L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 2001;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA la richiesta di intervento pervenuta il 19 giugno 2001, successivamente integrata in data 22 giugno 2001, con la quale lAssociazione Consumatori Utenti, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza dello spot televisivo diffuso in data 5 giugno 2001, nella prima fascia serale, su RAI UNO, dalla società Omnitel Pronto Italia Spa, relativo al servizio denominato Al secondo friends, che pubblicizza la possibilità di chiamare, a 3,5 lire + IVA al secondo, due numeri Omnitel senza scatto alla risposta;
VISTA listanza di sospensione provvisoria del suddetto messaggio, presentata contestualmente alla suindicata richiesta, ai sensi dellart. 12, comma 2, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 22 giugno 2001, con la quale, tra laltro, si sono invitate le parti a presentare nei termini assegnati memorie scritte e documenti;
VISTA la memoria presentata dalla società Omnitel Pronto Italia Spa in data 2 luglio 2001, con la quale si evidenzia che il messaggio in oggetto riporta in maniera chiara e completa tutti gli elementi necessari per la verifica del costo effettivo del servizio Al secondo friends, fornendo, contestualmente allindicazione del prezzo al secondo e con pari evidenza grafica e sonora, lindicazione relativa agli oneri fiscali; che la diffusione del messaggio per via televisiva è terminata in data 24 giugno 2001, e che quindi non sussistono i requisiti per ladozione della misura cautelare;
CONSIDERATO che i messaggi segnalati prospettano il costo del servizio come pari a lire 3,5 lire al secondo, scorporando gli oneri fiscali;
CONSIDERATO che tale prospettazione del costo del servizio attiene ad un elemento essenziale per le valutazioni di acquisto dei consumatori e che, già ad una prima delibazione della fattispecie, il messaggio pubblicitario appare inidoneo ad indicare in modo chiaro, e immediatamente percepibile, il prezzo effettivo da pagare per il servizio pubblicizzato;
CONSIDERATO che il messaggio segnalato fa parte di una campagna pubblicitaria relativa ad un piano tariffario attualmente commercializzato e pubblicizzato anche attraverso messaggi affissionali e sulla rete Internet, e che non si può escludere che loperatore pubblicitario diffonda i messaggi in oggetto nelle more del procedimento di merito;
RITENUTO, pertanto, che dallesame degli atti del procedimento emergono elementi di gravità tali da avvalorare la necessità di provvedere con urgenza, al fine di impedire che i messaggi segnalati continuino ad essere diffusi nelle more del procedimento di merito;
DELIBERA
la sospensione provvisoria del suindicato messaggio pubblicitario diffuso dalla società Omnitel pronto Italia Spa, ai sensi dellart. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92 e dellart. 12, comma 2, del D.P.R. n. 627/96.
Linottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dellart. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con larresto fino a tre mesi e con lammenda fino a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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IL
SEGRETARIO GENERALE |
IL
PRESIDENTE |
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