Provvedimento n. 10201 (PI3403) TIM 3XTE

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2001;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 28 maggio 2001, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di tre messaggi pubblicitari, diffusi rispettivamente sul quotidiano “Corriere della Sera” in data 22 maggio 2001, sulla rete Canale 5 in data 23 maggio 2001 intorno alle ore 11,00, e sul sito Internet www.tim.it (pagina www.tim.it/offerte/xprivati/abbonamenti/gsm/3xte/3xte.html) in data 25 maggio 2001 dalla società Telecom Italia Mobile Spa (di seguito TIM). Tali messaggi pubblicizzano l’opzione tariffaria “TIM 3xTe” che prevede sconti su tre numerazioni TIM o su 2 numeri TIM ed 1 numero di rete fissa.

Nella richiesta di intervento si lamenta che i messaggi segnalati sarebbero ingannevoli in quanto: i) le diverse componenti della tariffa non avrebbero pari evidenza, ciò in particolare a danno di elementi fondamentali per la definizione del costo effettivo per l’utente quali l’IVA, lo scatto alla risposta ed il costo di attivazione; ii) l’indicazione di 90 lit./min. indurrebbe il consumatore a credere che il costo sia effettivamente di tale entità a prescindere dal numero di minuti della durata della telefonata. Tuttavia, essendo tale tariffazione a scatti di 300 lire con scatto aggiuntivo alla risposta e durata dello scatto pari a 167 secondi, il costo reale al minuto sarebbe molto più elevato di quello pubblicizzato; iii) l’indicazione relativa alla limitazione temporale dell’offerta promozionale non sarebbe adeguatamente posta in rilievo, anche in considerazione del fatto che allo scadere di tale data subentrerebbero nuovi profili tariffari peggiorativi per il consumatore. Inoltre, relativamente al solo messaggio diffuso a mezzo stampa, l’indicazione del costo di ogni singolo scatto, per gli scatti successivi al primo, pari a 90 lire più IVA 20% risulterebbe non conforme al vero, in quanto tale valore sarebbe invece pari a 250 lire più IVA 20%.

2. Messaggi

Il messaggio diffuso sul mezzo televisivo è costituito da uno spot di circa 30 secondi; alla fine dello spot, all’interno di un riquadro azzurro, appare, per circa 5 secondi, la scritta “TIM 3xTe. Tre numeri a sole 90 lire (+IVA 20%)” e subito sotto in caratteri ridotti “Verso tre numeri TIM o due TIM e uno di rete fissa. Offerta valida fino al 1/7/01”. In basso, sono riportate le seguenti ulteriori informazioni, in caratteri molto ridotti e con una permanenza sullo schermo di pochi secondi: “Tariffazione a scatti, scatto alla risposta di 250 lire (+IVA 20%) e durata di 5’’. La durata degli scatti successivi è di 167’’. TIM 3xTe costa fino a lit. 10.000. Per le ulteriori informazioni offerte chiama il 119”, mentre una voce fuori campo enuncia il claim “Tre è il numero perfetto. TIM 3xTe, tre numeri a sole 90 lire”.

Il messaggio diffuso a mezzo stampa è costituito da un tabellare a pagina intera in cui a metà pagina, all’interno di un riquadro, compare la scritta “TIM 3xTe Chiami 3 TIM o 2 TIM e 1 numero di rete fissa a 90 lit/min. + IVA 20%” al di sotto della quale, con caratteri sensibilmente ridotti rispetto a come vengono riportate le indicazioni di prezzo, è apposta l’indicazione “fino al 1° luglio 2001”.

A centro pagina, è riportato il claim “Tre è il numero perfetto. Per risparmiare”, al di sotto del quale, in caratteri ridotti, compare la scritta “Da oggi i tre numeri che chiami di più, ti costano meno. C’è 3xTe, per ricaricabili e abbonamenti, che fino al 01/07/01 ti permette di chiamare 3 numeri a scelta, 3 TIM o 2 TIM e 1 numero di rete fissa, a sole 90 lire al minuto (+IVA 20%)*. Ma TIM 3xTe continua anche dopo il 01/07/01, chiama il 119 per conoscere le condizioni dell’offerta oppure recati nei negozi TIM. Con TIM 3xTe, moltiplichi il risparmio”.

Più in basso, in corpo tipografico ancora più ridotto, è riportata la nota di cui al richiamo nel testo: “* Tariffazione a scatti. Costo indicativo delle chiamate nazionali (+IVA 20%). Scatto alla risposta di 250 (+IVA 20%) comprensive dei primi 5” di conversazione. Per i secondi successivi, ogni scatto ha un costo di 90 lire (+IVA 20%) e una durata di 167”. TIM 3xTe costa 10.000 lire (IVA inclusa); per chi ha TIM Duetto per ricaricabili costa 5.000 lire (IVA inclusa). Per tutte le ulteriori informazioni, anche sulle modalità di attivazione, chiama il 119”.

Il segnalato messaggio diffuso sul sito Internet riporta, tra l’altro, la seguente scritta “Con Tim 3xTe, infatti, fino al 1 luglio 2001, chiami tre numeri TIM o due numeri TIM e uno di rete fissa a sole 90 lire al minuto (+IVA 20%)”, al di sotto della quale appare la seguente tabella riepilogativa:

Costo delle chiamate nazionali per minuto di conversazione

24 ore su 24

90 lit/min. (+IVA 20%)

verso le tre numerazioni scelte

Al di sotto della tabella, in corpo tipografico ridotto, è riportata la nota: “Tariffazione a scatti; scatto alla risposta di 250 lire (+IVA 20%) e durata di 5”; durata degli scatti successivi: 167’’”.

Successivamente è apposta la scritta “Ma TIM 3xTe continua anche dopo il 1° luglio 2001. Infatti, al termine della promozione, potrai chiamare sempre a solo 90 lire/min (+IVA 20%) il primo numero TIM prescelto, e a sole 120 lire/min (+IVA 20%) le altre due numerazioni scelte (due numeri TIM oppure un numero TIM e uno di rete fissa)”, al di sotto della quale appare la seguente tabella riepilogativa:

Costo delle chiamate nazionali per minuto di conversazione

24 ore su 24

90 lit/min. (+IVA 20%)

verso il primo numero TIM scelto

120 lit/min. (+IVA 20%)

verso le altre due numerazioni scelte

Al di sotto della tabella, in corpo tipografico ridotto, è riportata la nota: “Tariffazione a scatti; scatto alla risposta di 250 lire (+IVA 20%) e durata di 5”; durata degli scatti successivi: primo numero 167’’; gli altri due numeri 125’’”.

3. Comunicazioni alle parti

In data 1° giugno 2001 è stato comunicato al segnalante e alla TIM, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alla presunta inidoneità degli stessi a veicolare chiaramente ai consumatori il costo reale e le altre caratteristiche dell’opzione tariffaria “TIM 3xTe”, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti: indicazione delle diverse componenti del costo complessivo del servizio (IVA, addebito alla risposta, costo di attivazione, costo degli scatti successivi al primo), modalità di computo delle tariffe, periodo di validità dell’offerta.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla TIM, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardante la natura, i costi, e le condizioni di applicazione dell’opzione tariffaria “TIM 3xTe”.

Con memorie pervenute, con relativi allegati, in data 7 e 22 giugno 2001, TIM ha evidenziato quanto segue:

5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi a mezzo stampa, per via televisiva ed attraverso Internet in data 17 luglio 2001 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 19 settembre 2001, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame costituiscono fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:

6. Valutazioni conclusive

In via preliminare, giova sottolineare che, nel settore della telefonia, in cui sempre più proliferano le offerte pubblicitarie degli operatori riguardanti profili tariffari molto articolati e in cui il prezzo finale del servizio è composto da una serie di voci che devono essere computate dal destinatario al fine di percepire l’effettiva convenienza della tariffa proposta, l’Autorità ha più volte rilevato che la completezza delle informazioni si qualifica come un onere minimo dell’operatore pubblicitario1.

In particolare, l’Autorità ha più volte affermato che nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori, quale il prezzo, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio devono risultare di immediata percezione2. In questa prospettiva la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato.

Ciò premesso si rileva che nei messaggi in oggetto le modalità di prospettazione delle condizioni tariffarie del servizio “TIM 3xTe” appaiono tali da alterare in misura significativa la percezione della convenienza dell’offerta da parte dei consumatori.

In primo luogo, in tutti i messaggi l’operatore pubblicitario mette in evidenza i prezzi al minuto pubblicizzati, “90 lire al minuto (+ 20% IVA)”, che sembrerebbero rappresentare il costo indicativo delle chiamate. Tale rappresentazione amplifica in maniera ingiustificata e fuorviante la componente variabile del servizio rispetto al costo fisso3. In tal senso il rimando in nota ad informazioni supplementari, quali l’esistenza di uno scatto alla risposta e di un costo di attivazione, è stato già più volte ritenuto dall’Autorità inidoneo ad evitare l’effetto confusorio ingenerato dal messaggio relativamente al prezzo del servizio.

In secondo luogo, laddove appare comprensibile che siano scorporati dal prezzo oneri impossibili da determinare ex ante nel loro ammontare o meramente eventuali, non si giustifica, nel caso di specie, la scelta di TIM di indicare il prezzo del servizio al netto dell’IVA, la cui incidenza può essere determinata con esattezza in via preventiva e che grava generalmente sulla totalità dei consumatori.

In terzo luogo, giova rilevare che l’Autorità ha più volte evidenziato come la circostanza che un operatore adotti una tariffazione a scatti, piuttosto che a secondi, nonché la durata dello scatto telefonico non siano indifferenti per il consumatore. In generale, la conversione di una tariffazione a scatti in lire al minuto sarà tanto più indicativa del reale prezzo del servizio quanto più breve sarà la durata dello scatto, fino a coincidere con la tariffazione a secondi per il caso limite in cui la durata dello scatto sia pari ad un secondo. Viceversa, il meccanismo di conversione della tariffazione a scatti risulterà progressivamente meno indicativo del costo al minuto via via che la durata del singolo scatto aumenta.

Alla luce di questa osservazione, si è messo in evidenza che la stessa dicitura “costo x lire/min. ” sia incompatibile con l’adozione di un sistema di tariffazione a scatti. Infatti, il consumatore, in presenza di una indicazione che esprime un costo al minuto, può essere indotto a ritenere che la tariffazione adottata sia a secondi effettivi (in assenza di idonee indicazioni in senso contrario) oppure a scatti, con durata di 60 secondi. In tale seconda ipotesi, il consumatore potrebbe ragionevolmente attendersi che, a prescindere dalla durata della propria comunicazione telefonica, egli dovrà pagare x lire per ogni minuto o frazione di minuto di conversazione. Peraltro, qualora la durata dello scatto fosse inferiore a 60 secondi, il consumatore risulterebbe avvantaggiato rispetto alla prospettazione del costo del servizio operata dal messaggio (in quanto il costo aggiuntivo da sopportare sarebbe in tal caso minore di quanto atteso), risultando dunque ininfluente l’eventuale induzione in errore relativamente alla reale durata dello scatto.

Nel caso in questione, la tariffa del servizio “TIM 3xTe” di lire 108 al minuto, corrisponde ad una durata dello scatto, successivo al primo, di 167 secondi per un costo di 300 lire (che si paga naturalmente in anticipo), che peraltro, nel messaggio a mezzo stampa, è erroneamente riportato essere pari a 108 lire. Pertanto, poiché la durata dello scatto per la tariffa speciale è significativamente superiore al minuto, è la stessa indicazione “90 lire al minuto (più IVA 20%)” a rivelarsi fuorviante. Nel caso di una telefonata di durata inferiore al minuto, ma superiore a 5 secondi, il consumatore potrebbe essere indotto a ritenere di dover pagare in ogni caso 108 lire, mentre in effetti il prezzo è dato dal costo dello scatto alla risposta più quello del successivo scatto pari ad un importo totale di 600 lire; costo che è sensibilmente più elevato di quello pubblicizzato. Tale errata percezione del costo del servizio, indipendentemente dalla presenza di altre indicazioni riportate a margine che precisino la durata e il costo del singolo scatto, è idonea a pregiudicare il comportamento economico del consumatore.

Per quanto concerne, infine, la prospettazione della durata della promozione, si rileva come nell’ambito del messaggio a mezzo stampa e dello spot TV tale informazione non ha adeguata evidenza. A tale riguardo vale sottolineare che la suddetta promozione ha avuto una breve durata, di poco superiore al mese, e che quindi l’indicazione del termine della promozione assume notevole rilevanza, anche in considerazione del fatto che allo scadere di tale data sono subentrati nuovi profili tariffari peggiorativi dal punto di vista dei consumatori. Tali considerazioni non possono applicarsi invece al messaggio diffuso su Internet, che presenta con adeguata evidenza grafica sia la scadenza della promozione sia le condizioni tariffarie successive a tale data.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi diffusi dalla società Telecom Italia Spa, descritti al punto 2 del presente provvedimento, siano idonei ad indurre in errore i consumatori in relazione al costo reale della tariffa “TIM 3xTe”, potendo, pertanto, pregiudicarne il comportamento economico;

RITENUTO, infine, in parziale difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi diffusi dalla società Telecom Italia Spa a mezzo stampa e tramite spot televisivo, descritti al punto 2 del presente provvedimento, siano idonei ad indurre in errore i consumatori in relazione alla durata della promozione relativa alla tariffa “TIM 3xTe”, potendo, pertanto, pregiudicarne il comportamento economico, mentre il messaggio diffuso dalla società Telecom Italia Spa tramite Internet, descritto al punto 2 del presente provvedimento, non è idoneo ad indurre in errore i consumatori in relazione alla durata della promozione relativa alla tariffa “TIM 3xTe”;

DELIBERA

che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Telecom Italia Mobile Spa, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *


1 Cfr. provv. n.9058 del 21 dicembre 2000, PI3030 “Omnitel Casa Card”, in Boll. n.51-52/2000, provv. 9128 del 18 gennaio 2001, PI3070 “Teleconomy 24”, in Boll. n.3/2001, provv. n.9233 del 15 febbraio 2001, PI3088 “Estate TIM 100 lire al minuto”, in Boll. n.7/2001, provv. n.9282 del 1° marzo 2001, PI3186 “Infostrada Spazio Zero”, in Boll. n.9/2001, provv. n.9747 del 5 luglio 2001, PI3350 “Tariffa Long TIM”, in Boll. n.27/2001.

2 In tal senso provv. n.9233 del 15 febbraio 2001, PI3088 “Estate TIM 100 lire al minuto”, in Boll. n.7/2001.

3 Si veda ad esempio provv. n.9058 del 21 dicembre 2000, PI3030 “Omnitel Casa Card”, in Boll. n.51-52/2000.


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