
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 13 dicembre 2001;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI i provvedimenti del 5 e 19 luglio 2001, con i quali l'Autorità ha accolto le istanze di sospensione provvisoria, presentate dalle Associazioni segnalanti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, riguardanti lo spot televisivo, il messaggio Internet e l’affissionale relativi al servizio “Al secondo friends”, con riferimento al profilo dell’avvenuto scorporo dell’IVA dal prezzo del servizio;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Con richiesta di intervento pervenuta il 19 giugno 2001, successivamente integrata in data 22 giugno 2001, l’Associazione Consumatori Utenti, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza dello spot televisivo diffuso in data 5 giugno 2001, nella prima fascia serale, su RAI UNO, dalla società Omnitel Pronto Italia Spa, relativo al servizio denominato “Al secondo friends”, che pubblicizza la possibilità di chiamare, a 3,5 lire + IVA al secondo, due numeri Omnitel senza scatto alla risposta.
Nella richiesta di intervento si lamenta l’ingannevolezza del messaggio, in quanto la complessiva impostazione dello stesso indurrebbe a ritenere che la Omnitel stia proponendo un profilo tariffario che offre condizioni di costo più vantaggiose rispetto a quelle fino ad oggi praticate. In particolare, l’omissione del costo ordinario della tariffa non consentirebbe al consumatore di valutare a pieno la reale convenienza del profilo tariffario proposto. Il messaggio omette, inoltre, di evidenziare che l’adozione di tale tariffa implica la disattivazione automatica dell’opzione YOU & ME 95, che peraltro aveva un costo al minuto sensibilmente inferiore rispetto a quello del profilo tariffario attualmente pubblicizzato.
Con richiesta di intervento pervenuta in data 4 luglio 2001, successivamente integrata in data 11 luglio 2001, l’Associazione Consumatori Ortica ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio affissionale diffuso a Milano, in viale Zara, in data 24 giugno 2001, del messaggio Internet diffuso sul sito Internet www.omnitel.it, in data 25 giugno 2001, nonché dello spot televisivo, già oggetto della sopra descritta richiesta di intervento del 19 giugno 2001, relativi al profilo tariffario “Al secondo friends”. In particolare, il segnalante lamenta l’avvenuto scorporo degli oneri fiscali per un profilo tariffario destinato a consumatori e non ad utenti commerciali, suscettibile di incidere sulla comprensibilità complessiva dell’offerta.
Nello spot televisivo segnalato la voce dello speaker recita:
“Omnitel Vodafone presenta
AL SECONDO
Scegli Al Secondo friends
per chiamare a sole 3,5 lire + Iva al secondo due numeri Omnitel senza scatto alla risposta”.
Le informazioni audio sono accompagnate da una schermata, in caratteri graficamente evidenti, che specifica le condizioni di prezzo e l’aliquota Iva applicata (“3,5 lire al secondo + IVA 20% verso due numeri Omnitel senza scatto alla risposta”).
Il messaggio in questione consiste in un manifesto, su cui si legge:
“3,5 lire Al Secondo (+ Iva 20%) verso due numeri Omnitel”
“Al Secondo Friends senza scatto alla risposta”.
Il messaggio diffuso sul sito Internet della società specifica che con il piano telefonico ‘Al secondo’ “hai un’unica tariffa per tutto il giorno e in più puoi parlare a 3,5 lire al secondo (più Iva 20%) verso due numeri Omnitel o avere il 50% di Ricarica gratis. sempre senza scatto alla risposta”.
Viene poi presentata la seguente tabella:
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TUTTI I GIORNI 00.00 - 24.00 |
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Chiamate nazionali |
7 lire al secondo (+Iva 20%) |
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Chiamate Internazionali (dall’Italia verso Europa, USA e Canada) |
12 lire al secondo (+Iva 20%) |
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Brevi messaggi di testo (SMS) |
200 lire (+Iva 20%) |
Si chiarisce inoltre che:
“Con Al SECONDO scegli gratuitamente l’opzione che fa per te:
- AL SECONDO Friends: 50% in meno verso due numeri Omnitel a tua scelta.
- Al SECONDO Autoricaricabile: 50% di ricarica gratis in più”.
In nota si puntualizza che “Le opzioni You&Me 95 e You&Me al secondo non sono attivabili sul piano telefonico Ricaricabile Al Secondo e sono automaticamente disattivate in caso di cambio piano”.
Si precisano, infine, le caratteristiche di “Al secondo friends”, in uno specifico paragrafo:
“L’Opzione Friends ti permette di scegliere i due numeri Omnitel Vodafone verso cui parlare a sole 3,5 lire al secondo (+ Iva 20%).
In ogni momento puoi cambiare il tuo piano telefonico Ricaricabile in AL SECONDO Friends, mantenendo lo stesso numero telefonico, oppure puoi modificare entrambi i numeri da te prescelti, al costo di 10.000 lire (Iva inclusa), collegandoti al 190 fai da te e selezionando la voce CAMBIO PIANO TELEFONICO oppure acquistando una Carta Servizi, sempre al costo di 10.000 lire (Iva inclusa), su Spazio Omnitel on line o presso tutti i rivenditori Autorizzati e i negozi Spazio Omnitel e chiamando dal tuo cellulare in Italia il numero gratuito 2070, a credito non esaurito”.
In data 22 giugno 2001, con successiva integrazione dell’11 luglio 2001, è stato comunicato ai segnalanti, nonché alla società Omnitel Pronto Italia Spa (di seguito Omnitel), in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che nel corso dello stesso sarebbe stata valutata l’eventuale ingannevolezza dei messaggi segnalati ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alla presunta inidoneità degli stessi a veicolare chiaramente ai consumatori le condizioni economiche alle quali il servizio “Al secondo” viene fornito. In particolare, si precisava che sarebbe stato oggetto di valutazione se la prospettazione del costo del servizio, con lo scorporo degli oneri fiscali, sia idonea ad indicare in modo chiaro e immediatamente percepibile il prezzo effettivo da pagare per il servizio pubblicizzato, nonché se le omissioni informative segnalate siano tali da alterare la corretta percezione della convenienza economica dell’offerta.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla Omnitel Pronto Italia Spa, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni attinenti alla natura, ai costi, ed alle condizioni di applicazione del profilo tariffario “Al secondo”, e di precisare se l’adesione a tale profilo tariffario implichi la disattivazione automatica dell’opzione YOU & ME 95 senza alcun preavviso.
Sono state inoltre richieste informazioni circa la programmazione della campagna pubblicitaria a cui i messaggi segnalati sono riconducibili, comprensiva di copia di ciascuna tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o l’emittente interessata, le date e orari di apparizione (per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o radiofonici), il luogo, la durata, il numero delle affissioni (nel caso di pubblicità esterna). In data 26 giugno 2001, sono state richieste informazioni anche alle concessionarie di pubblicità, Sipra Spa e Pubblitalia 90 Spa, circa la programmazione pubblicitaria dello spot televisivo segnalato.
Con memorie pervenute in data 2 e 17 luglio 2001, la Omnitel Pronto Italia Spa ha evidenziato quanto segue:
relativamente all’omissione della tariffa ordinaria, si sottolinea che i messaggi precisano chiaramente che la tariffa di 3,5 lire al secondo + IVA 20% si applica alle chiamate dirette verso due numeri Omnitel. Ciò rende evidente che alle telefonate dirette verso numeri diversi da quelli scelti dall’utente per l’applicazione della tariffa scontata si applicherà una diversa tariffa. A tal riguardo, l’operatore cita il precedente n. 6367, Omnitel City II - Tariffa locale, del 19 agosto 1998, in cui l’Autorità aveva osservato che “il non aver fatto alcun riferimento alla cosiddetta ‘tariffa ordinarià non comporta alcun elemento di ingannevolezza per il consumatore che ne potrà facilmente desumere l’esistenza - quale tariffa che si applica quando non ricorrono le condizioni per l’applicazione della tariffa locale - e che eventualmente potrà informarsi prima dell’acquisto, circa l’importo della tariffa stessa”;
relativamente alla non cumulabilità del piano tariffario “Al secondo Friends” con l’opzione “You & Me 95” e alla presunta disattivazione automatica della stessa, si evidenzia che “Al secondo friends” è un nuovo piano tariffario che non comporta automaticamente la disattivazione di precedenti piani tariffari con le relative opzioni. “Al secondo friends” può infatti essere scelto dagli utenti in aggiunta ad altre carte ricaricabili eventualmente detenute in precedenza. Qualora invece l’utente fosse già un abbonato Omnitel e decidesse, per propria scelta, di voler procedere ad un cambio del piano tariffario, in tale operazione rinuncerebbe alle opzioni che erano legate al piano che si intende sostituire. In tal caso, tuttavia, non si avrebbe una disattivazione automatica delle opzioni possedute, in quanto la procedura di cambio piano tariffario fornisce ai clienti Omnitel prima di effettuare il cambio piano richiesto, il dettaglio informativo di tutte le promozioni ed opzioni incompatibili con il piano “Al secondo friends”;
relativamente allo scorporo degli oneri fiscali, si evidenzia che i messaggi rispettano scrupolosamente il principio fissato dall’Autorità della pari evidenza grafica e sonora e della contestualità di tutte le informazioni rispetto al prezzo;
infatti, nel caso dello spot televisivo, l’indicazione “più Iva 20%” rimane fissa sullo schermo per lo stesso tempo in cui compare l’indicazione “3,5 lire al secondo”, a caratteri identici rispetto a quelli del claim tariffario. Inoltre, lo speaker enuncia tanto il dato relativo alla tariffa preferenziale, che la necessità di aggiungervi l’IVA;
relativamente al messaggio affissionale, si evidenzia che il manifesto comunica le caratteristiche salienti del piano tariffario pubblicizzato, senza particolare enfasi, e con una modalità grafica in caratteri cubitali che pone tutte le informazioni esattamente sullo stesso piano, senza che alcun tipo di accorgimento venga adottato per sviare l’attenzione dello spettatore da alcune delle informazioni comunicate. L’indicazione “più Iva 20%” è posta immediatamente accanto all’indicazione di prezzo con caratteri di identica dimensione;
relativamente al messaggio Internet si sottolinea che, in linea con la natura del mezzo che consente una maggiore dovizia di informazioni, sono state chiarite, in dettaglio, quali siano le caratteristiche del nuovo piano telefonico, con particolare attenzione agli aspetti tariffari;
con riferimento alle recenti decisioni dell’Autorità relative allo scorporo dell’IVA, l’operatore ritiene che tale profilo possa concorrere a costituire un’ipotesi di ingannevolezza qualora il messaggio nel suo insieme impedisca al consumatore di comprendere in maniera chiara ed agevole quale sia l’effettivo costo del piano telefonico (come nel caso in cui il profilo tariffario sia già di per sé complesso applicando una tariffazione a scatti e uno scatto alla risposta indicato al lordo dell’Iva), ma non sembra possa costituire di per sé ipotesi di ingannevolezza, qualora il consumatore, nonostante lo scorporo dell’IVA, sia messo in grado di comprendere in maniera immediata ed agevole l’entità di tale costo, come nel caso di specie, in cui il consumatore non è chiamato ad effettuare nessun calcolo potenzialmente complesso. Si osserva, perciò, che non può esservi alcun pregiudizio al comportamento economico del consumatore, in quanto i messaggi in esame non possono generare alcuna convinzione o aspettativa non conforme al vero. L’Autorità, pertanto, non potrebbe, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, sindacare la scelta di scorporare gli oneri fiscali, che è frutto di una strategia di marketing dell’impresa. Si evidenzia, infine, che, diversamente dai precedenti casi per i quali l’Autorità aveva ritenuto ingannevoli messaggi Omnitel per l’avvenuto scorporo degli oneri fiscali, nel caso di specie l’indicazione dell’Iva e della relativa aliquota è centrale ed evidente.
Poiché alcuni dei messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi per via televisiva e attraverso Internet, in data 20 settembre 2001 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 31 ottobre 2001, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame sono in contrasto con quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:
i messaggi pubblicitari in esame non contengono in sé tutti gli elementi sufficienti per individuare esaustivamente le condizioni e le modalità dell’offerta in discussione, poiché nulla è detto circa la tariffa applicabile alle telefonate dirette agli altri telefoni fissi o mobili; né può ritenersi sufficiente allo scopo quanto dedotto dall’operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva, e cioè che l’omissione informativa in esame dovrebbe rendere evidente che per le chiamate verso numeri diversi da quelli indicati “si applicherà una diversa tariffa”, poiché è proprio la mancata individuazione di tale “diversa tariffa” che rende ingannevoli i messaggi in questione, poiché impedisce al consumatore di avere una percezione chiara della rilevanza economica dell’offerta pubblicizzata;
i messaggi in esame appaiono ingannevoli anche nella parte in cui non evidenziano, seppure in via sintetica, che l’adesione al piano tariffario in discussione comporta per i clienti Omnitel, relativamente alla stessa carta SIM (ossia relativamente allo stesso numero telefonico), la disattivazione dell’opzione “You&Me 95”, che non è un piano tariffario alternativo, ma un’opzione, compatibile in astratto con vari piani tariffari; la mancata evidenziazione dell’incompatibilità tra il piano tariffario in questione e l’opzione “You&Me 95”, pertanto, impedisce al consumatore di avere una diretta ed immediata percezione della portata economica dell’offerta pubblicizzata;
i messaggi in esame non appaiono ingannevoli con riferimento allo scorporo dell’incidenza fiscale sulla tariffa offerta, atteso che in tutti i tipi di messaggio è evidenziato con caratteri grafici adeguati che al costo della tariffa occorre aggiungere l’incidenza dell’IVA, pari al 20%; in questo modo il consumatore, con una semplice operazione matematica, è in grado di essere pienamente consapevole del costo complessivo dell’offerta pubblicizzata.
Secondo l’orientamento più volte espresso dall’Autorità, non ogni omissione informativa acquisisce rilevanza ai fini del giudizio di ingannevolezza del messaggio segnalato: occorre invece valutare di volta in volta se la lamentata omissione sia tale da limitare significativamente la portata delle affermazioni in esso riportate, inducendo in errore i destinatari in ordine alla effettiva convenienza dell’offerta.
Nel caso di specie, i messaggi sono volti a presentare al pubblico un nuovo piano tariffario Omnitel che consente di chiamare, senza scatto alla risposta, due numeri al prezzo indicato in pubblicità. La valutazione circa la rilevanza di omissioni informative dei messaggi deve dunque avere essenzialmente riguardo alla eventuale mancata comunicazione di elementi in grado di attenuare la portata delle condizioni di offerta pubblicizzate.
Ciò premesso, si osserva che l’omissione della tariffa ordinaria nello spot televisivo e nel messaggio affissionale non può in alcun modo suscitare false aspettative in ordine al fatto che il pubblicizzato prezzo di 3,5 lire al secondo + IVA sia ordinariamente valido per qualsiasi chiamata. Nei messaggi è infatti chiaramente precisato che tale prezzo si applica esclusivamente alle chiamate dirette verso due numeri Omnitel. Ciò rende implicitamente evidente che alle telefonate dirette verso numeri diversi da quelli scelti dall’utente per l’applicazione del prezzo pubblicizzato si applicherà una diversa tariffa di importo superiore.
Relativamente alla non cumulabilità del piano tariffario “Al secondo Friends” con l’opzione “You & Me 95” e alla presunta disattivazione automatica della stessa, si osserva che, sia lo spot televisivo che l’affissionale sono incentrati esclusivamente sulla comunicazione del prezzo del servizio, in relazione ai due numeri preferenziali scelti, nulla lasciando intendere o presumere in merito alla possibilità di aggiungere o trasferire sul piano tariffario in questione opzioni ulteriori. Laddove, attraverso una tipologia di mezzo diffusivo che consente una informativa più ampia, quale Internet, tale argomento viene affrontato, si precisa correttamente che “le opzioni You&Me 95 e You&Me al secondo non sono attivabili sul piano telefonico Ricaricabile Al Secondo e sono automaticamente disattivate in caso di cambio piano”. Si rileva, inoltre, che l’omissione di tale informazione non attenua significativamente la portata della convenienza dell’offerta pubblicizzata, né la suddetta precisazione appare indispensabile al fine di evitare una induzione in errore, in quanto quella ridotta percentuale di destinatari del messaggio che ha interesse a tale informazione (rappresentata dagli utenti Omnitel, possessori della suddetta opzione, che desidererebbero mantenere la stessa sul nuovo piano tariffario attivato) non dovrebbe ragionevolmente presupporre che il trasferimento di una opzione da un piano tariffario ad un altro sia necessariamente accordata dal gestore di telefonia mobile. L’omissione in questione nello spot televisivo e nel messaggio affissionale non è pertanto da ritenersi rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92. Si consideri, peraltro, che, come rilevato dall’operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva, “Al secondo friends” è un nuovo piano tariffario che non comporta una disattivazione automatica delle opzioni possedute. Infatti, la procedura telefonica fornisce ai clienti Omnitel, prima di effettuare il cambio piano richiesto, il dettaglio informativo di tutte le promozioni ed opzioni incompatibili con il piano “Al secondo friends”.
In relazione, invece, all’avvenuto scorporo dell’IVA, i messaggi segnalati risultano ingannevoli. Come, infatti, più volte osservato dall’Autorità, nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori, quale il prezzo, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio devono risultare di immediata percezione. La completezza della comunicazione deve pertanto coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato. Laddove appare comprensibile che siano scorporati dal prezzo oneri impossibili da determinare ex ante nel loro ammontare o meramente eventuali, non si giustifica, nel caso di specie, la scelta di indicare il prezzo del servizio al netto dell’IVA, la cui incidenza può essere determinata con esattezza in via preventiva e che grava generalmente sulla totalità dei consumatori - anche in considerazione della circostanza che i messaggi pubblicitari segnalati non appaiono diretti in via preferenziale ad un target imprenditoriale. La scelta in parola, che risponde esclusivamente ad una strategia di marketing dell’impresa, introduce un elemento di confusione rispetto al prezzo del servizio, che deve ritenersi autonomamente suscettibile di perturbare la libertà di autodeterminazione dei potenziali acquirenti.
A tal riguardo, si osserva che il fatto che l’operatore pubblicitario abbia riportato contestualmente all’indicazione del prezzo al secondo anche l’indicazione della presenza aggiuntiva dell’IVA con pari rilievo grafico, non appare idoneo a evitare nei destinatari il possibile effetto confusorio circa le effettive condizioni complessive di fornitura del servizio, anche in considerazione della complessità che caratterizza strutturalmente le offerte nel settore della telefonia e della molteplicità e varietà di condizioni di offerta attualmente presenti sul mercato. Lo scorporo degli oneri fiscali nella presentazione del prezzo deve ritenersi dunque idoneo ad indurre in errore i consumatori, pregiudicandone il comportamento economico, dal momento che detta modalità di prospettazione delle condizioni tariffarie appare tale da alterare in misura significativa la percezione della convenienza dell’offerta da parte dei consumatori.
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi in esame sono idonei ad indurre in errore i consumatori, con esclusivo riferimento allo scorporo dell’Iva dal prezzo del servizio;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Omnitel Pronto Italia Spa, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
L’inottemperanza alla presente delibera è perseguibile, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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IL SEGRETARIO GENERALE |
IL PRESIDENTE |
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