Provvedimento n. 10202 (PI3432) WIND TANDEM

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2001;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTO il proprio provvedimento del 12 luglio 2001, con il quale è stata rigettata l’istanza di sospensione provvisoria del messaggio segnalato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. 627/96;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 giugno 2001 e integrata in data 4 luglio 2001, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dei messaggi pubblicitari, diffusi sulla rete Canale 5 in data 10 giugno 2001 nella fascia serale e tramite affissionale in Roma, Via Comano, in data 3 giugno 2001, dalla società Wind Telecomunicazioni Spa (di seguito anche Wind). Tali messaggi pubblicizzano l’opzione tariffaria “Wind Tandem”.

Nella richiesta di intervento si lamenta che i messaggi segnalati sarebbero ingannevoli in quanto indurrebbero il consumatore in errore relativamente al costo totale, alle modalità di utilizzo ed ai termini di validità del servizio offerto. In particolare nella denuncia si lamenta che le indicazioni relative all’applicazione di un costo fisso di 10.000 lire, alla limitazione temporale dell’offerta promozionale ed alle condizioni tariffarie successive a tale periodo non sarebbero adeguatamente poste in rilievo, anche in considerazione del fatto che, allo scadere di tale data, subentrerebbero nuove condizioni tariffarie peggiorative per il consumatore.

2. Messaggi

Il messaggio diffuso sul mezzo televisivo è costituito da uno spot di circa 30 secondi durante il quale si sente una voce fuori campo che recita “Con Wind Tandem sei tu a scegliere. Chiami un telefonino Wind e un numero fisso sempre a 3 lire al secondo”. Durante lo spot appaiono, al di sopra ed al di sotto delle immagini, le seguenti scritte “Wind Tandem”, “Fino al 31 agosto 2001”, “Un telefonino Wind + un telefono fisso”, “3 lire al sec.” e “IVA inclusa, senza scatto alla risposta”.

Al temine dello spot appare una schermata con sfondo scuro su cui compaiono le seguenti scritte “Wind Tandem. La tariffa che sfida l’impero. Due numeri, 3 lire al secondo” e più in basso, con caratteri ridotti, “La tariffa Wind Tandem è di 4 lire/sec. Nel periodo promozionale 3 lire/sec. Costo opzione: 10.000 lire (IVA inclusa)”.

Il messaggio diffuso attraverso cartelloni pubblicitari, è composto da un riquadro centrale e da alcune scritte al di sopra ed al di sotto di tale riquadro. All’interno del riquadro è posta la dicitura: “3 lire al secondo (IVA inclusa). La tariffa che sfida l’impero”. Al di sopra di tale riquadro sono riportate, in caratteri di dimensioni minori, le seguenti espressioni “Wind Tandem: chiami dal tuo telefonino Wind un numero fisso e un cellulare Wind a 3 lire al secondo, fino al 31 agosto”. Al di sotto del riquadro centrale si legge “La tariffa Wind Tandem è di 4 lire al secondo; 3 lire al secondo fino al 31 agosto, Il costo dell’opzione è di 10.000 lire (IVA inclusa)”. Un piccolo riquadro posto in basso a sinistra riporta infine il numero del servizio assistenza clienti Wind.

3. Comunicazioni alle parti

In data 2 e 5 luglio 2001 è stato comunicato al segnalante e alla Wind, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alla presunta inidoneità degli stessi a veicolare chiaramente ai consumatori il costo reale e le altre caratteristiche dell’opzione “Wind Tandem”, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti: indicazione del costo di attivazione dell’opzione, periodo di validità dell’offerta promozionale, condizioni tariffarie successive alla scadenza del periodo di validità dell’offerta promozionale e altre condizioni relative al servizio pubblicizzato.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla Wind, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti la natura, i costi, e le condizioni di applicazione dell’opzione tariffaria “Wind Tandem”.

Con memorie pervenute, in data 10 luglio 2001 e 8 agosto 20001, Wind ha evidenziato quanto segue:

5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché uno dei messaggi oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via televisiva, in data 7 settembre 2001 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 15 ottobre 2001, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame non costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:

6. Valutazioni conclusive

I messaggi in esame pubblicizzano l’offerta promozionale relativa al profilo tariffario “Wind Tandem”. Tale offerta aveva valore fino al 31 agosto 2001 e prevedeva una speciale tariffa pari a 3 lire al secondo su due numerazioni, una mobile (del gestore Wind) ed una fissa, scelte dall’utente. Successivamente a tale data il costo delle suddette chiamate è passato a 4 lire al secondo.

I messaggi oggetto del procedimento indicano chiaramente, e con adeguata evidenza grafic, la durata di tale offerta promozionale. In particolare, sia nello spot televisivo che nell’affissionale la dicitura relativa alla limitatezza temporale di tale offerta appare in caratteri visibili (e nello spot anche per un periodo di tempo adeguato), in modo da risultare chiare al consumatore le caratteristiche di promozionalità e di temporaneità dell’offerta.

E’ inoltre da rilevare che le indicazioni relative alle condizioni successive alla scadenza dell’offerta sono presenti sia nell’affissionale che nello spot televisivo, seppur in caratteri ridotti. Giova inoltre evidenziare che data la limitatezza temporale e la promozionalità dell’offerta, sembra potersi ritenere che il consumatore sia conscio del fatto che successivamente a tale scadenza il profilo tariffario muti in senso sfavorevole.

Infine, si rileva che entrambi i messaggi pubblicitari contengono l’indicazione del costo di attivazione dell’opzione, pari a lire 10.000. Tuttavia, mentre per il messaggio affissionale tale informazione è chiaramente leggibile, nel caso dello spot televisivo l’indicazione del costo di attivazione risulta difficilmente percepibile, in quanto appare in caratteri ridotti, per un breve periodo di tempo ed in un contesto in cui l’attenzione dello spettatore è attirata da altri elementi di enfasi. Tale sostanziale omissione è significativa poiché riguarda un elemento essenziale, che ridimensiona fortemente l’effettiva convenienza dell’offerta promozionale.

RITENUTO, in parziale difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio diffuso per via televisiva dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, descritto al punto 2 del presente provvedimento, sia idoneo ad indurre in errore i consumatori in relazione al solo costo di attivazione dell’opzione “Wind Tandem”, potendo, pertanto, pregiudicarne il comportamento economico;

RITENUTO, inoltre, che il messaggio diffuso tramite affissionale dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, descritto al punto 2 del presente provvedimento, non sia idoneo ad indurre in errore in relazione al costo reale e alle altre condizioni dell’opzione “Wind Tandem”, non potendo, pertanto, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

  1. che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso per via televisiva dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92.

  2. che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso tramite affissionale dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, del Decreto Legislativo n. 74/92.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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