L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 5 luglio 2001;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996 n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 18 dicembre 2000, e successivamente integrata in data 11 gennaio 2001, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso in data 24 novembre 2000 sul sito Internet www.wind.it dalla società Wind Telecomunicazioni Spa (di seguito Wind), avente ad oggetto l'offerta del telefono Ericsson A2618s nell'ambito della promozione "GoWind.
Nella richiesta di intervento si lamenta che il messaggio segnalato sarebbe ingannevole, in quanto indicherebbe tra le caratteristiche tecniche del telefono cellulare pubblicizzato lavviso di chiamata a vibrazione, di cui il telefono risulterebbe invece sprovvisto.
2. Messaggio
Il messaggio segnalato è stato ospitato nel mese di novembre 2000 nel sito Internet www.wind.it, in particolare nella pagina web in cui è pubblicizzato il telefono cellulare Ericsson A2618s nell'ambito della promozione "GoWind. Nel messaggio, tra laltro, sono elencate le caratteristiche tecniche di cui è dotato il telefono tra cui la funzione avviso di chiamata a vibrazione.
3. Comunicazioni alle Parti
In data 16 febbraio 2001 è stato comunicato al richiedente e alla società Wind, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, ed è stato precisato che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 lettera a), del citato decreto, con particolare riguardo all'esistenza della funzione pubblicizzata avviso di chiamata a vibrazione.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Wind, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni riguardanti, tra l'altro, le caratteristiche tecniche del telefono cellulare Ericsson A2618s offerto nell'ambito della promozione GoWind, con particolare riferimento all'esistenza della funzione avviso di chiamata a vibrazione.
La società Wind, con memoria pervenuta in data 19 marzo 2001, ha evidenziato in sintesi quanto segue:
il messaggio segnalato, in cui era pubblicizzata in relazione al telefono cellulare Ericsson A2618s la funzione di avviso di chiamata con modalità a vibrazione, è stato modificato in data 15 dicembre 2000; la caratteristica suindicata, pertanto, a partire da tale data, non è stata più riportata nel messaggio;
il telefono pubblicizzato è dotato della funzione avviso di chiamata con modalità a suoneria e non con modalità a vibrazione;
lo scopo principale del messaggio in questione è quello di informare la clientela della disponibilità sul mercato di diversi tipi di cellulari con marchio WIND;
il fatto che, tra le caratteristiche principali del telefono, sia stata indicata una funzione fruibile in realtà solo attraverso la modalità con suoneria costituisce un mero errore materiale, che non è idoneo a configurare, di per sé, una circostanza sufficiente a motivare una valutazione di ingannevolezza, la quale non può prescindere da una considerazione complessiva del messaggio;
nel caso di specie, l'indicazione contestata, che riporta peraltro la funzione avviso di chiamata in realtà esistente, non può ritenersi rilevante ed essenziale ad orientare la determinazione del consumatore all'acquisto di un telefono cellulare; il messaggio pubblicitario non può essere considerato ingannevole poiché la divergenza tra quanto pubblicizzato e le effettive caratteristiche del telefonino Ericsson A2618s è limitata alla modalità di fruizione della funzione di avviso di chiamata.
L'operatore pubblicitario ha prodotto, inoltre, la seguente documentazione:
copia delle schede tecniche, così come corrette a partire dal 15 dicembre 2000, dei telefoni cellulari aventi il marchio WIND presentati sul sito www.wind.it, tra cui quella del telefonino Ericsson A2618s da cui risulta che quest'ultimo non è dotato della funzione di avviso di chiamata con modalità a vibrazione;
copia delle schede tecniche dei telefoni cellulari aventi il marchio WIND presentate sul sito www.wind.it, aggiornato al 16 marzo 2001;
fotocopia delle facciate della confezione WIND del telefono Ericsson A2618s, in cui non è indicata la funzione di avviso di chiamata a vibrazione.
5. Parere dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso via Internet, in data 12 aprile 2001, è stato richiesto il parere allAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dellart. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 23 maggio 2001, si sostiene che il messaggio in esame viola il disposto degli artt. 1, 2 e 3, lettera a), del suddetto decreto, in quanto lascia intendere, contrariamente al vero, che il telefono pubblicizzato sia dotato della funzione avviso di chiamata a vibrazione; tale ingannevolezza appare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli allacquisto del suddetto prodotto in luogo di altri sulla base di qualità inesistenti.
6. Valutazioni conclusive
Il messaggio pubblicizza il telefono cellulare Ericsson A2618s; nel messaggio sono indicate le caratteristiche tecniche del telefono pubblicizzato, tra cui la funzione avviso di chiamata a vibrazione.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che, contrariamente a quanto pubblicizzato nel messaggio segnalato, il telefono Ericsson A2618s non è dotato della funzione "avviso di chiamata a vibrazione, ma della funzione avviso di chiamata mediante suoneria.
Con riferimento a quanto rilevato dalloperatore pubblicitario, secondo il quale linesattezza riportata nel messaggio deriverebbe da un mero errore materiale, occorre evidenziare che tale circostanza non costituisce un elemento idoneo a escludere lingannevolezza del messaggio, giacché questo deve essere valutato nella sua oggettiva potenzialità decettiva con esclusivo riferimento al suo contenuto e alla sua portata.
Anche quanto sostenuto dall'operatore pubblicitario, secondo il quale il messaggio pubblicitario non può essere considerato ingannevole poiché la divergenza tra quanto pubblicizzato e le effettive caratteristiche del telefonino Ericsson A2618s è limitata alla modalità di fruizione della funzione di avviso di chiamata, non è condivisibile. Al riguardo, si deve considerare, infatti, che il messaggio in esame pubblicizza la funzione "avviso di chiamata a vibrazione" e non la funzione avviso di chiamata tout court.
Alla luce delle considerazioni suesposte, pertanto, il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori circa l'esistenza della caratteristica avviso di chiamata a vibrazione, potendo in tal modo influenzare sfavorevolmente il comportamento economico dei medesimi. Infatti, contrariamente a quanto rilevato dalloperatore pubblicitario, il messaggio in esame, che riporta una caratteristica tecnica del telefono in realtà inesistente, è idoneo ad influenzare le scelte dei consumatori, in ragione della fuorviante rappresentazione delle caratteristiche del prodotto.
RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori con riguardo all'esistenza della caratteristica pubblicizzata avviso di chiamata a vibrazione, potendo pregiudicare in tal modo il comportamento economico dei medesimi;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92 e ne vieta lulteriore diffusione.
Linottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dellart. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con larresto fino a tre mesi e con lammenda fino a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
|
IL
SEGRETARIO GENERALE |
IL
PRESIDENTE |
* * *