Disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato
(as229)

 Roma, 10 febbraio 2000

 Ministro delle Comunicazioni

On.le Salvatore Cardinale

 Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesto Ministero, pervenuta in data 10 novembre 1999, in merito ad uno “Schema di regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato”(*), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni.

 In via preliminare, l'Autorità Garante, in virtù della riconosciuta importanza economica delle attività di telecomunicazioni ad uso privato, condivide la preoccupazione di pervenire il più rapidamente possibile ad una compiuta e organica disciplina normativa, sulla base dei principi del diritto comunitario in materia di telecomunicazioni. In tal senso, come già espresso dall’Autorità in altre occasioni, la definizione di un quadro regolamentare chiaro e stabile costituisce una condizione indispensabile per la realizzazione di un regime di piena concorrenza nei mercati dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazioni1.

 Vale al riguardo evidenziare la necessità di rimuovere la situazione di incertezza determinatasi a seguito dell’abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 21, del DPR 318/97 (di seguito anche Regolamento), disposta dall’art. 20, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 4482, e a causa della mancata adozione dei provvedimenti ivi previsti per la disciplina dei servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

 L’applicabilità della normativa di cui al DPR n. 318/97 ai servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

 Lo schema di regolamento in esame definisce all’art. 1, comma 1, lettera a), il servizio di telecomunicazioni quale “servizio che implica la trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o informazioni di qualsiasi natura effettuata su supporto fisico (filo, cavo, fibra ottica) oppure mediante sistemi radioelettrici, sistemi ottici o qualunque altro sistema elettromagnetico, con esclusione del servizio di radiodiffusione”; lo stesso articolo, al comma 1, lettera b), precisa che per servizio di telecomunicazioni ad uso privato si intende un servizio “svolto nell’interesse proprio del titolare o dai contitolari di una licenza individuale o di una autorizzazione generale”.

 In merito alla distinzione operata nello schema di regolamento tra servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e ad uso privato, occorre evidenziare come la definizione di servizio di telecomunicazioni adottata nelle direttive comunitarie e nella normativa italiana di recepimento, contenuta nel DPR n. 318/97, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, non distingua tra uso pubblico e uso privato3.

La medesima normativa individua la categoria dei servizi pubblici di telecomunicazioni, caratterizzati dalla possibilità di accesso da parte del pubblico, senza tuttavia operare una distinzione in ordine alla regolamentazione applicabile ai servizi di telecomunicazioni e ai servizi accessibili al pubblico4. Peraltro, qualora il legislatore comunitario abbia ritenuto di operare una distinzione, come ad esempio nel caso delle telefonia vocale, in quanto servizio diverso dalla telefonia per gruppi chiusi di utenti, tale precisazione è stata introdotta esplicitamente.

In sostanza, si sottolinea come nell’ambito delle direttive comunitarie, finalizzate alla liberalizzazione della prestazione dei servizi di telecomunicazioni e volte ad assicurare la trasparenza nella gestione dello spettro elettromagnetico, non venga mai operata una distinzione tra servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e servizi ad uso privato. Di conseguenza, l’introduzione di una definizione specifica di servizio di telecomunicazioni ad uso privato  come contenuta nell’art. 1 dello schema di regolamento in esame, discostandosi da quanto definito in via generale nel DPR n. 318/97 in ordine alla medesima materia, non appare in linea con i principi derivanti dal diritto comunitario.

L’Autorità sottolinea l’opportunità di mantenere una completa uniformità nelle norme che disciplinano la regolamentazione dei servizi di telecomunicazioni, siano essi ad uso pubblico ovvero privato,nonché le competenze relative, sulla base delle disposizioni di cui al DPR. n. 318/97, che ha recepito nell’ordinamento nazionale i principi comunitari in materia di telecomunicazioni.

In ogni caso, considerata la specificità dell’attività economica interessata, non destinata alla fruibilità da parte di un pubblico generalizzato e, pertanto, non è vincolata dalla necessità di garantire un livello qualitativo conforme alle esigenze del pubblico, un’eventuale regolamentazione specifica dei servizi di telecomunicazioni ad uso privato non potrebbe che essere informata a principi e criteri di svolgimento meno restrittivi di quelli che disciplinano le attività di telecomunicazioni ad uso pubblico.

Il sistema di autorizzazioni generali e di licenze individuali previsto per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

 Lo schema di regolamento in esame introduce all’art. 1, comma 1, lettera c), d), e) ed f), le definizioni di licenza individuale, di autorizzazione generale, di autorizzazione generale ad effetto immediato e di libero uso applicabili ai servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

Specificamente, per licenza individuale si intende “un provvedimento rilasciato dal Ministero delle Comunicazioni per lo svolgimento di una attività di telecomunicazioni ad uso privato”; l’autorizzazione generale è definita come “un’autorizzazione a svolgere un’attività di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue sulla base dell’istituto del silenzio-assenso dopo un determinato periodo di tempo dalla produzione della dichiarazione del soggetto interessato”; mentre l’autorizzazione generale ad effetto immediato permette al soggetto interessato di svolgere un’attività di telecomunicazioni ad uso privato contestualmente alla produzione della dichiarazione.

In particolare, l’art. 4 dello schema di regolamento dispone la necessità di ottenere una licenza individuale nel caso di installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti via Terra e via satellite richiedenti un’assegnazione di frequenza. Tuttavia, l’art. 8, comma 9, esclude il diritto del titolare di una licenza individuale all’uso in esclusiva delle frequenze assegnate, allo scopo di garantire una gestione efficace della risorsa spettrale.

L’Autorità, per quanto concerne la predisposizione di norme in materia di rilascio di autorizzazioni generali e di licenze individuali, intende innanzitutto ribadire il principio contenuto nella Direttiva 97/13/CE, in base al quale la disciplina per le autorizzazioni generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di telecomunicazioni deve essere comune e tesa ad una piena armonizzazione delle condizioni e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni5.

Vale in tal senso sottolineare come, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di cui al DPR n. 318/97, che ha recepito in ambito nazionale la disciplina comunitaria di liberalizzazione e di armonizzazione del settore delle telecomunicazioni, sia stato superato il preesistente sistema di concessioni che caratterizzava questo settore, in quanto non più giustificato da una riserva di tali attività in capo allo Stato.

In conformità ai principi comunitari, la disciplina normativa in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni può prevedere restrizioni all’accesso al mercato unicamente sulla base di criteri di selezione e di procedure obiettive, non discriminatorie e trasparenti, legate alla disponibilità delle risorse scarse, applicate dall’autorità di regolamentazione nazionale.

In relazione all’esigenza di procedere ad un’armonizzazione della regolamentazione nazionale anche in materia di servizi di telecomunicazioni ad uso privato, nonché di consentire un libero svolgimento di tali attività da parte dei soggetti interessati, l’Autorità ribadisce l’opportunità di porre in essere un meccanismo di autorizzazioni che, nel garantire il rispetto delle cosidette esigenze fondamentali, risulti caratterizzato da criteri oggettivamente giustificati e comporti il sistema meno oneroso per gli operatori, sulla base dei principi di cui all’art. 6, comma 1, del Regolamento.

Occorre al riguardo sottolineare che possono essere subordinati al rilascio di una licenza individuale esclusivamente i servizi che richiedono l’uso di risorse scarse, quali ad esempio l’assegnazione di frequenze radioelettriche (art. 6 del Regolamento). Pertanto, le licenze individuali devono essere rilasciate ai soggetti interessati fintantoché vi sono frequenze disponibili e il loro numero non può essere limitato se non in caso di insufficiente disponibilità di frequenze. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’eventuale limitazione deve essere specificamente motivata dall’autorità di regolamentazione di settore (artt. 2 e 6 del Regolamento).

Le disposizioni di cui agli artt. 53 e 54 dello schema di regolamento prevedono la possibilità di rilasciare solo un numero limitato di licenze individuali per l’espletamento del servizio radiomobile professionale analogico e del servizio radiomobile professionale numerico. L’Autorità sottolinea, al riguardo, la necessità di specificare nell’ambito dello stesso regolamento o delle eventuali misure attuative, i motivi che comportano una tale limitazione, sulla base delle frequenze attualmente disponibili per l’esercizio di tali servizi.

L'Autorità Garante ritiene, infine, importante mantenere una uniformità di principi in materia di regolamentazione e di rilascio di autorizzazioni e licenze nel settore delle telecomunicazioni, al fine di garantire la più completa trasparenza, l’applicazione di condizioni obiettive e non discriminatorie, la maggiore efficienza nella gestione delle frequenze attribuite a ciascun servizio, nonché di evitare qualsiasi forma di disincentivo di carattere regolamentare all’avvio in Italia di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

La determinazione dei contributi gravanti sulle licenze individuali e sulle autorizzazioni generali.

I contributi a cui sono assoggettate le licenze individuali e le autorizzazioni generali nel settore delle telecomunicazioni, in conformità ai principi della Direttiva 97/13/CE, devono essere esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’attuazione del relativo sistema di autorizzazione6. La medesima Direttiva prevede che gli Stati membri possano imporre contributi al fine di assicurare l’uso ottimale di risorse scarse, quali le frequenze radioelettriche, a condizione di non operare discriminazioni e di tener conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e lo sviluppo di servizi innovativi.

L'Autorità ritiene necessario, in linea generale, evitare l'imposizione di contributi che possano disincentivare l’avvio di alcune attività di telecomunicazioni da parte degli operatori interessati, generando distorsioni nello sviluppo della concorrenza nei rispettivi mercati. Pertanto, i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato, attualmente assoggettati nell ’art. 20, comma 6, della legge n. 448/98, ad una condizione transitoria, dovrebbero essere determinati in via definitiva, come previsto dalla stessa norma, esclusivamente sulla base dei criteri stabiliti nell’art. 6, comma 20, del DPR n. 318/97, conformi ai principi comunitari che hanno introdotto un quadro regolamentare comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni.

In particolare, nel caso di impiego di risorse scarse, sulla base dell’art. 6, comma 21, del Regolamento, l’autorità di regolamentazione di settore può imporre contributi finalizzati anche ad assicurare un uso ottimale di tali risorse, tenendo in considerazione gli aspetti commerciali relativi agli specifici servizi svolti.

Vale al riguardo sottolineare l’importanza di una rapida definizione dei contributi dovuti nel caso dei servizi telecomunicazioni ad uso privato, per la cui determinazione, già prevista dall’art. 20, comma 6, della legge n. 448/99, si rinvia all’adozione di un successivo decreto. La conoscenza dei meccanismi contributivi appare, infatti, indispensabile ai soggetti che si accingono ad avviare le attività di telecomunicazioni ad uso privato, al fine di consentire l’effettiva valutazione dei costi da sostenere. L’attuale situazione di incertezza regolamentare, oltre a contrastare con i principi del diritto comunitario in materia di telecomunicazioni, in base ai quali i canoni e i criteri sui quali gli stessi si basano devono essere pubblicati in forme atte a garantire l’informazione dei soggetti interessati, è suscettibile di costituire un forte disincentivo all’avvio dei servizi di telecomunicazioni ad uso privato7.

***

In conclusione, l'Autorità confida che le considerazioni suesposte possano essere accolte in sede di elaborazione della versione definitiva del provvedimento in esame, in quanto elementi necessari ad assicurare in Italia lo svolgimento delle attività di telecomunicazioni ad uso privato secondo criteri di concorrenza ed efficienza, pienamente conformi ai principi dell’ordinamento comunitario.

 

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

 * * *


(*) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.447 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.300 del 28 dicembre 2001 – Serie generale.

1 Cfr., in materia, il Parere su “Servizio radiomobile di dispaccio in tecnica multiaccesso”, del 25.1.94, pubblicato in Boll. n. 3/94, e più in generale, il Parere su “Disposizioni per il rilascio di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, del 17.11.97, pubblicato in Boll. n. 48/97.

2 Contenente “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

3 Sulla base della Direttiva 90/388/CEE (così come modificata dalle successive direttive di liberalizzazione), per servizi di telecomunicazioni si intendono “i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni”. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. q), del DPR n. 318/97, per servizio di telecomunicazioni si intende “un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi”.

4 Cfr. art. 1, comma 1, della direttiva 90/388/CEE e art. 1, comma 1, lett. r), del DPR. n. 318/97.

5 Cfr. considerando n. 3 e art. 12, paragrafo 1, della Direttiva 97/13/CE.

6 Cfr. artt. 6 e 11, paragrafo 1, della Direttiva citata.

7 Cfr. art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 90/388/CEE, come modificata dalla Direttiva 94/46/CE, e art. 19, comma 3, lett. b), del DPR n. 318/97.


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