ORGANISMI CON NOTEVOLE FORZA DI MERCATO NEI MERCATI DELLA RADIOTELEFONIA MOBILE

Roma, 6 febbraio 1998

 

Ministro delle Comunicazioni
On.le Antonio MACCANICO

1. Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesto Ministero ai sensi del DPR n. 318 del 19 settembre 1997, art. 1 punto 1 comma am), e pervenuta in data 9 gennaio 1998, in merito all’opportunità di poter notificare(*) alla Commissione della Unione Europea sia la Società Telecom Italia Mobile sia la Società Omnitel Pronto Italia quali "organismi con notevole forza di mercato" per il servizio radiomobile GSM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto previsto dall’art. 22 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287, esprime il seguente parere.

2. In primo luogo, per ciò che concerne la corretta identificazione dei mercati nell’ambito del settore dei servizi di comunicazione radiomobile, l’Autorità ritiene che le più recenti evoluzioni del settore forniscano numerosi elementi che militano a favore del superamento della distinzione, originariamente sussistente, fra il mercato dei servizi di comunicazione mobile offerti su standard TACS e quelli offerti invece su tecnologia GSM.

In linea generale, infatti, si deve osservare che tanto l’evoluzione tecnologica del settore radiomobile, con l’introduzione continua di nuovi standard, quali il DCS 1800 o il DECT, quanto il significativo ampliamento del mercato per i già commercializzati servizi TACS e GSM, che caratterizzano l’Italia come uno dei primi paesi a livello europeo sia per di tasso di penetrazione dei servizi cellulari sia per numero assoluto dei sottoscrittori, hanno contribuito a definire un mercato di dimensioni più ampie, che soddisfa una domanda di massa e i cui confini sono sempre meno dipendenti dalle diverse piattaforme tecnologiche utilizzate.

3. In relazione al caso specifico, inoltre, la riscontrata rilevante uniformità delle condizioni commerciali praticate dai gestori nell’offerta dei due servizi, analogico e digitale, e la conseguente reciproca influenza delle condizioni concorrenziali nei due segmenti suggerisce l’esistenza di una crescente intercambiabilità dei sistemi TACS e GSM per i consumatori.

Inoltre, con attenzione all’unica caratteristica sostanziale di incompleta sostituibilità per i consumatori fra le prestazioni offerte dai sistemi radiomobili analogici e digitali, vale a dire la possibilità di mobilità internazionale fornita dal solo sistema digitale GSM, si osserva che tale variabile appare un elemento decisivo della scelta fra i due servizi solo per una ridotta componente della domanda.

Infatti, come risulta tanto dai dati di traffico del gestore TIM quanto da quelli del gestore Omnitel, il traffico in roaming internazionale non rappresenta che una quota parte estremamente ridotta del totale del traffico movimentato dalle relative reti GSM, attestandosi intorno al valore del 3% di quest’ultimo.

In conclusione, appare ormai più corretto ritenere che l’offerta dei servizi radiomobili sui due standard TACS e GSM, pur differenziata dal punto di vista tecnologico, vada ad individuare due segmenti distinti di un unico mercato dei servizi di comunicazione radiomobile.

4. Ciò premesso, con attenzione alla questione posta, relativa all’opportunità di una notifica alla Commissione UE della sussistenza di una "notevole forza di mercato" in capo alle società Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia sul mercato dei servizi di comunicazione radiomobile, a fini prudenziali l’analisi sarà svolta tenendo in considerazione, nel valutare la posizione di mercato di TIM e Omnitel, ambedue le possibili definizioni, prendendo prima in considerazione l’ipotesi dell’esistenza di un mercato distinto per i servizi GSM e poi quella di un unico mercato del complesso dei servizi radiomobili, analogici e digitali.

5. La direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997 sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni dispone, all’art. 18, comma 2, l’obbligo delle Autorità di regolamentazione nazionali di notificare alla Commissione UE l’elenco degli organismi di telecomunicazione che possiedono, all’interno di ciascun paese membro, un "potere di mercato significativo".

L’identificazione di tali organismi, nella ratio della norma comunitaria, è funzionale all’individuazione dei soggetti che, in virtù della loro particolare posizione di mercato, sono soggetti a obblighi e doveri ulteriori e specifici rispetto a quelli posti in capo alla generalità degli operatori, con particolare riferimento agli obblighi di interconnessione e di separazione contabile.

6. Ricollegandosi ai principi individuati per l’identificazione di tali organismi così come espressi nell’art. 4, comma 3 della suddetta direttiva, la normativa nazionale, in particolare il DPR 19 settembre 1997, n. 318, all’art. 1, comma 1, punto am) stabilisce i criteri per l’individuazione degli organismi con "notevole forza di mercato", funzionalmente, oltre che all’assolvimento dell’obbligo di notifica presso la Commissione UE, anche all’attribuzione a tali soggetti di obblighi regolamentari specifici, relativi alle attività di interconnessione e alla separazione contabile, più stringenti rispetto a quelli in capo alla generalità degli operatori.

7. In particolare, nel citato articolo si definisce come "notevole forza di mercato" la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell’ambito geografico dove è autorizzato ad operare. Sempre sulla scorta dei principi comunitari, nello stesso articolo si dispone tuttavia che l’Autorità di regolamentazione, sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, possa comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. Ciò sulla base di una valutazione che tenga conto di una serie di circostanze, quali la capacità dell’organismo di influenzare le condizioni di mercato, il fatturato relativo alla dimensione del mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, l’accesso alle risorse finanziarie, la sua esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato.

8. Da un punto di vista generale, si osserva quindi che in merito alla identificazione degli organismi con "notevole forza di mercato" nel dettato normativo comunitario, e, omogeneamente a questo, in quello nazionale, il superamento di una prederminata soglia nella quota di mercato dell’operatore costituisce un parametro presuntivo dell’esistenza di una "notevole forza di mercato", ma certamente non implica un automatico riconoscimento di una tale posizione in capo all’operatore di cui trattasi; infatti, la decisione in ordine alla sussistenza di una notevole forza di mercato va adottata valutando una articolata serie di elementi di fatto, la cui sola verifica può giustificare l’imposizione di obblighi regolamentari aggiuntivi in capo all’operatore.

9. Pertanto, ove si voglia valutare l’opportunità di una notifica tanto di Telecom Italia Mobile quanto di Omnitel Pronto Italia come operatori con "notevole forza di mercato" nell’offerta dei soli servizi GSM, l’Autorità ritiene che tutte le condizioni normativamente richieste siano certamente verificate nel caso della società Telecom Italia Mobile, la quale, oltre a detenere una quota di mercato nell’offerta dei soli servizi GSM superiore al 72%, si presenta come organismo che possiede la capacità di influenzare le condizioni di mercato, e ciò, oltre che in virtù della suddetta quota di mercato, anche della posizione di monopolio detenuta nel contiguo servizio TACS.

10. Si deve peraltro ritenere che la società Telecom Italia Mobile, grazie in parte alla specifica posizione sui mercati suddetti, al fatto di essere stato il primo gestore di telefonia mobile in Italia, e infine in quanto società controllata dalla Telecom Italia, che ha fino al 1° gennaio scorso goduto di diritti speciali ed esclusivi nel mercato della telefonia vocale, rappresenti un soggetto certamente privilegiato rispetto ai propri concorrenti tanto nel controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, così come nell’accesso alle risorse finanziarie e infine con riguardo all’esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato.

11. L’Autorità non ritiene, viceversa, che una valutazione analoga applichi al caso della società Omnitel Pronto Italia.

Infatti, se pure tale società detiene sul mercato dei servizi radiomobili GSM, sulla base dei dati relativi agli abbonamenti e alle carte prepagate al 30 ottobre 1997, una quota del 28,2%, quindi leggermente superiore alla soglia del 25% indicata normativamente, non si osserva, in questo caso, la sussistenza del complesso degli altri elementi necessari a comprovare l’esistenza di una "notevole forza di mercato".

12. In primo luogo, non si ritiene che la società OPI possieda una significativa capacità di influenzare le condizioni del mercato GSM, dove essa opera in concorrenza con la società Telecom Italia Mobile la quale detiene una posizione di assoluta preminenza, e viene in effetti qualificata come operatore con "notevole forza di mercato".

Inoltre, si ricorda che la società Telecom Italia Mobile, con la stessa qualificazione, opera in monopolio nell’offerta dei servizi radiomobili TACS, le cui condizioni concorrenziali influiscono su quelle dell’offerta dei servizi GSM.

In secondo luogo, non appare plausibile che OPI, che nella fase di lancio del proprio servizio ha già dovuto sostenere ingenti spese per finanziare il piano di investimenti necessario tanto alla installazione della rete quanto al proprio sviluppo commerciale, possa ritenersi un soggetto in una posizione privilegiata, rispetto agli attuali e futuri operatori nel mercato, per ciò che riguarda l’accesso alle risorse finanziarie.

In terzo luogo, in relazione ai mezzi di accesso agli utenti finali, non risulta che la società OPI abbia posto in essere politiche o detenga particolari capacità che le assicurino alcun tipo di controllo della clientela; al contrario, procedimenti istruttori condotti da questa Autorità hanno evidenziato l’esistenza, almeno in passato, di difficoltà incontrate da OPI in relazione allo svolgimento dell’attività di distribuzione dei propri prodotti.

Infine, in relazione al parametro dell’esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato, se pure si deve ritenere che OPI, che ha lanciato il servizio commerciale GSM nel dicembre del 1995, abbia nei due anni trascorsi accumulato una esperienza sufficiente nel settore, ciò non appare sufficiente per sostenere l’esistenza di un significativo potere di mercato, soprattutto a fronte della ben più vasta esperienza che il suo concorrente, TIM, può godere come operatore tanto nell’offerta di servizi GSM, quanto, sin dal 1990, come operatore in monopolio nell’offerta di servizi TACS.

13. In conclusione, sulla base delle considerazioni suesposte, l’Autorità non reputa opportuna, da parte di codesto Ministero, una notifica alla Commissione della Unione Europea della società Omnitel Pronto Italia come operatore avente "una notevole forza di mercato" anche ove fosse definito il mercato dei servizi radiomobili digitali su standard GSM.

14. Analoga e rafforzata conclusione, peraltro, si raggiunge laddove si abbracci l’ipotesi dell’esistenza di un unico mercato dei servizi di comunicazione radiomobile, come suggerito in precedenza.

In tal caso, infatti, indiscutibile appare il significativo potere di mercato della società Telecom Italia Mobile, la quale nell’offerta dei due servizi considerati, TACS e GSM, risulta raggiungere una quota di circa l’84% del mercato, per di più conservando, evidentemente, tutte le altre prerogative di operatore con notevole forza di mercato sopra illustrate.

D’altra parte, per l’operatore Omnitel Pronto Italia, che non è presente nell’offerta di servizi TACS, risulta di più ridotto valore il parametro quantitativo relativo alla quota di mercato. Omnitel Pronto Italia infatti sul mercato complessivo risulta detenere una quota di mercato di circa il 16%, significativamente inferiore alla soglia di attenzione del 25%.

Inoltre, anche per questa società permangono valide le considerazioni sopra sviluppate relative alla non sussistenza dell’insieme degli elementi di fatto, diversi dal peso dell’operatore sul mercato, che le disposizioni normative indicano come necessari per poter dichiarare l’esistenza di una "notevole forza di mercato".

15. In conclusione, sia che si analizzi la posizione delle imprese considerate ritenendo che si possa ancora configurare il permanere di un distinto mercato del servizio radiomobile GSM, sia che tale posizione sia esaminata assumendo l’esistenza di un unico mercato dei servizi radiomobili, come appare ormai più corretto, l’Autorità, con attenzione agli elementi di valutazione indicati nell’art. 1, punto 1, comma am) del DPR 19 settembre 1997, n. 318, ritiene che per l’operatore Telecom Italia Mobile si riscontrano in entrambi i casi indiscutibilmente tutti i presupposti necessari alla notifica alla Commissione dell’Unione Europea di tale società come avente "notevole forza di mercato".

Viceversa, per ciò che concerne la società Omnitel Pronto Italia, l’Autorità ritiene che in nessuno dei casi considerati questa detenga, allo stato attuale, un potere di mercato tale da rendere opportuna una notifica alla Commissione dell’Unione Europea di tale operatore quale "organismo con notevole forza di mercato".

p. IL PRESIDENTE
Giorgio Bernini

* * *


AISTel Home PageAISTel Home page