Provvedimento n. 8446 (PI2829) TIM AUTORICARICA 190

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2000;

SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTA la propria delibera del 25 gennaio 2000, con la quale è stata accolta l’istanza di sospensione provvisoria della pubblicità;

VISTA la propria delibera del 9 marzo 2000, con la quale è stata rigettata l’istanza di perizia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta d’intervento pervenuta in data 10 gennaio 2000, l’Associazione Nazionale per la Tutela degli Operatori ed Utenti della Telefonia (di seguito ANTOUT), in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dei messaggi pubblicitari relativi alla campagna pubblicitaria “Nuova opzione AutoRicarica 190”, diffusi dalla società Telecom Italia Mobile Spa (di seguito TIM), apparsi sui quotidiani “la Repubblica” del 18 e 20 dicembre 1999, “Corriere della Sera” del 20 e 22 dicembre 1999, “Il Giornale” del 20 e 22 dicembre 1999, “Il Messaggero” del 22 dicembre 1999 e “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 22 dicembre 1999.

Nella richiesta di intervento si evidenzia l’ingannevolezza dei suindicati messaggi, in quanto gli stessi promettono, contrariamente al vero, la gratuità del servizio offerto, nella specie “Nuova opzione AutoRicarica 190 - Parli a sole 190 lire/min* e in più TIM ti ricarica gratis mentre rispondi”. In realtà per accedere a tale opzione l’utente dovrebbe pagare 10.000 lire, senza poter essere in concreto informato di tale costo da parte del personale o da alcun messaggio elettronico, in quanto è possibile accedervi automaticamente dal proprio telefonino digitando il n. 916. Inoltre, l’Associazione segnala che le tariffe vengono pubblicizzate a caratteri cubitali senza indicare se le stesse siano comprensive di IVA e scatto alla risposta, rinviando il cliente, attraverso un asterisco, a leggere le effettive condizioni praticate, riportate con caratteri minuscoli.

2. Messaggi

I messaggi oggetto della richiesta di intervento, i quali presentano tutti le medesime caratteristiche, occupano due intere facciate dei quotidiani suindicati. La prima facciata presenta l’immagine di una ragazza che parla ad un telefono cellulare, seguita dall’indicazione di un numero verde. Nella seconda facciata, sotto la dicitura “NUOVA OPZIONE AUTORICARICA 190 - Fino al 31/03/2000”, posta in evidenza, è presente l’affermazione “Parli a sole 190 lire/min*. e in più TIM ti ricarica gratis mentre rispondi.” Di seguito, con caratteri di dimensioni ridotte, si riportano le seguenti informazioni “È rivoluzionaria. È vantaggiosa quanto vorresti. È TIM AutoRicarica 190. La nuova opzione di TIM MENÙ, per tutti i ricaricabili TACS e GSM, che aggiunge la convenienza al piacere di parlare con il tuo telefonino. Fino al 31/03/2000, infatti, spendi solo 190 lire/min*. per chiamare tutti i telefonini TIM e tutti i telefoni Telecom Italia. Tutti i giorni, senza fasce orarie (...). Per tutte le altre chiamate il costo è di 560 lire/min*. Dopo il 31/03/2000, le chiamate verso tutti i numeri TIM e Telecom Italia costeranno 220 lire/min*. Quando ti chiamano, invece, a guadagnarci è la tua ricarica. Infatti, semplicemente rispondendo alle chiamate**provenienti da un altro telefonino TIM, il tuo credito si arricchisce ogni secondo: tutte le volte che accumuli 100 minuti di conversazione, TIM ti accredita automaticamente un bonus di 7200 lire (IVA inclusa) sulla ricarica del tuo ricaricabile TACS o GSM (...)”. Gli asterischi rinviano alle seguenti diciture, riportate con caratteri di dimensioni ridotte “ + IVA 20%. Tariffazione a scatti. Costo indicativo delle chiamate nazionali per minuto di conversazione più scatto alla risposta di 250 lire (+ IVA 20%), comprensive dei primi 5’’ di conversazione. Per i secondi successivi ogni scatto ha un costo di 250 lire (+ IVA 20%) e una durata di 79’’ per le chiamate verso i numeri TIM e Telecom Italia fino al 31/03/2000, di 69’’ dopo il 31/03/2000 e di 27’’ per le altre chiamate”; “Sono esclusi il traffico ricevuto al di fuori del territorio nazionale, i messaggi SMS, i messaggi in segreteria telefonica, i Fax e Dati e le telefonate ricevute su trasferimento di chiamata. Il bonus riconosciuto tramite AutoRicarica 190 non modifica il periodo di validità del servizio ricaricabile”; “ AutoRicarica 190 non è combinabile con le altre opzioni di TIM MENÙ. Per chi è già Cliente TIM MENÙ, l’acquisto di AutoRicarica 190 esclude definitivamente la fruibilità delle precedenti opzioni. Se decidi di passare ad un’altra opzione TIM MENÙ oppure ad un’altra offerta, non avrai diritto al bonus nel frattempo maturato ma non ancora giunto alla soglia di 7.200 lire (IVA inclusa)”. Segue il logo della società.

3. Comunicazioni alle parti

In data 13 gennaio 2000 è stato comunicato al segnalante e a TIM, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo al costo della “Nuova opzione AutoRicarica 190 - Parli a sole 190 lire/min* e in più TIM ti ricarica gratis mentre rispondi”, nonché alle modalità di presentazione dei costi complessivi previsti per la fruizione del servizio pubblicizzato.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a TIM, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti i costi effettivamente praticati ai consumatori che fruiscano della suindicata “nuova opzione”, prospettati nei messaggi.

Con memoria pervenuta, con relativi allegati, in data 20 gennaio 2000, la TIM ha evidenziato quanto segue:

la campagna pubblicitaria a mezzo stampa relativa al servizio “Nuova opzione AutoRicarica 190” si è ormai esaurita, come risulta dalla dichiarazione allegata in atti;

con riferimento al costo di attivazione del servizio, il consumatore che decide di selezionare l’opzione direttamente dal proprio telefonino, digitando il numero gratuito 916, è informato del costo pari a 10.000 lire prima di optare per il servizio offerto, nei seguenti termini: “Le ricordiamo che l’opzione AutoRicarica 190 ha un costo di lire 10.000 IVA inclusa che verranno detratte dal suo credito telefonico”. Segue: “per confermare la scelta dell’opzione AutoRicarica 190 premere [...] altrimenti [...]” e “L’operazione è avvenuta con successo, il suo attuale profilo tariffario è AutoRicarica 190”. Pertanto, il consumatore che legge il messaggio in parola non solo non può essere in alcun modo, per il tenore letterale del medesimo o per la sua composizione complessiva, portato a ritenere che il servizio sia gratuito, ma viene accuratamente informato in tal senso, prima della stipula del contratto, sia che il contratto venga stipulato in uno dei centri autorizzati, sia che venga stipulato telefonicamente;

con riferimento alle condizioni tariffarie, il messaggio informa chiaramente il consumatore, attraverso il rinvio operato dall’asterisco ben visibile, che: 1) al costo di lire 190 deve essere applicata l’IVA; 2) la tariffazione è a scatti; 3) il costo dello scatto alla risposta è pari a 250 lire più IVA, comprensive dei primi 5 secondi di conversazione; 4) ogni scatto, per i secondi successivi, ha un costo di 250 lire più IVA e una durata di 79 secondi per le chiamate verso i numeri TIM e Telecom Italia fino al 31/03/2000, di 69 secondi dopo tale data e di 27 secondi per le altre chiamate. Il messaggio, pertanto, contiene le indicazioni che appaiono indispensabili al fine di fornire una corretta informazione del consumatore. In ogni caso, il messaggio invita i destinatari ad assumere “maggiori informazioni [...] nei centri TIM e nei negozi Il Telefonino”; in proposito, nella pagina a sinistra, compare un numero verde dedicato all’assistenza clienti;

con riferimento all’istanza di sospensiva, essa appare infondata in quanto mancano i presupposti idonei a fondarla: tale mancanza “è desumibile dalla condotta processuale dell’Associazione che non ha fornito alcun elemento a supporto dell’istanza di sospensiva”. In ogni caso, si ribadisce che la campagna pubblicitaria a mezzo stampa è terminata.

Con memoria pervenuta in data 11 febbraio 2000, la TIM ha evidenziato quanto segue:

5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 28 aprile 2000 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 30 maggio 2000, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole (relativamente alla mancata indicazione del costo di attivazione) ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:

6. Valutazioni conclusive

I messaggi in esame sono volti a promuovere l’adesione all’offerta denominata “Nuova opzione Autoricarica 190” di TIM la quale prospetta l’applicazione, fino al 31 marzo 2000, di una tariffa particolarmente vantaggiosa per le chiamate verso tutti i telefonini TIM e tutti i telefoni Telecom Italia. Inoltre, l’offerta pubblicizzata consente, rispondendo alla chiamate provenienti da un altro telefonino TIM, di “ricaricare” il proprio credito telefonico nella misura di lire 7.200 ogni 100 minuti di conversazione.

Tali messaggi, in considerazione delle affermazioni riportate e per l’intero contesto pubblicitario, lasciano intendere che sia possibile usufruire dell’offerta pubblicizzata semplicemente aderendo alla stessa, senza dunque sostenere costi aggiuntivi.

Tuttavia, i messaggi in questione omettono di indicare che in realtà l’adesione all’offerta “Nuova opzione AutoRicarica 190” è subordinata al pagamento di lire 10.000, quale costo di attivazione del servizio offerto dalla TIM.

In tale contesto, l’assenza di un’opportuna, seppur succinta, informazione riguardo all’esistenza di un costo di attivazione del servizio pari al lire 10.000 per gli aderenti all’offerta pubblicizzata, rende ingannevoli i messaggi contestati sotto un profilo omissivo.

Detta omissione, congiuntamente al fatto che il messaggio è caratterizzato da un apprezzabile contenuto informativo, appaiono circostanze idonee a determinare nel consumatore il convincimento che l’attivazione del servizio sia gratuita. Infatti, è ragionevole ritenere che i costi siano stati esplicitati, considerato che tali messaggi indicano, ripetutamente e con enfasi, i vantaggi dell’offerta (“Semplicemente rispondendo alle chiamate provenienti da un altro telefonino TIM, il tuo credito si arricchisce ogni secondo; tutte le volte che accumuli 100 minuti di conversazione, TIM ti accredita automaticamente un bonus di 7200 lire (IVA inclusa) sulla ricarica”) e che una parte rilevante degli stessi è dedicata ad informare i consumatori delle relative limitazioni (“sono esclusi il traffico ricevuto al di fuori del territorio nazionale, i messaggi SMS, i messaggi in segreteria telefonica, i Fax e Dati e le telefonate ricevute su trasferimento di chiamata [()] AutoRicarica 190 non è combinabile con le altre opzioni di TIM MENÙ [...] Se decidi di passare ad un’altra opzione TIM MENÙ oppure ad un’altra offerta, non avrai diritto al bonus nel frattempo maturato ma non ancora giunto alla soglia di 7.200 lire (IVA inclusa)”.

Né potrebbe opinarsi che l’indicazione di un numero verde o di centri specifici, cui rivolgersi per avere ulteriori informazioni, possa valere a sanare l’omissione segnalata, atteso che l’elencazione puntuale delle condizioni dell’offerta lascia senz’altro presumere al consumatore di essere già in possesso di tutte le informazioni necessarie per orientare le proprie scelte di mercato.

La circostanza che l’operatore pubblicitario, nell’ammettere la sussistenza della richiamata omissione informativa nei messaggi, abbia sostenuto che il consumatore verrebbe comunque informato, sia che decida di selezionare l’opzione direttamente dal proprio telefonino, digitando il numero gratuito 916, sia che il contratto venga stipulato in uno dei centri autorizzati, sia che venga stipulato telefonicamente, del costo pari a 10.000 lire prima di optare per il servizio offerto, non vale ad escludere l’ingannevolezza riscontrata. Infatti, la sussistenza del pregiudizio del comportamento economico non richiede la prova del danno patrimoniale concretamente subìto dai consumatori, in quanto il Decreto Legislativo n. 74/92 ha inteso garantire la libertà del destinatario del messaggio pubblicitario di autodeterminarsi, al coperto da ogni possibile influenza ingiusta, anche indiretta, che possa anche solo in via teorica incidere sulle sue scelte e sui riflessi economici delle stesse.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall’operatore pubblicitario, l’importo di lire 10.000, deve ritenersi un elemento rilevante nella valutazione della convenienza dell’offerta, in ragione del fatto che costituisce una voce di costo che il consumatore è tenuto a sostenere.

Alla luce di tali elementi, i messaggi succitati - per l’assenza di ulteriori riferimenti che precisino i limiti della pubblicizzata gratuità - possono ingenerare confusione nei consumatori. Questi, infatti, possono essere indotti a considerare particolarmente conveniente l’offerta pubblicizzata con pregiudizio del loro comportamento economico.

Per quanto riguarda il secondo profilo denunciato (indicazione delle tariffe a caratteri cubitali, depurate dell’IVA e dello scatto alla risposta e rinvio, mediante un asterisco, ad ulteriori e più dettagliate informazioni riportate con caratteri più piccoli), i messaggi pubblicitari riportano integralmente le condizioni di tariffazione applicate dall’operatore pubblicitario ai possibili fruitori dell’offerta “Nuova opzione AutoRicarica 190” di TIM. Pertanto, dal punto di vista della completezza delle informazioni fornite dai messaggi in esame in relazione alle condizioni di fruizione del servizio pubblicizzato, può concludersi che le modalità di prospettazione di tali condizioni tariffarie non siano idonee ad indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche del servizio e al suo prezzo.

Pur essendo giunti a tale conclusione, l’Autorità intende evidenziare che nel settore della telefonia, in cui sempre più proliferano le offerte pubblicitarie degli operatori riguardanti profili tariffari molto articolati e in cui il prezzo finale del servizio è composto da una serie di voci che devono essere computate dal destinatario al fine di percepire l’effettiva convenienza della tariffa proposta, la completezza delle informazioni appare qualificarsi come un onere minimo dell’operatore pubblicitario.

L’Autorità ha già espresso in più occasioni l’auspicio che nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori quale il prezzo, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio siano di immediata percezione.

In questa prospettiva, la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato.

Tale esigenza trova peraltro conferma nell’orientamento del legislatore comunitario, che ha individuato nella precisa, trasparente e univoca indicazione del prezzo di vendita uno strumento per migliorare l’informazione dei consumatori, in quanto consente di valutare e di confrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici. Analoga esigenza è stata considerata dalla Federal Trade Commission statunitense, organismo incaricato per la tutela della concorrenza e la protezione dei consumatori, nella redazione delle recenti linee guida per la pubblicità dei servizi di telefonia.

L’Autorità, pertanto, ritiene indispensabile che gli operatori pubblicitari assicurino nell’immediato non solo la completezza, ma anche la chiarezza delle informazioni relative al prezzo del servizio, evitando di scorporarne gli oneri fiscali ed indicando, con analoga e adeguata evidenza grafica o sonora, tutte le componenti che concorrono al suo computo ed il meccanismo di tariffazione adottato, al fine di migliorare l’informazione fornita al consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e ferme le suesposte considerazioni sulla chiarezza dei messaggi pubblicitari, che i messaggi diffusi dalla società Telecom Italia Mobile Spa sulla stampa quotidiana, descritti al punto 2 del presente provvedimento, non siano idonei ad indurre in errore i consumatori in relazione alle caratteristiche del servizio, con riguardo alle modalità di tariffazione;

RITENUTO, inoltre, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi diffusi dalla società Telecom Italia Mobile Spa sulla stampa quotidiana, descritti al punto 2 del presente provvedimento, siano idonei ad indurre in errore i consumatori in relazione al costo di attivazione del servizio, potendo, pertanto, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Telecom Italia Mobile Spa sulla stampa quotidiana, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

p.IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Fattori

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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