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Provvedimento n. 10277 (PI3502) MESSAGGIO CALTANET SU INTERNET

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2001;

SENTITO il Relatore Professore Nicola Occhiocupo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 29 maggio 2001, integrata in data 22 giugno 2001, l’associazione di consumatori CODACONS, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diretto a reclamizzare il servizio di accesso gratuito ad Internet, denominato “Internet gratis”, fornito dalla società Caltanet Spa (di seguito società Caltanet), diffuso nei giorni 20 giugno e 18 luglio 2001, attraverso la rete Internet al seguente indirizzo: http://www.caltanet.it e da due siti ad esso collegati: http://www.caltanet.it/registrazione/registrazione.phtml e http://www.caltanet.it/registrazione/reg_privato.ptml?utente=0&idSer=&id=.

L'associazione segnalante lamenta che il messaggio sarebbe ingannevole, in quanto, a fronte di una dichiarazione di gratuità del servizio di cui si propone l’abbonamento on line, l’impresa fornitrice condiziona l’accesso ai propri servizi all’accettazione di oneri passivi non economici, quali la profilazione commerciale del cliente.

2. Messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito dal link ipertestuale “Internet Gratis”, disposto sulla pagina web http://www.caltanet.it, e dalle pagine http://www.caltanet.it/registrazione/registrazione.phtml e http://www.caltanet.it/registrazione/reg_privato.phtml?utente=0&idSer=&id=, le quali contengono una breve descrizione del servizio di connessione ad Internet, il modulo di iscrizione e l’informativa concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, nonché l’autorizzazione per il “Log” elettronico.

In fondo alla stessa pagina sono visualizzati due bottoni recanti la dicitura “invia” e “annulla”, ai fini del “l’autorizzazione al trattamento dei dati personali” contenuti nel modulo “Dati anagrafici” e “l’autorizzazione alla registrazione automatica, tramite un apposito Log elettronico, dei collegamenti in rete [...] effettuati” dall’utente.

3. Comunicazione alle parti

In data 13 agosto 2001 è stato comunicato all'associazione segnalante e alla società Caltanet Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3, del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche ed alle condizioni di attivazione e di fornitura del servizio denominato “Internet gratis”, in relazione alle condizioni di attivazione e di fornitura del servizio denominato “Internet Gratis”.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni, supportate da documentazione giustificativa, in merito ai seguenti profili:

Con memoria pervenuta in data 17 ottobre 2001, la società Caltanet ha esposto quanto segue:

In allegato alla memoria, l’operatore ha trasmesso la copia integrale delle condizioni contrattuali fornite agli abbonati.

5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso attraverso la rete Internet, come sopra specificato, in data 25 ottobre 2001 è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Nel parere pervenuto in data 4 dicembre 2001, la suddetta Autorità ha ritenuto il messaggio non viola il disposto di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.

In particolare, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rilevato che il messaggio pubblicitario “Benvenuto nel servizio Internet Gratis di Caltanet” va letto insieme al rinvio alla procedura di registrazione e che tutte le notizie ed avvertenze, oltre che ad essere contestuali al modello di registrazione in quanto riportate prima e dopo dello stesso, nella stessa pagina del sito dell’operatore, precedono, comunque, il testo di invio del modulo. Inoltre, secondo la suddetta Autorità, la registrazione automatica dei collegamenti in rete effettuati attraverso il servizio, finalizzata ad identificare la provenienza e la durata della connessione, risulta limitata ai soli dati di apertura e di chiusura della connessione e non anche al controllo della “navigazione” del cliente.

6. Valutazioni conclusive

In via preliminare, si rileva che, in considerazione del mezzo di diffusione e della struttura della fattispecie in esame, sia il bottone presente sulla home page di Caltanet, sia le pagine ad esso collegate tramite link ipertestuale, configurano un unico messaggio pubblicitario. Infatti, nel caso di specie, da un lato sussiste un collegamento logico tra il link in parola e le pagine contenenti, la descrizione del servizio ed il modulo di adesione e le informazioni relative ai servizi offerti e, dall’altro l’attivazione del link “Internet Gratis” collega l’utente direttamente ed univocamente a tali pagine web. In quest’ottica, il claim in oggetto può considerarsi come facente parte di un più ampio ed unico messaggio il cui contenuto è articolato su più schermate senza che queste ultime risultino frammentate o rinvenibili in un diverso contesto o in un momento disgiunto.

Nel merito, il messaggio in esame promuove l’abbonamento al servizio di connessione gratuita alla rete Internet denominato “Internet Gratis”, fornendo una breve sintesi delle caratteristiche del servizio pubblicizzato e il modulo di iscrizione nella pagina web cui sono collegati i link “Internet Gratis”. Nella medesima pagina web è riportato il consenso al trattamento dei dati personali, e l’informativa concernente il “Log” elettronico effettuato dall’operatore, ossia la registrazione del percorso effettuato in rete dall’utente, per il tempo di durata del collegamento stesso.

L’art. 3, punto 3, delle condizioni generali di contratto, che non può essere visualizzato sulla pagina web dell’operatore, prevede come condizione di fruibilità del servizio, che “Il cliente prende atto ed accetta l’esistenza di un Registro elettronico (Log) tenuto da Caltanet, anche attraverso i propri Responsabili del trattamento dati, al fine di individuare la provenienza e la durata dei collegamenti effettuati dal Cliente stesso. Il contenuto del Log ha carattere della più assoluta riservatezza e sarà conosciuto, oltre che dalle Autorità competenti che ne faranno richiesta, soltanto dai Responsabili del relativo trattamento e dai loro incaricati”.

La sezione relativa all’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 10, della legge n. 675/1996, e quella concernente la tenuta del Registro elettronico, denominato “Log”, è riportata con caratteri ridotti rispetto a quelli utilizzati all’inizio della pagina web per descrivere il servizio offerto ed indica, nella parte dei “Dati anagrafici”, “l’autorizzazione alla registrazione automatica, tramite un apposito Log elettronico, dei collegamenti in rete [...] effettuati” dall’utente

Al riguardo si osserva che l'obbligazione in capo al destinatario di tollerare l'invio per posta elettronica di messaggi pubblicitari, “profilati” sulla base del proprio utilizzo della rete via Internet, può configurarsi come una vera e propria prestazione passiva.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che attua nel nostro ordinamento nazionale la Direttiva n. 97/7/CE in materia di contratti a distanza, “l'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo da parte del consumatore”. L'ordinamento, pertanto, riconosce al consumatore il diritto di non essere destinatario di comunicazioni d'impresa veicolate attraverso talune tecniche di comunicazione a distanza. Si tratta di un diritto disponibile, con consenso esplicito e preventivo, e sicuramente negoziabile; per tale ragione, la circostanza che l'operatore subordini la prestazione di un servizio espressamente qualificato come gratuito all'atto di disposizione di questo diritto non può considerarsi indifferente ai fini della valutazione della convenienza dell'offerta.

Ciò premesso il messaggio in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall’operatore, per le sue modalità di presentazione, contiene una serie di elementi che, valutati nel loro complesso, sono idonei ad indurre in errore i destinatari, non consentendo loro di avere una chiara percezione del fatto che l’adesione all’offerta del servizio in questione qualificato come gratuito comporta sia che l’utente sarà tenuto a ricevere mail pubblicitarie tramite posta elettronica, sia che verrà assoggettato al c.d. processo di “profilazione”, mediante il quale l’operatore pubblicitario, attraverso l’analisi dei siti Internet frequentati dall’utente, individua gli interessi commerciali dell’abbonato al fine di poter indirizzargli mail pubblicitarie attinenti ai settori merceologici presumibilmente in linea con le abitudini commerciali del destinatario di tali pubblicità.

Al riguardo, si osserva che le menzionate clausole di adesione al servizio offerto, imponendo al consumatore le specifiche ed onerose condizioni di fruibilità dell’offerta sopra descritte, assumono per i destinatari un rilevo decisivo ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza del servizio pubblicizzato. La circostanza che tali condizioni siano sottaciute nel messaggio, risulta idonea a indurre i consumatori in errore, potendo peraltro pregiudicarne indebitamente il comportamento economico.

In conclusione si ritiene che, nel caso di specie, il generale principio di trasparenza e correttezza della comunicazione pubblicitaria imponga all'operatore di esplicitare nel messaggio pubblicitario, con chiarezza ed autonoma evidenza, quali siano, e in che cosa consistano, i rilevanti oneri previsti in capo al consumatore dalle condizioni generali di contratto, a fronte dell’enfasi utilizzata nel prospettare il servizio di accesso a Internet come gratuito, potendo altrimenti il consumatore essere indotto in errore relativamente al contenuto stesso ed alla convenienza dell'offerta, con pregiudizio del suo comportamento economico.

RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio diffuso dalla società Caltanet Spa è idoneo a indurre in errore i consumatori in relazione alle condizioni alle quali il servizio di accesso a Internet risulta in concreto prestato;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Caltanet Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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