
NELLA SUA ADUNANZA del 17 giugno 1999;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 1, lettera b); 16, comma 1; 19, comma 2; e 31;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II;
VISTO latto della società INFOSTRADA Spa, pervenuto in data 23 dicembre 1998, con il quale questultima ha comunicato di aver proceduto allacquisizione del controllo della società ITALIA ON LINE Spa senza ottemperare allobbligo di notifica preventiva disposto dallart. 16 della legge n. 287/90;
VISTA la propria delibera del 14 gennaio 1999, con la quale è stato disposto lavvio del procedimento per leventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui allart. 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della società INFOSTRADA Spa;
VISTI gli atti del procedimento;
SENTITA la società INFOSTRADA Spa nellaudizione del 26 febbraio 1999;
VISTE le informazioni della società INFOSTRADA Spa, pervenute in data 26 febbraio e 17 marzo 1999;
CONSIDERATO quanto segue:
La società acquirente INFOSTRADA Spa (di seguito INFOSTRADA) opera nel settore delle telecomunicazioni in ambito nazionale, avendo ottenuto nel febbraio 1998 una licenza individuale per linstallazione di una rete fissa di telecomunicazioni allo scopo di fornire al pubblico il servizio di telefonia vocale.
Sin dalla propria costituzione nel 1995, INFOSTRADA fornisce servizi di telecomunicazione liberalizzati, quali servizi di telefonia per gruppi chiusi di utenti, servizi di trasmissione dati, servizi di rete privata virtuale, nonché servizi di accesso a Internet, attraverso una rete costituita da infrastrutture proprietarie e da linee affittate dal gestore della rete pubblica nazionale, Telecom Italia. La rete di INFOSTRADA è interconnessa in terminazione e in raccolta con le reti degli altri operatori di telefonia fissa e radiomobile.
Lintero capitale sociale di INFOSTRADA è detenuto dalla holding olandese Oliman Holding Bv (di seguito Oliman), una società che gestisce le partecipazioni dirette e indirette di Olivetti Spa e di Mannesmann AG in Omnitel Pronto Italia Spa (di seguito, rispettivamente, Olivetti, Mannesmann e Omnitel) e in INFOSTRADA. Sulla base di un patto tra gli azionisti, il controllo di Oliman è detenuto congiuntamente da Olivetti e da Mannesmann1 . Di conseguenza anche INFOSTRADA risulta soggetta al controllo congiunto di Olivetti e Mannesmann.
Nel 1997 INFOSTRADA ha realizzato un fatturato di circa 120 miliardi di lire, derivante interamente da vendite effettuate in Italia. Nel medesimo esercizio, le società controllanti Olivetti e Mannesmann hanno realizzato a livello nazionale un fatturato complessivo pari a circa 3.400 miliardi di lire. Il fatturato di INFOSTRADA nel 1998 è stato di circa 258 miliardi di lire, realizzati integralmente in Italia.
La società acquisita ITALIA ON LINE Spa (di seguito IOL) è attiva nellofferta di servizi di accesso a Internet, orientata in particolare alla clientela c.d. consumer, nonché al segmento denominato Small Office-Home Office (SOHO), tramite la vendita di kit di abbonamento prepagati. Italia On Line offre anche servizi di commercio elettronico, promuove e vende spazi pubblicitari sulla rete Internet, nonché è editrice della rivista specializzata su Internet, Online Magazine. Prima delloperazione di concentrazione in esame, lintero capitale sociale di IOL era detenuto da Olivetti Telemedia Spa.
Nel 1997, il fatturato di IOL, realizzato interamente in Italia, è stato di circa 8 miliardi di lire. Per il 1998, il fatturato di IOL è stato di circa 14 miliardi di lire, di cui circa 10 miliardi derivanti dalla vendita di abbonamenti Internet.
Sulla base di un contratto stipulato tra INFOSTRADA e Olivetti Telemedia Spa, in data 31 ottobre 1998 è stato realizzato il trasferimento dellintero capitale sociale di IOL da Olivetti Telemedia Spa a INFOSTRADA.
Delloperazione descritta lAutorità ha avuto una conoscenza utile ai fini dellaccertamento della assoggettabilità al controllo previsto dallart. 16 della legge n. 287/90, in data 23 dicembre 1998, a seguito di comunicazione tardiva effettuata spontaneamente.
INFOSTRADA ha sostenuto, nel corso dellaudizione tenutasi il 26 febbraio 1999 e nella memoria prodotta nella medesima data, di non aver ravvisato inizialmente gli estremi per la comunicazione, ai sensi dellart. 16 della legge n. 287/90, delloperazione oggetto del presente procedimento, in quanto incorsa, sia pure in buona fede, in errore nella identificazione della situazione di controllo effettivamente vigente per limpresa acquirente. INFOSTRADA aveva infatti ritenuto che, in considerazione della partecipazione di maggioranza di Olivetti in Oliman al momento delloperazione, sotto il profilo civilistico, loperazione in oggetto non comportasse un passaggio di controllo in ordine alla società IOL, in quanto entrambe le società acquirente e acquisita erano da considerarsi soggette al controllo esclusivo di Olivetti. Di conseguenza loperazione in oggetto risultava una concentrazione infragruppo non sottoposta allobbligo di notifica. A sostegno della propria posizione, INFOSTRADA ha precisato che, anche con riferimento alla citata decisione della Commissione IV/M.1025 - Mannesmann/Olivetti/Infostrada, al momento della realizzazione delloperazione ci si trovava ancora nella cosiddetta fase uno del passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto di Olivetti e Mannesmann sulla stessa INFOSTRADA, poiché il consiglio di amministrazione di questultima società era ancora composto da quattro rappresentanti di nomina Olivetti e due di nomina Mannesmann e i diritti di veto per Mannesmann sussistevano solo in relazione ad alcune specifiche decisioni aziendali, mentre la composizione del consiglio è cambiata solo il 3 novembre 1998 con la nomina di tre rappresentanti per ciascuna delle due società controllanti.
Con riferimento alla difficoltà di pervenire a un corretto inquadramento della fattispecie, INFOSTRADA ha fatto presente che, nel caso in oggetto, lerronea identificazione delloperazione quale semplice riassetto organizzativo interno al Gruppo Olivetti è sostanzialmente derivata dalla disomogeneità del concetto di controllo sotto il profilo civilistico e da un punto di vista del diritto della concorrenza. Inoltre, INFOSTRADA ha addotto a parziale giustificazione del proprio errore interpretativo che lesatta qualificazione delloperazione richiedeva, oltre alla conoscenza del diritto della concorrenza, anche un approfondimento degli orientamenti della Commissione Europea in materia di disciplina delle concentrazioni, così come riportati nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di concentrazione2 . Peraltro, secondo INFOSTRADA, tale Comunicazione può assumere rilievo nellordinamento giuridico italiano solo quale canone ermeneutico e criterio applicativo, in virtù del rinvio operato dallart. 1, comma 4, della legge n. 287/90.
Infine, la società INFOSTRADA ha sostenuto di aver provveduto con sollecitudine a notificare lacquisizione di IOL allAutorità non appena appurato che tale operazione presentava i requisiti di cui allart. 16 della legge n. 287/90, dimostrando, in tal modo, la propria buona fede, nonché lassenza di qualsiasi intento volto a eludere la disciplina sul controllo delle concentrazioni.
Sulla base delle suesposte considerazioni, la società notificante ritiene che non ricorrano gli estremi per lapplicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dellart. 19, comma 2, della legge n. 287/90.
Risulta pregiudiziale ad ogni altra questione qualificare la fattispecie in esame. Si tratta di unoperazione consistente nellacquisizione del controllo di unimpresa, ai sensi dellart. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. In particolare, loperazione comunicata comporta il passaggio dal controllo esclusivo della società IOL da parte di Olivetti, al controllo della stessa da parte INFOSTRADA, a sua volta controllata congiuntamente da Olivetti e Mannesmann.
Loperazione non rientra nellambito di applicazione del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, non ricorrendo le condizioni di cui allart. 1 dello stesso Regolamento. Infatti, con riferimento alle imprese interessate INFOSTRADA e IOL, poiché ai fini del calcolo del fatturato dellimpresa acquirente occorre considerare anche i fatturati realizzati dalle società fondatrici e dalle controllanti di queste ultime, nel caso di INFOSTRADA si fa riferimento ai fatturati realizzati complessivamente da Olivetti e da Mannesmann3 , mentre nel caso dellimpresa acquisita si considera soltanto il fatturato realizzato da IOL. In particolare, nellesercizio 1997 Mannesmann ha realizzato un fatturato complessivo, a livello mondiale, di 38.705 miliardi di lire, di cui 25.703 miliardi di lire per vendite effettuate nellUnione Europea e 1.319 miliardi di lire per vendite effettuate in Italia; nel medesimo esercizio, Olivetti ha realizzato un fatturato mondiale pari a 8.433 miliardi di lire, di cui circa 6.730 miliardi di lire nellUnione Europea e 2.132 miliardi di lire in Italia; IOL ha realizzato, nel 1997, un fatturato pari a 8 miliardi di lire, interamente in Italia. Pertanto, il fatturato totale realizzato a livello mondiale dallinsieme delle imprese interessate è stato superiore a 5 miliardi di EURO, mentre non vi sono almeno due delle imprese interessate che abbiano realizzato individualmente un fatturato superiore ai 250 milioni di EURO.
Loperazione risulta soggetta, quindi, allobbligo di comunicazione preventiva disposto dallart. 16, comma 1, della legge citata, poiché il fatturato totale realizzato nel 1997 a livello nazionale dallinsieme delle imprese interessate è stato superiore a 689 miliardi di lire.
Sotto un diverso profilo, lerrore circa la situazione di controllo relativa allimpresa comune INFOSTRADA, in cui la stessa società dichiara di essere incorsa, non può ritenersi inevitabile né scusabile, tenuto conto della circostanza che la medesima società risultava destinataria della citata decisione della Commissione IV/M.1025, Mannesmann-Olivetti-Infostrada. Nellambito di tale decisione, infatti, la Commissione Europea era giunta alla conclusione che loperazione esaminata dovesse essere considerata come acquisizione del controllo congiunto, poiché la situazione di controllo esclusivo da parte di Olivetti su Infostrada era limitata a un periodo transitorio, mentre, in base ad accordi giuridicamente vincolanti, tale controllo esclusivo sarebbe stato convertito automaticamente in controllo congiunto da parte di Mannesmann e Olivetti 4 .
Allo stesso tempo, si può ritenere che la società acquirente INFOSTRADA disponesse di ampie fonti interpretative in merito allapplicazione del diritto della concorrenza in materia di concentrazioni. Ciò sia in relazione alla chiara interpretazione che lAutorità ha fornito del concetto di controllo ai sensi della normativa antitrust, fin dalla prima applicazione della legge, sia in relazione agli stessi principi comunitari.
Né vale a giustificare il comportamento omissivo dellacquirente lincertezza in merito allattribuzione della competenza sulloperazione. Infatti, anche a voler sostenere una limitata conoscenza dei precedenti giurisprudenziali nazionali e comunitari in materia, lorientamento secondo cui, quando unimpresa comune a pieno titolo acquisisce il controllo di unaltra società, si considerano normalmente imprese interessate dalloperazione di concentrazione la stessa impresa comune e la società oggetto dellacquisizione e si definisce di conseguenza la competenza, oltre ad essere chiaramente espresso dalla Commissione Europea5 , risultava pienamente accessibile a un soggetto quale la società acquirente.
Sulla base di queste considerazioni, e tenuto conto dei costanti orientamenti della giurisprudenza nazionale e comunitaria, non possono pertanto condividersi le argomentazioni della società acquirente circa linevitabilità e la scusabilità degli errori commessi in merito alla definizione della situazione di controllo di INFOSTRADA e alla competenza dellAutorità sulloperazione.
CONSIDERATO, pertanto, che loperazione in esame non comunicata preventivamente costituisce una concentrazione ai sensi dellart. 5, comma 1, lettere b), della legge n. 287/90;
CONSIDERATO che la medesima operazione era soggetta allobbligo di comunicazione preventiva disposto dallart. 16, comma 1, della legge n. 287/90, essendo il fatturato totale realizzato a livello nazionale dallinsieme delle imprese interessate superiore alla soglia di cui allo stesso articolo;
CONSIDERATO che detta operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dellart. 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, lAutorità, ai sensi dellart. 19, comma 2, può infliggere allimpresa acquirente sanzioni amministrative pecuniarie fino alluno per cento del fatturato dellanno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;
CONSIDERATO che lerronea interpretazione dei requisiti richiesti ai fini dellobbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione ai sensi dellart. 16 della legge n. 287/90 non può ritenersi un errore inevitabile in base a una diligente lettura della norma citata e alla costante interpretazione dellAutorità;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti di INFOSTRADA allirrogazione della sanzione amministrativa di cui allart. 19, comma 2, della legge n. 287/90;
CONSIDERATI, ai sensi dellart. 11 della legge 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi:
i) per quanto concerne i requisiti della gravità, occorre nel caso di specie tener conto della circostanza che la società acquirente ha provveduto a comunicare spontaneamente loperazione in oggetto e ha attivamente collaborato nel corso della presente procedura, per cui la durata della violazione è risultata estremamente limitata, oltre a non essersi verificati significativi effetti concorrenziali a seguito della concentrazione;
ii) in ordine alle condizioni economiche del responsabile dellomissione, INFOSTRADA è un operatore dotato di adeguate risorse finanziarie, che ha realizzato nellesercizio 1997 un fatturato di circa 120 miliardi di lire.
RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano lirrogazione della sanzione di cui allart. 19, comma 2, a carico di INFOSTRADA nella misura di lire 12.000.000 (pari allo 0,01% del fatturato totale realizzato dalla società nel 1997), sanzione che appare congrua a realizzare lobiettivo di assicurare che lattività di controllo delle concentrazioni attribuita allAutorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dellobbligo di comunicazione preventiva stabilito dallart. 16 della legge n. 287/90;
ORDINA
a INFOSTRADA Spa di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di lire 12.000.000.
La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario Monte dei Paschi di Siena - Servizio Riscossione Tributi - Concessione di Roma, via dei Normanni 5 - 00184, Roma, oppure mediante delega alla banca, presentando il modello allegato al presente provvedimento così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Dellavvenuto pagamento della stessa, INFOSTRADA Spa è tenuta a dare immediata comunicazione allAutorità attraverso linvio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dellart. 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
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IL
SEGRETARIO GENERALE |
IL
PRESIDENTE |
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1 Tale situazione di controllo congiunto è stata confermata nella decisione della Commissione relativa al caso No. IV/M.1025 - Mannesmann/Olivetti/Infostrada, del 15 gennaio 1998.
2 Comunicazione della Commissione sulla nozione di concentrazione a norma del Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GUCE C66 del 2 marzo 1998, pag. 5).
3 Comunicazione della Commissione sul calcolo del fatturato a norma del Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GUCE C66 del 2 marzo1998, pag. 25).
4 Cfr. citata decisione della Commissione sul caso No. IV/M.1025 - Mannesmann/Olivetti/Infostrada, punto 13.
5 Comunicazione della Commissione sulla nozione di imprese interessate a norma del Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GUCE C66 del 2 marzo 1998, pag. 14).