
| Roma, 6 marzo 1998 |
Ministro delle Comunicazioni
On.le Antonio MACCANICO
1. Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Ministero, pervenuta in data 16 febbraio 1998, in merito allemanando provvedimento recante "Disposizioni in materia di interconnessione e dei relativi accordi"(*), lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dellart. 22 della legge n. 287/90 e per gli effetti dellart. 4, comma 9, del dPR 19 settembre 1997, n. 318, intende svolgere le seguenti considerazioni.
2. LAutorità intende preliminarmente ribadire quanto già sottolineato nel parere del 13 febbraio 1998(**) sullofferta di interconnessione di riferimento della società Telecom Italia, in merito alla centralità della disciplina dellinterconnessione, e, in questo ambito, della definizione di corrette modalità dellofferta di interconnessione di riferimento da parte del gestore di rete, per la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni in ogni Stato membro dellUnione Europea.
Infatti, come affermato dalla Commissione Europea nella direttiva n. 96/19/CE, c.d. full competition, la concorrenza nel mercato delle infrastrutture ed in quello del servizio di telefonia vocale potrà realizzarsi solo se sarà garantita ai nuovi concorrenti la possibilità di interconnettere, a condizioni eque e non discriminatorie, le proprie infrastrutture con la rete pubblica esistente. Infatti, la sola liberalizzazione del mercato non è considerata sufficiente a rendere disponibili in tempi brevi e su tutto il territorio nazionale una pluralità di infrastrutture in concorrenza fra loro e pertanto la rete pubblica dellex-monopolista è destinata a costituire per gli altri operatori, almeno in una prima fase, uno strumento essenziale per fornire servizi di telecomunicazioni. La normativa comunitaria prevede quindi che siano garantite condizioni di accesso e di interconnessione non discriminatorie e con tariffe orientate ai costi allinfrastruttura delloperatore nazionale di telecomunicazioni.
3. Sulla base di queste premesse generali, lAutorità intende anzitutto esprimere il proprio apprezzamento per limpostazione del provvedimento in oggetto, che allineando i contenuti necessari dellofferta di interconnessione di riferimento a quelli indicati nel documento ONPCOM97-45-bis, rivela lo sforzo di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia e appare inoltre coerente con molte delle osservazioni avanzate da questa Autorità nel citato parere sullofferta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia e in precedenti interventi.
In tal senso il provvedimento, predisposto da codesto Ministero nellesercizio in regime transitorio, ai sensi dellart. 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dellart. 23, comma 1 del DPR n. 318 del 19 settembre 1997, delle funzioni e dei poteri dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, appare costituire un opportuno presupposto per la successiva attività di specifica pertinenza di tale Autorità di regolamentazione settoriale, in relazione sia allespletamento della delicata funzione di composizione delle possibili controversie fra gli operatori, sia ad ogni eventuale e successivo completamento del quadro regolamentare in materia di accordi di interconnessione.
4. LAutorità Garante, nel richiamare le tematiche sollevate nel parere del 13 febbraio 1998, ove esse non siano già state recepite nel presente schema, ritiene di dover ancora rappresentare, nellambito delle proprie competenze, la necessità di un riesame di alcuni specifici aspetti dello schema di provvedimento, la cui modifica consentirebbe un più rapido ingresso dei nuovi operatori nei mercati delle telecomunicazioni e favorirebbe una più effettiva parità di condizioni tra i soggetti concorrenti nel mercato liberalizzato.
In tal senso, si riscontra la necessità di riconsiderare, in primo luogo, le disposizioni che stabiliscono la durata massima del periodo necessario alla conclusione degli accordi di interconnessione, e in secondo luogo, di modificare quelle che sanciscono, nel provvedimento in oggetto, la possibilità per il gestore dellinfrastruttura di rete pubblica commutata, in quanto operatore con notevole forza di mercato, di applicare differenti condizioni economiche di interconnessione in funzione del volume di traffico. In terzo luogo, lAutorità ritiene opportuno che nellofferta a listino del suddetto operatore siano ricomprese condizioni tecniche ed economiche di accesso, interconnessione e utilizzo alla rete telefonica pubblica fissa a un livello di connessione disaggregato inferiore a quello di stadio di gruppo urbano. Infine, si ritiene che la perdurante assenza di una certificazione contabile dei costi dichiarati del soggetto obbligato alla pubblicazione di unofferta di interconnessione di riferimento implichi la necessità di specificare, in modo più stringente di quanto già previsto nello schema di provvedimento, lesigenza di un effettivo allineamento delle condizioni economiche dellofferta di riferimento ai valori stabiliti a livello comunitario.
Di seguito vengono quindi esaminati in dettaglio gli aspetti elencati, con attenzione alle singole disposizioni che li riguardano nellordine in cui queste si presentano nellambito del provvedimento in commento.
i. La durata massima del periodo di negoziazione degli accordi di interconnessione.
5. Con riguardo alle disposizioni di cui allart. 3, comma 5 dello schema in esame, si deve rilevare che la scadenza temporale di 90 giorni ivi fissata, relativa alla durata massima della negoziazione dei vari accordi di interconnessione, laddove letta congiuntamente con il termine di ulteriori 90 giorni che la legge 31 luglio 1997, n. 249 attribuisce allAutorità di settore per la risoluzione delle eventuali controversie notificate in merito, definisce un arco temporale per la conclusione formale di un accordo di interconnessione che potrebbe protrarsi, considerando peraltro il differente potere contrattuale delle parti coinvolte nelle negoziazioni, per un periodo anche superiore a sei mesi.
Occorre osservare, al riguardo, che tale arco temporale appare eccessivamente ampio e ingiustificato, proprio in considerazione del fatto che il provvedimento in esame disciplina dettagliatamente le condizioni cui devono conformarsi i diversi accordi di interconnessione fra gli operatori, e ciò, in particolare, nei casi in cui laccordo di interconnessione sia negoziato con loperatore tenuto alla pubblicazione di unofferta di interconnessione di riferimento.
6. LAutorità, considerando che lampiezza del periodo previsto per la conclusione degli accordi di interconnessione appare pregiudizievole dello sviluppo della concorrenza, in quanto potrebbe rallentare eccessivamente lingresso dei nuovi operatori nei mercati delle telecomunicazioni, ritiene necessario prevedere una sua riduzione, che potrebbe attuarsi, stante il vincolo normativo della durata del periodo di risoluzione delle controversie ad opera dellAutorità di regolazione, attraverso una revisione del termine di 90 giorni di cui allart. 3, comma 5 del provvedimento in commento.
ii. anticoncorrenzialità della differenziazione delle condizioni economiche di interconnessione in funzione dei volumi di traffico erogati
7. In secondo luogo, con attenzione alle disposizioni aggiuntive applicabili agli organismi aventi una notevole forza di mercato e in particolare a quelle che disciplinano lofferta di interconnessione di riferimento nellambito dello schema di provvedimento in oggetto, si osserva quanto segue.
Lart. 14, ai commi 1 e 2, appare consentire, in virtù del richiamo allart. 3, comma 3 dello stesso testo, la possibilità per il soggetto tenuto alla pubblicazione di unofferta di riferimento, di applicare condizioni economiche di interconnessione e di accesso differenziate anche in relazione "ai volumi di traffico erogati".
Al riguardo si ricorda che la normativa comunitaria e quella nazionale circoscrivono, per gli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato, la possibilità di una differenziazione delle tariffe di interconnessione, in ossequio al generale principio di orientamento ai costi, ai soli casi in cui tale differenziazione si riferisca alla fornitura di differenti servizi di interconnessione.
8. In tal senso, la disciplina comunitaria, così come espressa nellart. 7, comma 3 della direttiva 97/33/CE, stabilisce che "Differenti tariffe, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi che sono autorizzati a fornire reti e servizi, quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e/o delle relative condizioni nazionali di licenze."
Analogamente, lart. 4, comma 9 del dPR n. 318/97, prevede che "Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali."
9. Alla luce delle sopra illustrate disposizioni comunitarie e nazionali, le citate disposizioni di cui allart. 14, in base alle quali lofferta di interconnessione di riferimento può stabilire condizioni economiche dinterconnessione differenziate sulla base dei volumi di traffico erogati, non appare conforme alle indicazioni normative e potrebbe determinare distorsioni della concorrenza, in particolare nella prima delicata fase di apertura dei mercati delle telecomunicazioni.
Infatti, leventuale collegamento tra la fissazione dei valori delle condizioni economiche di interconnessione e i volumi di traffico erogati non appare coerente con lobbligo di orientamento ai costi delle condizioni medesime, e determina, in particolare nel periodo iniziale della liberalizzazione, un consolidarsi delle posizioni relative di mercato, producendo effetti di svantaggio per i nuovi operatori, che, per definizione, non sono in grado di generare significativi volumi di traffico.
10. Peraltro, lAutorità ritiene che, in conformità con le richiamate disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia, e con particolare riguardo a mercati in via di liberalizzazione, anche la previsione generale contenuta nellart. 3, comma 3 del provvedimento in esame, relativa alla possibilità per la generalità degli organismi di telecomunicazioni di praticare, con riferimento alle condizioni economiche di interconnessione, agevolazioni anche in ragione dei volumi di traffico erogati, vada adeguata nel senso di prevedere esplicitamente che tale facoltà non possa essere esercitata dagli operatori con notevole forza di mercato.
iii. adeguamento delle condizioni economiche dellofferta di interconnessione di riferimento ai valori indicati a livello comunitario
11. Con riguardo alle disposizioni di cui allart. 14, comma 4, in merito alla verifica delle condizioni economiche contenute nellofferta di interconnessione di riferimento, si deve osservare che tali disposizioni si limitano a prevedere, in modo generico, la mera possibilità di considerare le indicazioni contenute nella raccomandazione della Commissione C(98)50, laddove tale comparazione risulti anche tecnicamente significativa ed applicabile.
12. LAutorità intende ricordare, a tale proposito, che la citata raccomandazione stabilisce, al paragrafo 4, che le tariffe di interconnessione in essa indicate, basate sulla "best current practice" costituiscono una guida per le Autorità nazionali di regolamentazione nella definizione delle tariffe di interconnessione proposte dagli operatori aventi notevole forza di mercato, fino a che non saranno disponibili i costi di interconnessione calcolati sulla base di costi prospettici incrementali di lungo periodo.
Vale inoltre sottolineare che le soglie previste nella raccomandazione comunitaria sono espressamente considerate sufficientemente ampie da coprire riconosciute differenze di costo esistenti fra i vari Stati membri e, pertanto, le tariffe di interconnessione indicate come "best current practice" sono raccomandate come tariffe massime per il periodo a partire dal 1° gennaio 1998.
Le Autorità nazionali di regolamentazione, qualora le tariffe di interconnessione siano superiori alle soglie ivi indicate, sono invitate a richiedere, secondo quanto previsto dallart. 7, comma 2, della direttiva 97/33/CE (e art. 4, comma 9 del dPR n. 318/97) una completa giustificazione delle tariffe proposte, nonché a imporre modifiche con efficacia retroattiva.
13. LAutorità ritiene quindi che, in particolare in assenza di unadeguata certificazione della contabilità dei costi dichiarati dal gestore nazionale a fondamento delle proposte condizioni economiche di interconnessione, queste ultime debbano necessariamente collocarsi allinterno dellintervallo di valori stabilito a livello comunitario.
LAutorità valuta molto importante che una previsione in tal senso sia esplicitamente e puntualmente espressa nelle disposizioni del provvedimento in esame.
iv. Interconnessione e accesso "unbundled"
14. Infine, in relazione alle disposizioni di cui allart. 14, comma 10, lAutorità ritiene che queste debbano essere completate con la previsione della possibilità di interconnessione a livello di rete locale unbundled, ovvero a livelli inferiori rispetto a quello di SGU e della pubblicazione delle relative condizioni di offerta.
Si ricorda infatti come linterconnessione/accesso alla PSTN a livello di stadio di linea sia attualmente già fornito dalla società Telecom a se stessa, in regime di semplice separazione contabile, per lofferta al pubblico del servizio FIDO su tecnologia DECT.
Ne deriva la necessità di garantire anche ad altri soggetti interessati alla fornitura di servizi su questo standard tale possibilità di accesso e la pubblicazione delle relative condizioni di offerta.
15. LAutorità ricorda come tale necessità sia già contemplata nella legislazione nazionale, oltre che nellambito dei principi generali di non discriminazione e di disaggregazione delle condizioni economiche di interconnessione di cui allart. 4, commi 7, 9 e 12 del dPR n. 318/97, anche specificamente attraverso la disciplina degli obblighi in materia contenuti nel D.M. 25 novembre 1997, allart. 5, comma 1, lettera b).
LAutorità ritiene pertanto che in conformità a tali previsioni e per garantire uno sviluppo concorrenziale dei mercati, lofferta di interconnessione di riferimento debba ricomprendere esplicitamente anche il servizio di interconnessione/accesso in oggetto.
16. LAutorità auspica una rapida e positiva conclusione delliter di emanazione del provvedimento in esame e confida che le considerazioni suesposte possano essere accolte in sede di stesura finale, al fine di evitare comportamenti discriminatori e non trasparenti delloperatore dominante e, di conseguenza, favorire lo sviluppo di un equilibrato ed effettivo processo concorrenziale.
p IL PRESIDENTE |
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