Provvedimento n. 9766 (PI3266) GALACTICA

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2001;

SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996 n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 2 gennaio 2000, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92 di un messaggio pubblicitario diffuso dalla società Galactica Spa, apparso sul quotidiano “La Repubblica” del 27 dicembre 2000 (pagina 27).

Nella richiesta di intervento si lamenta che il messaggio suindicato sarebbe ingannevole, in quanto pubblicizza, contrariamente al vero, che i servizi di accesso e collegamento telefonico a Internet offerto da Galactica, caratterizzato dalla possibilità di accesso 24 ore al giorno senza scatti telefonici e con un canone fisso, sarebbe conveniente anche nel caso in cui l’utente utilizzasse il servizio di Galactica soltanto cinque ore alla settimana.

Secondo il richiedente, poiché l’abbonamento di Galactica, dotato delle suindicate caratteristiche, è offerto ad un canone mensile pari a lire 45.000 (IVA esclusa), quanto prospettato in merito al risparmio non corrisponderebbe al vero. Al riguardo, nella richiesta di intervento si afferma che “la falsità del messaggio è evidente confrontando le tariffe Telecom in fascia ridotta. In fascia ridotta un’ora di conversazione urbana (o di connessione Internet) costa £ 1081 (Iva esclusa). 5 ore di conversazione equivalgono a £ 5405 (Iva esclusa). Considerando anche un mese di 5 settimane, il costo mensile ammonta quindi a £ 27025 (Iva esclusa) inferiori alle £ 45000 dell’abbonamento Galactica”.

2. Messaggio

 Il messaggio, consistente in un’inserzione apparsa sul quotidiano “La Repubblica” del 27 dicembre 2000, riporta con caratteri di dimensioni significative l’affermazione “Con Galactica risparmio sempre. Anche se navigo solo 5 ore a settimana”.

Nella parte centrale del messaggio, con caratteri di dimensioni più ridotte, si spiega che “ora puoi entrare in Internet e restarci quanto vuoi. Galaflat è la connessione senza costi telefonici, senza scatti alla risposta, 24 ore al giorno. [...] il canone è molto conveniente, infatti ti basta navigare cinque ore a settimana per ammortizzarlo completamente. [...]”.

Più in basso compaiono le scritte “Internet senza scatti a canone mensile fisso in tutta Italia” e “il canone Flatrate di Galactica parte da 9 mila lire al mese, in pratica solo 300 lire al giorno”.

3. Comunicazioni alle Parti

Nelle date 1° febbraio e 2 marzo 2001 è stato comunicato al richiedente e alla società Galactica Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo citato in relazione al prezzo complessivo richiesto agli utenti per la fruizione dei servizi di accesso e di collegamento a Internet forniti da Galactica.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Galactica, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni riguardanti i prezzi e le caratteristiche degli abbonamenti per l'accesso e la navigazione sulla rete Internet con modalità dial-up, offerti da Galactica all'utenza residenziale alla data di diffusione del messaggio segnalato. Inoltre, è stato richiesto di precisare se il prezzo riportato nel messaggio segnalato “da 9 mila lire al mese” fosse comprensivo dell’IVA e se l’operatore in questione, alla data di diffusione del messaggio segnalato, offrisse un abbonamento al prezzo di lire 9.000 mensili che prevedesse un collegamento telefonico senza scatti alla risposta per 24 ore al giorno.

L’operatore pubblicitario, nelle memorie pervenute nelle date 20 febbraio e 12 marzo 2001, ha sostenuto quanto segue:

L’operatore pubblicitario ha inviato, tra l’altro, la seguente documentazione copia delle pagine ospitate nel sito www.galactica.it relative ai diversi abbonamenti Galaflat, in cui sono descritti i prezzi e le caratteristiche dei diversi tipi di abbonamento, così come sopra illustrati.

 5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 6 aprile 2001 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Nel parere pervenuto in data 7 maggio 2001, la suddetta Autorità ritiene che il messaggio in esame violi il disposto degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del suddetto decreto. Infatti, alla luce dei piani tariffari applicati da Galactica, dichiarati dal richiedente e non smentiti dall'operatore pubblicitario, non corrisponde al vero quanto affermato nel messaggio pubblicitario in esame, ossia che il canone Galactica è sempre conveniente, anche nel caso in cui si navighi solo cinque ore a settimana. Al riguardo rileva che, confrontando il prezzo del canone mensile di Galactica cd. Easy (pari a lire 45.000, IVA esclusa, mensili) con il prezzo orario del collegamento alla rete telefonica mediante l’operatore Telecom Italia in fascia ridotta (pari a 1.081 lire, IVA esclusa, all’ora), emerge che, sia su base mensile che su base annuale, il collegamento mediante Telecom Italia appare più conveniente rispetto a quello con Galactica, anche ove si consideri lo sconto praticato da quest’ultimo operatore nel caso in cui l’utente paghi anticipatamente un’annualità di abbonamento. La suddetta Autorità ha rilevato inoltre che il messaggio pubblicitario in esame si palesa come ingannevole anche nella parte in cui non evidenzia che i prezzi pubblicizzati sono al netto dell'IVA, tenuto conto che ciò incide notevolmente sulla convenienza economica dell'offerta, alla luce della necessità che il messaggio pubblicitario si presenti come completo nei suoi elementi informativi.

6. Valutazioni conclusive

In via preliminare, con riferimento a quanto sostenuto dall’operatore pubblicitario, secondo il quale graverebbe in capo all’Autorità l’onere di provare in concreto la legittimazione attiva del consumatore che ha dato avvio al presente procedimento, va osservato che il Decreto Legislativo n. 74/92 prevede un ampio sistema di legittimazione in ragione delle finalità pubblicistiche che esso persegue. Esso, infatti, non mira a tutelare l'interesse personale del singolo denunciante, ma l'interesse generale alla tutela da comunicazioni pubblicitarie ingannevoli.

In questo contesto, il denunciante rientra nella categoria dei consumatori, così come individuati dall'art. 7, comma 2, del citato Decreto Legislativo; pertanto, è legittimato ad attivare l'intervento dell'Autorità.

Anche quanto rilevato dall’operatore pubblicitario circa il rinvio operato nel messaggio in esame al sito Internet di Galactica non è condivisibile. Al riguardo si osserva che la completezza delle informazioni contenute in un determinato messaggio deve essere verificata nell'ambito dello stesso, non essendo possibile il rinvio a fonti esterne, ancorché di facile accesso.

Nel merito, il messaggio in esame pubblicizza l’offerta di Galactica relativa ai servizi di accesso e connessione alla rete Internet. Esso, considerato il mezzo su cui è stato diffuso e il suo contenuto, non appare rivolto, come afferma l’operatore pubblicitario, a “consumatori professionali dei servizi Internet”, ma è indirizzato alla generalità dei potenziali utenti anche di tipo residenziale.

Tale messaggio, mediante le espressioni “con Galactica risparmio sempre anche se navigo solo 5 ore a settimana”, “Galaflat è la connessione senza costi telefonici, senza scatti alla risposta, 24 ore al giorno”, “ti basta navigare cinque ore a settimana per ammortizzarlo completamente”, “il canone flatrate di Galactica parte da 9 mila lire al mese”, lascia intendere che tale operatore offre un abbonamento che, a fronte del prezzo fisso minimo mensile di 9.000 lire, consente all’utente di connettersi alla rete Internet tutti i giorni della settimana senza limiti d’orario, prospettando la convenienza economica dell’offerta proposta da Galactica anche nel caso in cui l’utente si connetta soltanto cinque ore alla settimana.

In primo luogo, si rileva che dagli accertamenti istruttori svolti è emerso che il prezzo indicato nella pubblicità in questione, mediante l’espressione “il canone flatrate di Galactica parte da 9 mila lire al mese”, non corrisponde al prezzo minimo effettivamente richiesto ai consumatori, essendo il prezzo pubblicizzato al netto dell’IVA. Il messaggio, pertanto, risulta ingannevole, in quanto l’abbonamento pubblicizzato è effettivamente offerto al prezzo complessivo di 10.800 lire (IVA inclusa).

In secondo luogo, dalle risultanze istruttorie, è emerso che l’offerta di Galactica non annovera alcun abbonamento da 9000 lire al mese che consenta di navigare nella rete Internet “24 ore al giorno”, come invece pubblicizzato. Al riguardo, si rileva che l’abbonamento “Galaflat Night”, che è l’unico nell’ambito dell’offerta di Galactica che prevede un canone mensile di 9.000 lire IVA esclusa (pari a 10.800 lire IVA inclusa), ricomprende nella tariffa flat soltanto la connessione nella fascia oraria notturna, esattamente dalle 24.00 alle 8.00, non prevedendo quindi una connessione senza limiti d’orario. Il messaggio, pertanto, risulta idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo ad una caratteristica essenziale del servizio pubblicizzato, e, in particolare, ai tempi di connessione.

Si deve inoltre aggiungere che, secondo quanto emerso dalle risultanze istruttorie, gli abbonamenti offerti da Galactica che prevedono effettivamente la connessione senza limiti di orario, così come pubblicizzato, sono offerti a prezzi significativamente superiori a quello minimo pubblicizzato (“da 9 mila lire al mese”), in quanto il prezzo più economico richiesto per l’abbonamento con tali caratteristiche, cioè “Galaflat Easy”, è pari a 54.000 lire IVA inclusa, un prezzo dunque significativamente superiore a quello minimo pubblicizzato.

Infine, il messaggio afferma nella body copyCon Galactica risparmio sempre. Anche se navigo solo 5 ore a settimana”. Anche tale affermazione non appare trovare corrispondenza nella realtà. Infatti, qualunque abbonamento senza limiti di orario pubblicizzato nel messaggio in esame, vale a dire “Galaflat easy” (offerto al prezzo di £.45.000 IVA esclusa), “Galaflat 56” (offerto al prezzo di £.70.000 IVA inclusa), e “Galaflat 64”(offerto al prezzo di £.90.000 IVA inclusa), risulta meno conveniente rispetto, ad esempio, ad una connessione effettuata tramite l’operatore storico di telecomunicazioni Telecom Italia, posto che una connessione della durata di cinque ore in fascia oraria ridotta, ovvero la più economica, con tale ultimo operatore costa all’utente 6.486 lire IVA inclusa.

Alla luce degli elementi raccolti e delle considerazioni suesposte, il messaggio in esame - in ragione dell’inesatta indicazione del prezzo minimo pubblicizzato, riportato al netto dell’IVA, del suo contenuto non veritiero in merito ai tempi di connessione e della vantata convenienza, non rispondente al vero, della connessione tramite Galactica anche soltanto della durata di cinque ore settimanali - è suscettibile di alterare le scelte economiche dei consumatori.

RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo al prezzo effettivamente richiesto ai medesimi per la fruizione dei servizi di accesso e di collegamento ad Internet forniti da Galactica, al suo contenuto non veritiero e alla vantata convenienza della connessione tramite Galactica, potendo pregiudicare in tal modo il comportamento economico dei consumatori;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Galactica Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92 e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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