
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2000;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
Con richiesta di intervento pervenuta in data 26 ottobre 1999, integrata in data 10 novembre 1999, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di alcuni messaggi pubblicitari diffusi dalla società Telecom Italia Mobile Spa, volti a promuovere la tariffa preferenziale denominata Long Tim. In particolare, la richiesta di intervento riguarda:
due messaggi tabellari apparsi sul Corriere della Sera del 20 e 27 settembre 1999;
il contenuto del sito Internet della società Telecom Italia Mobile Spa http://www.tim.it/offerte/xprivati/prepagato/gsm/timmenu/longtim;
uno spot televisivo diffuso sull’emittente Canale 5 il 15 ottobre 1999 alle ore 22 circa;
una telepromozione andata in onda nel corso del programma "Dribbling", trasmesso su Rai 2 il 16 ottobre 1999 alle ore 13,30 circa.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che i messaggi segnalati sarebbero ingannevoli, in quanto presenterebbero le modalità di tariffazione del servizio in modo distorto, inducendo a ritenere che il prezzo di una telefonata sia di Lit. 170 al minuto, quando invece il prezzo di conversazione di un minuto è maggiore, e che la tariffazione sia lineare, quando invece è a scatti; inoltre, lo spot televisivo ometterebbe di precisare che la tariffa pubblicizzata rappresenta in realtà una promozione limitata nel tempo.
Con richiesta di intervento pervenuta in data 3 novembre 1999, integrata in data 10 novembre 1999, l’Adusbef, in qualità di associazione di consumatori, ha segnalato la presunta ingannevolezza di un messaggio tabellare diffuso dalla società Telecom Italia Mobile Spa sul quotidiano La Repubblica del 4 ottobre 1999, anch’esso volto a promuovere la tariffa preferenziale Long Tim.
L’associazione segnalante lamenta che il messaggio sarebbe ingannevole, poiché ometterebbe di indicare che il prezzo di 170 lire/minuto + IVA è soltanto indicativo, in quanto la tariffazione avviene in realtà sulla base degli scatti.
Con richiesta pervenuta in data 16 novembre 1999, integrata in data 2 dicembre 1999, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza di un opuscolo pubblicitario, anch’esso volto a promuovere la tariffa promozionale denominata Long Tim, diffuso presso un punto vendita sito in Milano, Corso di Porta Vittoria, nel mese di settembre 1999.
Nella richiesta di intervento si lamenta che il messaggio sarebbe ingannevole, in quanto esso lascerebbe intendere che ad alcune telefonate sia applicata una tariffa di 170 lire al minuto, che in effetti non viene mai applicata.
A) I messaggi oggetto delle richieste di intervento sono i seguenti: i messaggi tabellari apparsi sul "Corriere della Sera" del 20 e 27 settembre 1999 e su "La Repubblica" del 4 ottobre 1999, che recano, con marginali differenze, le seguenti affermazioni: "Long Tim. La tariffa che farà molto parlare. 170 lire/min.* 24 ore su 24. Long TIM è la nuova opzione(1) di TIM MENÚ, per Ricaricabili TACS e GSM, che vi lascerà a bocca aperta.
Con Long TIM, infatti, parlare di più conviene. Scoprite qui come:
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Long TIM |
00.00 24.00 |
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Chiamate verso telefonini TIM e telefoni Telecom Italia |
170 lire/min. |
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Tutte le altre chiamate |
250 lire/min. |
Tariffazione a scatti. Costo indicativo (IVA escl.) delle chiamate nazionali, più scatto alla risposta di 250 lire (IVA escl.) comprensive dei primi 5’’ di conversazione. Per i secondi successivi, ogni scatto ha un costo di 250 lire (IVA escl.) e una durate di 89’’ per le chiamate verso telefonini TIM e telefoni Telecom Italia, di 60’’ per le altre chiamate.
È una fantastica promozione che dura fino al 31/12/99. Scegliere Long TIM costa solo 10.000 (IVA incl.) .... Al termine della promozione qualsiasi chiamata vi costerà sempre 250 lire al minuto(2). Per ulteriori informazioni su Long TIM, rivolgetevi ai Centri TIM o ai negozi "il Telefonino".
Long TIM non vi lascia mai a corto di parole.
* Leggete la tabella (1) L’opzione TIM non è combinabile con altre opzioni TIM MENÙ. Per chi è già cliente TIM MENÙ, l’acquisto di Long TIM esclude definitivamente la fruibilità delle precedenti opzioni.
(2) Tariffazione a scatti. Costo indicativo (IVA escl.) delle chiamate nazionali, più scatto alla risposta di 250 lire (IVA escl.) comprensive dei primi 5’’ di conversazione. Per i secondi successivi, ogni scatto ha un costo di 250 lire (IVA escl.) e una durata di 60’’;
B) lo spot diffuso sull’emittente Canale 5, nel quale si leggono sullo schermo le seguenti affermazioni: "Long Tim 170*lire/min. 24 ore su 24 - Per le chiamate verso i numeri Tim e Telecom Italia. Per le altre chiamate 250*lire/min. Tariffazione a scatti". Più in basso, in caratteri ridotti, il messaggio riporta: "*Costo indicativo (+IVA 20%) + 250 lire (+IVA 20%) alla risposta. Per ricaricabili. Per le condizioni relative all’offerta, rivolgetevi ai Centri Tim ed ai negozi ‘Il telefoninò". Nello stesso tempo, si ode una voce fuori campo dire: "Se avete tanto da dire, c’è Long Tim - solo 170 lire al minuto". Lo spot si chiude con il dialogo di due personaggi: "L’amore costa caro. Solo 170 lire al minuto";
C) la telepromozione andata in onda su Rai 2, nella quale la conduttrice presenta il servizio affermando: "Una grande novità nel mondo delle ricaricabili Tim. Per voi c’è Long Tim, la nuova opzione di Tim Menu per le ricaricabili Tacs e GSM. Con Long Tim parlare di più conviene: infatti fino al 31 dicembre 1999 chiamare i telefonini Tim e i telefoni Telecom Italia costa solo 170 lire al minuto. [sullo schermo appare la scritta ‘170 lire al minuto (+IVA)] E per tutte le altre chiamate? 250 lire al minuto - sempre. [sullo schermo appare la scritta ‘250 lire al minuto (+IVA)] Long Tim: la tariffa a lunga conversazione". Nel frattempo scorrono in sovrimpressione le seguenti indicazioni: "Copertura rete Tim GSM: 85% terr. 95% pop. TACS: 81% terr. 98% pop.- Long Tim non è compatibile con le altre opzioni TIM Menu - Costi indicativi +250 lire (+IVA) alla risposta. Tariffazione a scatti. Per informazioni numero verde 800011777 oppure internet www.tin.it";
D) il messaggio diffuso sul sito Internet segnalato presenta un testo corrispondente a quello che si rinviene nell’opuscolo pubblicitario, pure oggetto della richiesta di intervento. L’operatore pubblicitario afferma, tra l’altro, che: "Se vuoi assaporare il piacere di una lunga telefonata senza essere costretto a tener d’occhio l’orologio, allora Long TIM è la tariffa giusta per te. Long TIM è la nuova opzione di TIM MENÚ per Ricaricabili TACS e GSM, ideale per le tue lunghe conversazioni. Con Long TIM infatti, fino al 31 dicembre 1999, chiami tutti i telefonini TIM e tutti i telefoni Telecom Italia a sole 170 lire al minuto.
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tutti i giorni, 24h |
Costo indicativo in lire delle chiamate nazionali per minuto di conversazione (+IVA 20%) |
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Verso tutti i telefonini TIM e tutti i telefoni Telecom Italia |
170 |
La tariffazione applicata è a scatti. Per ogni telefonata effettuata vengono detratte dal credito residuo 250 lire (+IVA 20%) alla risposta, comprensive dei primi 5 secondi di conversazione. Per i secondi successivi ogni scatto ha un costo di 250 lire (+IVA 20%) e una durata di 89 secondi.
Per tutte le altre chiamate paghi 250 lire al minuto.
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tutti i giorni, 24h |
Costo indicativo in lire delle chiamate nazionali per minuto di conversazione (+IVA 20%) |
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Per tutte le altre chiamate |
250 |
La tariffazione applicata è a scatti. Per ogni telefonata effettuata vengono detratte dal credito residuo 250 lire (+IVA 20%) alla risposta, comprensive dei primi 5 secondi di conversazione. Per i secondi successivi ogni scatto ha un costo di 250 lire (+IVA 20%) e una durata di 60 secondi. Long TIM continua anche dopo il 31 dicembre 1999. Infatti al termine della promozione potrai chiamare sempre a sole 250 lire al minuto: tutti i telefonini; tutti i telefoni d’Italia
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tutti i giorni, 24h |
Costo indicativo in lire delle chiamate nazionali per minuto di conversazione (+IVA 20%) |
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Sempre |
250 |
La tariffazione applicata è a scatti. Per ogni telefonata effettuata vengono detratte dal credito residuo 250 lire (+IVA 20%) alla risposta, comprensive dei primi 5 secondi di conversazione. Per i secondi successivi ogni scatto ha un costo di 250 lire (+IVA 20%) e una durata di 60 secondi.
Long TIM ha una durata pari a quella del servizio ricaricabile (12 mesi dalla prima telefonata o dall’ultima ricarica più uno solo per ricevere).
L’acquisto di Long TIM costa sempre 10.000 lire (IVA inclusa).
L’opzione Long TIM non si può combinare con le altre opzioni di TIM MENÚ. Se sei già un Cliente TIM MENÚ, long TIM annulla e sostituisce la o le due opzioni possedute".
In data 7 dicembre 1999 è stato comunicato ai segnalanti ed alla società Telecom Italia Mobile Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari in esame sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, in relazione alle modalità con le quali è prospettata la tariffazione del servizio, con particolare riguardo all’idoneità della formulazione delle informazioni contenute nei messaggi a chiarire le effettive condizioni di fruizione dello stesso.
Preliminarmente appare opportuno sintetizzare le condizioni di fruizione del servizio pubblicizzato.
Secondo la pratica ormai diffusa nel settore della telefonia mobile, la TIM Spa proponeva sul mercato una tariffa preferenziale dedicata ai possessori di schede ricaricabili Tacs e GSM, attraverso un’operazione promozionale valida fino al 31 dicembre 1999.
Fino a quella data, i consumatori che avessero aderito all’offerta avrebbero potuto chiamare i telefoni cellulari TIM e gli apparecchi fissi Telecom Italia al prezzo di 170 lire al minuto + IVA, senza alcuna limitazione di fascia oraria. Le chiamate dirette ad apparecchi fissi o mobili gestiti da altri operatori costavano invece 250 lire al minuto + IVA.
Tali prezzi sono ‘indicativì, in quanto risultavano dalla conversione in lire/minuto della tariffazione a scatti effettivamente applicata dall’operatore. Ad essi andava aggiunto il prezzo dello scatto alla risposta, pari a 250 lire + IVA. Così, per ciascuna chiamata il consumatore avrebbe pagato 250 lire + IVA alla risposta, comprensive dei primi cinque secondi di conversazione, mentre per i secondi successivi ogni scatto avrebbe avuto un costo di 250 lire + IVA ed una durata di 89 secondi per le chiamate rivolte a telefoni cellulari TIM ed apparecchi fissi Telecom Italia e 60 secondi per tutte le altre chiamate.
Dal termine della promozione, cioè a partire dal 1 gennaio 2000, tutte le chiamate hanno un costo indicativo di 250 lire al minuto + IVA, calcolato secondo il metodo sopra descritto, senza limitazioni di fascia oraria.
L’adesione all’offerta Long Tim costa 10.000 lire, IVA inclusa, e non è combinabile con le altre opzioni preferenziali previste dal programma TIM Menu.
Con la comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni relative alle condizioni di applicazione della tariffa denominata Long Tim.
Con memoria pervenuta in data 27 dicembre 1999, la società Telecom Italia Mobile Spa esponeva che:
la campagna promozionale relativa alla nuova opzione Long Tim contiene tutte le informazioni sulla tipologia di tariffazione utilizzata da questo servizio (a scatti) e tutti gli elementi necessari a chiarire le condizioni economiche del servizio stesso: pertanto, il contenuto dei messaggi pubblicitari segnalati è palese, vero e corretto;
tutte le informazioni rilevanti sono rese disponibili al consumatore con sufficiente evidenza e chiarezza;
in particolare, per quanto riguarda i tabellari oggetto della richiesta di intervento, essi recano tutte le indicazioni necessarie per individuare il sistema di tariffazione adottato, sia le modalità di funzionamento dello stesso. Il messaggio chiarisce che l’affermazione ‘170 lire al minutò si riferisce ad un costo indicativo, derivante dalla conversione in lire/minuto della tariffazione a scatti, secondo la prassi di settore adottata per consentire al consumatore il confronto con i servizi telefonici su una tariffa a tempo. Tali indicazioni, benché poste in secondo piano rispetto al claim principale, risultano chiare leggibili e graficamente evidenti; pertanto, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, esse sono insuscettibili di indurre in errore i consumatori in ordine alle condizioni di tariffazione del servizio;
anche la telepromozione e lo spot televisivo recano una informazione completa relativamente alle condizioni tariffarie applicate, che rimane visibile sullo schermo per un tempo adeguato, al fine di consentirne la lettura da parte del consumatore.
Poiché alcuni dei messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi attraverso la stampa e l’emittenza televisiva, come sopra specificato al punto 2, in data 30 dicembre 1999 è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 28 gennaio 2000, la suddetta Autorità ha considerato che i messaggi diffusi attraverso la stampa quotidiana recassero informazioni esaurienti sul servizio offerto, sulle sue caratteristiche e sul suo prezzo che, benché indicate in asterisco e in corpo tipografico minore, consentivano al consumatore di essere chiaramente informato in ordine alle condizioni di fruizione del servizio.
Per quanto concerne lo spot televisivo andato in onda sull’emittente Canale 5, l’Autorità ha rilevato che esso non appare idoneo a rendere edotto il consumatore medio delle effettive condizioni di fruizione del servizio pubblicizzato, in quanto l’esigua durata della schermata fissa recante le informazioni sulle condizioni e modalità di tariffazione, pur se posta in relazione alla brevità complessiva del comunicato, non appare comunque proporzionata alla notevole quantità di informazioni in essa contenute; pertanto, anche in considerazione del fatto che l’attenzione dello spettatore è catalizzata dalla configurazione grafica del messaggio sull’indicazione ‘170 lire/minutò, essa non consente la lettura integrale e dunque non rende materialmente fruibili al telespettatore le informazioni recate.
Con riferimento alla telepromozione trasmessa su Rai 2, l’Autorità ha osservato che le informazioni in essa recate sulle condizioni di fruizione del servizio pubblicizzato non appaiono idonee a fornire al consumatore medio elementi per la corretta valutazione economica dell’offerta, in quanto le informazioni contenute nelle sovrimpressioni a scorrimento, aggiuntive rispetto al testo del messaggio e relative a dati essenziali per la valutazione della convenienza dell’offerta, risultano materialmente non fruibili da parte del pubblico dei potenziali utenti, in quanto la velocità con la quale scorrono le scritte ne rende estremamente difficoltose la lettura e la comprensione.
Per queste ragioni, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere nel senso che i messaggi tabellari apparsi sul quotidiano ‘Corriere della Serà in data 20 e 27 settembre 1999 e sul quotidiano ‘La Repubblicà del 4 ottobre 1999 non siano in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92; che lo spot televisivo diffuso sull’emittente Canale 5 il 15 ottobre 1999 alle ore 22 circa e la telepromozione andata in onda nel corso del programma "Dribbling", trasmesso su Rai 2 il 16 ottobre 1999 siano in contrasto con gli artt. 1, 2, 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92.
Per quanto riguarda lo spot televisivo e la telepromozione, oggetto della richiesta di intervento, essi devono ritenersi idonei ad indurre in errore i consumatori. Al riguardo si rileva che dall’esame dei messaggi pubblicitari è emerso che essi non contengono gli elementi idonei a consentire al consumatore il computo del prezzo del servizio di telefonia mobile pubblicizzato.
Lo spot trasmesso dall’emittente Canale 5 riporta, in caratteri sufficientemente evidenti, il seguente testo: "Long Tim 170*lire/min. 24 ore su 24 - Per le chiamate verso i numeri Tim e Telecom Italia. Per le altre chiamate 250*lire/min. Tariffazione a scatti". Tali indicazioni, che permangono sullo schermo per un tempo adeguato a consentirne la lettura da parte del destinatario, permettono al consumatore di acquisire le seguenti informazioni relative al servizio: 1) il prezzo è di 170 lire al minuto, senza limitazioni di orario, per le chiamate rivolte ai numeri Tim e Telecom Italia; 2) il prezzo è 250 lire al minuto per tutte le altre chiamate; 3) tale prezzo è indicativo, in quanto il metodo di tariffazione impiegato è a scatti. Le altre indicazioni sono riportate sullo schermo per un tempo troppo breve in relazione alla dimensione dei caratteri perché il consumatore possa effettivamente fruirne.
Pertanto, lo spot televisivo in parola omette, in buona sostanza, di indicare l’esistenza e l’ammontare dello scatto alla risposta, la cui incidenza non è trascurabile, nonché la circostanza che dai prezzi indicati sia scomputata l’imposta di valore aggiunto. Parimenti significativa deve ritenersi l’omissione relativa al periodo di validità della promozione, in quanto la circostanza che la tariffa promozionale pubblicizzata sia applicabile solo fino al 31 dicembre 1999 appare suscettibile di incidere in misura rilevante sulla percezione che i destinatari abbiano della convenienza della proposta.
Nella valutazione della rilevanza delle omissioni informative che si riscontrino in una comunicazione promozionale deve tenersi in debita considerazione la natura del mezzo scelto per la veicolazione del messaggio. Certamente, la struttura dello spot televisivo in questione è inidonea a trasmettere con efficacia una grande quantità di informazioni di dettaglio in ordine alle condizioni contrattuali applicabili alla prestazione del servizio promosso. Tuttavia, poiché nel caso di specie risultano sostanzialmente omesse delle informazioni essenziali perché il consumatore possa valutare l’effettiva convenienza della tariffa Long Tim, il messaggio risulta idoneo ad indurre i destinatari in errore in ordine alle effettive condizioni di fruizione del servizio proposto, potendo pregiudicarne il comportamento economico.
Per quanto riguarda la telepromozione andata in onda su Rai 2, si rileva che nel corso della stessa si afferma, tra l’altro: "fino al 31 dicembre 1999 chiamare i telefonini Tim e i telefoni Telecom Italia costa solo 170 lire al minuto. [sullo schermo appare la scritta ‘170 lire al minuto (+IVA)] E per tutte le altre chiamate? 250 lire al minuto - sempre. [sullo schermo appare la scritta ‘250 lire al minuto (+IVA)]". Le informazioni fornite attraverso la sovrimpressione passante relative alla modalità di tariffazione ed alle condizioni dell’offerta, non appaiono fruibili da parte del pubblico dei potenziali utenti. Infatti, la velocità con la quale scorrono le scritte ne rende impossibili o estremamente difficoltose la lettura e la comprensione.
Anche in questo caso, dunque, deve considerarsi significativa l’omissione relativa all’esistenza ed all’ammontare dello scatto alla risposta. Peraltro, la fattispecie pubblicitaria in esame non chiarisce (se non nelle sovrimpressioni) che il meccanismo di tariffazione adottato dall’operatore si applica sulla base degli scatti, potendo dunque indurre il consumatore a ritenere erroneamente che l’addebito relativo alle conversazioni si basi sulla più vantaggiosa tariffazione a secondi.
Neppure potrebbe escludersi l’ingannevolezza del messaggio segnalato argomentando che la scelta di veicolare le informazioni nella forma delle sovrimpressioni è imposta dall’esigenza di rispettare la struttura del programma nel quale la telepromozione era destinata ad inserirsi e le necessità dell’emittente.
A tale proposito, deve infatti ritenersi che la libertà dell’operatore pubblicitario di impostare le proprie strategie di marketing trovi un limite nella necessità di assicurare comunque al consumatore una informazione pubblicitaria corretta e completa. Tale onere incombe all’operatore anche quando il proprio potere di verifica dei contenuti del messaggio debba essere contemperato con le concorrenti esigenze di altri soggetti imprenditoriali.
Per quanto riguarda i messaggi diffusi attraverso la stampa quotidiana, sul sito internet e attraverso l’opuscolo pubblicitario, essi riportano integralmente le condizioni di tariffazione applicate dall’operatore pubblicitario agli utenti del servizio Long Tim. Pertanto, dal punto di vista della completezza delle informazioni fornite dai messaggi in esame in relazione alle condizioni di fruizione del servizio pubblicizzato, può concludersi, in conformità con quanto ritenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che le modalità di prospettazione di tali condizioni tariffarie non siano idonee ad indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche del servizio ed al suo prezzo.
Pur essendo giunti a tale conclusione, l’Autorità intende evidenziare che nel settore della telefonia, in cui sempre più proliferano le offerte pubblicitarie degli operatori riguardanti profili tariffari molto articolati e in cui il prezzo finale del servizio è composto da una serie di voci che devono essere computate dal destinatario al fine di percepire l’effettiva convenienza della tariffa proposta, la completezza delle informazioni appare qualificarsi come un onere minimo dell’operatore pubblicitario.
L’Autorità ha già espresso in più occasioni l’auspicio che nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori quale il prezzo, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio siano di immediata percezione.
In questa prospettiva, la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato.
Tale esigenza trova peraltro conferma nell’orientamento del legislatore comunitario, che ha individuato nella precisa, trasparente e univoca indicazione del prezzo di vendita uno strumento per migliorare l’informazione dei consumatori, in quanto consente di valutare e di confrontare il prezzo dei prodotti e quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici. Analoga esigenza è stata considerata dalla Federal Trade Commission statunitense, organismo incaricato per la tutela della concorrenza e la protezione del consumatore, nella redazione delle recenti linee guida per la pubblicità dei servizi di telefonia.
L’Autorità, pertanto, ritiene indispensabile che gli operatori pubblicitari assicurino nell’immediato non solo la completezza, ma anche la chiarezza delle informazioni relative al prezzo del servizio, evitando di scorporarne gli oneri fiscali ed indicando, con pari evidenza grafica o sonora, tutte le componenti che concorrono al suo computo ed il meccanismo di tariffazione adottato, al fine di migliorare l’informazione fornita al consumatore ed agevolare il raffronto dei prezzi.
RITENUTO, in conformità con il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e ferme le suesposte considerazioni sulla chiarezza dei messaggi pubblicitari, che i messaggi diffusi dalla società Telecom Italia Mobile Spa sulla stampa quotidiana, sul sito Internet ed attraverso l’opuscolo pubblicitario, descritti al punto 2 del presente provvedimento, non siano idonei ad indurre i consumatori in errore in relazione alle caratteristiche del servizio, con riguardo alle modalità di tariffazione;
RITENUTO, inoltre, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio diffuso sull’emittente Canale 5 e la telepromozione andata in onda su Rai 2, descritti al punto 2 del presente provvedimento, siano idonei ad indurre i consumatori in errore in relazione alle caratteristiche del servizio, con riguardo alle modalità di tariffazione, alle condizioni ed ai limiti di applicabilità dell’offerta, potendo pertanto pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2, lettere A) e D), del presente provvedimento, diffusi dalla Telecom Italia Mobile Spa sulla stampa quotidiana, sul sito Internet e sull’opuscolo segnalato, non costituiscono, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92;
b) che il messaggio trasmesso dall’emittente Canale 5 e la telepromozione andata in onda su Rai 2, descritti al punto 2, lettere B) e C), del presente provvedimento, diffusi dalla Telecom Italia Mobile Spa, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
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p. IL SEGRETARIO GENERALE |
IL PRESIDENTE |
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