L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2001;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996 n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Con richiesta di intervento pervenuta in data 5 gennaio 2001, la società Telecom Italia Spa (di seguito Telecom Italia), in qualità di concorrente, ha segnalato la presunta illiceità della comparazione contenuta in alcuni messaggi pubblicitari diffusi dalla società Tele2 Italia Spa (di seguito Tele2), consistenti nell’inserzione apparsa sui quotidiani “la Repubblica” del 4 gennaio 2001 (pagina 21) e “Corriere della Sera” del 5 gennaio 2001 (pagina 39), nell’inserzione pubblicitaria apparsa sul quotidiano “Il Sole 24 ore” del 4 gennaio 2001 (pagina 1) e nel filmato pubblicitario, diffuso dalla medesima società, trasmesso dall’emittente televisiva Raiuno in data 1° gennaio 2001 alle ore 19.50.
Nella richiesta di intervento si lamenta la presunta illiceità dei messaggi segnalati ai sensi dell’art. 3 bis del Decreto Legislativo n. 74/92 con riferimento alla lettera a), in quanto gli stessi riporterebbero informazioni non veritiere con riguardo alle tariffe telefoniche applicate da Telecom Italia al momento della diffusione degli stessi messaggi.
In particolare, con riferimento alle inserzioni apparse sui suindicati quotidiani, il richiedente sostiene che, contrariamente al vero, in essi sarebbe riportato che una chiamata telefonica interurbana oltre i 30 chilometri in fascia oraria alta effettuata mediante l’operatore Telecom Italia costerebbe all’utente 319 lire, mentre in realtà tale chiamata, a decorrere dal 28 dicembre 2000, costerebbe 265 lire. Con riferimento al filmato pubblicitario, nella richiesta di intervento si rileva che, contrariamente al vero, in esso sarebbe riportato che una chiamata telefonica interurbana oltre i 30 chilometri in fascia oraria alta della durata di quattro minuti effettuata mediante l’operatore Telecom Italia costerebbe all’utente 1.427 lire, mentre in realtà tale chiamata, a decorrere dal 28 dicembre 2000, costerebbe 1.213 lire.
I messaggi segnalati, diffusi da Tele2, in cui sono pubblicizzate le tariffe applicate da Tele2 per le telefonate interurbane oltre i 30 chilometri in fascia oraria alta e sono posti a confronto in modo esplicito, tra l’altro, i prezzi praticati da Tele2 e da Telecom Italia, consistono in particolare:
a) nelle inserzioni, apparse sui quotidiani “la Repubblica” del 4 gennaio 2001 e "Corriere della Sera” del 5 gennaio 2001, che riportano con caratteri di dimensioni significative la scritta “Con TELE2 risparmi più del 50%”, posta in alto ai riquadri contenenti rispettivamente le indicazioni “Telecom Italia 319”, “Infostrada 222”, “Tele2 88”, corredate della scritta “Interurbane - Lire al minuto IVA inclusa”. Più in basso, è contenuta l'ulteriore espressione “Perché pagare di più?”, seguita dalla dicitura “Con TELE2 risparmi più del 50% rispetto a Telecom Italia ed Infostrada sulle chiamate interurbane in tutta Italia. Naturalmente i prezzi TELE2 sono molto convenienti anche per i cellulari, per l’estero e per il servizio di chiamate urbane disponibile a Milano e Roma che, non appena possibile, si estenderà in altre città. Nessun costo aggiuntivo oltre al canone Telecom. Ora più che mai, i prezzi TELE2 non temono confronti”. In basso, al centro, il logo “TELE2” sovrasta la dicitura “il risparmio è pronto”. Ancora più in basso, in corpo tipografico ridotto, compare la didascalia “Prezzi IVA inclusa, in vigore al 13 Dicembre 2000 nei giorni feriali dalle 8.00 alle 18.30. Arrotondati all’intero più vicino, considerando per Telecom Italia una chiamata oltre i 30 km dei contratti Privati e Affari (addebito alla risposta Lit. 152), per Infostrada un’interurbana nazionale del contratto Pronto 1055 (addebito alla risposta Lit. 150) e per TELE2 un’interurbana in tutta Italia (addebito alta risposta Lit. 120). Escluso ogni piano tariffario speciale”;
b) nell’inserzione, apparsa sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 4 gennaio 2001, che riporta, con caratteri tipografici di dimensioni rilevanti, la scritta “Con TELE2 risparmi più del 50%”; più in basso appaiono due riquadri contenenti rispettivamente le indicazioni “Telecom Italia 319” e “Tele2 88” corredate della scritta “Interurbane - Lire al minuto IVA inclusa”; segue, più in basso in corpo tipografico ridotto, la didascalia che spiega “Prezzi IVA inclusa, in vigore al 13 Dicembre 2000 nei giorni feriali dalle 8.00 alle 18.30. Arrotondati all'intero più vicino, considerando per Telecom Italia una chiamata oltre i 30 km dei contratti Privati e Affari (addebito alla risposta Lit. 152) e per TELE2 un’interurbana in tutta Italia (addebito alla risposta Lit. 120). Escluso ogni piano tariffario speciale”; in basso, al centro, il logo “TELE2” sovrasta la scritta “Il risparmio è pronto”;
c) filmato pubblicitario, trasmesso sull’emittente televisiva RAIUNO in data 1° gennaio 2001 alle ore 19.50, la cui schermata è divisa in due riquadri che ospitano contemporaneamente due diverse riprese, identificate rispettivamente dalle scritte "Tele 2 - 1922" (a sinistra) e "Telecom Italia" (a destra). Nel riquadro di sinistra appare un contatore ed un individuo che parla al telefono mentre il contatore gira lentamente; nel riquadro di destra un altro individuo sta effettuando una chiamata telefonica mentre il contatore gira velocemente; contestualmente, una voce fuori campo afferma: “Quanto costa un’interurbana di quattro minuti? Con Tele 2 costa solo 472 lire, con Telecom Italia costa 1427 lire. Con Tele2 risparmi 955 lire sulle interurbane di quattro minuti”. Successivamente, le immagini raffiguranti i due personaggi scompaiono mediante una dissolvenza, al termine della quale compare il numero "1922" e la scritta "attivazione gratuita", seguita dalla indicazione “Prezzi IVA inclusa e arrotondati all’intero più vicino per un’interurbana di 4 minuti a tariffa piena, addebito alla risposta incluso. Considerando per Telecom Italia una chiamata interdistrettuale oltre i 30 km. Escluso ogni piano tariffario speciale”. Nel frattempo, la voce fuori campo recita: “Per l'attivazione gratuita chiama subito il 1922”; segue una dissolvenza in cui il numero telefonico "1922" si trasforma nel logo "Tele2” accompagnato dalla scritta "Il risparmio è pronto", mentre la voce fuori campo ripete la stessa espressione.
In data 15 gennaio 2001 è stato comunicato al richiedente e alla società Tele2, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento nel corso del quale sarebbe stata valutata l’eventuale illiceità dei messaggi segnalati, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 bis del citato Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 74, con particolare riguardo all’idoneità dei medesimi ad indurre in errore i consumatori in merito alla convenienza del costo delle chiamate telefoniche interurbane effettuate mediante l’operatore Tele2 rispetto al costo delle medesime chiamate effettuate mediante l’operatore Telecom Italia.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Tele2, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni riguardanti l’affermata convenienza economica delle tariffe telefoniche per le chiamate interurbane praticate dall'operatore Tele2 rispetto alle medesime tariffe applicate dagli operatori Telecom Italia e Infostrada. In particolare, è stato richiesto di fornire i diversi piani tariffari di Tele2, di Telecom Italia e di Infostrada, pubblicizzati nei messaggi segnalati, con specificazione del periodo di validità degli stessi.
L’operatore pubblicitario, nella memoria pervenuta in data 19 gennaio 2001 e nelle ulteriori comunicazioni pervenute nelle data 23 e 25 gennaio 2001, ha sostenuto quanto segue:
Tele2 ha sempre tenuto un comportamento corretto nei confronti dei consumatori, in quanto, diversamente da altri operatori concorrenti, pubblicizza da sempre le proprie tariffe telefoniche comprensive dell’IVA;
la tariffa applicata da Tele2 al momento di diffusione dei messaggi segnalati prevede il prezzo di 88 lire al minuto IVA inclusa (tariffa valida dal 6 settembre 2000) per le telefonate interurbane oltre i 30 chilometri in fascia oraria alta;
la tariffa applicata da Infostrada al momento di diffusione dei messaggi segnalati prevede il prezzo di 222 lire al minuto IVA inclusa per le telefonate interurbane oltre i 30 chilometri in fascia oraria alta;
la tariffa applicata da Telecom Italia, al momento di diffusione del messaggi segnalati, per le telefonate interurbane oltre i 30 chilometri è quella vigente dal 28 dicembre 2000; pertanto, a partire da tale data, il prezzo di una chiamata interurbana oltre i 30 chilometri in fascia oraria, con Telecom Italia, è pari a 264 lire al minuto anziché 319 lire;
in ragione della riduzione della suindicata tariffa da parte di Telecom Italia, Tele2, dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa (28 dicembre 2000), non ha più consegnato ad alcun mezzo di comunicazione messaggi pubblicitari nei quali erano riportate le tariffe di Telecom Italia non più vigenti;
in particolare, Tele2 si è attivata a partire dal 2 gennaio 2001 al fine di modificare le campagne pubblicitarie comparative, aggiornando le tariffe e i relativi prezzi pubblicizzati;
in data 3 gennaio 2001, Tele2 ha inviato una lettera a Telecom Italia mediante cui si richiedeva di fornire la conferma dell’avvenuta riduzione delle tariffe; a tale richiesta quest’ultima ha dato riscontro con lettera del 15 gennaio 2001, dopo aver depositato un’istanza di intervento davanti al Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria;
a partire dal 10 gennaio 2001 Tele2 ha trasmesso, tramite il mezzo televisivo, esclusivamente filmati pubblicitari nei quali viene riportata la nuova tariffa di Telecom Italia;
a partire dal 12 gennaio 2001 Tele2 ha diffuso, tramite quotidiani, messaggi pubblicitari nei quali sono riportate le nuove tariffe di Telecom Italia;
a partire dal 20 gennaio 2001 Tele2 ha diffuso, tramite settimanali, messaggi pubblicitari nei quali vengono riportate le nuove tariffe di Telecom Italia;
Tele2 non ha potuto impedire la diffusione di messaggi, nei quali vengono riportate le vecchie tariffe di Telecom Italia, su riviste mensili distribuite tramite le edicole e i punti vendita nei primi giorni del mese di febbraio 2001, in quanto i messaggi pubblicitari erano stati consegnati in data 22 dicembre 2000 agli editori, che hanno provveduto a fare stampare tali riviste con largo anticipo;
in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento e l’aggiornamento delle campagne pubblicitarie comparative, la non veridicità dei dati riportati nei messaggi comparativi, riguardanti il concorrente citato, non può essere attribuita all’operatore pubblicitario, nei casi in cui la non veridicità dipende da scelte effettuate dall’operatore concorrente; al riguardo occorre sottolineare che la modifica dei dati riportati nelle pubblicità comparative diffuse dai concorrenti potrebbe avere finalità strumentali volte ad ostacolare lo svolgimento di campagne pubblicitarie comparative; a tal fine il regolamento di attuazione delle decisioni del Giurì prevede un termine di adeguamento entro il quale, a seguito di una propria decisione, devono essere modificate le pubblicità ritenute illegittime.
L’operatore pubblicitario ha inviato, tra l’altro, la seguente documentazione:
tabella, predisposta da Tele2, concernente la programmazione pubblicitaria su quotidiani e periodici dei vecchi e nuovi messaggi comparativi con le tariffe di Telecom Italia, nella quale è riportato che l’ultima data in cui è apparso sui quotidiani tale tipo di messaggi è il 12 gennaio 2001 e che, a partire dal 15 gennaio 2001, su tale mezzo sono apparsi solo i messaggi contenenti le nuove tariffe di Telecom Italia; in tale tabella inoltre è riportato che l’ultima data in cui sono apparsi sui settimanali messaggi contenenti le vecchie tariffe di Telecom Italia è il 20 gennaio 2001 e che, a partire dal 19 gennaio 2001, sui settimanali sono apparsi messaggi contenenti le nuove tariffe di Telecom Italia; infine, in tale tabella è riportato che il messaggio relativo alle vecchie tariffe di Telecom Italia sarebbe apparso sui mensili in edicola alla fine del mese di febbraio 2001;
tabella, predisposta da Tele2, concernente la programmazione pubblicitaria sul mezzo televisivo, in cui è riportato che dal 10 gennaio 2001 sono stati diffusi, mediante il suddetto mezzo, solo messaggi in cui sono confrontate le nuove tariffe di Telecom Italia;
tabella, predisposta da Tele2, nella quale è riportato che l’ultima data in cui è stato distribuito in allegato ad un giornale un volantino contenente le vecchie tariffe di Telecom Italia è il 19 gennaio 2001;
tabella, predisposta da Tele2, in cui è riportato che la data di consegna ai diversi mezzi di comunicazione dei messaggi contenenti le vecchie tariffe è avvenuta tra il 28 novembre 2000 e il 22 dicembre 2000;
lettera di Tele2 datata 8 gennaio 2001 in cui si dichiara che i messaggi pubblicitari in programmazione per il 7, 9 e 8 gennaio 2001 sulle emittenti televisive Mediaset, RAI, TMC e Telepiù, sono stati modificati in data 2 gennaio 2001, essendo state nei medesimi riportate le nuove tariffe Telecom Italia;
lettera di Tele2 datata 3 gennaio 2001 indirizzata a Telecom Italia in cui si chiede conferma della riduzione delle tariffe per le chiamate interurbane oltre i 30 chilometri, appresa lo stesso giorno dalle informazioni riportate sul sito Internet di Telecom Italia;
copia di una comunicazione, datata 8 gennaio 2001, mediante cui il Marketing Manager Assistant di Tele2 dichiara che le ultime spedizioni rivolte ai clienti privati contenenti comunicazioni pubblicitarie con l’indicazione delle vecchie tariffe di Telecom Italia sono state effettuate nelle date 11 e 12 gennaio 2001;
copia dei messaggi corretti in cui è riportata la nuova tariffa di Telecom Italia.
La società Telecom Italia, nella richiesta di intervento pervenuta in data 5 gennaio 2001, nella memoria e nella comunicazione pervenute rispettivamente nelle date 24 gennaio 2001 e 5 aprile, ha sostenuto quanto segue:
i messaggi segnalati, in cui vengono riportati dati non veritieri con riferimento alla tariffe applicate da Telecom Italia, risultavano, alla data di invio della richiesta di intervento (5 gennaio 2001), in diffusione a livello nazionale;
a partire dal 28 dicembre 2000 il prezzo di una chiamata telefonica interurbana oltre i 30 chilometri in fascia oraria alta della durata di quattro minuti effettuata mediante l’operatore Telecom Italia non è pari 1.427 lire, come pubblicizzato nel filmato pubblicitario, ma è pari a 1.213 lire;
a partire dal 28 dicembre 2000 il prezzo di una chiamata telefonica interurbana oltre i 30 chilometri in fascia oraria alta della durata di un minuto effettuata mediante l’operatore Telecom Italia non è pari a 319 lire, come pubblicizzato nelle inserzioni pubblicate sui quotidiani, ma è pari a 265 lire;
nei medesimi messaggi la convenienza delle tariffe Tele2, anche in ragione delle espressioni in essi riportate, è “notevolmente enfatizzata”;
la non veridicità dei prezzi confrontati è “idonea a determinare uno sviamento di clientela”; tale sviamento di clientela produce, secondo una consolidata giurisprudenza civilistica, un danno irreparabile in sé;
la società Tele2, prima della diffusione della campagna pubblicitaria, era a conoscenza delle variazioni delle tariffe telefoniche decisa da Telecom Italia; tali variazioni infatti erano state preannunciate alla stampa il 22 dicembre 2000 ed erano verificabili tramite il Servizio Clienti 187 della stessa Telecom Italia;
nel mese di dicembre 2000 era stato già avviato un contenzioso tra i due operatori di fronte al Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria, in seguito al quale Tele2 aveva sospeso temporaneamente la diffusione della propria campagna pubblicitaria; a partire dal 1° gennaio 2001 Tele2 ha diffuso nuovamente la campagna pubblicitaria con le modifiche apportate nella pendenza del procedimento ma senza aggiornare le tariffe;
tra gli obblighi gravanti in capo ad un operatore pubblicitario, che utilizza lo strumento della pubblicità comparativa, vi è quello di accertare “le condizioni economiche dei beni e servizi che intende confrontare”; tale obbligo non è rispettato “quando, nonostante la conoscenza o conoscibilità di tali condizioni, [...] l’operatore non adegui prontamente e concretamente i propri messaggi al limite sospendendoli o emettendo comunicati rettificativi che avvertano al pubblico dell’errore”.
Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi a mezzo stampa e per via televisiva, in data 18 maggio 2001 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 14 giugno 2001, si sostiene che i messaggi in esame violano il disposto degli artt. 1, 2, e 3 bis, lettera a) del suddetto decreto. Infatti, tali messaggi, poiché recano l'inesatta indicazione delle tariffe applicate alle chiamate interurbane da parte della società Telecom Italia nell'ambito di una comparazione fra i prezzi applicati da diversi operatori telefonici alla stessa tipologia di chiamate, appaiono in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori e di pregiudicare il comportamento economico degli stessi.
I messaggi in esame pubblicizzano le tariffe applicate da Tele2 per le telefonate interurbane oltre i 30 chilometri in fascia oraria alta, confrontando in modo esplicito i prezzi praticati da Tele2, da Telecom Italia e, con riguardo ai messaggi apparsi sui quotidiani “Corriere della Sera” e “la Repubblica”, da Infostrada.
Tali messaggi sono incentrati sulla particolare convenienza delle tariffe telefoniche applicate da Tele2 per le chiamate interurbane in fascia alta in comparazione con quelle applicate dai due principali operatori telefonici, Telecom Italia e Infostrada, attraverso l'enfatizzazione della differenza dei prezzi al minuto delle rispettive chiamate telefoniche.
In particolare, nelle inserzioni, pubblicate nelle date 4 e 5 gennaio 2001 e descritte al paragrafo 2 sub a) e 2 sub b) del presente provvedimento, viene prospettato che il prezzo di una chiamata interurbana, effettuata oltre i 30 chilometri in fascia oraria alta, mediante l’operatore Tele2, è pari a 88 lire al minuto (IVA inclusa) a fronte del prezzo praticato da Telecom Italia per la medesima chiamata pari a 319 lire (IVA inclusa) e a quello praticato da Infostrada pari a lire 222 (IVA inclusa). Nei messaggi in questione viene altresì indicato che le tariffe pubblicizzate sono “in vigore al 13 Dicembre 2000”. L’indicazione, in particolare, è formulata con caratteri grafici molto ridotti e posizionata nella parte inferiore dei messaggi. Nel filmato pubblicitario, trasmesso il 1° gennaio 2001, descritto al paragrafo 2 sub c), è riportato il confronto tra il prezzo di un’interurbana di 4 minuti oltre i 30 chilometri in fascia alta effettuata tramite Telecom Italia e quello della medesima chiamata telefonica effettuata tramite Tele2; nel messaggio si afferma che la chiamata in questione “con Tele2 costa solo 472 lire”, mentre “con Telecom Italia costa 1.427 lire”. In tale filmato, inoltre, non viene indicata la data in cui trovano applicazione le tariffe pubblicizzate nel messaggio.
In via preliminare giova osservare che, in ragione delle caratteristiche dei messaggi in esame, descritti al paragrafo 2 sub a), sub b) e sub c) del presente provvedimento, questi si configurano come fattispecie di pubblicità comparativa diretta, ai sensi dell’art. 2, lettera b-bis) del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto identificano specificamente i concorrenti le cui tariffe sono oggetto di comparazione. Inoltre, si evidenzia che, per le affermazioni riportate negli stessi e per il contesto pubblicitario complessivamente considerato, i messaggi in esame costituiscono oggetto della medesima valutazione.
Dagli accertamenti istruttori svolti è emerso che la tariffa applicata da Telecom Italia per le telefonate interurbane oltre i 30 chilometri in fascia oraria alta è stata ridotta in data 28 dicembre 2000.
In virtù di tale riduzione e a partire dalla suindicata data, quindi, il prezzo di una chiamata telefonica della durata di un minuto tramite Telecom Italia, nei giorni in cui sono state pubblicate le inserzioni (4 e 5 gennaio 2001), era pari a 264 lire IVA inclusa e non a 319 lire IVA inclusa, come invece è pubblicizzato nelle inserzioni in esame apparse sui quotidiani.
Per completezza va rilevato che dalle risultanze è emerso inoltre che, nello stesso periodo, il prezzo della medesima telefonata effettuata tramite gli operatori Tele2 e Infostrada era pari rispettivamente a 88 lire e a 222 al minuto IVA inclusa, conformemente a quanto pubblicizzato nelle inserzioni in esame apparse sui quotidiani.
Conseguentemente, con riferimento a quanto pubblicizzato nel filmato televisivo, trasmesso in data 1 gennaio 2001, descritto al paragrafo 2 sub c) del presente provvedimento, gli accertamenti istruttori svolti hanno rilevato che il prezzo di una chiamata telefonica della durata di quattro minuti tramite l’operatore Telecom Italia, nel giorno di diffusione del filmato, era pari a 1.213 lire IVA inclusa anziché 1.427 lire IVA inclusa, come invece è pubblicizzato nel filmato in esame.
Da tali accertamenti emerge pertanto che, nel periodo di diffusione di tutti i messaggi in esame, che va dal 1° al 5 gennaio 2001, i prezzi praticati da Telecom Italia erano diversi da quelli riportati nei messaggi in esame per effetto della riduzione delle tariffe telefoniche di Telecom Italia, decorrente dal 28 dicembre 2000. Per tale ragione deve ritenersi che i messaggi in esame rappresentino fattispecie di pubblicità comparativa illecita ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92.
In particolare, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1, lettere a) e c) del Decreto Legislativo n. 74/92, la scelta di effettuare una pubblicità di tipo comparativo comporta l'assunzione dell'onere e della responsabilità della corrispondenza della comparazione ad elementi pertinenti, veritieri, oggettivi e verificabili dal destinatario della pubblicità.
Peraltro, quando, come nella fattispecie in esame, il contenuto di un messaggio pubblicitario comparativo ha ad oggetto le strategie di prezzo dei concorrenti, non può trascurarsi la circostanza che si tratti di strategie che, nelle condizioni normali di organizzazione della propria attività, un’impresa è in grado di modificare entro un periodo di tempo minore di quello necessario a modificare una strategia pubblicitaria.
Ritenere che dalle previsioni volte a disciplinare le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, e in particolare dall’art. 3 bis, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 74/92, discenda l’obbligo di attualità del contenuto di questa specifica tipologia di messaggi pubblicitari al momento della loro diffusione significherebbe quindi rimuovere ogni incentivo di un’impresa a ricorrere alla pubblicità comparativa di prezzo.
Dalle previsioni sopra richiamate non può invece non discendere un obbligo per l’impresa che ricorre alla comparazione di prezzo di adeguare il contenuto dei propri messaggi alle modifiche che i concorrenti abbiano apportato ai propri prezzi entro i tempi a ciò ragionevolmente necessari.
Sotto questo profilo, pertanto, i messaggi diffusi da Tele2 appaiono conformi alle previsioni di cui all’art. 3 bis, comma 1, lettera c)del Decreto Legislativo n. 74/92, dal momento che la diffusione degli stessi è avvenuta in giorni immediatamente successivi alla modifica delle tariffe telefoniche da parte del concorrente Telecom. Non si potrebbe pertanto imputare a Tele2 di aver procrastinato oltre i tempi ragionevolmente necessari la modifica dei propri messaggi.
Cionondimeno, alla luce di quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 74/92, deve ritenersi che la diffusione di messaggi comparativi di prezzo il cui contenuto non sia più attuale, a causa delle modifiche che le imprese concorrenti abbiano apportato ai propri prezzi oggetto di comparazione, sia consentita solo se all’interno di tali messaggi sia presente e chiaramente percepibile l’indicazione relativa alla data in cui i prezzi comparati sono stati rilevati sul mercato. In mancanza di tale informazione, infatti, i consumatori sarebbero portati a ritenere, contrariamente al vero, che le tariffe pubblicizzate siano utilizzate dal concorrente anche al momento della diffusione dei messaggi.
Per questa ragione, i messaggi diffusi da Tele2 non possono ritenersi conformi alle previsioni dell’art. 3 bis, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, ora richiamate.
Infatti, dalle risultanze acquisite risulta che nelle inserzioni descritte al paragrafo 2 sub a) e sub b) compare l’indicazione per cui le tariffe pubblicizzate sono “in vigore al 13 Dicembre 2000”. L’indicazione, tuttavia, essendo formulata con caratteri grafici molto ridotti e posizionata nella parte inferiore dei messaggi non appare tale da costituire una chiara precisazione del contenuto delle inserzioni. La grafica complessiva dei messaggi risulta pertanto organizzata in modo tale da attirare l’attenzione del consumatore soltanto sull’ammontare dei prezzi comparati e non, invece, sulla data di applicazione degli stessi. Nel filmato pubblicitario descritto al paragrafo sub c), non è invece presente alcuna informazione relativa alla data di applicazione delle tariffe pubblicizzate.
In considerazione del fatto che nei messaggi in esame non viene dato alcun rilievo o viene dato un rilievo inadeguato alla data di applicazione delle tariffe telefoniche sulla cui base sono computati i prezzi delle telefonate oggetto di comparazione, i messaggi in esame sono idonei a trarre in inganno i consumatori con riguardo ai prezzi oggetto di comparazione. Leggendo tali messaggi, infatti, i consumatori sono indotti a ritenere, contrariamente al vero, che i prezzi in essi pubblicizzati siano in vigore nel giorno di diffusione dei messaggi stessi.
RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame, costituenti fattispecie di pubblicità comparativa, sono idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle tariffe telefoniche effettivamente applicate da Telecom Italia nel momento di diffusione dei messaggi stessi e quindi con riguardo al confronto dei prezzi in essi riportati, potendo pregiudicare in tal modo il comportamento economico dei consumatori;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritto al paragrafo 2 sub a), sub b) e sub c) del presente provvedimento, diffusi dalla società Tele2 Italia Spa, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità comparativa illecita ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b-bis), e 3 bis, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92 e ne vieta l’ulteriore diffusione.
L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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IL
SEGRETARIO GENERALE |
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PRESIDENTE |
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