
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2000;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Con richiesta di intervento pervenuta in data 5 gennaio 2000, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario relativo ai servizi di telefonia fissa offerti dalla società Tele2 Spa (di seguito Tele2), diffuso sul settimanale “Oggi” del 10 novembre 1999.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio pubblicitario omette di indicare l’addebito minimo di un minuto di conversazione per ogni chiamata, introdotto dal 1° novembre 1999 per i vecchi e nuovi abbonati ai servizi di Tele2.
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento occupa una intera facciata del settimanale “Oggi” del 10 novembre 1999. In alto, in caratteri di particolare evidenza, si legge: “L’ultima bolletta del telefono ti ha lasciato senza parole?”. Di seguito è riportata la seguente tabella:
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Interurbane in tutta Italia |
Interurbane in tutta Italia |
Al di sotto della tabella si legge:
“Attivare il servizio di telefonia fissa Tele2 è un gesto facile. Stesso apparecchio e stesso numero. Attivazione gratuita. Nessun canone, nessun impegno, nessuno scatto alla risposta. Tariffe convenienti anche per cellulari ed estero. Servizio Clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.
Infine è riportato il numero verde al quale rivolgersi “per informazioni e attivazione gratuita” e il logo della società.
In data 18 febbraio 2000 è stato comunicato al segnalante e a Tele2, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla sua idoneità -per le affermazioni riportate e per le omissioni informative riscontrabili- ad indurre in errore il destinatario sulle condizioni di erogazione dei servizi di telefonia fissa forniti da Tele2, con specifico riguardo alla modalità di presentazione delle tariffe al minuto per le telefonate interurbane in Italia (costi e IVA prospettati separatamente) ed alla circostanza che venga applicato un addebito fisso di un minuto di conversazione sulle chiamate interurbane, verso cellulari e per l’estero.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Tele2, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione circa le condizioni di erogazione dei servizi di telefonia fissa di Tele2, l’eventuale applicazione di un addebito fisso di un minuto di conversazione, indicando i relativi presupposti, l’ambito di applicazione e la data di decorrenza e chiarendo se vi sia stato un mutamento - durante il periodo di diffusione del messaggio in contestazione - nelle condizioni di fornitura dei servizi telefonici di Tele2, con particolare riguardo all’applicazione dell’addebito minimo di un minuto di conversazione sulle chiamate effettuate.
Con memoria pervenuta in data 10 marzo 2000, Tele2 ha evidenziato quanto segue:
In data 20 aprile 2000 è stato richiesto a Tele2 di fornire documentazione inerente il fatto che l’addebito minimo di un minuto di conversazione per ogni chiamata in telefonia fissa è stato adottato da Tele2 a partire dal 13 novembre 1999, nonché di chiarire le circostanze che hanno portato alla diffusione di un messaggio in cui non era indicata l’esistenza di un addebito minimo. In relazione a tale profilo, si è richiesto di precisare le eventuali iniziative intraprese ai fini di una tempestiva modifica del messaggio.
Con memoria pervenuta in data 16 maggio 2000, la Tele2 ha evidenziato quanto segue:
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 17 maggio 2000 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 9 giugno 2000, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:
nel messaggio in esame non è riportata in alcun modo l’informazione relativa all’addebito minimo di un minuto di conversazione per ogni chiamata interurbana, verso cellulari e per l’estero tramite i servizi di telefonia fissi offerti da Tele2;
la lettura del messaggio nel suo complesso, anche e soprattutto alla luce dell’intera programmazione pubblicitaria coeva, induceva nel lettore la convinzione che, al contrario di quanto finora effettuato dal gestore monopolista della telefonia fissa, utilizzando i servizi di telefonia offerti da Tele2 si sarebbe pagato solo il “consumo effettivo”; proprio tale convincimento collide, invece, con la realtà delle tariffe applicate, atteso che all’utente viene invece addebitato il costo di un minuto di conversazione;
il messaggio non appare invece ingannevole in relazione all’indicazione delle tariffe con evidenziazione separata di costi e IVA. L’informazione in ordine al costo effettivo e complessivo della telefonata effettuata con il servizio reclamizzato appare correttamente fornita mediante richiamo della parte inferiore del messaggio, ove, seppure a caratteri più ridotti, sono contenute le informazioni necessarie per una corretta comprensione della reale portata economica dell’offerta.
L’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto del presente procedimento deve essere valutata con riferimento a due distinti profili inerenti le condizioni economiche di fornitura dei servizi di telefonia di Tele2.
Il primo profilo riguarda la mancata indicazione nel messaggio dell’esistenza di un addebito minimo di un minuto di conversazione per ogni chiamata telefonica1 .
Nel caso di specie, tale omissione risulta rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92: il presentare il costo di un servizio di telefonia espresso in lire al minuto, senza alcuna ulteriore precisazione circa il meccanismo di tariffazione adottato, può infatti lasciare intendere ai consumatori, come più volte affermato da questa Autorità2 , che l’addebito relativo alle conversazioni si basi sulla tariffazione a secondi. Su tale presupposto - nel caso di specie confermato dalla precedente campagna pubblicitaria posta in essere dall’operatore - il consumatore sarà indotto a ritenere che, nel caso di telefonate di durata inferiore ai sessanta secondi, il prezzo da pagare corrisponda alla frazione di minuto consumata. In realtà, per la presenza dell’addebito minimo sopra citato, di cui non si fa alcun cenno nel messaggio, tale convincimento risulterà erroneo, con possibile pregiudizio delle scelte economiche compiute dal consumatore.
In relazione invece alle condizioni di erogazione dei servizi di telefonia fissa forniti da Tele2, con specifico riguardo alla modalità di presentazione delle tariffe al minuto per le telefonate interurbane in Italia (indicazione del costo al minuto cui va aggiunta l’IVA), si deve osservare che il messaggio in questione, a parte l’omissione circa l’esistenza del suddetto addebito minimo prima esaminato, riporta integralmente le condizioni di tariffazione applicate dall’operatore pubblicitario agli utenti del servizio. Pertanto, dal punto di vista della completezza delle informazioni fornite dai messaggi in esame in relazione alle condizioni di fruizione del servizio pubblicizzato, può concludersi, in conformità con quanto ritenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che le modalità di prospettazione di tali condizioni tariffarie non siano idonee ad indurre in errore i consumatori in merito al prezzo del servizio.
Pur essendo giunta a tale conclusione, l’Autorità intende evidenziare che nel settore della telefonia, in cui sempre più proliferano le offerte pubblicitarie degli operatori riguardanti profili tariffari molto articolati e in cui il prezzo finale del servizio è composto da una serie di voci che devono essere computate dal destinatario al fine di percepire l’effettiva convenienza della tariffa proposta, la completezza delle informazioni appare qualificarsi come un onere minimo dell’operatore pubblicitario.
L’Autorità ha già espresso in più occasioni l’auspicio che nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori quale il prezzo, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio siano di immediata percezione.
In questa prospettiva, la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato.
Tale esigenza trova peraltro conferma nell’orientamento del legislatore comunitario, che ha individuato nella precisa, trasparente e univoca indicazione del prezzo di vendita uno strumento per migliorare l’informazione dei consumatori, in quanto consente di valutare e di confrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici. Analoga esigenza è stata considerata dalla Federal Trade Commission statunitense, organismo incaricato per la tutela della concorrenza e la protezione del consumatore, nella redazione delle recenti linee guida per la pubblicità dei servizi di telefonia.
L’Autorità, pertanto, ritiene indispensabile che gli operatori pubblicitari assicurino nell’immediato non solo la completezza, ma anche la chiarezza delle informazioni relative al prezzo del servizio, evitando di scorporarne gli oneri fiscali ed indicando, con analoga e adeguata evidenza grafica o sonora, tutte le componenti che concorrono al suo computo ed il meccanismo di tariffazione adottato, al fine di migliorare l’informazione fornita al consumatore ed agevolare il raffronto dei prezzi.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame, a causa dell’omessa indicazione dell’esistenza di un addebito minimo pari a un minuto di conversazione, è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle condizioni alle quali il servizio è offerto, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
RITENUTO, inoltre, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione, e ferme le suesposte considerazioni sulla chiarezza dei messaggi pubblicitari, che il messaggio pubblicitario in questione non sia idoneo ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle modalità di tariffazione;
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Tele2 Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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p.IL
SEGRETARIO GENERALE |
IL
PRESIDENTE |
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1 Tale addebito implica che le chiamate di durata inferiore ai sessanta secondi siano ugualmente conteggiate come telefonate del costo di un minuto. Ne deriva che l’addebito risulta completamente assorbito per telefonate che superino il minuto, in ciò differenziandosi dallo scatto alla risposta che rappresenta un costo fisso non totalmente ammortizzabile che si va ad aggiungere a quello variabile legato al tempo di conversazione.
2 Si vedano, ad esempio i recenti provvedimenti n. 8256 (PI2747 Nuovi scatti TIM a 170 lire/minuto) e n. 8262 (PI2825 Omnitel Personal Italy) del 3 maggio 2000, pubblicati in Bollettino n. 17-18/2000.
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