INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Provvedimento n. 6759 (I372)
TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO-MOBILE

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 gennaio 1999;

SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento di attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia Spa per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, approvata con D.P.R. 2 dicembre 1994;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Telecom Spa, per la realizzazione e la gestione della rete per l’espletamento del servizio in tecnica numerica GSM, approvata con D.P.R. 22 dicembre 1994;

VISTO il Contratto di Programma stipulato fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la società Telecom Italia Mobile Spa, entrato in vigore il 27 maggio 1997, che regola i rapporti tra il suddetto Ministero e la società conseguenti alla gestione del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione TACS;

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente, e in particolare in base all’art. 8, comma 1, delle richiamate Convenzioni per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica GSM, le condizioni economiche di offerta del servizio radiomobile GSM oggetto di concessione e ogni successiva variazione sono fissate dalle società concessionarie;

VISTA la nota del Ministero delle Comunicazioni, pervenuta in data 18 dicembre 1998, nella quale si evidenziava la circostanza secondo la quale le società Telecom Italia Mobile Spa e Omnitel Pronto Italia Spa hanno separatamente, ma contestualmente, comunicato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in data 4 dicembre 1998, le variazioni delle condizioni economiche di offerta al pubblico relative alle chiamate originate dalla rete telefonica pubblica commutata di Telecom Italia Spa e terminate sulle reti GSM e TACS;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 6 gennaio 1999, le due società Omnitel Pronto Italia Spa e Telecom Italia Mobile Spa risultano applicare nuove condizioni economiche di offerta relative alle chiamate originate dalla rete telefonica pubblica commutata di Telecom Italia Spa e terminate sulle rispettive reti mobili;

CONSIDERATO che dette condizioni economiche di offerta risultano identiche, avendo le due società fissato prezzi uniformi con riferimento alle diverse chiamate per tipologia di utenza mobile e per fascia oraria, nonché in relazione all’importo addebitato alla risposta;

CONSIDERATO, altresì, che le condizioni economiche dei servizi offerti agli utenti finali, nonché quelle dei servizi offerti ad altri operatori di telecomunicazione dalle due società Telecom Italia Mobile Spa e Omnitel Pronto Italia Spa appaiono spesso presentare caratteristiche di similarità;

RITENUTO che la fissazione, da parte delle società Telecom Italia Mobile Spa e Omnitel Pronto Italia Spa, di condizioni economiche per i diversi servizi offerti, in base alla vigente normativa, costituisce un autonomo comportamento d’impresa, e come tale è sottoposto alle norme di cui alla legge n. 287/90;

RITENUTO che la determinazione contestuale, da parte di Telecom Italia Mobile Spa e di Omnitel Pronto Italia Spa, di identiche condizioni economiche di offerta per i servizi di comunicazione mobile relativi alle chiamate originate dalla rete fissa e terminate sulle reti mobili potrebbe essere il risultato di un’intesa conclusa nella forma di accordo o pratica concordata, e che tale intesa potrebbe avere per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza in maniera consistente all’interno del mercato dei servizi di comunicazione mobile, configurando così una violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287/90;

RITENUTO che la fissazione, da parte di Telecom Italia Mobile Spa e di Omnitel Pronto Italia Spa, di analoghe condizioni economiche per i diversi servizi offerti agli utenti finali e ad altri operatori di telecomunicazioni potrebbe essere il risultato di intese concluse nella forma di accordi o pratiche concordate, e che tali intese potrebbero avere per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza in maniera consistente all’interno del mercato dei servizi di comunicazione mobile, configurando così violazioni dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287/90;

DELIBERA

  1. l’avvio dell’istruttoria, ai sensi degli artt. 14 e 2 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Telecom Italia Mobile Spa e Omnitel Pronto Italia Spa;

  2. la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria "A" di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

  3. che il responsabile del procedimento è il Dottor Giovanni Calabrò;

  4. che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Attività Istruttoria "A" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;

  5. che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 1999.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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