Provvedimento n. 7282  ( PI2409 )     TELECOM INTERNET PERSONAL SEMPRE

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 

NELLA SUA ADUNANZA del 9 giugno 1999;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

 

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 24 dicembre 1998, integrata in data 11 gennaio 1999, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92 del messaggio che pubblicizza la possibilità di collegarsi a Internet attraverso Telecom Italia Net (di seguito TIN), diffuso sul quotidiano “la Repubblica” del 28 novembre 1998.

Il segnalante evidenzia che il messaggio sottolinea la possibilità di collegamento a Internet a 56 K sulla rete TIN, omettendo di informare che sussiste un’impossibilità tecnica per il collegamento a quella velocità per alcuni tra i più diffusi modem in commercio in Italia.

2. Messaggio

Il messaggio oggetto del presente provvedimento è rappresentato da un tabellare che occupa circa mezza pagina del quotidiano “la Repubblica” del 28 novembre 1998.

Il messaggio presenta sulla sinistra, in grande evidenza, l’immagine di una chiocciola, accanto alla quale, in un cerchio, sono riportate le seguenti informazioni: “Da oltre 5000 comuni - al costo di una telefonata urbana - chiama ora! 147.05.05.05 per sapere se ci sei anche tu”. Sulla destra sono presenti due immagini più piccole, raffiguranti un uomo che indossa una tuta argentata e la confezione del prodotto per il collegamento a Internet, e accanto ad esse, in un riquadro si legge: “Abbonamento PSTN - SEMPRE - 24 ore di collegamento per 365 giorni all’anno - 3 caselle e-mail - 1MB di spazio Web - lit. 265.000 + iva”.

In alto, in caratteri tipografici ridotti, si legge: “Attiva subito il tuo nuovo abbonamento a Internet”.

La frase che funge da head-line recita:

“Oltre 300.000 navigatori Tin
possono collegarsi ad Internet a 56K.
Tu a quanto ti collegherai?”

Nella sub head-line, in caratteri più ridotti, si legge:

“Se ancora non sei collegato ad Internet
è il momento di scoprire tutti i vantaggi
che ti può dare la velocità di collegamento
di 56K che Tin ti offre da tutta Italia.”
“Che fai, aspetti?”

Nella body copy si afferma:

Più velocità per i tuoi interessi.”
“Con la velocità di collegamento a 56K
da ogni POP in Italia puoi comunicare
più in fretta con chi vuoi per hobby o per lavoro,
ma non solo. Puoi navigare in Internet senza
perdere tempo e arrivare subito dove vuoi arrivare.
Scopri gli altri servizi di Tin per trasformare
Internet in un mezzo facile da usare tutti i giorni.
Cosa fare per averli? Semplice, scegliere
il tuo abbonamento e attivarti subito.”

In fondo alla pagina vi sono, collegati orizzontalmente da un tratto, 5 piccoli riquadri neri, con le scritte bianche, in contrasto, e, al di sotto, ulteriori brevi spiegazioni.

Nel primo riquadro si legge: “Perché Tin?”.

Nel secondo: “Oltre 5000 comuni”. “Da oltre 5000 comuni al costo di una telefonata urbana”.

Nel terzo: “56K Tecnologia Flex” (la scritta Tecnologia Flex è in caratteri molto ridotti). “La velocità dei modem dei POP Tin”.

Nel quarto: “1 MB”. “Lo spazio Web che Tin ti offre in ogni abbonamento”.

Nel quinto: “HELP”. “Tin ti assiste on-line con How e Mr. Net”.

Il quinto riquadro è collegato orizzontalmente a un box più grosso nel quale è riprodotto il logo di Telecom Italia Net con al di sotto la scritta:

“www.tin.it Internet, finalmente”.

Il messaggio si chiude con la seguente avvertenza riportata in caratteri molto ridotti:

“Trovi gli abbonamenti a Internet nei negozi Telecom Italia, Insip e nei migliori negozi di informatica che aderiscono all’iniziativa o sul sito www.tin.it”.

3. Comunicazione alle parti

In data 1° febbraio 1999 è stato comunicato al segnalante e alla Telecom Italia Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del citato Decreto Legislativo, in relazione a quanto esplicitamente nello stesso dichiarato e a quanto esso lascia intendere circa il fatto che, attraverso le caratteristiche tecniche della rete TIN, siano sempre garantite condizioni di particolare velocità per il collegamento e la navigazione in Internet (con particolare riferimento alla frase “Puoi navigare in Internet senza perdere tempo e arrivare subito dove vuoi arrivare”, nel contesto del messaggio in questione). Inoltre, si comunicava che avrebbe costituito oggetto di valutazione la rilevanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92 di omissioni informative circa la sussistenza di una eventuale incompatibilità tra gli standard tecnici utilizzati dalla rete TIN e i modem attualmente in commercio in Italia per il collegamento a 56 K.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96:

di precisare se sussiste una eventuale incompatibilità, tale da non consentire un collegamento a 56 K, tra gli standard utilizzati dalla rete TIN e i modem attualmente in commercio in Italia (con particolare riferimento ai modem marchio US Robotics);

in caso di sussistenza di differenti standard tecnici, si chiede di indicare quali siano i principali produttori di modem, operanti sul mercato nazionale, con standard differenti rispetto a quello utilizzato dalla rete TIN per il collegamento a 56 K, precisando, laddove possibile, la quota di mercato da essi detenuta in Italia;

di indicare quali siano i principali operatori presenti sul mercato italiano che forniscono servizi di accesso alla rete Internet a 56 K, specificando lo standard da essi utilizzato;

In data 9 marzo 1999 e 13 aprile 1999 sono pervenute memorie difensive da parte di Telecom Italia Spa nelle quali è stato evidenziato quanto segue:

tutti i modem posizionati sui router (apparati di accesso che consentono il collegamento alla rete Internet) di Telecom Italia Net sono a 56K con tecnologia “Flex”. La velocità a 56K è messa a disposizione attraverso due standard tecnologici che in pratica costituiscono dei protocolli di comunicazione: quello “X2” e quello “K56 Flex”, utilizzato appunto da TIN. Entrambi sono stati realizzati nel 1997 dalle due principali società produttrici di chipset, il primo cioè l’X2 dalla 3Com, mentre il secondo dalla Rockwell. Tali standard pur offrendo la massima velocità poggiano su protocolli di comunicazioni differenti e quindi sono fra loro incompatibili. I modem a 56K rappresentano il massimo dello stato della tecnica in termini di velocità;

pur esistendo incompatibilità fra il protocollo K56 Flex e quello X2, occorre precisare che ad oggi il problema è praticamente superato attraverso la recente introduzione del protocollo V90 da parte dell’International Telecomunication Union (l’organo internazionale che definisce gli standard per le telecomunicazioni); tale protocollo consente all’utente, sia che abbia scelto un modem del tipo K56Flex che uno X2, di poter contare sulla velocità nominale del modem anche se quello del provider ha un protocollo diverso. TIN sta progressivamente adottando il protocollo V90. La possibilità di conversione dello standard (che ad oggi avviene praticamente in modo gratuito “scaricando” un apposito programma dai siti dei produttori dei modem, come segnalano anche riviste non specializzate) è ormai notoria;

in relazione alla decodifica del concetto di velocità nel messaggio denunciato, si evidenzia che il comunicato in questione è rivolto a coloro che ancora non sono collegati a Internet (“Se non sei collegato ad Internet [...]”) cioè a quello che oggi, nell’immaginario collettivo, rappresenta la frontiera più avanzata del progresso tecnologico e della globalizzazione dell’informazione. In questo contesto si “gioca” con quel lettore del messaggio al quale il mondo Internet è ancora sconosciuto e che quindi non è al passo con i tempi attraverso la scherzosa rappresentazione della lumaca. Infatti, nel messaggio, alla figura del simpatico animaletto, si contrappone quella caricaturale dell’uomo inguainato in una tuta argentata che rappresenta chi invece si tuffa senza problemi (“che fai aspetti?”) nel cyberspazio di Internet. In questo contesto, si inserisce il concetto di velocità di collegamento a 56K che TIN offre da tutti i suoi POP e che consente di “scoprire tutti i vantaggi” di Internet. Il messaggio, quindi, esprime in termini generici e descrittivi una caratteristica tecnica oggettiva e veritiera della rete TIN, la possibilità, cioè, di collegarsi a 56K “da tutta Italia”, in quanto i modem ubicati sui router dei POP sono di questo tipo. Tin col messaggio in questione intende sottolineare soprattutto che la sua rete è ormai predisposta tecnicamente per garantire un collegamento a Internet praticamente “da tutta Italia”, e cioè da tutti i suoi POP, con il massimo della tecnologia oggi disponibile;

anche volendosi soffermare specificamente sull’aspetto “velocità”, il messaggio non presenta elementi di ingannevolezza. L’informazione sulla velocità a 56K è, infatti, riferita genericamente a indubbi vantaggi per l’utente di Internet perché consente senz’altro una più veloce trasmissione dei dati da Internet al computer dell’utente e ottimizza il rapporto costo/prestazione del collegamento a Internet. In questo contesto la frase “Puoi navigare in Internet senza perdere tempo e arrivare dove vuoi” per la sua genericità e palese esagerazione è del tutto innocua e comunque vera perché il collegamento a 56K agevola senz’altro la navigazione in Internet. Si sottolinea, quindi, che il termine “56K” costituisce una unità di misura convenzionale universalmente riconosciuta da tutti gli operatori del settore, per indicare la velocità nel collegamento e nello scaricamento dei dati, per ciò stesso priva di effetto ingannatorio, nonché necessaria per distinguere il nuovo standard da quelli della precedente generazione;

sempre in relazione all’aspetto della velocità di collegamento si evidenzia che nel linguaggio tecnico la sigla 56K indica pacificamente la velocità massima che attualmente si ritiene si possa raggiungere con un modem analogico. La sigla 56K è stata comunemente utilizzata dai produttori nella denominazione dei modem che sono in grado di raggiungerla per distinguerli da quelli della vecchia generazione. Essa non corrisponde, dunque, a una espressione numerica di velocità, ma indica genericamente la caratteristiche di un prodotto, cioè il modem. Il comunicato, dunque, ben lungi dall’offrire un quadro delle complesse prestazioni possibili sulla rete, utilizza l’espressione “collegarsi a 56K” con un valore gergale privo di rigorismo tecnico e in un’accezione traslata che coglie per sintesi le caratteristiche (cioè 56K) dei modem di TIN che assicurano la connessione alla rete;

non può parlarsi di omissione informativa circa lo standard “Flex” utilizzato da TIN per i modem a 56K. Il messaggio, infatti, riporta dei riquadri, tra loro collegati, con la scritta in contrasto, in cui è indicato che la tecnologia adottata è quella Flex. Risulta difficile non cogliere tale richiamo vista la sequenza logica del contenuto dei riquadri che partendo dalla frase “Perché TIN?” elenca le caratteristiche dei servizi sia all’interno dei riquadri che all’esterno con brevi frasi di commento. Peraltro, la natura di search-good del servizio in questione dovrebbe indurre il consumatore ad acquisire ulteriori informazioni o comunque ad approfondire quelle in suo possesso prima di procedere all’acquisto dello stesso (provv. n. 6367 PI/1948 Omnitel City tariffa locale, in Boll. n. 34/98);

in relazione ai quesiti posti circa i produttori di modem con velocità a 56K e circa gli Internet Service Provider, Telecom Italia non è stata in grado di fornire dati precisi relativi al mercato italiano.

Con comunicazione del 30 marzo 1999 è stato richiesto alla 3com Italia Spa di fornire informazioni ed eventuale documentazione in relazione ai seguenti elementi:

la ripartizione delle quote di mercato in Italia tra produttori di modem con standard tecnologico “X2” e produttori con standard “Flex” (precisando se la US Robotics rappresenti l’unico marchio presente in Italia che adotti lo standard “X2”);

quali siano i principali operatori presenti sul mercato italiano che forniscono servizi di accesso alla rete Internet a 56 K, specificando lo standard da essi utilizzato;

quali siano gli Internet Service Provider che attualmente già adottano il protocollo V90 (indicando da quanto tempo) e se sia possibile per tutti i modem (X2 o Flex che siano) aggiornare il proprio software in modo da potersi collegare al nuovo standard V90.

In data 12 aprile 1999 la 3Com Italia Spa ha fornito le seguenti informazioni:

la 3COM U.S. Robotics è l’unico produttore che commercializza ufficialmente tecnologia “X2” sul mercato italiano; dalle tabelle allegate si evince che la ripartizione delle quote di mercato tra modem “X2” e “Flex” fa registrare una percentuale del 63% per i modem con tecnologia X2;

relativamente agli Internet Service Providers presenti sul mercato italiano che dispongono di POP aggiornati e operativi che consentono una connessione a 56K si evince dalla tabella allegata che, in linea generale, lo standard V90 è adottato in un numero molto limitato di casi, e che tra i primi 7 operatori per numero di clienti, oltre l’80% dispone di tecnologia “Flex”;

circa la possibilità di passare da modem con tecnologia X2 o Flex al nuovo standard V90 si evince dalle tabelle allegate che in diversi casi non è sufficiente un semplice aggiornamento del software attraverso un download da WEB (acquisizione di un programma direttamente dalla rete telematica), ma è necessario invece procedere a una sostituzione della Eprom.

5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 4 maggio 1999 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non si è espressa nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

6. Valutazioni conclusive

Nel caso in esame, l’Autorità si avvale della facoltà di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 627/96.

Per l’accertamento dell’eventuale ingannevolezza del messaggio in questione occorre preliminarmente procedere alla analisi dei suoi contenuti testuali e grafici per desumere quale decodifica venga operata dai consumatori in relazione ad esso. Da questo punto di vista non può che rilevarsi che il messaggio è prevalentemente incentrato sulle possibilità di collegamento a Internet attraverso la rete Tin alla notevole velocità di 56K.

Tale decodifica è accreditata da una serie di affermazioni presenti nella pubblicità.

Prima fra tutte quella graficamente più evidente che funge da head line in cui si legge: “Oltre 300.000 navigatori Tin possono collegarsi ad Internet a 56K. Tu a quanto ti collegherai?”. Il concetto è ulteriormente ribadito nella sub head line che invita a “scoprire tutti i vantaggi che ti può dare la velocità di collegamento di 56K”; nel titolo che precede la body copy (“Che fai, aspetti” frase riferita al consumatore non ancora abbonato, ma chiaramente in rapporto di contrapposizione alla velocità pubblicizzata) e nella body copy stessa che, dopo il claimPiù velocità per i tuoi interessi”, esordisce affermando che “con la velocità di collegamento a 56K da ogni POP in Italia puoi comunicare più in fretta con chi vuoi per hobby o per lavoro, ma non solo. Puoi navigare in Internet senza perdere tempo e arrivare subito dove vuoi arrivare”. Il contenuto testuale della pubblicità è visivamente tradotto dall’immagine di una lumaca che, nel contesto del messaggio, risulta in grande evidenza.

La velocità di collegamento, dunque, e non, come argomentato dall’operatore pubblicitario, una generica possibilità di connessione nelle condizioni di migliore tecnologia possibile nella quale l’indicazione 56K perderebbe il suo valore di espressione numerica di velocità per indicare genericamente le caratteristiche di un modem di nuova generazione, rappresenta il più significativo elemento informativo trasmesso dal messaggio.

In relazione al target, si osserva che il messaggio è intenzionalmente ed esplicitamente rivolto a chi non è ancora utilizzatore di Internet (“Se ancora non sei collegato ad Internet è il momento di scoprire tutti i vantaggi [...]”), ma non per questo è da escludere che esso possa destare interesse anche negli abituali frequentatori della rete che, allettati dalla prospettiva, indotta dal messaggio, di poter navigare a una velocità maggiore, decidano di cambiare il proprio Internet Service Provider o il proprio modem per passare alla velocità di connessione di 56K.

Nel contesto ora rappresentato, l’esistenza di una incompatibilità tecnica (tale da rendere impossibile il collegamento alla velocità pubblicizzata) fra i modem dei POP Tin, che utilizzano la tecnologia “Flex” e parte dei modem in commercio che utilizzano la tecnologia “X2” (che sono risultati essere ben oltre la metà del mercato italiano a 56K), rappresenta una informazione di rilevante importanza per i consumatori che, se conosciuta, sarebbe stata suscettibile di orientare diversamente il loro comportamento economico.

L’omissione informativa circa l’esistenza di una incompatibilità tecnica tra i diversi standard tecnologici, o meglio, l’impossibilità dei modem di rete Tin di supportare entrambi gli standard tecnici esistenti in commercio, risulta rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92 nel momento in cui il messaggio, da un lato, alletta i consumatori prospettandogli tutti i vantaggi di un collegamento più veloce e, dall’altro, omette di informare che la promessa velocità di collegamento può essere ottenuta solo da quei consumatori in possesso di un modem a 56K che però abbia la medesima tecnologia utilizzata dai modem dei POP di Telecom Italia Net.

Tale incompatibilità, in astratto superata dall’introduzione del protocollo V90, resta in concreto sussistente, in quanto attualmente, e a maggior ragione al momento della diffusione del messaggio, Telecom Italia Net, come i suoi concorrenti, aveva proceduto al passaggio al nuovo standard unificato solo per un numero limitatissimo di casi. Dal punto di vista degli utenti, invece, la trasformazione del proprio modem a 56K nel nuovo standard V90 risulta in alcuni casi possibile solo attraverso la sostituzione della Eprom e non sulla base di un semplice aggiornamento del software.

La circostanza che in uno dei piccoli riquadri che illustrano i motivi per scegliere Tin sia indicato “56K Tecnologia Flex”, non risulta idonea a informare efficacemente sul punto i consumatori a causa dei ridottissimi caratteri tipografici con cui è indicato lo standard tecnico utilizzato, ma, soprattutto, in quanto la mera indicazione dello standard non è idonea ad allertare gli utenti circa l’incompatibilità esistente per oltre la metà dei modem a 56K venduti sul mercato italiano.

Il messaggio risulta, inoltre, ingannevole anche per ciò che lascia intendere circa la possibilità di collegamento a Internet. Il collegamento alla velocità di 56K reclamizzato nella pubblicità è assicurato, infatti, solo per la connessione fra l’utente e il proprio Internet Service Provider, nel caso di specie Telecom Italia Net. Infatti, la navigazione in Internet, e dunque l’instradamento delle informazioni richieste dall’utente, avviene mediante il transito attraverso una serie di host collegati, che compongono la rete, che, anche prescindendo da problemi temporanei di intasamento, non necessariamente sono in grado di assicurare elevate velocità di trasmissione delle informazioni. Accade così che la velocità di connessione tra l’utente e il suo Internet Service Provider possa risultare un parametro non determinante durante la navigazione in Internet, atteso che la velocità di collegamento si riduce notevolmente a seconda delle caratteristiche tecniche degli host attraverso i quali le informazioni vengono instradate. Ciò premesso, il messaggio, stante l’enfasi complessivamente posta sulla possibilità di connessione a 56K, risulta ingannevole laddove non si limita a garantire semplicemente la velocità di collegamento con i POP della rete Telecom Italia Net, ma assicura all’utente di poter “navigare in Internet senza perdere tempo e arrivare subito dove vuoi arrivare”. Tale specifica indicazione può risultare, pertanto, idonea a indurre in errore quei consumatori, abituali frequentatori di Internet o potenziali nuovi utenti, che, ignari della architettura di rete, si risolvano a scegliere Telecom Italia Net in base alla prospettiva di poter navigare in Internet alla velocità indicata nel messaggio.

RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche della rete Telecom Italia Net in relazione alle possibilità di collegamento a Internet alla velocità di 56K;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla Telecom Italia Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

 

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

 

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