Provvedimento n. 8601 (PI2883) INFOSTRADA-ADSL

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 agosto 2000;

SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTA la propria delibera del 15 marzo 2000, con la quale è stata rigettata l’istanza di sospensione provvisoria della pubblicità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta 24 febbraio 2000, l’Associazione Provider Indipendenti (di seguito Assoprovider), in qualità di associazione di imprese concorrenti, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario volto a promuovere il servizio di accesso ad Internet con tecnologia ADSL, diffuso dalla società Infostrada Spa (di seguito Infostrada) sul sito Internet www.net24.it il 18 febbraio 2000.

Nella richiesta di intervento dell’Assoprovider si evidenzia che i messaggi segnalati sarebbero ingannevoli, in quanto presenterebbero le prestazioni ottenibili attraverso le tecnologie ADSL/ATM in termini di velocità di trasmissione dati con caratteri di assolutezza. In realtà, tali prestazioni potrebbero realizzarsi solo quando il servizio è acquistato da un numero esiguo di clienti o, come sottolineato dall’Assoprovider, al più nella tratta che collega la sede dell’utente e la centrale telefonica Telecom sulla quale l’utente è attestato, mentre nelle ulteriori tratte tali prestazioni sono direttamente dipendenti dal traffico generato sulla rete di dati urbana in tecnologia ATM e, soprattutto, dalla capacità trasmissiva garantita della banda di cui l’Internet Service Provider dispone.

2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento, diffuso da Infostrada sul sito Internet www.net24.it consta di una pagina web principale che presenta la possibilità, mediante richiami ipertestuali, di accedere alle diverse pagine del sito, contenenti approfondimenti relativi ai vantaggi, al test di velocità, alla tecnologia, alle offerte per le aziende, alle condizioni economiche dello stesso, ai requisiti, ecc.

Nella pagina dedicata ai vantaggi si illustra l’offerta “Net 24: l’offerta ADSL di Infostrada per i clienti Business”, la quale viene presentata attraverso le seguenti affermazioni: “Internet a grande velocità e sempre attivo”, “Grande convenienza economica per chi utilizza Internet per lavoro”, “Numerosi servizi professionali inclusi”. Di seguito è riportata la procedura per abbonarsi on-line all’offerta pubblicizzata. Successivamente viene illustrata con maggiore precisione l’offerta “Net24”, attraverso le affermazioni, riportate in evidenza, relative alle prestazioni offerte dal servizio in questione: “Internet ad altissima velocità e con la comodità di una connessione sempre attiva”, “Altissima velocità di navigazione: Niente più attese e con una velocità fino a 640 Kbit/s, puoi scaricare posta elettronica, pagine Internet, file musicali, immagini, filmati e software 10 volte più velocemente rispetto ai normali abbonamenti dial-up”, “Internet sempre attivo: Con Net24 hai una connessione permanente ad Internet. Puoi così ricevere la tua posta elettronica in tempo reale senza più bisogno di doverti connettere ogni volta. Inoltre non paghi più il tempo di connessione e puoi quindi rimanere costantemente connesso ai siti più importanti per avere sempre le notizie in tempo reale”, “...e senza bloccare la linea telefonica: Con Net24 puoi ricevere telefonate o inviare/ricevere fax mentre stai navigando in Internet, senza bisogno di dover installare una linea telefonica aggiuntiva”.

Nella pagina successiva, una tabella presenta alcune differenze indicative del tempo di “download” richiesto da vari tipi di file a varie velocità di collegamento, dalla quale risulta che la velocità di connessione di Net24, a 640 Kbit/s, è 10 volte superiore a quella delle connessioni digitali ISDN e fino a 50 volte superiore a quella delle normali connessioni dial-up a 56 Kbit/s.

La pagina dedicata alla tecnologia presenta una sintetica spiegazione del significato di ADSL e degli impieghi possibili di tale tecnologia. In relazione all’offerta di Infostrada si legge, tra l’altro: “Net24 permette di ricevere dati da Internet (downstream) a velocità fino a 640 Kbit/s e di inviare dati verso Internet (upstream) a velocità fino a 128 Kbit/s. Net24 consente di ridurre notevolmente i tempi necessari per scaricare la propria posta elettronica, per aprire le pagine Web oppure per scaricare file di grandi dimensioni. L’ADSL, essendo una tecnologia asimmetrica, è la soluzione ideale per tutte le applicazioni multimediali che richiedono soprattutto una grande velocità in fase di ricezione come Internet.

La pagina relativa alla descrizione dell’offerta e ai requisiti per abbonarsi illustra, infine, due offerte di Infostrada, l’offerta Net24Pro e Net24Lan, specificando i servizi compresi nelle due offerte e ribadendo le caratteristiche relative, tra l’altro, alla velocità di accesso ad Internet, la quale risulta essere “fino a 640 Kbit/s in ricezione e 128 Kbit/s in trasmissione”. Inoltre, nel descrivere l’offerta Infostrada, si informano gli utenti circa i costi di attivazione e di abbonamento mensile, diversi per le due offerte, specificando che, nel canone mensile di abbonamento, è compreso il modem ADSL. Infine, si avverte di verificare, prima di sottoscrivere l’offerta: 1. di essere in una zona coperta dal servizio, 2. di possedere un computer compatibile con i modem ADSL, 3. quale tipo di filtri richiede il tuo impianto telefonico, 4. di possedere un Lan compatibile con il router Cisco 1417 (in relazione all’offerta Net24Lan).

3. Comunicazioni alle parti

In data 3 marzo è stato comunicato all’Assoprovider, in qualità di segnalante, e a Infostrada, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del citato Decreto Legislativo, in relazione alle caratteristiche del servizio di accesso ad Internet con tecnologia ADSL offerto all’operatore pubblicitario, con particolare riguardo alla velocità di connessione al proprio Internet Service Provider e di navigazione sulla rete Internet.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Infostrada, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti, tra l’altro, la struttura, le caratteristiche e il funzionamento della tecnologia ADSL, con specifiche indicazioni relative alla massima velocità di trasmissione dei dati; le condizioni di utilizzazione del servizio che consentano al consumatore finale di raggiungere la velocità di trasmissione dei dati riportata nei messaggi, specificando quali accorgimenti l’operatore pubblicitario abbia adottato al fine di garantire il conseguimento delle prestazioni promesse o, eventualmente, una velocità di trasmissione minima per ciascun utente.

Con memoria pervenuta, con relativi allegati, in data 13 marzo 2000, Infostrada ha evidenziato quanto segue:

il messaggio pubblicitario diffuso sul sito Internet “www.net24.it” illustra chiaramente le caratteristiche delle due offerte pubblicizzate, Net24Pro e Net24Lan, specificando che la fruizione delle stesse è limitata alla clientela Business, quindi imprese o professionisti dotati di partita Iva;

la denuncia inoltrata dall’Assoprovider, relativa a diversi operatori della telefonia che pubblicizzano offerte volte a promuovere il servizio di accesso ad Internet con tecnologia ADSL, non distingue chiaramente tra i servizi offerti dai diversi operatori: in proposito si chiarisce che, per quanto riguarda le offerte di Infostrada, sia “Net24 Pro”, che “Net24 Lan” hanno una banda minima garantita; inoltre la velocità di connessione attraverso il servizio ADSL di Infostrada può risultare inferiore a quella di una linea ISDN solo in casi marginali, e cioè qualora tutti gli utilizzatori finali operanti sul medesimo lotto - vale a dire 100 utilizzatori, nel caso del servizio Infostrada - siano contemporaneamente collegati alla rete e stiano scaricando informazioni dalla rete stessa

Con memoria pervenuta in data 23 marzo 2000, l’Assoprovider ha ribadito l’ingannevolezza dei messaggi segnalati in relazione all’assolutezza con cui sono state presentate le prestazioni raggiungibili con tecnologia ADSL, anche attraverso la comparazione con tradizionali servizi offerti dagli ISP mediante la rete telefonica pubblica commutata (ISDN e PSTN). Infatti, il miglioramento delle prestazioni su una sola delle tratte di cui si compone il collegamento tra l’utente e Internet non è di per sé sufficiente a garantire un miglioramento complessivo dell’intera connessione. Tale risultato è, invece, funzione di numerose variabili tra le quali la capacità trasmissiva della banda di cui dispone l’ISP e il grado di congestione della rete ATM di Telecom Italia. In particolare, l’Assoprovider ritiene che affinché l’offerta alla clientela finale effettuata dall’Internet Service Provider permetta di recuperare i costi della fornitura all’ingrosso dell’accesso ADSL sia necessario suddividere la capacità di banda su un numero molto elevato di utenti, così producendo una congestione del servizio e la conseguente assegnazione a ciascun utente di capacità di gran lunga inferiori a quelle pubblicizzate. I messaggi segnalati sarebbero ingannevoli in quanto presenterebbero come incondizionatamente raggiungibili prestazioni che in realtà possono essere raggiunte solo con il concorso di molte altre condizioni, in gran parte indipendenti dalla sottoscrizione da parte dell’utente di un abbonamento ADSL.

Con memoria pervenuta in data 10 aprile 2000, Infostrada Spa ha evidenziato quanto segue:

il messaggio pubblicitario contestato è stato diffuso su Internet intorno alla metà del mese di febbraio 2000;

il servizio ADSL di Infostrada prevede una velocità minima garantita a favore dell’utente; con riguardo alla maggiore velocità rispetto ai normali abbonamenti dial-up, pubblicizzata nel messaggio denunciato, è opportuno precisare che il messaggio stesso pone come parametro di valutazione del servizio la diversa velocità di collegamento dial-up, considerando che occorre distinguere tra l’ISDN, collegamento in dial-up, ritenuto “superveloce” e caratterizzato da una velocità costante, e i normali collegamenti dial-up, di regola più lenti e privi di alcuna percentuale di banda trasmissiva garantita;

come evidenziato nella precedente memoria del 13 marzo 2000, la velocità di connessione attraverso il servizio ADSL di Infostrada può risultare inferiore a quella di una linea ISDN solo in casi marginali, e cioè qualora tutti gli utilizzatori finali operanti sul medesimo lotto - vale a dire 100 utilizzatori, nel caso del servizio Infostrada - siano contemporaneamente collegati alla rete e stiano contemporaneamente scaricando informazioni dalla rete stessa; tale ipotesi, pertanto, appare difficilmente verificabile e, pertanto, non rappresenta un limite rilevante dei servizio pubblicizzato.

Alla suindicata memoria risultano allegati:

contratto tipo, stipulato tra Infostrada e Telecom Italia Spa (di seguito Telecom) per la fornitura di servizi di tipologia wholesale basati su tecnologia ADSL/ATM;

condizioni generali di contratto Net24, versione “Pro” e “Lan”, nelle quali si ribadisce la maggiore velocità di connessione ad Internet garantita dalla tecnologia ADSL, la circostanza che il servizio offerto da Infostrada, comprensivo degli apparati necessari (modem e router), dell’installazione e della necessaria assistenza, è diretto solo alle aziende, le caratteristiche del servizio e i prezzi per l’abbonamento all’offerta pubblicizzata nelle due versioni, i quali consistono nel pagamento di un costo di attivazione e di un canone mensile;

una descrizione tecnica del servizio ADSL di cui si avvale Net24, che precisa anche la velocità minima di scaricamento dati da Internet garantita ad ogni utente.

In data 19 maggio 2000 è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire ulteriori informazioni in merito: al numero dei lotti ed alla distribuzione dimensionale dei lotti a disposizione di Infostrada; al numero dei contratti attivati e al numero degli utenti attestati su ciascun lotto di diverse dimensioni; al tasso di occupazione dei lotti dalla data di diffusione dei messaggi ad oggi; eventuali impegni in merito al tasso di occupazione dei lotti; alla banda minima garantita e all’MCR (minimum cell rate) garantito ai singoli utenti finali; alla percentuale di overbooking effettivamente praticata sui lotti di diversa dimensione; alla possibilità, per gli utenti configurati su un determinato lotto, di usufruire della banda residua di altri lotti; al tipo di informazioni che vengono fornite alla clientela finale prima della sottoscrizione del contratto.

Con memoria pervenuta in data 1° giugno 2000, Infostrada ha evidenziato quanto segue:

i lotti acquisiti da Infostrada, in forza di contratto stipulato con Telecom, per il servizio ADSL “Lan”, sono 12, uno per ogni città dove l’offerta è presente; per il servizio ADSL “Pro”, oltre ad un lotto per ogni città, sono stati acquistati ulteriori due lotti per le città di Milano e Roma e un lotto aggiuntivo per la città di Torino, per un totale di 29 lotti;

i lotti assegnati ad Infostrada prevedono la possibilità di attestare sino a cento utenti. Complessivamente i contratti ADSL “Lan” ad oggi attivati da Infostrada sono 40, mentre i contratti ADSL “Pro” attivati sono 168; i lotti sui quali è ad oggi attestato il maggior numero di clienti sono quelli di Torino, Milano e Roma dove, su una potenziale occupazione di 100 utenti ciascuno, sono attestati 30 utenti per lotto;

per banda minima garantita si intende la risorsa di collegamento minima a disposizione del cliente nel caso in cui tutti gli occupanti potenziali del lotto siano contemporaneamente collegati e stiano contemporaneamente scaricando informazioni dalla rete; il servizio “Lan” dispone, nella quasi totalità dei casi, di maggiori risorse rispetto a quelle che l’attuale tecnologia ADSL è in grado di sfruttare, mentre il servizio “Pro” garantisce sempre un servizio migliore rispetto a quello di una linea ISDN. In media la banda minima garantita per il servizio “Lan” è pari a 5336 Kbit/s, mentre per il servizio ADSL “Pro” è di 713 Kbit/s;

Infostrada ha deciso di non effettuare alcun overbooking sui singoli lotti;

le risorse residue di ogni singolo lotto non sono usufruibili dagli utenti degli altri lotti.

Alla suindicata memoria risultano allegati in copia i contratti destinati al cliente finale, il contratto sottoscritto da Infostrada con Telecom Italia Spa e le informazioni fornite agli utenti sul sito Internet “www.net24.it”.

5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo Internet, in data 8 giugno 2000 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 12 luglio 2000, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:

i messaggi in esame, enfatizzando le prestazioni in termini di velocità ottenibili tramite la tecnologia ADSL ed, in particolare, attribuendo tali vantaggi all’intera attività di navigazione in Internet, sono idonei ad indurre i consumatori a ritenere che è possibile ottenere un sostanziale miglioramento delle prestazioni generali del servizio rispetto ai collegamenti in modalità dial-up, quando in realtà, come evidenziato dall’analisi particolareggiata del sistema di accesso ad Internet ed, in particolare, l’utilizzazione della tecnologia ADSL, la concreta possibilità di navigare alle velocità indicate nei messaggi (“fa navigare l’Italia fino a 10 volte più veloce” o “con fast Internet viaggi ad una velocità supersonica, dieci volte superiore a quella tradizionale”) è limitata soltanto al tratto di rete che collega gli utenti al server dell’ISP di riferimento, mentre per le ulteriori tratte la velocità raggiungibile è condizionata, come nei collegamenti tradizionali (linea telefonica commutata e linea telefonica commutata ISDN) dai numerosi fattori di congestione della rete mondiale;

tale induzione in errore è idonea a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori, in quanto questi ultimi possono essere indotti a scegliere le offerte Net 24 pro e Net 24 Lan di Infostrada Spa sulla base dell’errato convincimento che attraverso l’impiego della tecnologia ADSL possa essere ottenuto un servizio con prestazioni superiori all’attività di navigazione nell’intera rete Internet, rispetto a quelli che usano i tradizionali sistemi di collegamento.

6. Valutazioni conclusive

a) Decodifica del messaggio

Il messaggio in esame pubblicizza servizi denominati Net 24 Lan e Net 24 Pro ed enfatizza la possibilità di navigare complessivamente su Internet ad una velocità fino a 10 volte superiore rispetto a quella di un normale collegamento ISDN e fino a 50 volte superiore alle normali connessioni dial-up, ovvero fino alla velocità 640Kbit/s. Tale decodifica è, peraltro, rafforzata dalla circostanza che nella seconda pagina dedicata ai vantaggi dell’offerta viene presentata una tabella di raffronto delle performance dei servizi pubblicizzati rispetto a quelli tradizionali, enfatizzando i valori apicali delle prestazioni. Inoltre, il riferimento ad una serie di esempi pratici appare idoneo ad ingenerare nell’utenza non specialistica la ragionevole aspettativa che sarà ordinariamente possibile raggiungere prestazioni quali, ad esempio, lo scaricamento di pagine Internet, file musicali, immagini, filmati e software 10 volte più velocemente rispetto ai tradizionali collegamenti dia-up.

In considerazione di tale decodifica, non appare rilevare ai fini della valutazione dell’ingannevolezza dei messaggi in esame la distinzione operata dalla parte resistente tra velocità di accesso e velocità di navigazione su Internet, in quanto il messaggio non opera chiaramente tale distinzione e il consumatore non è interessato ad una prestazione parziale (quale potrebbe essere la velocità di connessione alla rete), quanto a quelle complessive richiamate a titolo esemplificativo nel messaggio stesso.

b) Ingannevolezza del messaggio

Per quanto concerne la portata decettiva del messaggio in relazione alla velocità di navigazione su Internet, occorre rilevare che le espressioni “fino a 10 volte più veloce” e “fino a 640 Kbit/s” indicano come ragionevolmente raggiungibile un valore massimo, frutto di un modello teorico, lasciando intendere che ordinariamente non ci si allontana significativamente da tale limite. Giacché Internet è un insieme eterogeneo di reti e la presenza di un collo di bottiglia in qualsiasi parte di tale insieme condiziona la velocità massima di navigazione, tali affermazioni sono da ritenersi non veritiere, a nulla rilevando se tale circostanza possa essere imputata alla connessione alla rete o ad altra parte della rete stessa. Infatti, come evidenziato dalle risultanze istruttorie e sottolineato, anche, dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tale velocità può scendere significativamente in funzione delle caratteristiche dei siti visitati, dell’orario e, in generale, delle caratteristiche di congestione e tecniche dei tratti di rete percorsi. Quindi, anche qualora dovessero essere ritenuti conclusivi gli elementi probatori, addotti dalla resistente, volti a confermare che la velocità di collegamento consentita da una connessione ADSL può effettivamente giungere a 640 kbit/s e consentire prestazioni anche superiori a quelle di un sistema ISDN quando si naviga su Internet, i messaggi sono da ritenersi fuorvianti. Ciò in quanto presentano come incondizionatamente raggiungibili prestazioni che in realtà possono essere ottenute solo con il concorso di molte condizioni, in gran parte indipendenti dalla sottoscrizione da parte dell’utente di un abbonamento ADSL.

Tra i fattori determinanti dell’ingannevolezza del messaggio in esame deve, infatti, essere annoverata l’omissione di ogni avvertenza in merito all’esistenza di un insieme di condizioni necessarie affinché la prestazione apicale pubblicizzata corrisponda alla performance effettivamente riscontrabile dall’utente finale. In tal senso, la presenza di esempi concreti nel contesto del messaggio in questione ne accresce la portata fuorviante, in quanto nella decodifica operata dall’utente non rileva solo il dato tecnico, ma anche la prestazione concreta promessa. Nel caso di specie, dal momento che si attribuisce grande enfasi alle performance ottenibili in termini di velocità di navigazione, l’omissione di un’indicazione chiara circa il fatto che tale parametro può essere significativamente ridotto, e pari a quello di un qualsiasi collo di bottiglia della rete, è da considerarsi significativa.

Parimenti fuorviante risulta l’aver enfatizzato la velocità di connessione, lasciando intendere che essa sarebbe estesa alla navigazione su Internet e omettendo le possibili e statisticamente significative disfunzioni per il collegamento a Internet. Infatti, data la complessità tecnica e la numerosità dei fattori che incidono sulla qualità complessiva del servizio pubblicizzato e considerato che alcune delle variabili difficilmente sono portate a conoscenza degli operatori, stante il loro carattere spesso riservato, risulterà difficile per un comune consumatore, sia pure un utente business, disporre di informazioni chiare ed esaustive ai fini della scelta del tipo di servizio e dell’operatore più adeguato alle sue esigenze.

Ne consegue che, se le informazioni pubblicitarie fanno leva su aspetti non direttamente collegati alle prestazioni proposte e, quindi, enfatizzano come peculiari dati che lo sono solo in parte (come nel caso di specie l’enfasi posta sulla sola velocità raggiungibile nella fase di accesso, senza precisare le condizioni, né che questa non caratterizza anche la navigazione Internet), il messaggio può avere l’effetto di alterare il corretto processo decisionale del potenziale utente.

La portata decettiva di tali messaggi è, inoltre, tanto più rilevante in considerazione del fatto che tale campagna pubblicitaria accompagna il lancio di servizi innovativi, tecnicamente molto sofisticati. Ne consegue la presenza di un’elevata asimmetria informativa tra l’Internet Service Provider ed il potenziale utente non solo al momento della sottoscrizione del contratto, ma anche nel periodo di vigenza dello stesso, stante la difficoltà per l’utente sia di valutare appieno l’adeguatezza delle prestazioni del servizio offerto (infatti velocità della connessione e della navigazione sono difficilmente rilevabili in maniera disgiunta e con esattezza da parte di un’utenza non specialistica), sia di attribuire ad una causa specifica le eventuali disfunzioni del servizio riscontrate.

Al riguardo, nel messaggio si enfatizza il limite di velocità di accesso previsto dalla tecnologia, senza nulla indicare circa le prestazioni effettivamente fornite (quali potrebbero essere ad esempio la banda minima garantita - MCR -, il tasso di concentrazione della banda alla data di diffusione del messaggio o, più in generale, che la classe di servizio configurata nell’offerta wholesale di Telecom Italia non prevede una velocità costante di trasmissione). Il pregiudizio arrecato al consumatore è tanto maggiore in quanto la durata del contratto è annuale, sicché l’utente ha elevati costi di migrazione verso servizi alternativi. Occorre, inoltre, rilevare che la prestazione è funzione, tra gli altri fattori, della congestione della rete e quindi della dotazione infrastrutturale, nonché del numero di utenti attuali e attivabili nel corso della vigenza del contatto. In definitiva, le stesse politiche commerciali adottate dall’operatore sono in grado di influenzare la performance rilevata nel corso della vigenza del contratto.

Considerato che il fornitore non ha assunto alcuna obbligazione in merito ad uno standard qualitativo stabile della prestazione fornita all’utente, sicché non risulta in alcun modo tenuto all’adeguamento delle infrastrutture in relazione alle domande di attivazione, l’omissione di indicazioni chiare circa il fatto che tale parametro può essere significativamente ridotto, e pari a quello di un qualsiasi collo di bottiglia della rete, e delle performance medie attribuibili al servizio di accesso, nel momento in cui si enfatizza la velocità massima raggiungibile, appare costituire un elemento rilevante ai fini di un giudizio di ingannevolezza dei messaggi stessi.

Infatti, sebbene l’informazione relativa alla performance teorica massima del servizio di navigazione su Internet e di accesso sia, comunque, utile per il consumatore nel momento in cui esso si trovi a dover effettuare una scelta tra diversi servizi con caratteristiche solo parzialmente omogenee, dai messaggi in oggetto, per come sono formulati, si desume che tali prestazioni siano incondizionatamente raggiungibili in virtù delle caratteristiche del servizio di accesso fornito. Tale opinione del consumatore viene rafforzata dalla mancata indicazione di elementi informativi ulteriori, quali ad esempio l’indicazione dei limiti ai quali le performance del servizio possono andare incontro e le performance medie registrate dal servizio.

Tale induzione in errore è idonea a pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con conseguente lesione anche dei concorrenti, in quanto può indirizzare la scelta dei potenziali acquirenti verso un servizio, Net 24 Pro e Net 24 Lan, e un operatore, Infostrada, sulla base della convinzione che tale Service Provider fornisca un servizio incondizionatamente migliore di quello raggiungibile sottoscrivendo un contratto per una diversa tecnologia di accesso. Inoltre, sulla base delle caratteristiche indicate nel messaggio, il consumatore potrebbe essere indotto a preferire i servizi ADSL offerti da Infostrada rispetto a quelli offerti da un operatore concorrente.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è da considerarsi ingannevole, in quanto omettendo informazioni indispensabili in ordine ai fattori che influenzano le prestazioni, nonché in ordine alle performance medie raggiungibili dai servizi pubblicizzati, ingenera nei destinatari aspettative non rispondenti alla realtà, con conseguente alterazione delle loro scelte economiche e pregiudizio dei concorrenti;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Infostrada Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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