Provvedimento n. 9746 (PI3322) URBANE TELE 2

NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 2001;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 febbraio 2001, la Federconsumatori Provinciale di Pavia, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario, apparso sul quotidiano “La Provincia Pavese” del 22 febbraio 2001 e diffuso dalla società Tele2 Italia Spa (di seguito anche Tele2). In tale messaggio si promuoveva il servizio di telefonate urbane, relativo alla zona di Pavia e distretto 0382, del suddetto operatore.

Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio sarebbe ingannevole, in quanto ometterebbe di indicare l’esistenza di uno scatto alla risposta che si va ad aggiungere al prezzo pubblicizzato di 30 lire al minuto in fascia giornaliera e 17 lire in fascia notturna.

2. Messaggio

Il messaggio in oggetto, al di sotto del claimSono arrivate le urbane TELE2: risparmio irresistibile”, riporta le indicazioni sulle condizioni tariffarie all’interno di due box: il primo, al di sopra del quale compare l’immagine del sole, riporta “30 lit/min”, il secondo, al di sopra del quale compare l’immagine della luna, riporta “17 lit/min”. Al di sotto dei due box sono riportate le seguenti informazioni “Pavia e distretto 0382. Urbane - Lire al minuto IVA inclusa. Non utilizzabile per l’accesso a Internet”.

3. Comunicazioni alle parti

In data 13 marzo 2001 è stato comunicato al segnalante e a Tele2, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alla presunta inidoneità dello stesso a veicolare chiaramente ai consumatori il costo complessivo del servizio offerto.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla Tele2, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione attinenti alle condizioni tariffarie delle telefonate urbane Tele2, con particolare riguardo all’eventuale applicazione di uno scatto fisso alla risposta.

Con memoria pervenuta in data 6 aprile 2001, Tele2 ha evidenziato quanto segue:

Con richiesta di informazioni del 13 aprile 2001, è stato richiesto a Tele2 di documentare quanto affermato dalla stessa società nella memoria del 6 aprile 2001, in relazione alla circostanza per cui la mancata indicazione dello scatto alla risposta, nel messaggio in esame, fosse dovuta ad un mero errore materiale di carattere tecnico. In particolare, è stata richiesta documentazione attestante la mancanza di responsabilità di Tele2 relativamente alla non inclusione dello scatto alla risposta nell’ambito del messaggio pubblicitario.

Con memoria pervenuta in data 3 maggio 2001, Tele2 ha inviato una dichiarazione dell’agenzia Ogilvy & Mather Spa in cui si attesta che in merito al messaggio in oggetto “la campagna pubblicitaria della quale fa parte il comunicato contestato, realizzata dalla scrivente Agenzia, è stata ideata, come sempre, completa della didascalia in cui veniva riportato il costo dell’addebito per lo scatto alla risposta. Il testo completo di tale didascalia è stato visionato con il cliente Tele2 e da questo approvato. Tuttavia nella realizzazione finale dei comunicati da mandare in stampa, per un mero errore dei tecnici dell’Agenzia, è stata involontariamente eliminata la didascalia relativa allo scatto alla risposta”.

5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, come sopra specificato, in data 7 maggio 2001 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 7 giugno 2001, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il suddetto messaggio costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92. Ciò, in base alle seguenti considerazioni:

6. Valutazioni conclusive

Il messaggio in esame è volto ad informare i consumatori circa l’estensione territoriale, alla propria zona geografica, del servizio di chiamate urbane offerto da Tele2 e sul relativo piano tariffario.

Nel corso dell’istruttoria, la società Tele2 ha sostenuto che il messaggio in esame, omissivo dell’indicazione dello scatto alla risposa, è stato pubblicato esclusivamente per fatto colposo dell’agenzia pubblicitaria Ogilvy & Mather. Tele2, a seguito dell’avvio del procedimento, avrebbe prontamente dato disposizioni per farne interrompere la pubblicazione, adoperandosi nel contempo a rimediare all’errore stesso, pubblicando il messaggio comprensivo dell’indicazione relativa all’esistenza di un addebito alla risposta.

Tale ricostruzione degli avvenimenti non permette tuttavia di escludere l’imputabilità per la diffusione del messaggio alla società Tele2.1

Nella diffusione di una pubblicità a mezzo stampa, infatti, deve ritenersi generalmente presunto l’avallo, da parte del committente, del testo del messaggio da pubblicare, redatto dall'agenzia di pubblicità. In ogni caso, nella fattispecie è possibile configurare una responsabilità del committente del messaggio stesso a causa di una generalizzata carenza di diligenza per aver omesso di controllare e verificare ciò che è stato in più occasioni pubblicato a proprio nome e a proprio vantaggio. Infatti, la diffusione del messaggio in questione non è rimasta circoscritta a un singolo caso, che potrebbe lasciar ipotizzare un mero errore tecnico non imputabile al committente, in quanto il messaggio è stato pubblicato in più occasioni, su diversi quotidiani locali, a far data dal 12 febbraio 2001, prima che Tele2 ne facesse interrompere la pubblicazione, cosa che è avvenuta in data 19 marzo 2001, a seguito della comunicazione di avvio del presente procedimento.

Ciò premesso, occorre valutare, nel merito, se la mancata indicazione dello scatto alla risposta renda il messaggio suscettibile di indurre in errore i consumatori circa le condizioni tariffarie del servizio offerto. A tal proposito, si osserva che l’omissione dell’indicazione relativa allo scatto alla risposta amplifica in maniera ingiustificata e fuorviante la componente del costo variabile del servizio, rispetto al costo fisso (lo scatto alla risposta) che il consumatore deve comunque sostenere per la fruizione del servizio, la cui incidenza, specie per telefonate brevi, non è affatto trascurabile. È necessario, invece, che le diverse componenti della tariffa di un servizio di telefonia siano esplicitate nel messaggio contestualmente e con eguale evidenza grafica affinché il consumatore possa, fin dal primo contatto pubblicitario, avere gli elementi essenziali a valutarne la convenienza. In tal senso, la suddetta omissione è da ritenersi idonea ad ingenerare un effetto confusorio relativamente al prezzo del servizio.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio diffuso dalla società Tele2 Italia Spa sulla stampa, descritto al punto 2 del presente provvedimento, sia idoneo ad indurre in errore i consumatori in relazione alle condizioni tariffarie del servizio di telefonate urbane dell’operatore Tele2, potendo, pertanto, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Tele2 Italia Spa sulla stampa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

 L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *


1 In tal senso provv. 7639 del 21 ottobre 1999, PI2545 “Air One - Tariffa 7”, in Bollettino n. 42/1999.


AISTel Home PageAISTel Home page