L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2001;
SENTITO il Relatore Professor Marco DAlberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTA la propria delibera del 26 luglio 2001, con la quale ha rigettato l'istanza di sospensione provvisoria della pubblicità;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Con richiesta di intervento pervenuta in data 29 maggio 2001, integrata in data 22 giugno 2001, e con richiesta dintervento pervenuta in data 5 giugno 2001, integrata in data 12 luglio 2001, lassociazione di consumatori CODACONS, nonché lassociazione di consumatori I.I.C.A.- istituto Internazionale per il Consumo e lambiente -area giuridica (di seguito I.I.C.A.) ed un singolo consumatore hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di due messaggi diretti a reclamizzare il servizio di accesso ad Internet, denominati rispettivamente Tiscalinet, e Tiscali Free Internet, forniti dalla società TISCALI Spa (di seguito Tiscali), diffusi nei giorni 20, 21 e 27 giugno 2001 attraverso la rete Internet agli indirizzi www.tiscali.it e http://www.org.freeweb.supereva.it/ari349t.htm e http://tiscali.it/.
Le parti segnalanti lamentano che i messaggi sarebbero ingannevoli, in quanto, a fronte di una dichiarazione di gratuità dei servizi di cui si propone labbonamento on line, limpresa fornitrice condiziona laccesso ai propri servizi allaccettazione di oneri passivi non economici, quali la profilazione commerciale del cliente e lobbligo di ricezione di e-mail pubblicitarie.
I messaggi oggetto della richiesta di intervento sono costituiti:
Dai sopra citati link ipertestuali si accede alla pagina web http://as.tiscalinet.it:8282/TiscaliSelfReg.userForm: la pagina contiene il modulo di registrazione, linformativa concernente il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 (tra cui sono indicate anche le seguenti finalità: elaborare studi e ricerche statistiche di mercato; inviare materiale pubblicitario ed informativo; compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti e servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive [...]), nonché le Condizioni Generali di contratto. Queste ultime sono contenute nella stessa pagina web del modulo di registrazione in una finestra di testo che, mediante lutilizzo di una barra di scorrimento verticale, permette la lettura e la stampa integrale delle stesse.
Alla fine della pagina che contiene il modulo di iscrizione, è riportata, tra parentesi, la dicitura Il Richiedente è tenuto a leggere le condizioni contrattuali prima di accettare la sottoscrizione dellabbonamento, seguita da due bottoni recanti la dicitura accetto e cancella tutto.
In data 13 luglio 2001 è stato comunicato alle associazioni segnalanti e alla società Tiscali, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3, del citato Decreto Legislativo, in relazione alle condizioni di attivazione e di fornitura dei servizi denominati Tiscalinet e Tiscali Free Internet.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all'operatore pubblicitario, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni, supportate da documentazione giustificativa, in merito ai seguenti profili:
Con memorie pervenute in data 26 luglio ed 8 agosto 2001, la società Tiscali ha esposto quanto segue:
Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi attraverso la rete Internet, come sopra specificato, in data 6 novembre 2001 è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 4 dicembre 2001, la suddetta Autorità ha rilevato che il messaggio vìola il disposto degli artt. 1, 2, e 3, del Decreto Legislativo n. 74/92.
In particolare, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha considerato che nel caso in questione, il messaggio omette di informare sin dal primo contatto pubblicitario su quali siano e in cosa consistono gli oneri previsti in capo al consumatore.
Con riguardo alleccezione preliminare sollevata da Tiscali per quanto attiene al messaggio diffuso allindirizzo Internet http://www.org.freeweb.supereva.it/ari349t.htm, si osserva che detta società è qualificabile come operatore pubblicitario, ai sensi dellart. 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92. Il messaggio, infatti, risulta comunque destinato a produrre effetti nella sua sfera economica, né dalla documentazione prodotta dalloperatore emerge la sua estraneità alla diffusione dello stesso.
Ciò premesso, si ritiene che, quanto al messaggio diffuso sul sito www.tiscali.it, in considerazione della sua struttura e del mezzo di diffusione, sia il link ipertestuale presente sulla home page di Tiscali, sia la pagina ad esso collegata, configurano un unico messaggio pubblicitario. Infatti, nel caso di specie, da un lato sussiste un collegamento logico tra il link Accesso a Internet abbonati Gratis e la pagina contenente il modulo di registrazione e le informazioni relative ai servizi offerti e, dallaltro, lattivazione del link collega lutente direttamente ed univocamente a tale pagina web. In questottica, il claim Accesso a Internet abbonati Gratis può considerarsi come facente parte di un più ampio ed unico messaggio il cui contenuto è articolato su più schermate, senza che queste ultime risultino frammentate o rinvenibili in un diverso contesto o in un momento disgiunto
Analogamente, per le medesime ragioni, si ritiene che il claim Internet gratis *Tiscali Free net, diffuso sul sito http://www.org.freeweb.supereva.it/ari349t.htm, costituisca, insieme alla pagina web cui esso rinvia contenente il modulo di registrazione, un unico messaggio pubblicitario.
Nel merito, i messaggi in esame promuovono labbonamento al servizio gratuito di accesso a Internet denominato Tiscalinet, fornendo una breve sintesi delle caratteristiche del servizio pubblicizzato e il modulo di iscrizione nella pagina web cui sono collegati i link Accesso a Internet abbonati Gratis e Internet gratis Tiscali Free Net. Nella parte inferiore di tale pagina web è riportata linformativa relativa al trattamento dei dati personali, nonché una finestra di testo, regolata da una barra di scorrimento verticale, contenente le condizioni generali di contratto.
Il paragrafo relativo al trattamento dei dati personali, intitolato Consenso ai sensi della legge 675/96 e contenuto nel modulo di registrazione, è riportato con caratteri ridotti rispetto a quelli utilizzati allinizio della pagina e indica le finalità per le quali verranno utilizzati i dati personali da parte delloperatore, tra le quali: [...] elaborare studi e ricerche statistiche di mercato; inviare materiale pubblicitario ed informativo; compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti e servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive [...].
Lart. 8 delle condizioni generali di contratto, che può essere visualizzato solo azionando la barra di scorrimento verticale della finestra di testo, afferma che [...] Il Club Tiscali si pone lobbiettivo di procurare vantaggi esclusivi ai propri associati per lacquisto di prodotti e di servizi on line di volta in volta proposti dal club mediante il servizio di posta elettronica. Tiscali Spa si impegna a non inviare più di un messaggio di posta elettronica al giorno legato alliniziativa Club Tiscali. Pertanto, l'operatore pubblicitario vincola il consumatore, a fronte dell'eliminazione del canone di abbonamento, ad accettare la ricezione di pubblicità commerciale nella propria posta elettronica.
Al riguardo si osserva che l'obbligo di tollerare l'invio per posta elettronica di messaggi pubblicitari può configurarsi come vera e propria prestazione passiva. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che attua nel nostro ordinamento nazionale la Direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza, l'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo da parte del consumatore. Lordinamento, pertanto, riconosce al consumatore il diritto di non essere destinatario di comunicazioni d'impresa veicolate attraverso talune tecniche di comunicazione a distanza. Si tratta di un diritto disponibile, con consenso esplicito e preventivo, e sicuramente negoziabile; per tale ragione, la circostanza che l'operatore subordini la prestazione di un servizio espressamente qualificato come gratuito all'atto di disposizione di questo diritto non può considerarsi indifferente ai fini della valutazione della convenienza dell'offerta.
Ciò considerato il messaggio in esame, per le sue modalità di presentazione, contiene una serie di elementi che, valutati nel loro complesso, sono idonei ad indurre in errore i destinatari, non consentendo loro di avere una chiara percezione del fatto che la sottoscrizione dellabbonamento in questione e il consenso al trattamento dei dati personali comporta che lutente sarà tenuto a ricevere mail pubblicitarie tramite posta elettronica.
Al riguardo, si osserva che le menzionate clausole di adesione al servizio offerto, imponendo al consumatore le specifiche ed onerose condizioni di fruibilità dellofferta sopra descritte, assumono per i destinatari un rilevo decisivo ai fini della valutazione delleffettiva convenienza del servizio pubblicizzato. La circostanza che tali condizioni non siano immediatamente e chiaramente percepibili, in quanto esse sono contenute nel modulo di adesione con caratteri di ridotte dimensioni e nella finestra di testo che riporta le condizioni generali di contratto di difficile lettura, risulta idonea a indurre i consumatori in errore, potendo peraltro pregiudicarne indebitamente il comportamento economico.
Né lidoneità ingannatoria del messaggio può essere esclusa dalla circostanza che il consumatore avesse la possibilità di accedere allinformativa ai sensi della legge n. 675/96, nonché al testo integrale delle Condizioni Generali di Contratto, scorrendole al video prima di sottoscrivere labbonamento, poiché deve ritenersi che il Decreto Legislativo n. 74/92 abbia inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque alloperatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione dimpresa.
Si rileva che, nel caso di specie, nella pagina web contenente il modulo di registrazione le informazioni relative allobbligo di ricevere e-mail pubblicitarie sono riportate con caratteri di ridotte dimensioni e risultano difficilmente percepibili dal consumatore anche per il contesto in cui sono inserite, che si riferisce al trattamento dei dati personali come disciplinato dalla legge n. 675/96. Inoltre, lutilizzo di una finestra di testo di ridotte dimensioni che contiene integralmente le condizioni generali di contratto non consente unagevole e immediata individuazione della clausola relativa allinvio delle mail pubblicitarie.
In conclusione si ritiene pertanto che, nel caso di specie, il generale principio di trasparenza e correttezza della comunicazione pubblicitaria imponga all'operatore di esplicitare con chiarezza ed autonoma evidenza quali siano e in che cosa consistano gli oneri previsti in capo al consumatore dalle condizioni generali di contratto, a fronte dellenfasi utilizzata nel prospettare il servizio di accesso a Internet come gratuito, potendo altrimenti il consumatore essere indotto in errore relativamente alla convenienza dell'offerta, con pregiudizio del suo comportamento economico.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi diffusi dalla società Tiscali Spa sono idonei a indurre in errore i consumatori in relazione alle condizioni alle quali il servizio di accesso a Internet risulta in concreto prestato;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Tiscali Spa, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta lulteriore diffusione.
Linottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dellart. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con larresto fino a tre mesi e con lammenda fino a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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IL SEGRETARIO GENERALE |
IL PRESIDENTE |
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1 Provvedimento deliberato in data 1° febbraio 2000, caso PI/2788-Tiscali-Cyberia, nel Boll. n. 22/2000.
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