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Provvedimento n. 10279 (PI3504) MASSAGGIO LIBERO-INFOSTRADA SU INTERNET

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2001;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 29 maggio 2001, integrata in data 22 giugno 2001, l’associazione di consumatori CODACONS, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diretto a reclamizzare il servizio di accesso ad Internet, denominato “Libero”, fornito dalla società INFOSTRADA Spa, diffuso nei giorni 20, e 28 giugno 2001 attraverso la rete Internet al sito http://www.infostrada.it e da due siti ad esso collegati (http://libero.iol.it/ e http://registrazione.iol.it/start. asp).

L'associazione segnalante lamenta che il messaggio sarebbe ingannevole, in quanto, a fronte di una dichiarazione di gratuità del servizio di cui si propone l’abbonamento on line, l’impresa fornitrice condiziona l’accesso ai propri servizi all’accettazione di oneri passivi non economici, quali la profilazione commerciale del cliente e l’obbligo di ricezione di e-mail pubblicitarie.

2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito dal link ipertestuale “Abbonati ora, è gratis”, disposto sulla pagina web www.infostrada.it, nonché da due pagine web ad esso collegate (http://libero.iol.it/ e http://registrazione.iol.it/start. asp) a cui si accede attivando il suindicato link ipertestuale, dove sono riportati il modulo di iscrizione, l’informativa di Infostrada circa le caratteristiche del servizio, attraverso il link intitolato “Informativa ai sensi della legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali” ([...] b. elaborazione dei dati personali da Lei forniti e di quelli desunti dalle Sue navigazioni in rete allo scopo di definire il suo profilo commerciale; c. utilizzo del suo profilo commerciale da parte di Infostrada per finalità di marketing e promozionali proprie di Infostrada; d. raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativo-contabili, compresa l’eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali, [...]”), le condizioni generali del contratto, le operazioni di trattamento dei dati personali ed, infine, le informazioni dovute ai sensi del Decreto Legislativo n. 185/99. Queste ultime informazioni sono contenute di seguito, ma in modo separato nella stessa pagina web del modulo di registrazione ed attraverso tre finestre di testo che, mediante l’utilizzo di una barra di scorrimento verticale, permette la lettura e la stampa integrale delle stesse.

In fondo alla pagina stessa del modulo di iscrizione, sono contenuti due bottoni recanti la dicitura “accetto” e “non accetto”, ai fini del “Consenso al trattamento dei dati personali”. Una volta accettate le condizioni contrattuali e rilasciato il consenso al trattamento dei dati (solo quello necessario per abbonarsi), si passa ad una pagina successiva del sito, nella quale viene indicato lo username e la password prescelti.

3. Comunicazione alle parti

In data 13 agosto 2001 è stato comunicato all'associazione segnalante e alla società Infostrada Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3, del citato Decreto Legislativo, in relazione alle condizioni di attivazione e di fornitura del servizio denominato “Libero”.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni, supportate da documentazione giustificativa, in merito ai seguenti profili:

Con memoria pervenuta in data 19 settembre 2001, la società Infostrada Spa ha esposto quanto segue:

5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso la rete Internet, come sopra specificato, in data 25 ottobre 2001 è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Nel parere pervenuto in data 4 dicembre 2001, la suddetta Autorità ha rilevato che l’utilizzo del servizio reclamizzato, nel caso di specie, è subordinato all’accettazione, da parte dell’utente, di alcune condizioni consistenti, in particolare, nel trattamento dei dati personali per finalità commerciali, nell’invio di messaggi pubblicitari alla casella di posta elettronica, nel monitoraggio della navigazione sui siti Internet al fine di individuare gli interessi dell’utente e selezionare, conseguentemente, le e-mail da trasmettere.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha quindi osservato che tali clausole, alla cui accettazione è subordinata la registrazione, in quanto impongono specifiche condizioni di fruibilità dell’offerta, sono configurabili come vere e proprie prestazioni passive. L'Autorità citata ha dunque considerato che il messaggio in esame, in quanto omette di informare sin dal primo contatto pubblicitario quali siano e in cosa consistono tali oneri passivi previsti in capo al consumatore, è idoneo a indurre in errore i consumatori

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pertanto, ritenuto che il messaggio presentasse omissioni informative in ordine alle condizioni alle quali è prestato il servizio offerto, ha espresso parere nel senso che il messaggio in esame vìola il disposto degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.

6. Valutazioni conclusive

In via preliminare, si ritiene che, in considerazione del mezzo di diffusione e della struttura della fattispecie in esame, sia il bottone presente sulla home page di Infostrada, sia la pagina ad esso collegata tramite link ipertestuale, configura un unico messaggio pubblicitario. Infatti, nel caso di specie, da un lato sussiste un collegamento logico tra il link in parola e la pagina contenente il modulo di adesione e le informazioni relative ai servizi offerti e, dall’altro l’attivazione del link “Abbonati ora è Gratis” collega l’utente direttamente ed univocamente a tali pagine web. In quest’ottica, il claim in oggetto può considerarsi come facente parte di un più ampio ed unico messaggio, il cui contenuto è articolato su più schermate senza che queste ultime risultino frammentate o rinvenibili in un diverso contesto o in un momento disgiunto.

Nel merito, il messaggio in esame promuove l’abbonamento al servizio gratuito di accesso a Internet denominato Libero, fornendo una breve sintesi delle caratteristiche del servizio pubblicizzato e il modulo di iscrizione nella pagina web cui è collegato il link “Abbonati ora è Gratis”. Nella parte inferiore di tale pagina web sono riportate di seguito, e in modo separato, tre finestre di testo, regolate da una barra di scorrimento verticale, contenente le condizioni generali di contratto, il consenso al trattamento dei dati personali, e l’informativa concernente il profilo commerciale dell’utente.

La sezione relativa all’Informativa di Infostrada, cui si accede mediante il link intitolato “Informativa ai sensi della legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali”, è riportato con caratteri ridotti rispetto a quelli utilizzati all’inizio della pagina per descrivere il servizio offerto ed indica nelle lettere “b.”, “c.” e “d.” come verranno utilizzati i dati personali da parte dell’operatore ([...] b. elaborazione dei dati personali da Lei forniti e di quelli desunti dalle Sue navigazioni in rete allo scopo di definire il suo profilo commerciale; c. utilizzo del suo profilo commerciale da parte di Infostrada per finalità di marketing e promozionali proprie di Infostrada; d. raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativo-contabili, compresa l’eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali, [...]”.

Gli artt. 4 e 6 delle condizioni generali di contratto, che possono essere visualizzati solo azionando la barra di scorrimento verticale della finestra di testo, affermano, rispettivamente, che “ [...] il Cliente acconsente ed autorizza espressamente Infostrada ed Italia Online [..] nei limiti previsti dal consenso al trattamento dei dati personali eventualmente espresso, ai sensi della legge 675/96, per l’invio dei messaggi pubblicitari” (art. 4) e che “Per profilazione si intende il processo mediante il quale possono essere rilevate le attitudini commerciali del cliente manifestate attraverso le navigazioni. Infostrada adotterà un sistema di profilazione degli utenti Libero basato sull’analisi degli accessi ad una lista predefinita di siti che meglio rappresentano gli interessi del Cliente da un punto di vista strettamente ed esclusivamente commerciale [..]” (art. 6). Pertanto, l'operatore pubblicitario vincola il consumatore, a fronte dell'eliminazione del canone di abbonamento, ad accettare di ricevere una pubblicità commerciale nella propria posta elettronica, nonché ad autorizzare il monitoraggio della propria navigazione in Internet, sia pure solo relativamente ad alcuni siti, al fine di ponderare e scegliere l’invio delle mail pubblicitarie sulla base dei propri interessi

Al riguardo si osserva che l'obbligo in capo al destinatario di tollerare l'invio per posta elettronica di messaggi pubblicitari, “profilati” sulla base del proprio utilizzo della rete via Internet, può configurarsi come una vera e propria prestazione passiva.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che attua nel nostro ordinamento nazionale la Direttiva n. 97/7/CE in materia di contratti a distanza, “l'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo da parte del consumatore”. L'ordinamento, pertanto, riconosce al consumatore il diritto di non essere destinatario di comunicazioni d'impresa veicolate attraverso talune tecniche di comunicazione a distanza. Si tratta di un diritto disponibile, con consenso esplicito e preventivo, e sicuramente negoziabile; per tale ragione, la circostanza che l'operatore subordini la prestazione di un servizio espressamente qualificato come gratuito all'atto di disposizione di questo diritto non può considerarsi indifferente ai fini della valutazione della convenienza dell'offerta.

Ciò premesso, il messaggio in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall’operatore, per le sue modalità di presentazione, contiene una serie di elementi che, valutati nel loro complesso, sono idonei ad indurre in errore i destinatari, non consentendo loro di avere una chiara percezione del fatto che l’adesione all’offerta del servizio qualificato come gratuito comporta sia che l’utente sarà tenuto a ricevere mail pubblicitarie tramite posta elettronica, sia che verrà assoggettato al c.d. processo di “profilazione”, mediante il quale l’operatore pubblicitario, attraverso l’analisi dei siti Internet frequentati dall’utente, individua gli interessi commerciali dell’abbonato al fine di poter indirizzargli mail pubblicitarie attinenti ai settori merceologici presumibilmente in linea con le abitudini commerciali del destinatario di tali pubblicità.

Al riguardo, si osserva che le menzionate clausole di adesione al servizio offerto, imponendo al consumatore le specifiche ed onerose condizioni di fruibilità dell’offerta sopra descritte, assumono per i destinatari un rilevo decisivo ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza del servizio pubblicizzato. La circostanza che tali condizioni non siano immediatamente e chiaramente percepibili, in quanto, nel caso di specie, sono contenute nella finestra di testo che riporta le condizioni generali di contratto, risulta idonea a indurre i consumatori in errore, potendo peraltro pregiudicarne indebitamente il comportamento economico.

Né l’idoneità ingannatoria può essere esclusa dalla circostanza che il consumatore avesse la possibilità di accedere al testo integrale delle condizioni generali di contratto scorrendole al video prima di sottoscrivere l’abbonamento denominato “Libero”, poiché deve ritenersi che il Decreto Legislativo n. 74/92 abbia inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa.

Si rileva, inoltre, che l’utilizzo di alcune finestre di testo peraltro di dimensioni estremamente ridotte - che contengono integralmente le condizioni generali di contratto - non consente, comunque, un’agevole e immediata individuazione delle clausole relative all’invio delle mail pubblicitarie, né del citato processo di “profilazione” dell’utente.

In conclusione si ritiene che, nel caso di specie, il generale principio di trasparenza e correttezza della comunicazione pubblicitaria imponga all'operatore di esplicitare nel messaggio pubblicitario, con chiarezza ed autonoma evidenza, quali siano, e in che cosa consistano, i rilevanti oneri previsti in capo al consumatore dalle condizioni generali di contratto, a fronte dell’enfasi utilizzata nel prospettare il servizio di accesso a Internet come gratuito, potendo altrimenti il consumatore essere indotto in errore relativamente al contenuto stesso ed alla convenienza dell'offerta, con pregiudizio del suo comportamento economico.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio diffuso dalla società Infostrada Spa è idoneo a indurre in errore i consumatori in relazione alle condizioni alle quali il servizio di accesso a Internet risulta in concreto prestato;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Infostrada Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *


1 Provvedimento deliberato in data 17 febbraio 2000, caso PI2671-Libero Infostrada, nel Boll. n. 7/2000.


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