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Provvedimento n. 10269 (PI2680B) WIND-DUAL BAND

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2001;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 16 luglio 2001, integrata in data 23 luglio 2001, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio diffuso sul quotidiano “Il Messaggero” nel mese di maggio 2001 relativo al servizio wap offerto dalla società Wind Telecomunicazioni Spa (di seguito Wind).

Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, in quanto, nel pubblicizzare le schede prepagate Wind, non evidenzia che è indispensabile utilizzare un telefono cellulare Dual Band.

2. Messaggio

Il messaggio segnalato, caratterizzato dal claim: “Voglia di cinema? Eureka”, ha ad oggetto il servizio wap di Wind, attraverso il quale è possibile accedere alla rete Internet tramite il telefono cellulare. In particolare, il messaggio riporta, di seguito al claim principale, la dicitura “Non cercare, trova: cinema, sport, musica, notizie, Borsa, giochi, salute [...]” e l’indicazione del nome del servizio, vale a dire “Wind Eureka!”. Di seguito, a caratteri più ridotti, si legge “visita wap.inwind.it” e, in caratteri ulteriormente ridotti “La tariffa per collegarsi al servizio wap da cellulare Wind è di 4 lire al secondo, IVA inclusa, sul territorio nazionale, tutti i giorni, 24 ore su 24, qualunque sia il piano tariffario”.

3. Comunicazioni alle parti

In data 10 settembre 2001 è stato comunicato al segnalante e a Wind, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla sua idoneità, per le affermazioni riportate e per le omissioni informative riscontrabili, ad indurre in errore il destinatario sulle caratteristiche dei servizi offerti dall’operatore, in particolare nella parte in cui omette di precisare che la possibilità di fruire del servizio pubblicizzato per la telefonia mobile (abbonamenti e schede prepagate) è subordinata al possesso di un telefono cellulare dotato di tecnologia Dual Band.

4. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Wind, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni e relativa documentazione, inclusi tutti i dettagli inerenti la programmazione pubblicitaria, volte a chiarire le misure adottate da Wind al fine di informare i consumatori della necessità di possedere un telefonino Dual Band per fruire dei servizi offerti dalla società, nonché quali siano i canali informativi attraverso i quali gli utenti possono essere informati del fatto che i servizi Wind (schede prepagate e abbonamenti) necessitano di un telefono cellulare dotato di tecnologia Dual Band.

Con memoria, pervenuta in data 15 ottobre 2001, Wind ha evidenziato quanto segue:

5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 18 ottobre è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.

Con parere pervenuto in data 29 novembre, l’organo consultivo ha ritenuto che il messaggio in esame non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto, in seguito alla decisione dell’Autorità del 3 febbraio 2001, Wind si è attivata al fine di integrare gli opuscoli illustrativi dei propri servizi e prodotti con la dicitura Dual Band, nonché ad inserirla nei messaggi pubblicitari e, in particolare, sulle confezioni di vendita delle SIM ricaricabili Wind. D’altra parte, occorre evidenziare che l’impiego della tecnologia Dual Band non costituisce più un elemento di novità nel mercato relativo, nel quale i telefoni cellulari che utilizzano tale tecnologia rappresentano la quasi totalità di quelli venduti; peraltro la rapida evoluzione nel campo della telefonia mobile, nel quale sono già presenti nuovi sistemi, tra i quali il GPRS ed il WAP, impone un maggior obbligo di informazione a carico del consumatore diligente.

6. Valutazioni conclusive

Il messaggio in esame pubblicizza il servizio wap offerto da Wind, attraverso il quale è possibile accedere alla rete Internet tramite il telefono cellulare. Nel pubblicizzare il suddetto servizio, il messaggio, specifica che “La tariffa per collegarsi al servizio wap da cellulare Wind è di [...]”, lasciando intendere che il servizio pubblicizzato sia utilizzabile mediante qualsiasi telefono cellulare e omettendo di specificare che tali apparecchi devono essere necessariamente dotati di una tecnologia Dual Band.

Ciò premesso, si osserva che dal marzo 1999 la società Wind, risultata aggiudicataria della licenza per il terzo gestore di telefonia mobile, opera su tale mercato offrendo servizi basati sulla tecnologia DCS a 1800 Mhz. Ciò comporta che l’utilizzo dei servizi di telefonia mobile offerti da Wind necessiti di un telefono cellulare dotato di tecnologia Dual Band, in grado, diversamente da un telefono cellulare GSM, di sintonizzarsi sulla frequenza 1800 Mhz oltre che sulla frequenza 900 Mhz.

In tale contesto, l’esistenza di una incompatibilità tecnica assoluta tra i telefoni cellulari GSM, che utilizzano soltanto la Banda di frequenza a 900 Mhz, e i servizi telefonici offerti da Wind, che necessitano, invece, di telefonini dotati di tecnologia Dual Band, rappresenta un’informazione di rilevante importanza per i consumatori che, se conosciuta, sarebbe suscettibile di orientare diversamente il loro comportamento economico.

L’omissione informativa circa l’esistenza di una incompatibilità tecnica fra i telefonini GSM e i servizi di telefonia mobile di Wind, e quindi, circa la necessità di utilizzare telefoni cellulari dotati di tecnologia Dual Band per usufruire dei servizi di telefonia mobile offerti da Wind, assume rilevanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto i destinatari del messaggio, in assenza di alcuna precisazione, possono essere indotti ad acquistare i servizi Wind sul falso presupposto di poter usufruire dei servizi di telefonia mobile Wind da qualunque telefono cellulare.

Alla luce di tali elementi, pertanto, risulta che il messaggio pubblicitario in esame sia idoneo ad indurre in errore i consumatori, in quanto omette di specificare che i servizi di telefonia mobile offerti dalla società Wind sono incompatibili con qualunque telefonino cellulare dotato di tecnologia GSM.

Peraltro, quanto sostenuto dalla parte, secondo cui il servizio pubblicizzato sarebbe ascrivibile alla categoria dei c.d. search goods e, pertanto, le omissioni contenute nel messaggio non sarebbero rilevanti, in quanto le informazioni necessarie possono essere facilmente acquisite altrove dal consumatore, non è condivisibile. Infatti, pur considerando il servizio oggetto del messaggio in esame come un search good, come un bene, quindi, il cui acquisto si caratterizza per le indagini che il consumatore può svolgere prima di determinarsi all'acquisto, si rileva che, secondo il costante orientamento espresso da codesta Autorità, la natura di search good del bene di per sé sola non può escludere l'ingannevolezza del messaggio, in assenza di elementi idonei comunque a instradare il consumatore verso una corretta interpretazione dello stesso. Né è sufficiente a ridimensionare la portata dell'omissione evidenziata la circostanza che ormai una rilevante percentuale dei telefoni cellulari in commercio è costituita da quelli che utilizzano la tecnologia Dual Band, in quanto tale presunzione non può esimere l’operatore pubblicitario dal fornire nel messaggio pubblicitario, al di là di una attività informativa svolta dai singoli rivenditori o alle conoscenze presunte dei consumatori in materia, riferimenti atti ad avvertire il consumatore circa la necessità di acquisire informazioni specifiche sulla natura tecnica dell'apparecchio.

RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche dei servizi offerti dall’operatore, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Wind Telecomunicazioni Spa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettere a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.

L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

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