
Roma, 26 marzo 2002
Con riferimento alla richiesta di parere, formulata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, concernente lo schema di provvedimento riguardante “Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio”, approvato in data 28 febbraio 2002 dalla Commissione per le infrastrutture e le reti (*), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni.
In via preliminare, l’Autorità intende ribadire l’orientamento più volte espresso in merito all’introduzione della portabilità del numero mobile1; in particolare, evidenzia quanto rilevato nel parere AS224 recante “Portabilità del numero su reti mobili”, secondo cui, nel mercato italiano delle comunicazioni mobili, la prestazione della portabilità del numero mobile costituisce “uno strumento insostituibile per stimolare la concorrenza, rendere efficace l’entrata di nuovi competitori e, di conseguenza, aumentare il benessere dei consumatori. Infatti, l’eliminazione della barriera derivante dall’obbligo per il cliente di cambiare numero esplica una forte valenza nella prospettiva di un incremento del livello concorrenziale, poiché, determinando una redistribuzione delle quote di mercato a favore degli operatori più efficienti, incide sui prezzi praticati alla clientela e produce, quindi, un aumento del benessere dei consumatori”.
Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità sottolinea come l’introduzione della portabilità del numero su reti mobili a partire dalla data del 30 aprile 2002, termine già stabilito nella Delibera 12/01/CIR, costituisca condizione essenziale per rendere effettiva tale funzione. Un’eventuale modifica dei tempi di avvio può incidere negativamente sulle aspettative degli utenti e comprometterne la finalità di stimolo alla concorrenza nel mercato italiano delle comunicazioni mobili.
L’Autorità ritiene che, sin dall’avvio, la prestazione di portabilità del numero debba interessare tutti gli indicativi di ciascun operatore senza esclusione alcuna, atteso che l’art. 2 della delibera 12/001/CIR ne prevede la piena operatività a partire dal 30 aprile 2002. Si consideri al riguardo che gli operatori di comunicazioni mobili avrebbero dovuto garantire la funzionalità di portabilità del numero già a partire dal 1° luglio 1999, secondo quanto stabilito dalla delibera del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, e che l’attuale fase di sperimentazione (che si concluderà entro il 30 aprile p.v.) riguarda soltanto alcuni indicativi.
Con riguardo all’eventuale limitazione dei volumi complessivi delle attivazioni giornaliere di numeri portati, l’Autorità rileva come una predeterminazione del numero delle attivazioni giornaliere possa essere in grado di compromettere l’operatività efficace e tempestiva della prestazione. Per tale ragione l’Autorità ritiene che eventuali limiti ai volumi complessivi delle attivazioni giornaliere non siano tali da ostacolare la funzionalità della prestazione di portabilità, considerato che un’insufficiente capacità di evasione giornaliera può costituire un limite all’efficacia della stessa.
Si noti, inoltre, che proprio la predefinizione di volumi giornalieri di attivazioni non giustifica la presenza delle ulteriori limitazioni della prestazione di portabilità, quali la fornitura della prestazione soltanto ad alcuni indicativi.
Per quanto riguarda, in particolare, quanto previsto nello schema di provvedimento in esame, l’Autorità ritiene che, in considerazione delle attuali caratteristiche del mercato delle comunicazioni mobili in Italia, la fissazione di un prezzo massimo di attivazione, valido a partire dal 1° gennaio 2003, e gli obblighi informativi relativi al trattamento del credito residuo per i contratti di tipo pre-pagato aventi ad oggetto la fornitura dei servizi di comunicazioni mobili possano, da un lato, vanificare la valenza pro-concorrenziale della funzione di portabilità a svantaggio dei consumatori finali e, dall’altro, non essere sufficienti a garantire la piena ed efficace operatività della portabilità.
Per quanto riguarda la definizione delle condizioni economiche per l’attivazione della portabilità, l’Autorità rileva che la fissazione di un prezzo di attivazione, ancorché soltanto nel valore massimo, costituirebbe un ostacolo all’effettivo ed efficace utilizzo di uno strumento indispensabile per introdurre maggiori stimoli concorrenziali. Si consideri infatti che il mercato italiano delle comunicazioni mobili presenta condizioni concorrenziali non soddisfacenti, a fronte di una struttura di mercato particolarmente concentrata nella quale sono attivi due operatori notificati come aventi notevole forza di mercato (Tim e Omnitel) e un operatore (Wind) con una quota di mercato ancora contenuta accanto ad un operatore (Blu) la cui posizione sul mercato è, allo stato, incerta. Un assetto concorrenziale, quale quello sopra descritto, ha inevitabilmente influenzato il livello dei prezzi dei servizi di comunicazioni mobili praticati alla clientela, che risulta ancora tra i più elevati in Europa, nonché, di conseguenza, i margini di profitto degli operatori principali, che superano ampiamente quelli osservabili presso i principali operatori europei. Si rileva, inoltre, che tale mercato mostra una condizione di quasi saturazione, sicché la concorrenza potrà manifestarsi principalmente attraverso la sottrazione di quote di mercato tra gli operatori, piuttosto che dar vita a fenomeni di ulteriore crescita complessiva dello stesso mercato.
Sulla base di tali elementi, l’Autorità ritiene che la previsione di un prezzo di attivazione rischia di rendere inefficace la finalità stessa di tale funzione. Al riguardo si osserva come tale prezzo non trovi una giustificazione nei costi sottostanti alla prestazione di portabilità. Conseguentemente, l’Autorità rileva che per la prestazione di portabilità del numero non debba essere riconosciuta alcuna remunerazione.
Inoltre, la previsione di un prezzo per l’attivazione della funzione di portabilità rischierebbe di far transitare tale prezzo a carico dei consumatori finali, i quali subirebbero, in tal modo, un ingiustificato innalzamento del costo di passaggio da un operatore ad un altro (c.d. switching cost). Ciò in particolare nel momento in cui faranno ingresso sul mercato i nuovi entranti, le cui condizioni di redditività renderanno particolarmente onerosa l’internalizzazione del prezzo di attivazione della portabilità.
L’Autorità, pertanto, ritiene che la fissazione di un prezzo per l’attivazione della portabilità rischia di determinare effetti restrittivi a danno del benessere dei consumatori e che, quindi, gli eventuali costi di tale funzionalità debbano essere assunti da ciascun operatore a partire dall’avvio della portabilità, ossia dal 30 aprile 2002.
La valenza pro-concorrenziale della gratuità della portabilità per i consumatori implica che tutti gli utenti di servizi di comunicazioni mobili possano utilizzare la prestazione di portabilità in modo che il servizio di comunicazione mobile sottostante al numero portato venga fornito in via continuativa non soltanto con riguardo al profilo tecnico (come previsto peraltro anche nell’art. 4, comma 4, della delibera 19/01/CIR), ma anche con riguardo alla possibilità di trasferire il credito residuo pre-pagato. Ciò detto, l’Autorità ritiene che quanto previsto nello schema di provvedimento in ordine alla necessità di introdurre obblighi informativi a carico degli operatori nei confronti dei clienti con riguardo alla disciplina del trattamento del credito residuo, anche mediante l’aggiornamento delle Carte dei Servizi, ancorché opportuno e necessario, non sia tuttavia sufficiente a garantire la piena efficacia della prestazione. Ciò in quanto la trasferibilità del credito residuo contribuisce a rendere pienamente effettiva la prestazione della portabilità.
L’Autorità auspica, peraltro, che venga valutato con particolare attenzione il problema della carente disciplina dei rapporti contrattuali intercorrenti tra coloro che concludono contratti di tipo pre-pagato e il fornitore di servizi di comunicazione mobile, anche con riguardo all’automatica trasferibilità del credito da un’utenza all’altra in caso di richiesta di portabilità del numero. A tal riguardo, l’Autorità segnala la circostanza secondo cui, allo stato, la disciplina dei citati rapporti contrattuali risulta lacunosa sotto diversi profili, non da ultimo con riguardo al limite temporale di utilizzazione del credito telefonico.
Infine, l’Autorità rileva come la costituzione di una “Banca Dati Centralizzata”, che sarà operativa dal 30 aprile 2003 secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, della delibera 19/01/CIR, possa comportare rischi di ordine concorrenziale. In particolare, si osserva che la banca centralizzata, che collega le singole banche dati gestite da ciascun operatore contenenti le informazioni concernenti la portabilità del numero, potrebbe rendere trasparenti le informazioni sui clienti e favorire scambi di informazioni istituzionalizzati così facilitando comportamenti collusivi. L’Autorità auspica pertanto che, affinché la banca dati centralizzata risponda esclusivamente ad esigenze di ottimizzazione della portabilità, l’Autorità di regolamentazione valuti con particolare attenzione che la gestione e l’operatività della banca dati sia affidata ad un soggetto terzo, indipendente dagli operatori, che assicuri l’utilizzo della stessa solo ai fini delle funzioni di porting. Risulta inoltre necessario che la banca dati non consenta il trasferimento di informazioni circa i volumi traffico degli utenti e le condizioni tariffarie applicate ai medesimi, nonché di ogni altro dato che direttamente o indirettamente possa avere rilevanza strategica, ovvero commerciale.
L’Autorità, in conclusione, ritiene che la portabilità del numero su reti mobili sia una funzione che debba essere prestata in modo tempestivo, efficace e gratuito per il consumatore finale, in quanto, soltanto a tali condizioni, essa può costituire un significativo contributo all’esplicarsi di un’effettiva concorrenza nel mercato italiano delle comunicazioni mobili con effetti positivi sul benessere dei consumatori.
L’Autorità confida che le osservazioni suesposte possano essere tenute in considerazione in sede di definizione del provvedimento recante “Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio”.
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IL PRESIDENTE |
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(*)Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera n.7/02/CIR, Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability) , pubblicata sul sito AGCOM il 29.3.2002
1 Si veda per tutti il parere AS134 “Parere sullo schema delle misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali”, deliberato il 25 marzo 1998, e il parere da ultimo reso sul punto AS224 “Portabilità del numero su reti mobili”, deliberato in data 6 dicembre 2001.