
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 13 dicembre 2001;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTO il proprio provvedimento del 24 agosto 2001, con il quale è stata rigettata l’istanza di sospensione provvisoria del messaggio segnalato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. 627/96;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Con richiesta di intervento pervenuta in data 10 agosto 2001, la società Telecom Italia Mobile Spa (di seguito TIM), in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio relativo all’offerta di Wind denominata “Wind Attiva”, diffuso dalla società Wind Telecomunicazioni Spa (di seguito Wind) sul settimanale “D”, supplemento del quotidiano “La Repubblica” del 7 agosto 2001.
Nella richiesta d’intervento si evidenzia che il messaggio sarebbe ingannevole in quanto afferma che la carta prepagata “Wind Attiva” è “l’unica prepagata per chiamare dall’estero senza carta di credito”. Al contrario, il servizio di roaming internazionale, che consente ai clienti prepagati di telefonare dall’estero senza la necessità di addebitare il costo della chiamata su carta di credito, deducendolo dal credito residuo della carta prepagata, sarebbe ora offerto anche da altri operatori mobili, in particolare da TIM dal 14 luglio 2001.
Il messaggio segnalato riporta in evidenza, sopra l’immagine di due ragazzi davanti ad un monumento posto sullo sfondo, la dicitura “Wind Attiva, l’unica prepagata per chiamare dall’estero senza carta di credito”. Successivamente, a caratteri leggermente ridotti rispetto al claim principale, si legge “Già attiva per tutti i clienti Wind” e, in fondo alla pagina “Il mondo è pieno di luoghi da raccontare”. In calce al messaggio è riportato l’invito a recepire maggiori informazioni in merito alle condizioni di fruizione del servizio al numero 159 o sul sito Internet di Wind.
In data 13 agosto 2001 è stato comunicato al segnalante e a Wind, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla sua idoneità ad indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche del servizio pubblicizzato, in particolare ai caratteri distintivi che renderebbero “unica” la carta prepagata di Wind.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Wind, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione, inclusi tutti i dettagli inerenti la programmazione pubblicitaria, che giustifichino l’affermazione per cui la carta prepagata “Wind attiva” è “l’unica per chiamare all’estero senza carta di credito”, con particolare riferimento alle caratteristiche del servizio e alle modalità di fruizione dello stesso.
Con memorie pervenute in data 21 agosto 2001 e 17 settembre 2001, Wind ha evidenziato quanto segue:
il servizio di roaming internazionale consente ai clienti, in possesso di una carta prepagata mobile Wind, di effettuare chiamate dall’estero deducendo l’importo di spesa direttamente dal credito residuo della carta prepagata, senza la necessità di addebitare il costo della chiamata sulla carta di credito;
Wind è stata la prima ad offrire tale servizio, che è stato reso disponibile ai propri clienti a partire dall’11 giugno u.s. e pubblicizzato a partire dalla prima settimana di luglio sulla stampa quotidiana e periodica;
successivamente al lancio dell’analogo servizio da parte di TIM, Wind si è attivata, come risulta dalla documentazione allegata, al fine di modificare il messaggio pubblicitario nella parte in cui definisce la carta Wind “...l’unica prepagata...”;
attualmente, infatti, risulta in diffusione il nuovo messaggio nel quale la dicitura denunciata è stata sostituita con la frase “Wind Attiva, la prima prepagata per chiamare dall’estero senza carta di credito”, mentre il precedente messaggio è comparso sulle testate giornalistiche che avevano provveduto in anticipo alla stampa dei periodici e per le quali non è stato possibile sostituire tempestivamente i materiali;
Alla suindicata memoria risultano allegati:
una comunicazione del 19 luglio 2001 diretta alla Direzione Relazioni Esterne e Comunicazioni di Mercato di Wind da parte dell’Area Marketing della società stessa nella quale si comunica l’avvenuto lancio di un analogo servizio da parte di TIM e la necessità di mutare il claim del messaggio;
una comunicazione del 20 luglio diretta alla agenzia pubblicitaria [omissis]1, nella quale si richiede di realizzare tempestivamente nuovi testi dai quali sia eliminato l’aggettivo “Unica” e di inviare alle testate giornalistiche la nuova versione da divulgarsi subito;
una comunicazione di risposta del 20 luglio della succitata agenzia, nella quale si informa Wind di aver predisposto la nuova versione del messaggio (“Wind Attiva, la prima...”) e, a seguito di una verifica effettuata dall’agenzia, delle difficoltà riscontrate nel procedere alla sostituzione di alcuni materiali già consegnati (anche in considerazione del fatto che alcune testate giornalistiche avevano proceduto in anticipo alla stampa dei periodici in ragione dell’imminente periodo delle ferie estive) e si garantisce che, in ogni caso, si sarebbe provveduto, laddove possibile, alla divulgazione del messaggio aggiornato, come risulta da diverse testate giornalistiche del mese di agosto nelle quali compare la versione aggiornata del messaggio;
il testo della campagna pubblicitaria via radio diffusa nella versione corretta a partire dal 22 luglio.
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 8 ottobre 2001 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 31 ottobre 2001, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto il messaggio, incentrato sul carattere dell’unicità del servizio offerto da Wind, induce il consumatore a ritenere che vi sia un unico operatore in grado di offrire il servizio pubblicizzato. In tale contesto, l’assenza di intenzionalità dell’evento e la condotta dell’operatore successiva alla diffusione del messaggio non valgono ad escludere la portata decettiva della pubblicità con riferimento al suo contenuto e alla sua portata, riferita alle circostanze spazio-temporali della sua diffusione.
Il messaggio in esame pubblicizza il servizio di roaming internazionale offerto da Wind, attraverso il quale è possibile chiamare dall’estero utilizzando la carta prepagata Wind per chiamare dall’estero senza carta di credito.
Nel pubblicizzare il suddetto servizio, il messaggio definisce la carta Wind “l’unica prepagata”, lasciando inequivocabilmente intendere che Wind sia l’unica società ad offrire tale possibilità. Al riguardo, nel corso del procedimento, è emerso che anche TIM, dal 14 luglio 2001, ha istituito il medesimo servizio di roaming internazionale per schede prepagate che non richiedono l’utilizzo di una carta di credito per effettuare chiamate dall’estero.
Ciò premesso, si rende necessario accertare l’idoneità ingannatoria dell’affermazione contenuta nel messaggio nel momento in cui lo stesso è entrato in diffusione. Al riguardo, dalle risultanze istruttorie è emerso che la campagna pubblicitaria inerente il servizio pubblicizzato è stata predisposta nel mese di giugno 2001, quando Wind era effettivamente l’unica società ad offrire il servizio in questione e, pertanto, è stata incentrata sulla posizione di esclusiva dell’operatore.
Successivamente all’introduzione del medesimo servizio da parte di TIM, Wind ha provveduto, per quanto possibile, ad estrapolare dai messaggi pubblicitari la dicitura “...l’unica...”, sostituendola con “...la prima...”, come risulta dalla nuova versione del messaggio, già in diffusione, come emerso dalle risultanze istruttorie, a partire dal 22 luglio per quanto concerne la programmazione via radio e dal 1° agosto 2001 relativamente ai messaggi diffusi a mezzo stampa. Tale circostanza, inoltre, è confermata dalla documentazione prodotta dall’operatore, dalla quale emerge che, pochi giorni dopo l’introduzione del servizio in oggetto da parte di TIM, l’operatore si è attivato al fine di modificare il messaggio in diffusione, tranne per i casi in cui, come nella fattispecie denunciata, si sono verificate difficoltà di ordine tecnico connesse alla tempistica editoriale.
Infatti, come è noto, in ambito editoriale esistono dei tempi precisi legati alla sostituzione degli impianti già consegnati, i quali subiscono una dilazione ulteriore in periodi particolari dell’anno, in corrispondenza con festività o periodi di ferie. Nel caso di specie, il messaggio denunciato, apparso su di un settimanale in data 7 agosto, sarebbe stato sostituibile al massimo entro la metà di luglio: tale circostanza risulta confermata dalle comunicazioni prodotte in atti dall’operatore, intercorsa fra Wind e l’agenzia pubblicitaria della società stessa, che ha confermato l’impossibilità di sostituire gli impianti già consegnati, mentre ciò è stato possibile per altre testate giornalistiche aventi tempistiche differenti.
Ciò premesso, la valutazione inerente il messaggio denunciato non può prescindere dalle circostanze che ne hanno caratterizzato la diffusione. Infatti, nella fattispecie in esame, nella quale un messaggio inizialmente diffuso è divenuto inveritiero per circostanze, attinenti alla situazione di mercato, indipendenti dalla volontà dell’inserzionista, in tanto si potrebbe ravvisare una violazione della normativa in tema di pubblicità ingannevole in quanto l’operatore pubblicitario non si fosse adoperato per modificare nel più breve tempo possibile la pubblicità.
Nel caso in esame Wind ha provato di essersi attivata per modificare l’annuncio già dal 19 luglio, non appena venuta a conoscenza dell’offerta di TIM, e che la mancata modifica relativamente ad altri messaggi, tra i quali quello denunciato, è stata dovuta solo all’impossibilità obiettiva di procedere alla sostituzione.
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame non è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del servizio pubblicizzato;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
| IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone |
IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro |
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