto risulterebbe considerevolmente ridotta se non preclusa.
Al riguardo, appare preferibile che la norma in esame stabilisca un termine adeguato al fine di assicurare allutente di esercitare un proprio diritto.
5. LAutorità esprime compiacimento per la scelta operata allart. 30 del nuovo testo, che introduce la possibilità per lutente di fornire, in luogo dellanticipo conversazioni, appositi mezzi di garanzia oppure la domiciliazione bancaria o postale delle bollette. Tuttavia, non appare opportuno che tale disposizione si applichi solo agli abbonamenti che saranno stipulati dopo lentrata in vigore del nuovo regolamento. Al riguardo, la disposizione in oggetto dovrebbe specificare che tale regime è applicabile anche agli attuali utenti che già hanno scelto o che sceglieranno di fornire idonee forme di garanzia in luogo dellanticipo conversazioni, con la conseguente restituzione dellanticipo precedentemente versato. Tale considerazione, peraltro, sembrerebbe conforme alla previsione generale secondo cui il regolamento di servizio e la allegata polizza di abbonamento si applicano di diritto a tutti i rapporti in essere alla data della sua entrata in vigore senza alcun onere aggiuntivo a carico degli abbonati.
Ugualmente è condivisibile la previsione di una restituzione senza ritardo dellanticipo conversazioni laddove lutente si trovi nella condizione di dover corrispondere o di aver già corrisposto tale somma. Tuttavia, la norma in esame non contiene alcuna previsione circa lobbligo, da parte del gestore pubblico, di corrispondere gli interessi moratori maturati successivamente alla cessazione del contratto per effetto di un eventuale ritardo nella restituzione.
È importante, peraltro, osservare che altrove, il nuovo testo disciplina puntualmente le ipotesi di ritardo nelladempimento da parte degli utenti, prevedendo dettagliate indicazioni circa le modalità di commisurazione degli interessi moratori (art. 35). Peraltro, gli interessi moratori previsti dallart. 35 risultano eccessivamente onerosi in quanto raggiungono percentuali di interesse su base annua eccezionalmente elevate. Queste percentuali appaiono di gran lunga superiori rispetto a quelle normalmente adottate nella prassi commerciale.
Appare, pertanto, necessario che venga consentito a tutti gli utenti la prestazione di idonei mezzi di garanzia in luogo dellanticipo conversazioni e risulta, altresì congruo che venga riconosciuto agli utenti che verseranno o che hanno versato lanticipo conversazioni, la corresponsione degli interessi moratori ove si verifichi un ritardo nelle restituzioni dovute. Infine, si ritiene che gli interessi moratori che lutente deve corrispondere nelle ipotesi di ritardato pagamento debbano essere ragionevolmente commisurati.
6. Con riferimento alla disciplina relativa alla fatturazione dettagliata del traffico telefonico, lart. 33 del testo in esame prevede lobbligo del gestore pubblico di fornire, a richiesta dellutente e gratuitamente, la documentazione degli addebiti "non appena amministrativamente e tecnicamente possibile e comunque, per gli utenti già collegati a centrali numeriche, entro il 31 dicembre 1997".
Al riguardo, la Direttiva 95/62 CE, prevede che gli utenti devono poter verificare lesattezza delle rispettive fatture. Pertanto, in queste ultime, le varie voci debbono essere opportunamente specificate e dettagliate, compatibilmente con lesigenza dellutente e con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati e della vita privata. In particolare, la direttiva dispone che le Autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché vengano definiti e pubblicati gli obbiettivi per la fornitura della fatturazione dettagliata, che è trasmessa su richiesta dellutente (...). Le fatture dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti (art.15).
Sulla base delle indicazioni comunitarie ed analogamente a quanto avviene in altri Paesi, si ritiene opportuno che il nuovo Regolamento riconosca a tutti gli utenti la possibilità di ottenere dal gestore pubblico il dettaglio delle telefonate, urbane ed extraurbane, per il periodo richiesto dallabbonato. Al riguardo, il Regolamento dovrebbe indicare una data entro la quale tutti gli utenti, e dunque anche quelli ancora collegati alle centrali meccaniche, potranno usufruire di tale servizio. In ogni caso, agli utenti già collegati alle centrali digitali, dovrebbe essere data limmediata possibilità di usufruire gratuitamente del servizio stesso.
7. Per quanto, infine, concerne la riservatezza dei dati personali, occorre rilevare che lart. 5 della bozza di regolamento non riconosce ancora una generale facoltà di tutti gli utenti di richiedere la riservatezza dei propri dati personali, consentendo alla concessionaria pubblica di valutare discrezionalmente le richieste di esclusione del nome dallelenco telefonico.
In particolare, la nuova disposizione indica tipicamente i casi particolari in cui labbonato può richiedere lesclusione, a titolo gratuito, del proprio nome dallelenco (denuncia allAutorità giudiziaria, pubblica notorietà, possesso di due o più linee telefoniche).
A tale riguardo occorre rilevare come la facoltà dellutente di richiedere la riservatezza dei propri dati nelle sole ipotesi previste nella bozza di Regolamento non sembra essere conforme a quanto stabilito dalla Direttiva 95/62 del 13 dicembre 1995, sullapplicazione del regime di fornitura di una rete aperta alla telefonia vocale, la quale stabilisce che le Autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché gli utenti possano scegliere se essere o meno inclusi negli elenchi telefonici pubblici (art 16).
Tale norma appare ulteriormente precisata dal progetto di direttiva sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (Posizione Comune CE n. 57/96), in cui, allart. 11, comma 1, si dispone che labbonato ha il diritto, a titolo gratuito, di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di indicare che i suoi dati personali non possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.
8. LAutorità, confida che le considerazioni suesposte possano costituire un utile contributo ai lavori di revisione del Regolamento di servizio attualmente vigente.