
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 13 dicembre 2001;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTO il proprio provvedimento del 24 agosto 2001, con il quale è stata disposta la sospensione provvisoria dei messaggi segnalati, ai sensi dellart. 12, comma 2, del D.P.R. 627/96;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Con richiesta di intervento pervenuta in data 10 agosto 2001, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di alcuni messaggi pubblicitari relativi al nuovo servizio Blu denominato Blu connecto 4400, diffusi dalla società Blu Spa (di seguito Blu) tramite un volantino pubblicitario distribuito presso i caselli autostradali in data 31 luglio 2001, sul quotidiano Tuttosport del 27 luglio 2001 e attraverso il sito Internet allindirizzo http://inside.blu.it/offerta/promozioni/Promozione.htm, nonché allindirizzo http:/blumobile.blu.it/bluconnecto/connecto.htlm.
Nella richiesta dintervento si evidenzia che i messaggi sarebbero ingannevoli, in quanto, nellindicare un costo pari a 350 lire al minuto + IVA al 20%, con uno scatto alla risposta di 1950 lire + IVA al 20%, ometterebbero di precisare il prezzo lordo sostenuto effettivamente da chi fruisce dellofferta. Inoltre, nel messaggio diffuso sul quotidiano Tuttosport, le informazioni relative alle condizioni di fruizione del servizio sarebbero riportate in fondo al messaggio con caratteri ridotti. Il denunciante, infine, lamenta che i messaggi diffusi a mezzo stampa e sulla rete Internet ometterebbero di indicare che linvio di sms, pubblicizzato dai messaggi al fine di ricevere le informazioni oggetto del servizio Blu connecto 4400, sarebbe gratuito solo fino al 31 agosto 2001.
I messaggi segnalati, diffusi tramite un volantino pubblicitario, sul quotidiano Tuttosport e attraverso il sito Internet di Blu, descrivono il nuovo servizio offerto dalla società, che consente, attraverso un numero telefonico, di recepire informazioni, tramite un operatore ovvero tramite sms, sui percorsi stradali migliori, su indirizzi e numeri utili, nonché sulla situazione del traffico.
Il messaggio diffuso tramite volantino riporta le seguenti indicazioni relative al costo del servizio: Chiamare dal tuo telefonino blu il 4400 costa 350 lire al minuto + iva 20% e 1950 lire + iva 20% alla risposta delloperatore. Anche in caso di connessione al numero richiesto, continuerai a pagare solo 350 lire al minuto + iva 20% per tutta la durata della telefonata. La tariffazione è al secondo. Gli sms sono gratuiti fino al 31 agosto 2001. Dal 1° settembre avranno un costo di 250 lire + iva 20%. Per le altre informazioni sul servizio blu connecto e sui servizi blu chiama il Numero Verde 800-000198 oppure clicca su www.blu.it. Le condizioni e i termini di utilizzo del servizio sono riportati sul sito www.blu.it.
Il messaggio diffuso a mezzo stampa riporta in evidenza le indicazioni relative allambito di applicazione del servizio, delineando la possibilità di fruire delle informazioni disponibili anche tramite sms. In calce al messaggio, in caratteri ridotti, sono riportate le seguenti informazioni: Chiamare il 4400 costa 350 lire al minuto + iva 20% e 1950 lire + iva 20 % alla risposta delloperatore. Anche in caso di connessione al numero richiesto, continuerai a pagare solo 350 lire al minuto + iva 20% per tutta la durata della telefonata. La tariffazione è al secondo.
Il messaggio diffuso sulla rete Internet delinea in modo più approfondito rispetto al precedente le indicazioni relative alle modalità di utilizzazione del servizio, mentre riporta le medesime informazioni relative al costo del servizio.
In data 10 agosto 2001 è stato comunicato al segnalante e a Blu, in qualità di operatore pubblicitario, lavvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che leventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lettera b), del citato Decreto Legislativo, in relazione alla presunta inidoneità degli stessi ad informare chiaramente i consumatori circa il costo effettivo del servizio pubblicizzato, alle modalità di presentazione dei costi del servizio, in relazione al messaggio apparso sul quotidiano Tuttosport e, con riferimento ai messaggi apparsi sul quotidiano Tuttosport e sul sito Internet della società, alle condizioni di fruizione del servizio tramite sms.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Blu, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dellart. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione, inclusi tutti i dettagli inerenti la programmazione pubblicitaria, in relazione alla natura, ai costi ed alle condizioni di applicazione delle tariffe conseguenti allattivazione del servizio Blu connecto 4400.
Con memorie pervenute in data 20 agosto 2001 e 3 settembre 2001, Blu ha evidenziato quanto segue:
i messaggi diffusi da Blu sono finalizzati non già alla promozione di unofferta o di un profilo tariffario, quanto alla presentazione di un nuovo servizio. In tale contesto, lindicazione del prezzo costituisce un mero elemento informativo privo di qualsiasi valenza pubblicitaria e non costituisce un elemento determinante nella valutazione del servizio offerto. In quanto tale, non necessita di specificazioni rigorose;
la nozione di consumatore, per costante prassi interpretativa, è formulata in riferimento ad un soggetto avveduto, come tale in grado di percepire le informazioni fornite nellambito dei messaggi relativi al servizio offerto da Blu. In tale contesto, atteso che questi riportano in modo esaustivo tutte le informazioni utili alla valutazione dellofferta, lindicazione del prezzo al netto dellIVA non impedisce un confronto immediato con i prezzi di altri servizi, stante anche la facilità del computo (i.e. il calcolo del 20%) ai fini della determinazione del prezzo lordo;
lorientamento dellAutorità in materia di indicazione del prezzo del servizio censura fattispecie nelle quali lindicazione del prezzo al netto dellIVA si somma ad ulteriori profili omissivi dei messaggi; nel caso di specie, invece, i messaggi riportano in modo esaustivo tutte le indicazioni relative al costo del servizio, quali ad esempio lo scatto alla risposta e la tariffazione a secondi, in modo da escludere un effetto confusorio in capo ai consumatori;
in merito al profilo denunciato inerente la presentazione del costo del servizio sul quotidiano Tuttosport con caratteri ridotti, si rileva che tale messaggio contiene tutte le informazioni idonee a consentire unadeguata conoscenza della componente tariffaria del servizio; inoltre, tale modalità di presentazione risponde allesigenza di porre enfasi sulle caratteristiche del nuovo servizio offerto da Blu, ritenute maggiormente rilevanti ai fini della presentazione del servizio, piuttosto che sul prezzo;
i messaggi, nel prospettare la possibilità di ricevere le informazioni fruibili attraverso il servizio pubblicizzato anche tramite sms, non contengono alcun riferimento alla gratuità dello stesso. In tale contesto, il consumatore non può essere indotto a ritenere che, contrariamente alla prassi, il servizio sia completamente gratuito;
Poiché due messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi a mezzo stampa e sulla rete Internet, in data 8 ottobre 2001 è stato richiesto il parere allAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dellart. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 31 ottobre 2001, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio apparso sul quotidiano Tuttosport costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lettera b) del Decreto Legislativo n. 74/92 in quanto, non riportando con adeguata evidenza grafica le indicazioni relative al costo del servizio, sarebbe inidoneo a fornire al lettore una immediata percezione della portata economica dellofferta. Al contrario, i messaggi diffusi a mezzo stampa e sulla rete Internet non sarebbero ingannevoli relativamente al profilo dellIVA in quanto, una volta specificato che al prezzo indicato va aggiunta unIVA pari al 20%, basterebbe una semplice operazione matematica per ottenere il reale costo del servizio. Allo stesso modo i messaggi succitati non sarebbero ingannevoli in relazione alla circostanza per cui le comunicazioni inviate tramite sms sarebbero gratuite solo fino al 31 agosto 2001, in quanto i messaggi oggetto del parere sono privi di ogni riferimento alla promozione stessa.
In primo luogo, giova evidenziare che, nel settore della telefonia, in cui sempre più proliferano le offerte pubblicitarie di una serie di operatori riguardanti profili tariffari molto articolati e in cui il prezzo del servizio è composto da una serie di voci che devono essere computate dal destinatario al fine di percepire leffettiva convenienza della tariffa proposta, la completezza delle informazioni si qualifica come un onere minimo delloperatore pubblicitario.
Nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta dacquisto dei consumatori, quale il prezzo, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio devono, pertanto, risultare di immediata percezione.
In questa prospettiva, la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi con la chiarezza e limmediata percettibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato.
Ciò premesso, in relazione ai profili segnalati inerenti il nuovo servizio di Blu denominato Blu connecto 4400, si rende opportuno operare una differente valutazione.
Con riguardo alla modalità di prospettazione del prezzo del servizio, si osserva, sulla scorta dellorientamento manifestato dallAutorità in numerosi precedenti, come lindicazione del prezzo al netto dellIVA possa alterare in misura significativa la percezione della convenienza dellofferta da parte dei consumatori.
In proposito, deve osservarsi che la necessità di trasparenza e di correttezza della comunicazione dimpresa esige che, quando nei messaggi pubblicitari relativi a servizi di telefonia per i consumatori si fa menzione del prezzo di un bene o di un servizio, detto prezzo sia comprensivo di ogni ulteriore onere economico gravante sul consumatore. Laddove appare comprensibile che siano scorporati dal prezzo oneri impossibili da determinare ex ante nel loro ammontare o meramente eventuali, non si giustifica, nel caso di specie, la scelta delloperatore pubblicitario di indicare il prezzo del servizio al netto dellIVA, onere la cui incidenza può essere determinata con esattezza in via preventiva e che grava generalmente sulla totalità dei consumatori. La scelta in parola, che risponde esclusivamente ad una strategia di marketing dellimpresa, introduce un elemento di confusione rispetto al prezzo del servizio, che deve ritenersi automaticamente suscettibile di perturbare la libertà di autodeterminazione dei potenziali acquirenti.
Pertanto, i messaggi segnalati risultano idonei ad indurre in errore i consumatori laddove omettono di indicare il prezzo del servizio comprensivo degli oneri fiscali sopportati dagli utenti.
Inoltre, con riferimento al messaggio diffuso sul quotidiano Tuttosport, in particolare con riguardo alle modalità di presentazione delle altre condizioni di fruizione del servizio, si ritiene che il messaggio stesso non sia in grado di indurre in errore i consumatori in considerazione della sufficiente dimensione dei caratteri utilizzati nelle indicazioni riportate in calce.
Con riferimento alla circostanza per cui le comunicazioni inviate tramite sms sarebbero gratuite solo fino al 31 agosto 2001, si ritiene che tale profilo non contenga elementi in grado di alterare la percezione della convenienza da parte dei consumatori. Infatti, il riferimento alla circostanza che il servizio è gratuito solo per un periodo limitato, è contenuto in un solo messaggio pubblicitario - quello diffuso tramite volantino - con la chiara indicazione della data di scadenza dellofferta e del costo del servizio praticato successivamente.
I messaggi diffusi a mezzo stampa e tramite la rete Internet, al contrario, pur illustrando la possibilità di fruire del servizio attraverso gli sms, non contengono alcun riferimento alla gratuità del servizio stesso. In tale contesto, il consumatore non è in alcun modo fuorviato in ordine alle condizioni di fruizione del servizio tramite sms, né può essere indotto a ritenere che lo stesso sia gratuito, stante la circostanza che linvio di messaggi sms è notoriamente soggetta ad un costo.
RITENUTO, pertanto, in parziale difformità dal parere dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei ad indurre in errore i consumatori in ordine al costo e alle condizioni di fruizione del servizio, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Blu Spa, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta lulteriore diffusione.
Linottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dellart. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con larresto fino a tre mesi e con lammenda fino a cinque milioni di lire.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
| IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone |
IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro |
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