
NELLA SUA ADUNANZA del 25 gennaio 2001;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Regolamento CEE n. 4064/89, come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della Commissione Europea, pervenuto in data 30 novembre 2000, consistente nella copia della notifica effettuata dalle società ENEL Spa, FRANCE TELECOM SA e WIND TELECOMUNICAZIONI Spa in data 28 novembre 2000;
VISTO l’atto di richiesta di rinvio, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, inviato alla Commissione Europea in data 20 dicembre 2000;
VISTA la decisione di rinvio adottata dalla Commissione Europea in data 19 gennaio 2001, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, pervenuta in data 22 gennaio 2001;
CONSIDERATO quanto segue:
1. ENEL Spa (di seguito ENEL) è la società a capo di un gruppo attivo nei settori elettrico (produzione, importazione, esportazione, distribuzione e vendita di energia elettrica nel territorio nazionale), della distribuzione del gas naturale, delle comunicazioni in rete fissa, mobile, Internet (tramite la società Wind Telecomunicazioni Spa) e nel settore idrico, dell’engineering, del contracting immobiliare.
Il capitale sociale di ENEL è detenuto, per il 67,5%, dallo Stato, mentre il rimanente 32,5% è diffuso fra il pubblico.
Nel 1999, ENEL ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 40.000 miliardi di lire, quasi interamente realizzati in Italia.
2. FRANCE TELECOM SA (di seguito FT) è una società di diritto francese che offre servizi di telecomunicazioni all’utenza residenziale e d’affari, principalmente sul territorio nazionale. L’attività principale di FT include la fornitura di servizi di telefonia vocale fissa e mobile, di trasmissione dati, di affitto e vendita delle infrastrutture di telecomunicazioni, di televisione cablata e di programmazione televisiva, nonché di servizi informativi.
Il capitale sociale di FT è detenuto, per il 55,7%, dallo Stato Francese, per il 31,3% da privati e dipendenti, mentre il rimanente è ripartito fra Vodafone-Mannesmann (9,9%), Deutsche Telekom (1,8%) e la stessa FT (1,3%).
Nel 1999 FT ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 27 miliardi di EURO, quasi interamente realizzati in Europa. In Italia, il fatturato del 1999 è stato quasi interamente realizzato tramite WIND.
3. WIND TELECOMUNICAZIONI Spa (di seguito WIND) è una società attiva nel settore dei servizi di telecomunicazione. In particolare, essa offre servizi di telefonia vocale fissa e mobile, di trasmissione dati e messaggi in voce, nonché di telefonia per gruppi chiusi di utenti.
WIND è un’impresa comune a pieno titolo, controllata congiuntamente da ENEL e da FT, che detengono, rispettivamente, il 56,3% e il 43,3% del suo capitale sociale.
Nel 1999, WIND ha realizzato interamente in Italia un fatturato pari a circa 900 miliardi di lire.
4. INFOSTRADA Spa (di seguito INFOSTRADA) è una società attiva nel settore dei servizi di telecomunicazione. In particolare, essa offre servizi di telefonia vocale fissa, di trasmissione dati, nonché di accesso ad Internet.
INFOSTRADA è interamente controllata da Mannesmann AG, a sua volta totalmente controllata da Vodafone Airtouch Group plc.
Nel 1999, INFOSTRADA ha realizzato interamente in Italia un fatturato pari a circa 1.405 miliardi di lire.
5. L’operazione di concentrazione si articola in due fasi e comporta l’acquisizione del controllo congiunto di INFOSTRADA da parte di ENEL e FT.
6. In data 11 ottobre 2000, le società ENEL, FT e WIND hanno concluso un accordo diretto, in ultima analisi, alla fusione di INFOSTRADA con WIND. A tal fine, esso prevede, in primo luogo, l’acquisizione del controllo esclusivo di INFOSTRADA da parte di ENEL, attraverso l’acquisto dell’intero capitale sociale della prima, attualmente detenuto da Mannesmann AG. Tale accordo prevede che INFOSTRADA sia controllata congiuntamente da ENEL e FT, come se facesse già parte di WIND.
7. In secondo luogo, l’accordo stabilisce, entro 12 mesi dalla prima operazione, la fusione di INFOSTRADA con WIND. Subito dopo l’operazione di fusione, la società da questa derivante (NEW WIND), che sarà partecipata in base al concambio già stabilito fra le azioni di INFOSTRADA e quelle di WIND per il 73,3% da ENEL e per il 26,7% da FT, sarà oggetto, per un ammontare non inferiore al 25% delle sue azioni, di una prima offerta pubblica di azioni. I patti tra ENEL e FT prevedono che le due società esercitino il controllo congiunto su NEW WIND, che manterranno anche dopo la conclusione di tale offerta pubblica di vendita.
8. In considerazione del fatto che ENEL e FT si sono impegnate sin dall’inizio a fondere WIND con INFOSTRADA, può ritenersi - secondo anche quanto rilevato dalla Commissione Europea nella decisione di rinvio del caso adottata in data 19 gennaio 2001 - che l’acquisizione di INFOSTRADA e la sua successiva fusione con WIND costituiscono due distinte fasi di una unica transazione, la quale darà luogo ad una impresa comune a pieno titolo controllata congiuntamente da ENEL e FT.
9. L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CEE n. 4064/89 e rientra nell’ambito di applicazione di detto Regolamento, in quanto soddisfa le condizioni previste dall’art. 1 del medesimo e, di conseguenza, nella competenza esclusiva della Commissione. Sulla base della decisione di rinvio adottata in data 19 gennaio 2001 dalla Commissione, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento CEE n. 4064/89, come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, alla concentrazione risulta applicabile la legge n. 287/90 relativamente agli effetti della stessa sul mercato italiano della fornitura di energia elettrica.
10. L’operazione comunicata appare idonea a rafforzare una posizione dominante, in capo ad ENEL, tale da ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato italiano della fornitura (consegna e vendita) di energia elettrica ai clienti “idonei”, effettivi e potenziali1.
Il mercato del prodotto
11. Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva 96/92/CE, ha modificato in modo significativo la regolamentazione del settore elettrico italiano. In particolare, per quanto attiene alla produzione di energia elettrica, l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 79/99 ha disposto che dal 1° gennaio 2003 nessun operatore possa produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell’energia elettrica prodotta ed importata in Italia. Di conseguenza, ENEL sarà tenuto a cedere una parte della propria capacità produttiva, pari almeno a 15.000 MW, entro la stessa data. Attualmente sono in corso le procedure per la cessione di una delle tre società (Elettrogen Spa), cui ENEL ha conferito parte dei 15.000 MW di capacità di generazione da cedere a terzi.
12. In Italia, la fornitura di energia elettrica è regolamentata in funzione di due distinte categorie di clienti: i clienti “idonei” e i clienti “vincolati”. I clienti idonei, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2, comma 6, del Decreto Legislativo n. 79/99, sono soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura di elettricità con qualsiasi produttore, distributore o grossista, nazionale o estero. La fornitura di energia elettrica ai clienti idonei avviene sulla base di contratti bilaterali, finché non entrerà in funzione il Gestore del mercato (Borsa elettrica), che assicurerà il dispacciamento dell’energia elettrica secondo il merito economico degli impianti di generazione.
13. I clienti vincolati, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 7, del citato Decreto Legislativo n. 79/99, sono i clienti finali che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, sono legittimati a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il soggetto che presta, sulla base di una concessione, la fornitura di energia elettrica nell’area territoriale dove è localizzata l’utenza. A sua volta, l’impresa di distribuzione è fornita di energia elettrica dall’Acquirente Unico, secondo tariffe determinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Anche l’attività di distribuzione e di fornitura ai clienti vincolati è remunerata a tariffe stabilite per i clienti finali dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
14. La Commissione Europea ha recentemente individuato quattro distinti mercati nell’ambito del settore elettrico: la generazione (produzione) di energia elettrica; la trasmissione (trasporto di energia elettrica sulla rete ad alta tensione); la distribuzione (trasporto di energia elettrica sulla rete a media e bassa tensione); la fornitura (consegna e vendita di energia elettrica al consumatore finale)2. La Commissione ha, invece, lasciato aperta la definizione esatta del mercato per l’acquisto e la rivendita (trading) di energia elettrica3. Con riferimento all’attività di fornitura di energia elettrica, in ragione del processo di liberalizzazione del settore elettrico promosso dalla Direttiva 96/92/CE, in una serie di precedenti sia la Commissione, sia l’Autorità hanno individuato due distinti mercati, rappresentati dalla fornitura di elettricità ai clienti idonei e dalla fornitura ai clienti vincolati, atteso che le condizioni di concorrenza sono distinte, nonché sottoposte a regolamentazioni differenti.
15. Sul mercato dei clienti idonei sono presenti, dal lato della domanda, i clienti finali; le imprese costituite in forma societaria; i gruppi di imprese, anche ai sensi dell’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le società consortili; le imprese di distribuzione che trasportano e trasformano energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti idonei connessi alle loro reti; gli acquirenti grossisti, limitatamente all’energia elettrica consumata dai clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita; l’azienda speciale di Trento e Bolzano. Dal lato dell’offerta, invece, sono presenti tutti i produttori, nazionali ed esteri, direttamente o tramite gli acquirenti grossisti, limitatamente all’energia elettrica consumata dai clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita.
16. Sul mercato dei clienti vincolati sono invece presenti, dal lato della domanda, i clienti i cui consumi sono inferiori alle soglie stabilite dal Decreto Legislativo n. 79/99 e, dal lato dell’offerta, le società titolari delle concessioni di distribuzione.
17. Ai fini dell’operazione in esame, il mercato del prodotto rilevante è quello della fornitura (consegna e vendita) di energia elettrica ai clienti idonei, effettivi e potenziali4.
18. Secondo quanto affermato dalla stessa Commissione nella decisione di rinvio del caso adottata in data 19 gennaio 2001, il mercato della fornitura di energia elettrica resta ancora essenzialmente nazionale. Al riguardo può in particolare osservarsi che, nonostante la progressiva liberalizzazione del settore elettrico comporti una internazionalizzazione delle forniture destinate ai clienti idonei, le limitazioni tecniche delle capacità di trasporto di energia elettrica sulle reti internazionali, le variazioni significative dei prezzi fra gli Stati membri e l’esistenza di difformi regolamentazioni nazionali militano, infatti, nella maggior parte degli Stati membri, a favore della definizione di un mercato geografico nazionale.
19. In tal senso, il mercato geografico della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei deve ritenersi tuttora di dimensione nazionale. Nonostante la possibilità per i clienti idonei di rivolgersi a fornitori localizzati, non solo in qualsiasi area del territorio nazionale, ma anche all’estero, la quota degli scambi transfrontalieri sul totale dell’elettricità consumata in Italia è ancora del tutto marginale, essendo pari a circa il 16% del totale dei consumi nazionali nel 1999. Circa la metà della capacità di interconnessione con le reti estere, inoltre, è impegnata da contratti di durata stipulati da ENEL. L’energia elettrica esportata dall’Italia, infine, ha rappresentato in complesso lo 0,2% del totale della produzione lorda nel 1999 (0,3% nel 1998). Nel breve e medio periodo, la quota delle importazioni, attualmente pari a circa 42 TWh anno, non è peraltro destinata a crescere in misura significativa, stante l’attuale livello di capacità d’interconnessione con l’estero delle reti nazionali ad altissima ed alta tensione; i vincoli tecnici ed economici ad un suo incremento; l’allocazione dell’elettricità importata.
20. Per tutti i consumi industriali compresi fra 2 e 70 GWh, inoltre, in Italia i livelli dei prezzi interni, espressi in lire/kWh a cambi correnti al netto delle imposte, hanno presentato nel 1999 differenziali, rispetto alla media europea ponderata sul volume dei consumi 1997, compresi fra un minimo del 10,6% e un massimo del 64,3%.
21. Da ultimo, il diverso grado di apertura alla concorrenza del mercato italiano dei clienti idonei, rispetto a quello degli altri principali Stati membri, su cui si tornerà di seguito, contribuisce a circoscriverne l’estensione geografica alla dimensione nazionale.
22. Il processo di apertura del mercato elettrico italiano, promosso dal Decreto Legislativo n. 79/99, si articola in tre fasi. In una prima fase, immediatamente dopo l’entrata in vigore del Decreto, la soglia di idoneità è stata posta ad un livello di consumo di 30 GWh annui, in grado di creare un mercato libero di ampiezza pari al 30% della domanda di energia elettrica. Dal 1 gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di clienti idonei tutti i clienti finali ed i consorzi i cui consumi totali siano superiori a 20 GWh, purché, nel caso dei consorzi, i consumi annui di ciascun consorziato siano superiori a 1 GWh annuo. In questa seconda fase, che definisce l’attuale situazione, l’ampiezza teorica del mercato libero dovrebbe essere pari al 35% della domanda di energia elettrica. Dal 1° gennaio 2002, il citato Decreto Legislativo prevede che acquistino la qualifica di idoneità i clienti finali ed i consorzi con consumi annui superiori a 9 GWh annui, portando l’ampiezza del mercato libero ad almeno il 40% della domanda totale.
23. Queste soglie di idoneità, definite dal Decreto Legislativo n. 79/99, potrebbero subire un ulteriore incremento dopo la definitiva approvazione del disegno di legge recante Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, A.S. n. 4339-B, attualmente in seconda lettura al Senato. Tale norma, infatti, prevede l’abbassamento della soglia di consumo 0,1 GWh annui, entro novanta giorni dalla cessione definitiva da parte di ENEL di 15.000 MW di capacità di generazione previsti dall’art. 8 del Decreto Legislativo n. 79/99. In questo caso si determinerebbe una estensione del mercato libero pari al 60% circa della domanda totale.
24. Al 6 dicembre 2000, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas aveva qualificato come idonei 1104 consumatori di energia elettrica, di cui 575 clienti finali; 148 imprese in forma societaria; 284 consorzi; 8 distributori; 89 grossisti. I consumi al 1999 di questi clienti ammontavano a circa 92,2 TWh, pari al 34,5% della domanda complessiva di energia elettrica in Italia5. In realtà, ove si considerino i consumi dei clienti che hanno effettivamente scelto di divenire idonei, la quota di mercato aperto alla concorrenza si riduce sostanzialmente. Stime di ENEL contenute in un documento predisposto per la Securities and Exchange Commission indicano pari al 23,5% del totale dei consumi elettrici nazionali la quota di mercato effettivamente liberalizzato nel 20006.
25. Nel 2000, la quota delle vendite di energia elettrica ai clienti idonei di ENEL è stata pari a circa il 51%7. La quota di mercato di ENEL risulterebbe, tuttavia, maggiore se si considerassero anche le forniture ai clienti che, pur avendo raggiunto livelli di consumo tali da conferire loro il diritto di stipulare contratti con fornitori diversi, a causa della scarsità di offerte alternative, hanno deciso di mantenere ancora per due anni la qualifica di clienti vincolati a ENEL o ad altre società elettriche municipalizzate (art. 4, comma 3, Decreto Legislativo n. 79/99). Secondo una stima prudenziale, almeno la metà del differenziale (6 punti percentuali) fra il grado di apertura del mercato elettrico previsto dall’art. 14, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 79/99 per il 2000 (35%) e quello stimato da ENEL (23,5%) può essere attribuita alle forniture di ENEL a clienti idonei potenziali ma, di fatto, rimasti vincolati. La quota di ENEL sull’insieme dei consumi elettrici dei clienti idonei, effettivi e potenziali, risulterebbe di circa il 60%.
26. Per quanto riguarda l’offerta di energia elettrica, dati dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas indicano che la posizione di ENEL nell’offerta di energia elettrica era, ad inizio 2000, assolutamente prevalente. Sul totale delle immissioni al consumo di energia (produzione + importazioni) la quota ENEL era pari all’87,4%. Tale quota dovrebbe scendere al 50,2% a fine 2002 a seguito della cessione dei 15.000 MW relativi alle tre GENCO e dell’avvenuto passaggio della titolarità dell’energia elettrica da fonti rinnovabili (CIP 6/92) da ENEL al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.
27. Le stime del regolatore elettrico giungono sino al 2008, quando l’incidenza di ENEL sulla offerta di energia elettrica è attesa essere pari al 42,6%. Al termine del decennio in corso si ipotizza che ENEL deterrà ancora una quota assai elevata dell’offerta di energia e che il restante 58,4% sarà frazionato tra numerosi operatori di dimensione non sufficientemente elevata per fronteggiare il potere di ENEL. La forma del mercato elettrico sarà, dunque, un oligopolio connotato da una asimmetria dimensionale a favore di ENEL.
28. Sulla base di questi dati si può concludere che ENEL detiene attualmente una posizione dominante sul mercato liberalizzato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei effettivi, rafforzata dall’influenza esercitata da ENEL sulla quota di clienti idonei che hanno mantenuto la qualifica di vincolati.
29. Gli effetti dell’acquisizione di INFOSTRADA, da parte di ENEL, nel mercato della fornitura di energia elettrica in Italia vanno dunque valutati con riferimento ai clienti idonei effettivi e potenziali, nonché a quelli attualmente vincolati, ma che sono destinati, al più tardi entro il 2002, ad essere qualificati come idonei. L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha dichiarato alla Commissione dell’Unione Europea che, successivamente all’apertura del 60% del mercato, tutte le Piccole e Medie Imprese italiane (PMI) con meno di 10 dipendenti avranno la qualifica di idoneità (cfr. paragrafi 39-40 della decisione di rinvio della Commissione del 19 gennaio 2001).
30. La nuova configurazione che contraddistinguerebbe il Gruppo ENEL, a seguito dell’acquisizione di INFOSTRADA, consentirebbe ad ENEL di offrire congiuntamente servizi di pubblica utilità (elettricità, telecomunicazioni, gas, acqua), ad un grandissimo numero di utenti di servizi di telecomunicazione rientranti nella sfera di NEW WIND (6,1 milioni linee allacciate da INFOSTRADA e 6,4 milioni di linee allacciate da WIND)8, ed in tal modo di realizzare una serie di economie di gamma nella prestazione di servizi a rete diversi (in termini di minori costi di distribuzione, di gestione, ecc.), nonché una serie di economie di scala. Nella prospettiva di un incremento della quota di mercato liberalizzato sino al 60% della domanda totale di energia è altamente probabile che un’elevata quota di utenti di NEW WIND divengano clienti idonei a fini elettrici. Rispetto a tali clienti, ENEL sarebbe in grado di difendere il proprio vantaggio sugli operatori nuovi entranti, attraverso schemi di fornitura congiunta di servizi di pubblica utilità. La fidelizzazione di una parte sostanziale degli attuali clienti di NEW WIND limiterebbe di fatto l’impatto della liberalizzazione sul mercato elettrico.
31. In pratica, la possibilità data dall’acquisizione di INFOSTRADA a ENEL di proporre ai clienti idonei un’offerta congiunta di servizi di pubblica utilità potrebbe ritardare l’ingresso di concorrenti effettivi di ENEL nel mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei.
32. Tale conclusione assume maggior rilievo se si considera l’innalzamento dei costi d’ingresso in questi mercati, che sarebbe determinato dalla necessità per la concorrenza potenziale di misurarsi con un’offerta congiunta di almeno due servizi di pubblica utilità, anziché limitarsi a competere solo sul mercato della fornitura di energia elettrica.
33. Appare, infine, evidente che tanto più a lungo durerà la fornitura in esclusiva da parte di ENEL di energia elettrica ai clienti vincolati (scadenza 31 dicembre 2030, come previsto dall’art. 9, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 79/99), tanto più ampio sarà il vantaggio competitivo che ENEL acquisirà anche nei confronti dei futuri clienti idonei, mediante l’offerta fin d’ora consentita ad ENEL di altri servizi di pubblica utilità, a partire da quello delle telecomunicazioni.
34. Le considerazioni sopra illustrate inducono a ritenere che l’operazione in esame potrebbe dare luogo al rafforzamento di una posizione dominante di ENEL sul mercato della fornitura (consegna e vendita) di elettricità ai clienti idonei, effettivi e potenziali, tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo congiunto di INFOSTRADA da parte di ENEL e FT è idonea a determinare il rafforzamento della posizione dominante di ENEL sul mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei, attuali e potenziali, in modo da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza ai sensi dell’art. 6 della legge n. 287/90;
Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato ai sensi di legge.
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IL SEGRETARIO GENERALE |
IL PRESIDENTE |
* * *
1 Per clienti idonei potenziali si intendono sia i clienti che, pur avendo i requisiti per accedere al mercato liberalizzato della fornitura di energia elettrica, hanno comunicato al proprio distributore la volontà di essere transitoriamente compresi nel mercato dei clienti vincolati, secondo quanto prevede l’articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 79/99 e, pertanto, sono forniti prevalentemente da ENEL, titolare della maggior parte delle concessioni di distribuzione locale, come ha affermato la Commissione nella decisione di rinvio del caso adottata in data 19 gennaio 2001; sia i clienti attualmente vincolati ma che, dopo la definitiva approvazione del disegno di legge recante Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, A.S. n. 4339-B, attualmente in seconda lettura al Senato, si vedranno riconosciuta la qualifica di idoneità.
2 Cfr. la decisione del 27 gennaio 1999, caso IV/M. 1346, EdF/London Electricity. Inoltre, cfr. le decisioni del 19 luglio 1999, caso IV/M. 1606, EdF/South Western Electricity; del 28 settembre 1999, caso IV/M. 1557, EdF/Louis Dreyfus; del 30 settembre 1999, caso IV/M. 1659, Preussen Elektra/EZH; del 3 febbraio 2000, caso COMP/JV.36, TXU Europe/EdF London Investments.
3 Cfr. la decisione dell’8 marzo 2000, caso IV/M. 1803, Electrabel/Epon.
4 Cfr. nota 1.
5 Cfr. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (http://www.autorità.energia.it, scaricato il 23 gennaio 2001) e Gestore della Rete Nazionale di Trasmissione, Dati statistici sull’energia elettrica in Italia 1999, Roma 2000, p. 15.
6 Cfr. Enel, Securities and Exchange Commission, Annual Report pursuant to section 13 ord 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934. For the Fiscal Year Ended: December 31, 1999, F20, p. 30 (http://www.enel.it/ it/enel//investitori/bilanci/doc/enel20f.pdf, scaricato il 20 gennaio 2001).
7 Cfr. nota precedente, ivi.
8 Cfr. la presentazione dell’11 ottobre 2000 agli investitori finanziari dell’acquisizione di Infostrada da parte di Enel, p. 22 (http://www.enel.it/it/enel//investitori/presentazioni/html/welcome.html, scaricato il 22 gennaio 2001).
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