
| Roma, 6 febbraio 1998 |
Ministro delle Comunicazioni
On.le Antonio MACCANICO
1. Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesto Ministero ai sensi del DPR n. 318 del 19 settembre 1997, art. 1 punto 1 comma am), e pervenuta in data 9 gennaio 1998, in merito allopportunità di poter notificare(*) alla Commissione della Unione Europea sia la Società Telecom Italia Mobile sia la Società Omnitel Pronto Italia quali "organismi con notevole forza di mercato" per il servizio radiomobile GSM, lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto previsto dallart. 22 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287, esprime il seguente parere.
2. In primo luogo, per ciò che concerne la corretta identificazione dei mercati nellambito del settore dei servizi di comunicazione radiomobile, lAutorità ritiene che le più recenti evoluzioni del settore forniscano numerosi elementi che militano a favore del superamento della distinzione, originariamente sussistente, fra il mercato dei servizi di comunicazione mobile offerti su standard TACS e quelli offerti invece su tecnologia GSM.
In linea generale, infatti, si deve osservare che tanto levoluzione tecnologica del settore radiomobile, con lintroduzione continua di nuovi standard, quali il DCS 1800 o il DECT, quanto il significativo ampliamento del mercato per i già commercializzati servizi TACS e GSM, che caratterizzano lItalia come uno dei primi paesi a livello europeo sia per di tasso di penetrazione dei servizi cellulari sia per numero assoluto dei sottoscrittori, hanno contribuito a definire un mercato di dimensioni più ampie, che soddisfa una domanda di massa e i cui confini sono sempre meno dipendenti dalle diverse piattaforme tecnologiche utilizzate.
3. In relazione al caso specifico, inoltre, la riscontrata rilevante uniformità delle condizioni commerciali praticate dai gestori nellofferta dei due servizi, analogico e digitale, e la conseguente reciproca influenza delle condizioni concorrenziali nei due segmenti suggerisce lesistenza di una crescente intercambiabilità dei sistemi TACS e GSM per i consumatori.
Inoltre, con attenzione allunica caratteristica sostanziale di incompleta sostituibilità per i consumatori fra le prestazioni offerte dai sistemi radiomobili analogici e digitali, vale a dire la possibilità di mobilità internazionale fornita dal solo sistema digitale GSM, si osserva che tale variabile appare un elemento decisivo della scelta fra i due servizi solo per una ridotta componente della domanda.
Infatti, come risulta tanto dai dati di traffico del gestore TIM quanto da quelli del gestore Omnitel, il traffico in roaming internazionale non rappresenta che una quota parte estremamente ridotta del totale del traffico movimentato dalle relative reti GSM, attestandosi intorno al valore del 3% di questultimo.
In conclusione, appare ormai più corretto ritenere che lofferta dei servizi radiomobili sui due standard TACS e GSM, pur differenziata dal punto di vista tecnologico, vada ad individuare due segmenti distinti di un unico mercato dei servizi di comunicazione radiomobile.
4. Ciò premesso, con attenzione alla questione posta, relativa allopportunità di una notifica alla Commissione UE della sussistenza di una "notevole forza di mercato" in capo alle società Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia sul mercato dei servizi di comunicazione radiomobile, a fini prudenziali lanalisi sarà svolta tenendo in considerazione, nel valutare la posizione di mercato di TIM e Omnitel, ambedue le possibili definizioni, prendendo prima in considerazione lipotesi dellesistenza di un mercato distinto per i servizi GSM e poi quella di un unico mercato del complesso dei servizi radiomobili, analogici e digitali.
5. La direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997 sullinterconnessione nel settore delle telecomunicazioni dispone, allart. 18, comma 2, lobbligo delle Autorità di regolamentazione nazionali di notificare alla Commissione UE lelenco degli organismi di telecomunicazione che possiedono, allinterno di ciascun paese membro, un "potere di mercato significativo".
Lidentificazione di tali organismi, nella ratio della norma comunitaria, è funzionale allindividuazione dei soggetti che, in virtù della loro particolare posizione di mercato, sono soggetti a obblighi e doveri ulteriori e specifici rispetto a quelli posti in capo alla generalità degli operatori, con particolare riferimento agli obblighi di interconnessione e di separazione contabile.
6. Ricollegandosi ai principi individuati per lidentificazione di tali organismi così come espressi nellart. 4, comma 3 della suddetta direttiva, la normativa nazionale, in particolare il DPR 19 settembre 1997, n. 318, allart. 1, comma 1, punto am) stabilisce i criteri per lindividuazione degli organismi con "notevole forza di mercato", funzionalmente, oltre che allassolvimento dellobbligo di notifica presso la Commissione UE, anche allattribuzione a tali soggetti di obblighi regolamentari specifici, relativi alle attività di interconnessione e alla separazione contabile, più stringenti rispetto a quelli in capo alla generalità degli operatori.
7. In particolare, nel citato articolo si definisce come "notevole forza di mercato" la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nellambito geografico dove è autorizzato ad operare. Sempre sulla scorta dei principi comunitari, nello stesso articolo si dispone tuttavia che lAutorità di regolamentazione, sentita lAutorità Garante della concorrenza e del mercato, possa comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. Ciò sulla base di una valutazione che tenga conto di una serie di circostanze, quali la capacità dellorganismo di influenzare le condizioni di mercato, il fatturato relativo alla dimensione del mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, laccesso alle risorse finanziarie, la sua esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato.
8. Da un punto di vista generale, si osserva quindi che in merito alla identificazione degli organismi con "notevole forza di mercato" nel dettato normativo comunitario, e, omogeneamente a questo, in quello nazionale, il superamento di una prederminata soglia nella quota di mercato delloperatore costituisce un parametro presuntivo dellesistenza di una "notevole forza di mercato", ma certamente non implica un automatico riconoscimento di una tale posizione in capo alloperatore di cui trattasi; infatti, la decisione in ordine alla sussistenza di una notevole forza di mercato va adottata valutando una articolata serie di elementi di fatto, la cui sola verifica può giustificare limposizione di obblighi regolamentari aggiuntivi in capo alloperatore.
9. Pertanto, ove si voglia valutare lopportunità di una notifica tanto di Telecom Italia Mobile quanto di Omnitel Pronto Italia come operatori con "notevole forza di mercato" nellofferta dei soli servizi GSM, lAutorità ritiene che tutte le condizioni normativamente richieste siano certamente verificate nel caso della società Telecom Italia Mobile, la quale, oltre a detenere una quota di mercato nellofferta dei soli servizi GSM superiore al 72%, si presenta come organismo che possiede la capacità di influenzare le condizioni di mercato, e ciò, oltre che in virtù della suddetta quota di mercato, anche della posizione di monopolio detenuta nel contiguo servizio TACS.
10. Si deve peraltro ritenere che la società Telecom Italia Mobile, grazie in parte alla specifica posizione sui mercati suddetti, al fatto di essere stato il primo gestore di telefonia mobile in Italia, e infine in quanto società controllata dalla Telecom Italia, che ha fino al 1° gennaio scorso goduto di diritti speciali ed esclusivi nel mercato della telefonia vocale, rappresenti un soggetto certamente privilegiato rispetto ai propri concorrenti tanto nel controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, così come nellaccesso alle risorse finanziarie e infine con riguardo allesperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato.
11. LAutorità non ritiene, viceversa, che una valutazione analoga applichi al caso della società Omnitel Pronto Italia.
Infatti, se pure tale società detiene sul mercato dei servizi radiomobili GSM, sulla base dei dati relativi agli abbonamenti e alle carte prepagate al 30 ottobre 1997, una quota del 28,2%, quindi leggermente superiore alla soglia del 25% indicata normativamente, non si osserva, in questo caso, la sussistenza del complesso degli altri elementi necessari a comprovare lesistenza di una "notevole forza di mercato".
12. In primo luogo, non si ritiene che la società OPI possieda una significativa capacità di influenzare le condizioni del mercato GSM, dove essa opera in concorrenza con la società Telecom Italia Mobile la quale detiene una posizione di assoluta preminenza, e viene in effetti qualificata come operatore con "notevole forza di mercato".
Inoltre, si ricorda che la società Telecom Italia Mobile, con la stessa qualificazione, opera in monopolio nellofferta dei servizi radiomobili TACS, le cui condizioni concorrenziali influiscono su quelle dellofferta dei servizi GSM.
In secondo luogo, non appare plausibile che OPI, che nella fase di lancio del proprio servizio ha già dovuto sostenere ingenti spese per finanziare il piano di investimenti necessario tanto alla installazione della rete quanto al proprio sviluppo commerciale, possa ritenersi un soggetto in una posizione privilegiata, rispetto agli attuali e futuri operatori nel mercato, per ciò che riguarda laccesso alle risorse finanziarie.
In terzo luogo, in relazione ai mezzi di accesso agli utenti finali, non risulta che la società OPI abbia posto in essere politiche o detenga particolari capacità che le assicurino alcun tipo di controllo della clientela; al contrario, procedimenti istruttori condotti da questa Autorità hanno evidenziato lesistenza, almeno in passato, di difficoltà incontrate da OPI in relazione allo svolgimento dellattività di distribuzione dei propri prodotti.
Infine, in relazione al parametro dellesperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato, se pure si deve ritenere che OPI, che ha lanciato il servizio commerciale GSM nel dicembre del 1995, abbia nei due anni trascorsi accumulato una esperienza sufficiente nel settore, ciò non appare sufficiente per sostenere lesistenza di un significativo potere di mercato, soprattutto a fronte della ben più vasta esperienza che il suo concorrente, TIM, può godere come operatore tanto nellofferta di servizi GSM, quanto, sin dal 1990, come operatore in monopolio nellofferta di servizi TACS.
13. In conclusione, sulla base delle considerazioni suesposte, lAutorità non reputa opportuna, da parte di codesto Ministero, una notifica alla Commissione della Unione Europea della società Omnitel Pronto Italia come operatore avente "una notevole forza di mercato" anche ove fosse definito il mercato dei servizi radiomobili digitali su standard GSM.
14. Analoga e rafforzata conclusione, peraltro, si raggiunge laddove si abbracci lipotesi dellesistenza di un unico mercato dei servizi di comunicazione radiomobile, come suggerito in precedenza.
In tal caso, infatti, indiscutibile appare il significativo potere di mercato della società Telecom Italia Mobile, la quale nellofferta dei due servizi considerati, TACS e GSM, risulta raggiungere una quota di circa l84% del mercato, per di più conservando, evidentemente, tutte le altre prerogative di operatore con notevole forza di mercato sopra illustrate.
Daltra parte, per loperatore Omnitel Pronto Italia, che non è presente nellofferta di servizi TACS, risulta di più ridotto valore il parametro quantitativo relativo alla quota di mercato. Omnitel Pronto Italia infatti sul mercato complessivo risulta detenere una quota di mercato di circa il 16%, significativamente inferiore alla soglia di attenzione del 25%.
Inoltre, anche per questa società permangono valide le considerazioni sopra sviluppate relative alla non sussistenza dellinsieme degli elementi di fatto, diversi dal peso delloperatore sul mercato, che le disposizioni normative indicano come necessari per poter dichiarare lesistenza di una "notevole forza di mercato".
15. In conclusione, sia che si analizzi la posizione delle imprese considerate ritenendo che si possa ancora configurare il permanere di un distinto mercato del servizio radiomobile GSM, sia che tale posizione sia esaminata assumendo lesistenza di un unico mercato dei servizi radiomobili, come appare ormai più corretto, lAutorità, con attenzione agli elementi di valutazione indicati nellart. 1, punto 1, comma am) del DPR 19 settembre 1997, n. 318, ritiene che per loperatore Telecom Italia Mobile si riscontrano in entrambi i casi indiscutibilmente tutti i presupposti necessari alla notifica alla Commissione dellUnione Europea di tale società come avente "notevole forza di mercato".
Viceversa, per ciò che concerne la società Omnitel Pronto Italia, lAutorità ritiene che in nessuno dei casi considerati questa detenga, allo stato attuale, un potere di mercato tale da rendere opportuna una notifica alla Commissione dellUnione Europea di tale operatore quale "organismo con notevole forza di mercato".
p. IL PRESIDENTE |
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