Provvedimento n. 8763 (PI2989) RISPARMIOFONO TELE2

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 ottobre 2000;

SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento, pervenuta in data 28 aprile 2000, un’associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dei messaggi, diffusi tramite un volantino ed una lettera di accompagnamento, inviati per posta al domicilio di alcuni clienti nel marzo 2000, da Tele2 Italia SpaSpa, volti a promuovere l’impiego di un apparecchio (c.d. “Risparmiofono”) che consentirebbe di comporre automaticamente il codice 1022 prima di effettuare qualsiasi chiamata telefonica contraddistinta da un prefisso diverso da quello di appartenenza, garantendo sempre un risparmio. A titolo di esempio, il volantino riportava un confronto tra i prezzi in vigore al 28 gennaio 2000, calcolati sul costo medio in lire al minuto (I.V.A. esclusa) di una telefonata interurbana di tre minuti, praticati da Tele2 e da altri due operatori nazionali (Telecom Italia e Infostrada).

Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, in quanto la frase riportata in evidenza nel volantino “La sicurezza di risparmiare sempre!”, nonché la frase riportata in neretto all’inizio della lettera che accompagna il volantino “Perché perdere tempo quando si tratta di risparmiare sempre?”, potrebbero indurre i consumatori a ritenere che i prezzi praticati da Tele 2 siano più convenienti di quelli degli altri operatori, anche in casi diversi da quelli riportati nell’esempio.

2. Messaggi

I messaggi oggetto della richiesta d’intervento sono costituiti da una lettera e dall’allegata brochure, inviati presso il domicilio di alcuni clienti di Tele2, che pubblicizzano l’utilizzo di un apparecchio (c.d. “Risparmiofono”) per l’instradamento automatico sulla rete Tele2 delle telefonate con prefisso diverso dal proprio.

I messaggi sono stati diffusi nell’ambito di una campagna promozionale valida fino al 15 maggio 2000, in cui i consumatori venivano sollecitati a richiedere gratuitamente ed installare il c.d. “Risparmiofono”.

In particolare, nella parte alta della brochure è riportata una tabella in cui le nuove tariffe di Tele2, in vigore al 28 gennaio 2000 per le telefonate interurbane, sono messe a confronto con quelle di Telecom Italia ed Infostrada; al di sotto di tale tabella e con modalità grafiche di tutta evidenza è riportata la frase “La sicurezza di risparmiare sempre!”, seguita da “Il Risparmiofono: risparmiare senza pensare!”. Secondo quanto indicato nella brochure stessa il c.d. “Risparmiofono” serve a “digitare automaticamente il codice 1022”, di accesso al servizio di Tele2, ogni qual volta il prefisso del numero chiamato è diverso dal proprio.

Inoltre, la lettera di accompagnamento nello specificare i termini della promozione inizia con la frase in neretto “perché perdere tempo quando si tratta di risparmiare sempre?” e procede affermando che il c.d. “Risparmiofono” è “il microcomputer progettato per garantirLe la massima convenienza senza pensarci più”.

3. Comunicazione alle parti

In data 27 giugno 2000 è stato comunicato al segnalante ed a Tele2 Italia SpaSpa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla possibile induzione in errore dei consumatori circa l’assoluta convenienza dei prezzi praticati da Tele2.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Tele2 Italia SpaSpa, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni relative al funzionamento del “Risparmiofono”, ai piani tariffari di Tele 2 e dei principali concorrenti per le telefonate interurbane, verso l’estero e verso i cellulari nel periodo di diffusione del messaggio (marzo 2000); nonché informazioni circa la diffusione del messaggio in questione e della eventuale campagna pubblicitaria cui lo stesso è riconducibile.

Con memoria pervenuta in data 20 luglio 2000, Tele2 Italia SpaSpa ha evidenziato quanto segue:

Tele2 ha inoltre allegato documentazione relativa alle tariffe, sue e di Telecom, per le chiamate internazionali e verso cellulari, nel periodo febbraio-marzo 2000.

Da tale documentazione è emerso che le tariffe di Tele2 per le chiamate internazionali (ad esempio: chiamate della durata di tre minuti verso la Russia, per ogni giorno della settimana ed in qualsiasi fascia oraria) e verso i cellulari (ad esempio: chiamate della durata di tre minuti verso i cellulari Family, ogni giorno della settimana, nella fascia oraria dalle 20.30 alle 07.30) non sono sempre inferiori a quelle di Telecom.

5. Valutazioni conclusive

Il messaggio contenuto nella brochure inviata per posta presenta le nuove tariffe di Tele2 per le chiamate interurbane, confrontandole, in una tabella esemplificativa, con quelle praticate da Telecom ed Infostrada. Il messaggio presenta, inoltre, la promozione relativa alla fornitura gratuita agli utenti dell’apparecchio denominato “Risparmiofono” e riporta al centro della pagina, con modalità grafiche atte a conferirgli un particolare rilievo, la scritta “La sicurezza di risparmiare sempre!”. Tale indicazione, unitamente a quella riportata, in neretto, nella lettera che accompagna la brochure (“Perché perdere tempo quando si tratta di risparmiare sempre?”), è idonea a lasciare intendere ai consumatori che i prezzi praticati da Tele2 siano sempre inferiori a quelli degli operatori concorrenti per qualunque tipologia di chiamata.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da Tele2 nella memoria pervenuta, l’avverbio “sempre” non può essere inteso in senso relativo, limitando così il confronto solo alle tariffe Telecom per le telefonate diverse da quelle locali, in quanto, come affermato da questa Autorità in alcuni precedenti, a seguito dell’avvenuta liberalizzazione del settore il confronto indirettamente operato, la rivendicazione di un primato di convenienza non può che essere intesa come riferita a tutti gli operatori concorrenti, indipendentemente dalla quota di mercato da ciascuno posseduta.

La presenza di una tabella in cui le tariffe interurbane di Tele2 sono raffrontate con quelle di Telecom e Infostrada risulta insufficiente a segnalare al consumatore la più circoscritta portata della convenienza pubblicizzata, in considerazione sia della perentorietà del riferimento alla possibilità di risparmiare in ogni occasione contenuto nel messaggio, sia delle modalità grafiche di più evidente percezione con le quali tale possibilità è presentata.

A fronte di tale decodifica e di quanto emerso in sede istruttoria, l’affermazione secondo la quale Tele2 con l’impiego del “Risparmiofono” è in grado di garantire “la sicurezza di risparmiare sempre” non corrisponde al vero, in quanto, come riconosciuto dallo stesso operatore pubblicitario, la prospettata convenienza in termini assoluti è esclusivamente riferita ai prezzi praticati da Telecom Italia.

Peraltro, anche limitando il confronto alle sole tariffe di Telecom Italia risulta che le tariffe di Tele2 non sono “sempre” inferiori a quelle praticate da Telecom. Infatti, come emerso in sede istruttoria, in alcune circostanze le tariffe di Tele2 per le chiamate da rete fissa verso cellulari e per le telefonate verso l’estero, risultano superiori a quelle di Telecom. I messaggi in parola, pertanto, laddove lasciano intendere che con Tele2 si abbia “la sicurezza di risparmiare sempre” è idoneo ad indurre in errore i consumatori ed a pregiudicarne il comportamento economico.

Questi ultimi, infatti, possono essere indotti ad aderire all’offerta promozionale relativa al “Risparmiofono” sulla base del falso convincimento che tale apparecchio permetta sempre e comunque di far “risparmiare senza pensare”, a prescindere, quindi, da una preventiva verifica delle tariffe offerte da altri operatori.

In realtà, stante quanto emerso in sede istruttoria, la convenienza delle tariffe di Tele2, per le telefonate diverse da quelle urbane, non esisterebbe “sempre”, ma solo in certi giorni ed in alcune fasce orarie.

RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei ad indurre in errore i consumatori in relazione alla presunta assoluta convenienza dei prezzi pubblicizzati;

DELIBERA

che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Tele2 Italia SpaSpa, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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