
Roma, 13 giugno 2000
Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Prof. Enzo Cheli
Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità, pervenuta da ultimo in data 9 giugno 2000, in merito allo schema di provvedimento “Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza” (*) , l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere le seguenti considerazioni con specifico riferimento alle disposizioni, in esso contenute, relative alla regolamentazione asimmetrica pro-concorrenziale. L’Autorità sottolinea che tali considerazioni sono riferite alle disposizioni dello schema di provvedimento come trasmesso in data 20 marzo 2000.
In particolare, l’Autorità, in relazione all’introduzione di misure atte a favorire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato dei servizi mobili in Italia, intende esprimere alcune valutazioni in merito ad una serie di specifici aspetti, riguardanti la possibilità di consentire l’ingresso sul mercato di operatori virtuali di rete mobile, la definizione delle condizioni economiche dei servizi di roaming sulle reti degli operatori esistenti, l’opportunità di assegnare gli ulteriori blocchi di frequenze già attualmente disponibili ai nuovi entranti, e infine la necessità dell’introduzione della portabilità del numero.
i. Diritto di accesso alle reti mobili
In primo luogo, l’Autorità osserva che nello schema di provvedimento, pur essendo previsto il diritto per i fornitori di servizi di accedere a condizioni trasparenti e non discriminatorie alle reti mobili di terza generazione, non viene fatto alcun esplicito riferimento all’ingresso nel mercato di operatori virtuali di rete mobile (c.d. Mobile Virtual Network Operator, MVNO).
Come noto tali soggetti, a differenza dei fornitori di servizi, pur non disponendo di frequenze proprie, possono offrire servizi mobili direttamente ai clienti finali, avvalendosi dell’accesso alle reti di altri gestori.
L’Autorità rileva l’opportunità di favorire, in un mercato come quello italiano, già ampiamente sviluppato tanto sotto il profilo infrastrutturale per i servizi mobili di seconda generazione quanto sotto quello della diffusione dei servizi voce, l’ingresso di operatori licenziatari che, pur non disponendo di una propria infrastruttura, offrano servizi al pubblico ottimizzando l’utilizzo delle reti esistenti e contribuendo al miglioramento delle condizioni di offerta e allo sviluppo di nuovi servizi.
In tal senso, l’Autorità ritiene che nel provvedimento in commento possano essere utilmente inserite disposizioni proconcorrenziali atte a garantire il diritto di accesso di tali operatori alle reti GSM esistenti, nonché, fatto salvo un periodo idoneo al recupero degli investimenti iniziali, alle future infrastrutture per i sistemi mobili di terza generazione.
ii. Assegnazione delle bande addizionali di frequenze ai nuovi entranti
In secondo luogo, l’Autorità osserva che nell’art. 3 dello schema di provvedimento si dispone che le due porzioni di bande spettrali di ampiezza ciascuna 2x5 MHz, disponibili in via residuale rispetto alle assegnazioni agli aggiudicatari della gara, vengano riservate ai nuovi entranti per una successiva assegnazione da effettuarsi sulla base di specifica graduatoria a partire dal 30 giugno 2003.
Secondo quanto risulta dalle caratteristiche tecniche finora note in materia di sistemi UMTS, solo la disponibilità di una banda pari a 2x15 MHz consente la realizzazione di velocità trasmissive fino a 2 MHz, indispensabili per la fornitura dei servizi multimediali che prevedono applicazioni interattive.
A questo proposito, l’Autorità ritiene opportuno evidenziare che l’aver posticipato l’assegnazione degli ulteriori blocchi di frequenze alla seconda metà del 2003 potrebbe costituire un elemento di incertezza che rischia di disincentivare la realizzazione di reti atte ad offrire servizi innovativi da parte dei nuovi operatori entranti. Questi ultimi risulteranno, infatti, i soggetti maggiormente interessati all’offerta di servizi innovativi, poiché tali servizi si collocano in aree di mercato in cui la domanda non è ancora stata saturata dagli operatori esistenti, così come appare presumibile nel caso dei servizi voce.
Al fine di garantire ai nuovi entranti l’effettiva possibilità di introdurre servizi innovativi, appare, pertanto, necessario riservare loro, già direttamente in occasione della prima assegnazione, la possibilità di partecipare all’assegnazione di un blocco di frequenze che addiziona all’attuale spettro previsto, di 2x10 Mhz, anche gli ulteriori blocchi di 2x5 Mhz, fino a una banda complessiva di 15 Mhz. In relazione alle possibilità offerte dalla tecnologia radiomobile utilizzata, infatti, solo un’assegnazione di banda superiore a quella attualmente prevista può garantire la partenza, da subito, di servizi realmente innovativi.
iii. Diritto di roaming sulle reti GSM e condizioni economiche del servizio
In relazione alle misure pro-concorrenziali stabilite da codesta Autorità nello schema di provvedimento in esame, l’Autorità condivide la validità dell’introduzione del diritto al roaming sulle reti di seconda generazione da parte dei soggetti nuovi entranti. Nonostante l’utilizzazione del roaming sulle reti GSM consenta solo l’offerta dei servizi di voce e di dati previsti da questa tecnologia, o al più dalle sue prossime evoluzioni tecniche, tale misura appare idonea a consentire ai nuovi operatori una certa presenza nel mercato dei servizi mobili, non appena essi avranno raggiunto un livello minimo di copertura tramite le proprie reti.
L’Autorità ritiene, tuttavia, importante sottolineare che la validità del roaming come misura pro-competitiva dipende in primo luogo dal prezzo del servizio stesso. In tal senso, appare utile evidenziare che per i due principali gestori mobili TIM e OPI, notificati come aventi notevole forza di mercato, vige un principio di orientamento al costo per i servizi offerti, correttamente richiamato nel testo del provvedimento in oggetto. L’orientamento ai costi effettivamente sostenuti dall’operatore della rete ospitante risulta, infatti, il criterio più adeguato a garantire l’equità di trattamento ai nuovi entranti.
A tale riguardo, l’Autorità condivide la necessità di disporre di valori di riferimento nella fase di valutazione delle condizioni economiche di roaming proposte dagli operatori notificati. In tal senso, tuttavia, vale sottolineare che la soluzione adottata nello schema di provvedimento, secondo la quale i prezzi di roaming proposti possono essere confrontati con “i prezzi al dettaglio più favorevoli che gli aggiudicatari aventi notevole forza di mercato praticano ai loro migliori clienti finali” (art. 4, comma 3), non appare coerente con l’effettiva applicazione di un principio di orientamento ai costi, in quanto utilizza come valore di riferimento un prezzo finale che non si basa necessariamente sulla somma dei costi sostenuti per la prestazione del servizio di roaming, comportando, pertanto, il rischio di una valorizzazione inefficiente di tale servizio.
In questo contesto, sembrerebbe, invece, più opportuna l’adozione, nella stessa definizione del criterio di orientamento al costo, del riferimento a elementi di costo relativi a servizi equivalenti al roaming, quali possono essere, ad esempio, le chiamate c.d. on net, cioè in partenza e a destinazione di numeri della medesima rete mobile. Nel caso di queste chiamate, infatti, il servizio svolto dal gestore mobile si configura pressoché identico a quello svolto nella prestazione del roaming.
Per quanto concerne la durata del diritto di roaming, lo schema di provvedimento stabilisce che i nuovi entranti possano avvalersene per un periodo di 30 mesi su tutto il territorio nazionale e di 60 mesi nelle aree non direttamente coperte.
A questo proposito, l’Autorità desidera osservare che i termini fissati per il diritto al roaming appaiono troppo estesi, in considerazione della circostanza che la tecnologia UMTS consente una copertura del territorio pressoché equivalente a quella ottenibile con il sistema GSM-900 (con particolare riferimento alla numerosità delle celle necessarie a coprire le aree extraurbane) e tenuto conto dell’opportunità che per gli aggiudicatari nuovi entranti sia mantenuto un forte incentivo a realizzare rapidamente rete proprie al fine di poter offrire servizi innovativi. Occorre, infatti, tener presente che nel primo periodo i nuovi entranti saranno presumibilmente gli unici soggetti effettivamente interessati a sviluppare il nuovo sistema UMTS in tutte le sue potenzialità, in quanto i gestori delle reti GSM-900 e GSM-1800 tenderanno a preferire una integrazione più graduale e lenta tra i due sistemi, al fine di evitare una rapida obsolescenza degli investimenti di rete già realizzati.
In questo contesto, una disposizione che limiti il diritto di roaming a condizioni economiche regolamentate al periodo strettamente necessario alla realizzazione di una rete nazionale, appare dal punto di vista concorrenziale come lo strumento più idoneo ad incentivare l’effettivo sviluppo di reti basate sul nuovo sistema UMTS ed a consentire, di conseguenza l’innovazione nell’offerta di servizi mobili.
iv. Introduzione della portabilità del numero sulle reti mobili
Infine, vale osservare che lo schema di provvedimento in esame non stabilisce alcuna scadenza definitiva per l’introduzione del servizio di portabilità del numero sulle reti mobili, pur facendo esplicito riferimento all’istruttoria già condotta da codesta Autorità per la definizione delle regole tecniche ed economiche per la prestazione del servizio sulle reti mobili, ivi comprese le reti di terza generazione.
A questo proposito, l’Autorità intende ribadire quanto già espresso in occasioni dei precedenti pareri in materia di servizi mobili, in ordine alla necessità di procedere quanto prima all’introduzione della portabilità del numero al fine di stimolare il livello di concorrenza del mercato, in considerazione dell’ampiezza della clientela radiomobile, nonché della rilevanza del fattore numero per categorie crescenti di utenti.
Attualmente, il progressivo ricorso nell’ambito delle reti mobili alle funzioni di rete intelligente rende ancora più facile l’introduzione di questo servizio di portabilità, senza effettive limitazioni nelle prestazioni offerte. Inoltre, considerato che, in prospettiva, i principali utilizzatori dei servizi offerti sulle reti di terza generazione saranno gli utenti professionali (imprese, professionisti, fornitori di servizi, ecc.), per i quali il mantenimento del numero comporta indiscutibili vantaggi, appare opportuna la fissazione già dalla fase di aggiudicazione delle licenze per le reti di terza generazione di una scadenza precisa per l’introduzione della portabilità del numero tra tutte le reti mobili.
In conclusione, l’Autorità auspica che le osservazioni fin qui svolte possano trovare accoglimento nell’ambito della revisione del provvedimento in oggetto, in quanto idonee a incrementare il grado di concorrenzialità della procedura di gara in oggetto, nonché a promuovere una più efficiente competizione fra i diversi soggetti che offriranno i servizi mobili di terza generazione.
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IL
PRESIDENTE |
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(*)Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 21 giugno 2000, Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza G.U. n. 149 del 28 giugno 2000 (n.d.r.).
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