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Provvedimento n. 10278 (PI3503) MESSAGGIO KATAWEB SU INTERNET

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2001;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 29 maggio 2001, integrata in data 22 giugno 2001, l’associazione di consumatori CODACONS, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diretto a reclamizzare il servizio di accesso ad Internet, denominato “FreeInternet”, fornito dalla società Kataweb Spa (di seguito Kataweb), diffuso nei giorni 20, e 28 giugno 2001 attraverso la rete Internet all’indirizzo www.kataweb.it e da due siti ad esso collegati (http://www.kataweb.it/servizi/freeinternet/index.html e http://www.kataweb.it/servizi/freeinternet/abbonarsiprivato.html).

L'associazione segnalante lamenta che il messaggio sarebbe ingannevole, in quanto, a fronte di una dichiarazione di gratuità del servizio di cui si propone l’abbonamento on line, l’impresa fornitrice condiziona l’accesso ai propri servizi all’accettazione di oneri passivi non economici, quali la profilazione commerciale del cliente e l’obbligo di ricezione di e-mail pubblicitarie.

2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito dal link ipertestuale “Free Internet”, disposto sulla pagina web http://www.kataweb.it, nonché dalle pagine www.kataweb.it/servizi/freeinternet/index.html e http://www.kataweb.it/servizi/freeinternet/abbonarsiprivato.html, la quale contiene il modulo di iscrizione, l’informativa concernente l’accettazione delle clausole contrattuali, l’approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, nonché, infine, l’informativa ai sensi della legge n. 675/96. Le informative concernenti le clausole contrattuali, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile e il trattamento dei dati personali sono presentante tramite una finestra di testo che, mediante l’utilizzo di una barra di scorrimento verticale, permette la lettura e la stampa integrale delle stesse.

3. Comunicazione alle parti

In data 13 agosto 2001 è stato comunicato all'associazione segnalante e alla società Kataweb, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3, lettere a) e b), del citato Decreto Legislativo, in relazione alle condizioni di attivazione e di fornitura del servizio denominato “Kataweb Free Internet”.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni, supportate da documentazione giustificativa, in merito ai seguenti profili:

Con memoria pervenuta in data 14 settembre 2001, la società Kataweb ha esposto quanto segue:

5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso la rete Internet, come sopra specificato, in data 25 ottobre 2001 è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Nel parere pervenuto in data 4 dicembre 2001, la suddetta Autorità ha rilevato che l’utilizzo del servizio reclamizzato, nel caso di specie, è subordinato all’accettazione, da parte dell’utente, di alcune condizioni consistenti, in particolare, nel trattamento dei dati personali per finalità commerciali, nell’invio di messaggi pubblicitari alla casella di posta elettronica, nel monitoraggio della navigazione sui siti Internet al fine di individuare gli interessi dell’utente e selezionare, conseguentemente, le e-mail da trasmettere.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha quindi osservato che tali clausole, alla cui accettazione è subordinata la registrazione, in quanto impongono specifiche condizioni di fruibilità dell’offerta, sono configurabili come vere e proprie prestazioni passive.

L'Autorità citata ha, dunque, considerato che il messaggio in esame, in quanto omette di informare sin dal primo contatto pubblicitario quali siano e in cosa consistono tali oneri passivi previsti in capo al consumatore, è idoneo a indurre in errore i consumatori.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pertanto, ritenuto che il messaggio presentasse omissioni informative in ordine alle condizioni alle quali è prestato il servizio offerto, ha espresso parere nel senso che il messaggio in esame vìola il disposto degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.

6. Valutazioni conclusive

Si ritiene che, in considerazione del mezzo di diffusione e della struttura della fattispecie in esame, sia il bottone presente sulla home page di Kataweb, sia le pagine ad esso collegate tramite link ipertestuale, configurano un unico messaggio pubblicitario. Infatti, nel caso di specie, da un lato sussiste un collegamento logico tra il link in parola e la pagina contenente il modulo di adesione e le informazioni relative ai servizi offerti e, dall’altro l’attivazione del link “Internet Gratis” collega l’utente direttamente ed univocamente a tali pagine web. In quest’ottica, i claim in oggetto possono considerarsi come facenti parte di un più ampio ed unico messaggio il cui contenuto è articolato su più schermate senza che queste ultime risultino frammentate o rinvenibili in un diverso contesto o in un momento disgiunto.

Nel merito, il messaggio in esame promuove l’abbonamento al servizio gratuito di accesso a Internet denominato “Kataweb Free Internet”, fornendo la possibilità di ottenere informazioni sulle caratteristiche del servizio pubblicizzato e il modulo di iscrizione nella pagina web cui è collegato il link “Free Internet”. Nella parte inferiore di tale pagina web sono riportate tre finestre di testo, regolate da una barra di scorrimento verticale, contenente le informative relative al trattamento dei dati personali, alle Condizioni Generali di Contratto e l’approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

In particolare, l’art. 8, comma 2 delle condizioni generali di contratto, che può essere visualizzato solo azionando la barra di scorrimento verticale della finestra di testo, prevede che “ [...] L’utente rilascia altresì il proprio consenso a che i propri dati siano trattati per le finalità di informazioni commerciali o di invio di messaggi pubblicitari o di comunicazione commerciali interattiva da parte di Kataweb ovvero di società dalla stessa controllate o società facente parte del Gruppo Editoriale L’Espresso Spa”. Pertanto, l'operatore pubblicitario vincola il consumatore, a fronte dell'eliminazione del canone di abbonamento, ad accettare la ricezione di pubblicità commerciale nella propria posta elettronica.

Al riguardo si osserva che l'obbligo in capo al destinatario di tollerare l'invio per posta elettronica di messaggi pubblicitari può configurarsi come vera e propria prestazione passiva.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che attua nel nostro ordinamento nazionale la Direttiva n. 97/7/CE in materia di contratti a distanza, “l'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo da parte del consumatore”. L'ordinamento, pertanto, riconosce al consumatore il diritto di non essere destinatario di comunicazioni d'impresa veicolate attraverso talune tecniche di comunicazione a distanza. Si tratta di un diritto disponibile, con consenso esplicito e preventivo, e sicuramente negoziabile; per tale ragione, la circostanza che l'operatore subordini la prestazione di un servizio espressamente qualificato come gratuito all'atto di disposizione di questo diritto non può considerarsi indifferente ai fini della valutazione della convenienza dell'offerta.

Ciò considerato, il messaggio in esame, per le sue modalità di presentazione, contiene una serie di elementi che, valutati nel loro complesso, sono idonei ad indurre in errore i destinatari, non consentendo loro di avere una chiara percezione del fatto che l’adesione all’offerta del servizio in questione, qualificato come gratuito, e il consenso al trattamento dei dati personali, comportano che l’utente sarà tenuto a ricevere mail pubblicitarie tramite posta elettronica.

Al riguardo, si osserva che le menzionate clausole di adesione al servizio offerto, imponendo al consumatore le specifiche ed onerose condizioni di fruibilità dell’offerta sopra descritte, assumono per i destinatari un rilevo decisivo ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza del servizio pubblicizzato. La circostanza che tali condizioni non siano immediatamente e chiaramente percepibili, in quanto, nel caso di specie, sono contenute nella finestra di testo che riporta le condizioni generali di contratto, risulta idonea a indurre i consumatori in errore, potendo peraltro pregiudicarne indebitamente il comportamento economico.

Né l’idoneità ingannatoria può essere esclusa dalla circostanza che il consumatore avesse la possibilità di accedere al testo integrale delle condizioni generali di contratto, a quello relativo all’approvazione ai sensi degli articoli del Codice Civile, nonché, infine, all’informativa ai sensi della legge n. 675/96, scorrendole al video prima di sottoscrivere l’abbonamento denominato “Kataweb Free Internet”, poiché deve ritenersi che il Decreto Legislativo n. 74/92 abbia inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa.

Si rileva, inoltre, che l’utilizzo di una finestra di testo peraltro di dimensioni estremamente ridotte - che contengono integralmente le condizioni generali di contratto, l’approvazione ai sensi degli articoli del codice civile e l’informativa e consenso ai sensi della legge n. 675/96 -, nonché la circostanza che la stessa rechi un’intestazione che non attiene direttamente all’oggetto delle condizioni contrattuali non consente, comunque, un’agevole e immediata individuazione delle clausole relative all’invio delle mail pubblicitarie.

In conclusione, si ritiene che nel caso di specie il generale principio di trasparenza e correttezza della comunicazione pubblicitaria imponga all'operatore di esplicitare nel messaggio pubblicitario, con chiarezza ed autonoma evidenza quali siano e in che cosa consistano i rilevanti oneri previsti in capo al consumatore dalle condizioni generali di contratto, a fronte dell’enfasi utilizzata nel prospettare il servizio di accesso a Internet come gratuito, potendo altrimenti il consumatore essere indotto in errore relativamente al contenuto stesso ed alla convenienza dell'offerta, con pregiudizio del suo comportamento economico.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio in esame è idoneo ad indurre in errore i consumatori in relazione alle condizioni alle quali il servizio di accesso a Internet risulta in concreto prestato;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Kataweb Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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