
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2001;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTO il proprio provvedimento del 12 luglio 2001, con il quale è stata rigettata listanza di sospensione provvisoria del messaggio segnalato, ai sensi dellart. 12, comma 2, del D.P.R. 627/96;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 giugno 2001 e integrata in data 4 luglio 2001, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dei messaggi pubblicitari, diffusi sulla rete Canale 5 in data 10 giugno 2001 nella fascia serale e tramite affissionale in Roma, Via Comano, in data 3 giugno 2001, dalla società Wind Telecomunicazioni Spa (di seguito anche Wind). Tali messaggi pubblicizzano lopzione tariffaria Wind Tandem.
Nella richiesta di intervento si lamenta che i messaggi segnalati sarebbero ingannevoli in quanto indurrebbero il consumatore in errore relativamente al costo totale, alle modalità di utilizzo ed ai termini di validità del servizio offerto. In particolare nella denuncia si lamenta che le indicazioni relative allapplicazione di un costo fisso di 10.000 lire, alla limitazione temporale dellofferta promozionale ed alle condizioni tariffarie successive a tale periodo non sarebbero adeguatamente poste in rilievo, anche in considerazione del fatto che, allo scadere di tale data, subentrerebbero nuove condizioni tariffarie peggiorative per il consumatore.
Il messaggio diffuso sul mezzo televisivo è costituito da uno spot di circa 30 secondi durante il quale si sente una voce fuori campo che recita Con Wind Tandem sei tu a scegliere. Chiami un telefonino Wind e un numero fisso sempre a 3 lire al secondo. Durante lo spot appaiono, al di sopra ed al di sotto delle immagini, le seguenti scritte Wind Tandem, Fino al 31 agosto 2001, Un telefonino Wind + un telefono fisso, 3 lire al sec. e IVA inclusa, senza scatto alla risposta.
Al temine dello spot appare una schermata con sfondo scuro su cui compaiono le seguenti scritte Wind Tandem. La tariffa che sfida limpero. Due numeri, 3 lire al secondo e più in basso, con caratteri ridotti, La tariffa Wind Tandem è di 4 lire/sec. Nel periodo promozionale 3 lire/sec. Costo opzione: 10.000 lire (IVA inclusa).
Il messaggio diffuso attraverso cartelloni pubblicitari, è composto da un riquadro centrale e da alcune scritte al di sopra ed al di sotto di tale riquadro. Allinterno del riquadro è posta la dicitura: 3 lire al secondo (IVA inclusa). La tariffa che sfida limpero. Al di sopra di tale riquadro sono riportate, in caratteri di dimensioni minori, le seguenti espressioni Wind Tandem: chiami dal tuo telefonino Wind un numero fisso e un cellulare Wind a 3 lire al secondo, fino al 31 agosto. Al di sotto del riquadro centrale si legge La tariffa Wind Tandem è di 4 lire al secondo; 3 lire al secondo fino al 31 agosto, Il costo dellopzione è di 10.000 lire (IVA inclusa). Un piccolo riquadro posto in basso a sinistra riporta infine il numero del servizio assistenza clienti Wind.
In data 2 e 5 luglio 2001 è stato comunicato al segnalante e alla Wind, in qualità di operatore pubblicitario, lavvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che leventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alla presunta inidoneità degli stessi a veicolare chiaramente ai consumatori il costo reale e le altre caratteristiche dellopzione Wind Tandem, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti: indicazione del costo di attivazione dellopzione, periodo di validità dellofferta promozionale, condizioni tariffarie successive alla scadenza del periodo di validità dellofferta promozionale e altre condizioni relative al servizio pubblicizzato.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla Wind, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dellart. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti la natura, i costi, e le condizioni di applicazione dellopzione tariffaria Wind Tandem.
Con memorie pervenute, in data 10 luglio 2001 e 8 agosto 20001, Wind ha evidenziato quanto segue:
la scelta di tale opzione ha consentito al cliente mobile di usufruire, fino al 31 agosto 2001, di una tariffa di 3 lire al secondo verso due numerazioni prescelte, una mobile Wind e laltra fissa. Successivamente a tale scadenza le condizioni economiche di Wind Tandem sono diventate, sempre per i due numeri prescelti, pari a 4 lire al secondo;
lopzione Wind Tandem è valida per le chiamate in Italia; le numerazioni che il cliente può scegliere non comprendono i numeri di centralini aziendali, le numerazioni non geografiche e gli eventuali numeri compresi nel circuito Noi Wind;
i messaggi contestati riportano in maniera completa tutte le informazioni necessarie al consumatore per determinare consapevolmente le proprie scelte economiche evidenziando con caratteri tipografici di maggiore dimensione le principali voci dellofferta pubblicizzata: oggetto dellopzione, periodo di validità delle condizioni economiche, condizioni economiche applicabili successivamente alla scadenza, e costo dellopzione.
Poiché uno dei messaggi oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via televisiva, in data 7 settembre 2001 è stato richiesto il parere allAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dellart. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 15 ottobre 2001, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame non costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:
il messaggio pubblicitario contiene, in sé, tutti gli elementi sufficienti per individuare le condizioni e le modalità dellofferta promozionale in discussione; in particolare linformazione principale, consistente nel costo delle telefonate secondo lofferta in questione, appare sufficientemente evidenziata anche nella parte in cui è precisato, con adeguato carattere grafico, che lofferta stessa è valida solo fino al 31 agosto 2001;
nel messaggio sono contenuti inoltre tutti gli altri elementi informativi necessari per rendere edotto il consumatore della portata dellofferta.
I messaggi in esame pubblicizzano lofferta promozionale relativa al profilo tariffario Wind Tandem. Tale offerta aveva valore fino al 31 agosto 2001 e prevedeva una speciale tariffa pari a 3 lire al secondo su due numerazioni, una mobile (del gestore Wind) ed una fissa, scelte dallutente. Successivamente a tale data il costo delle suddette chiamate è passato a 4 lire al secondo.
I messaggi oggetto del procedimento indicano chiaramente, e con adeguata evidenza grafic, la durata di tale offerta promozionale. In particolare, sia nello spot televisivo che nellaffissionale la dicitura relativa alla limitatezza temporale di tale offerta appare in caratteri visibili (e nello spot anche per un periodo di tempo adeguato), in modo da risultare chiare al consumatore le caratteristiche di promozionalità e di temporaneità dellofferta.
E inoltre da rilevare che le indicazioni relative alle condizioni successive alla scadenza dellofferta sono presenti sia nellaffissionale che nello spot televisivo, seppur in caratteri ridotti. Giova inoltre evidenziare che data la limitatezza temporale e la promozionalità dellofferta, sembra potersi ritenere che il consumatore sia conscio del fatto che successivamente a tale scadenza il profilo tariffario muti in senso sfavorevole.
Infine, si rileva che entrambi i messaggi pubblicitari contengono lindicazione del costo di attivazione dellopzione, pari a lire 10.000. Tuttavia, mentre per il messaggio affissionale tale informazione è chiaramente leggibile, nel caso dello spot televisivo lindicazione del costo di attivazione risulta difficilmente percepibile, in quanto appare in caratteri ridotti, per un breve periodo di tempo ed in un contesto in cui lattenzione dello spettatore è attirata da altri elementi di enfasi. Tale sostanziale omissione è significativa poiché riguarda un elemento essenziale, che ridimensiona fortemente leffettiva convenienza dellofferta promozionale.
RITENUTO, in parziale difformità dal parere dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio diffuso per via televisiva dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, descritto al punto 2 del presente provvedimento, sia idoneo ad indurre in errore i consumatori in relazione al solo costo di attivazione dellopzione Wind Tandem, potendo, pertanto, pregiudicarne il comportamento economico;
RITENUTO, inoltre, che il messaggio diffuso tramite affissionale dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, descritto al punto 2 del presente provvedimento, non sia idoneo ad indurre in errore in relazione al costo reale e alle altre condizioni dellopzione Wind Tandem, non potendo, pertanto, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso per via televisiva dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92.
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso tramite affissionale dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Linottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dellart. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con larresto fino a tre mesi e con lammenda fino a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dellart. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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IL SEGRETARIO GENERALE |
IL PRESIDENTE |
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