L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 2001;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 22 febbraio 2001, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario trasmesso sulla rete RAIDUE in data 18 febbraio 2001 intorno alle ore 14,30, nonché del messaggio diffuso sul quotidiano La Repubblica in data 17 gennaio 2001. Entrambi i messaggi sono stati diffusi dalla società Telecom Italia Mobile Spa.
Relativamente al primo messaggio, volto a pubblicizzare il servizio Carta Amici TIM, che prevede una tariffazione pari a 100 lire per tutti gli SMS inviati da e per telefonini TIM, il segnalante evidenzia che il messaggio sarebbe ingannevole in quanto la circostanza che il prezzo indicato sia al netto dellIVA, così come linformazione circa lapplicazione di detta tariffa ai soli SMS verso i telefonini TIM, vengono rappresentate alla fine dello spot con caratteri molto più piccoli rispetto al claim principale. Inoltre, il dichiarante sostiene che il messaggio è idoneo a indurre in errore circa la limitazione temporale della durata di tale offerta.
Relativamente al secondo messaggio, volto a pubblicizzare il profilo tariffario Long TIM Premium, che prevede sconti su tutte le chiamate eccedenti le 200.000 lire di traffico nazionale bimestrale, viene evidenziato che il messaggio sarebbe ingannevole in quanto una notevole quantità di chiamate e di servizi, indicati con caratteri di gran lunga più piccoli rispetto a quelli del body copy, non partecipano al totale del traffico da prendere in considerazione per il calcolo dello sconto, e nel messaggio non viene chiaramente segnalato che lo sconto del 10% è riconosciuto soltanto dopo un anno. Inoltre, lindicazione dellIVA da praticare sul costo di 290 lit/min viene inserita soltanto in piccolo ed in calce ed è idonea ad indurre il consumatore a credere che il costo sia effettivamente di 290 lit/min, a prescindere dal numero di minuti della durata di una telefonata. Infine, il segnalante sostiene lesistenza di un ulteriore profilo di ingannevolezza dovuto al fatto che, mentre nel messaggio viene dichiarato che Long TIM Premium non ha canone mensile né contributo di attivazione, in realtà il costo reale del consumatore è aggravato dallesistenza del pagamento della tassa di concessione governativa e del bollo sul contratto.
2. I Messaggi
Il messaggio diffuso sul mezzo televisivo è costituito da uno spot che si apre su riprese di esterni e interni di una barca a vela, nella quale una ragazza invia un SMS mediante il telefono cellulare. Al termine, dopo una elaborazione grafica, sullimmagine della barca appare una sovrimpressione, in cui a sinistra, in un riquadro azzurro, si legge CartAmici TIM - Tutti gli SMS a sole 100 lire e subito sotto in caratteri ridotti (+Iva 20%) e Verso i telefonini TIM. In basso, una nota reca la dicitura: È attivabile entro il 31.5.01 e costa 10.000 lire (IVA incl.). Per conoscere le condizioni dellofferta rivolgiti o ai Centri TIM o ai negozi "Il Telefonino" , mentre una voce fuori campo enuncia il claim CartAmici TIM. Tutti gli SMS a sole 100 lire sulla dissolvenza della precedente sovrimpressione che viene seguita dal logo TIM e dal pay-off Vivere senza confini.
Il messaggio diffuso a mezzo stampa è costituito da un tabellare a pagina intera in cui il visual, occupante la metà superiore della pagina, è rappresentato da una hostess che porge un vassoio su cui è poggiata una carta recante la scritta Long TIM Premium Abbonamenti, affiancata dal claim TIM premia i frequent phoners. La metà inferiore del tabellare è bordata da un riquadro recante la scritta Long TIM Premium. 40% e, in corpo tipografico minore, +10% di sconto oltre le 200.000 lire a bimestre; allinterno del riquadro è leggibile la seguente body copy: Attenzione, prego. Informiamo i Frequent Phoners che sta per decollare Long TIM Premium, la tariffa che premia chi usa tanto il telefonino. Sconto 40: TIM ti offre il 40% di sconto su tutte le chiamate eccedenti le 200.000 lire di traffico nazionale bimestrale (1). Sconto 10: ogni bimestre (2) accumulerai un ulteriore sconto del 10% sullimporto ottenuto sottraendo lo Sconto 40 al totale di traffico nazionale bimestrale eccedente le suddette 200.000 lire. Long TIM Premium non ha canone mensile né contributo di attivazione e ti permette di parlare sempre a sole 290 lit/min (3). Long TIM Premium. La tariffa che premia chi parla. Per saperne di più vai nei Centri TIM o nei negozi "Il Telefonino" . Più in basso, in corpo tipografico ridotto, sono riportate le note di cui ai richiami nel testo: (1) Non concorrono al raggiungimento della soglia e al calcolo del traffico telefonico cui applicare lo sconto le chiamate: internazionali, tramite operatore, in decade 1, ai servizi Audiotel, Fax e dati, il Roaming originato e ricevuto, gli SMS, il traffico per servizi TIM Universal Number, Telecheck-in e TIM Taxi. (2) Lo Sconto del 10% verrà riconosciuto allinizio dellanno successivo. Nel caso in cui il Cliente decida di recedere dal contratto oppure di cambiare il proprio profilo tariffario nel corso dellanno solare, leventuale Sconto 10 maturato fino alla data di cessazione o di migrazione sarà definitivamente perso. (3) La tariffazione applicata è a scatti +IVA 20%. Per ogni telefonata effettuata vengono addebitate 250 lire (+IVA 20%) alla risposta comprensive dei primi 5" di conversazione. Per i secondi successivi ogni scatto ha un costo di 250 lire (+IVA 20%) e una durata di 52" .
3. Comunicazioni alle parti
In data 26 marzo 2001 è stato comunicato al segnalante e a Telecom Italia Mobile Spa, in qualità di operatore pubblicitario, lavvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che leventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alla presunta inidoneità degli stessi a veicolare chiaramente ai consumatori le modalità di fruizione ed il costo dellofferta Carta Amici TIM e del profilo tariffario Long TIM Premium.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Telecom Italia Mobile Spa, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dellart. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni e relativa documentazione attinenti alla natura, ai costi, ed alle condizioni di applicazione dellofferta Carta Amici TIM e del profilo tariffario Long TIM Premium.
Con memoria pervenuta in data 18 aprile 2001, Telecom Italia Mobile Spa ha evidenziato quanto segue:
i criteri di chiarezza e trasparenza delle informazioni contenute nei messaggi in oggetto devono essere valutati in maniera diversa sulla base dei diversi tipi di mezzo di comunicazione con cui sono veicolati. In particolare, il messaggio a mezzo stampa può contenere informazioni più diffuse rispetto al messaggio televisivo.
Con riferimento al messaggio riguardante la promozione Carta Amici TIM:
esso fornisce, in considerazione delle caratteristiche della pubblicità veicolata da tale mezzo (spazio e tempo a disposizione), una corretta ed esauriente informazione: tutte le voci principali che compongono le condizioni economiche dellofferta (costo di ogni SMS, presenza dellIVA al 20%, durata della promozione, indicazione che il costo è riferito soltanto verso le numerazioni TIM) sono presenti allinterno del messaggio;
in esso è chiaramente esplicitato che la tariffa indicata deve ritenersi al netto dellIVA, mediante strumenti grafici di inconfondibile percezione, così come viene indicato in modo altrettanto chiaro che la tariffa promozionale si applica solo ai messaggi fra cellulari TIM;
anche lindicazione relativa al periodo di validità dellofferta, pur se in nota, è presente e percepibile.
Con riferimento al messaggio riguardante la tariffa Long TIM Premium:
esso contiene tutte le informazioni sulla tipologia di tariffazione utilizzata (a scatti) e tutti gli elementi idonei a chiarire le condizioni economiche del servizio;
la scelta grafica di evidenziare il claim principale risponde alla logica pubblicitaria e non esclude che le informazioni riportate in corpo tipografico minore siano ugualmente chiare ed intelligibili;
sono chiare le informazioni relative allulteriore sconto del 10% e allapplicazione dellIVA del 20% così come lindicazione sulla natura della tariffazione (a scatti e non a minuti);
anche laffermazione relativa allassenza di canone è veritiera, in quanto lunica spesa a carico del consumatore è la tassa di concessione governativa, che è del tutto estranea rispetto allofferta pubblicitaria.
5. Parere dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi attraverso la stampa e lemittenza televisiva, come sopra specificato, in data 2 maggio 2001 è stato richiesto il parere allAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dellart. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 7 giugno 2001, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio relativo alla promozione Carta Amici TIM costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, mentre quello relativo allofferta Long TIM Premium non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92. Tutto ciò, in base alle seguenti considerazioni:
lo spot televisivo relativo alla promozione Carta Amici TIM non sembra idoneo a rendere edotto il consumatore medio delle effettive condizioni di fruizione del servizio connesso alla pubblicizzata opzione, in quanto lesigua durata della schermata fissa recante le informazioni sulle condizioni e le modalità di tariffazione, pur se posta in relazione alla brevità complessiva del comunicato, non appare comunque proporzionata alla notevole quantità di informazioni in essa contenute;
il messaggio relativo alla tariffa Long TIM Premium reca informazioni esaurienti sul servizio offerto, sulle sue caratteristiche, sulle condizioni di applicazione, nonché sulle relative condizioni tariffarie, che, benché indicate in nota ed in corpo tipografico minore rispetto allevidenza attribuita allo sconto più conveniente pari al 40%, consentono al consumatore medio di essere informato su tutti i principali aspetti quali lesclusione di alcune particolari tipologie di chiamate, la natura a scatti della tariffazione, la presenza di uno scatto alla risposta e dellIVA pari al 20%.
6. Valutazioni conclusive
In via preliminare, giova sottolineare che, nel settore della telefonia, in cui sempre più proliferano le offerte pubblicitarie degli operatori riguardanti profili tariffari molto articolati e in cui il prezzo finale del servizio è composto da una serie di voci che devono essere computate dal destinatario al fine di percepire leffettiva convenienza della tariffa proposta, lAutorità ha più volte rilevato che la completezza delle informazioni si qualifica come un onere minimo delloperatore pubblicitario.1
Nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori, quale il costo, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio devono pertanto risultare di immediata percezione.
In questa prospettiva, la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi con la chiarezza e limmediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato.
Ciò premesso si rileva che i messaggi relativi alla promozione Carta Amici TIM ed al profilo tariffario Long TIM Premium riportano integralmente le condizioni di tariffazione applicate dalloperatore pubblicitario; tuttavia, le modalità di prospettazione delle rispettive condizioni tariffarie appaiono tali da alterare in misura significativa la percezione della convenienza dei servizi da parte dei consumatori.
i) Sulle modalità di presentazione del costo del servizio per gli aderenti alla promozione Carta Amici TIM
Per quanto riguarda lo spot televisivo relativo alla promozione Carta Amici TIM, si rileva che il claim Tutti gli SMS a sole 100 lire su cui viene catalizzata lattenzione dello spettatore, in conseguenza della configurazione grafica - lindicazione (+IVA 20%) è riportata con caratteri ridotti rispetto al claim principale - e soprattutto della ripetizione da parte della voce fuori campo del costo per messaggio, senza indicazione dellIVA, non consente al consumatore di percepire chiaramente quali siano le caratteristiche principali dellofferta, quali la durata temporale della suddetta promozione, la limitazione ai soli cellulari TIM ed il costo effettivo. In questo contesto, la prospettazione della tariffa al netto dellimposta e la contestuale non attribuzione di spazio e tempo sufficiente alle altre suesposte condizioni di fruizione del servizio sono suscettibili di alterare la percepibilità e la completa intelligibilità delle informazioni relative alle condizioni di fornitura del servizio da parte del pubblico di potenziali consumatori, alterandone indebitamente le scelte.
Infatti, deve osservarsi che la necessità di trasparenza e di correttezza della comunicazione dimpresa esige che, quando nei messaggi pubblicitari si faccia menzione del prezzo di un bene o di un servizio, detto prezzo sia comprensivo di ogni ulteriore onere economico gravante sul consumatore. Laddove appare comprensibile che siano scorporati dal prezzo oneri impossibili da determinare ex ante nel loro ammontare o meramente eventuali, non si giustifica, nel caso di specie, la scelta delloperatore pubblicitario di indicare il prezzo del servizio, e quello dello stesso scatto alla risposta, al netto dellIVA, onere la cui incidenza può essere determinata con esattezza in via preventiva e che grava generalmente sulla totalità dei consumatori. La scelta in parola, che risponde esclusivamente ad una strategia di marketing dellimpresa, introduce un elemento di confusione rispetto al prezzo del servizio, che deve ritenersi autonomamente suscettibile di perturbare la libertà di autodeterminazione dei potenziali acquirenti.
ii) Sulle modalità di presentazione del costo del servizio per gli aderenti allopzione tariffaria Long TIM Premium
Con riferimento al claim relativo al servizio Long TIM Premium, in base al quale Long TIM Premium [...] ti permette di parlare sempre a sole 290 lit/min, si rileva, in difformità con il parere dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che questo amplifica in maniera ingiustificata e fuorviante il costo variabile del servizio, rispetto ad una componente del costo fisso, consistente nello scatto alla risposta, pari a 300 lire. Per la fruizione del servizio, il consumatore deve comunque sostenere questa componente di costo, la cui incidenza non è affatto trascurabile. È quindi necessario che le diverse componenti della tariffa di un servizio di telefonia siano esplicitate nel messaggio in modo contestuale e con eguale evidenza grafica affinché il consumatore possa fin dal primo contatto pubblicitario avere gli elementi essenziali a valutarne la convenienza. In tal senso, il rimando operato dallasterisco ad informazioni supplementari (non fornite dunque contestualmente allindicazione del costo al minuto), che precisano lesistenza dello scatto alla risposta nonché la natura a scatti della tariffa, è da ritenersi inidoneo ad evitare leffetto confusorio ingenerato dal messaggio relativamente al prezzo del servizio. Infine, relativamente allo scorporo degli oneri fiscali valgono le considerazioni fatte in merito al messaggio diffuso sul mezzo televisivo.
Di conseguenza, le affermazioni sopraccitate sono suscettibili di indurre in errore i consumatori in relazione alle reali tariffe applicate nellambito del servizio Long TIM Premium.
Per quanto riguarda invece le condizioni relative allapplicazione degli sconti rispettivamente del 40% e del 10% sul traffico telefonico eccedente le 200.000 lire, il messaggio reca informazioni esaurienti e chiare che consentono al consumatore medio di essere informato circa le suddette condizioni. Allo stesso modo, non appare in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori lomissione relativa al pagamento della tassa di concessione governativa e del bollo sul contratto, in considerazione del fatto che lattivazione dellopzione Long TIM Premium non prevede specifici pagamenti di canone né contributi di attivazione, se non nel caso di attivazione di una nuova numerazione. Infatti, è generalmente nota ai consumatori lesistenza di un tassa di concessione governativa, che prescinde dallopzione tariffaria scelta, nel caso di attivazione di un nuova numerazione di telefonia mobile.
RITENUTO, pertanto, in parziale difformità dal parere dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi relativi alla promozione Carta Amici TIM ed al profilo tariffario Long TIM Premium, diffusi dalla società Telecom Italia Mobile Spa, sono idonei ad indurre in errore i consumatori in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti, con particolare riferimento al costo effettivo ed alle modalità di tariffazione del servizio pubblicizzato, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario relativo alla promozione Carta Amici TIM, descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Telecom Italia Mobile Spa mediante spot televisivo, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta lulteriore diffusione.
b) che il messaggio pubblicitario relativo allopzione tariffaria Long TIM Premium, descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Telecom Italia Mobile Spa a mezzo stampa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta lulteriore diffusione.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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IL
SEGRETARIO GENERALE |
IL
PRESIDENTE |
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1 Cfr. provv. n.9058 del 21 dicembre 2000, PI3030 Omnitel Casa Card, in Boll. n.51-52/2000, provv. 9128 del 18 gennaio 2001, PI3070 Teleconomy 24, in Boll. n.3/2001, provv. n.9233 del 15 febbraio 2001, PI3088 Estate TIM 100 lire al minuto, in Boll. n.7/2001, e provv. n.9282 del 1° marzo 2001, PI3186 Infostrada Spazio Zero, in Boll. n.9/2001.