
| Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato | Bollettino n. 15 del 27 aprile 1998 |
Roma, 26 marzo 1998
| Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Romano Prodi | |
| Ministro della Funzione Pubblica On.le Franco BASSANINI | |
| Ministro delle Comunicazioni On.le Antonio MACCANICO | |
| Ministro della Difesa On.le Beniamino ANDREATTA | |
| Ministro del Tesoro Dott. Carlo Azegio CIAMPI | |
| Ministro dellIndustria, Commercio e Artigianato Dott. Pier Luigi BERSANI | |
| Comitato dei Ministri istituito con DPCM 7 agosto 1997 |
1. Con riferimento agli atti trasmessi dal Comitato dei Ministri nella versione pervenuta con richiesta formale di parere in data 19 marzo 1998 in merito alladozione dello "schema di misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali"* e allo "schema di bando per la selezione dei soggetti idonei a partecipare alla gara"** di cui al DPCM 7 agosto 1997, lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dellart. 22 della legge n. 287/90 e secondo quanto previsto dallart. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, intende osservare quanto segue.
2. LAutorità preliminarmente sottolinea limportanza, per lo sviluppo della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni mobili, di un sollecito ingresso dello standard DCS 1800 sul mercato, così come ha già osservato in precedenti segnalazioni in materia1.
Al riguardo, si ricorda che la Commissione Europea, nella direttiva n. 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali, stabiliva che gli Stati membri non potessero negare, al più tardi dal 1° gennaio 1998, il rilascio di licenze per la gestione dei sistemi mobili operanti in base alla norma DCS 1800, prevedendo anche la possibilità di adottare misure intese a soddisfare lesigenza di garantire una concorrenza effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati
2Pertanto, non avendo lItalia rispettato la normativa comunitaria sotto il profilo temporale, assume particolare importanza il rispetto delle altre condizioni previste per il corretto sviluppo della concorrenza sui mercati interessati.
i. Assegnazione di licenze individuali per lesercizio del servizio radiomobile DCS 1800.
3. Anzitutto, lAutorità ritiene che lassegnazione di licenze individuali per lesercizio del servizio radiomobile DCS 1800, pur dovendo assicurare una adeguata operatività e competitività dei nuovi entranti rispetto alle imprese già presenti nellofferta dei servizi di comunicazione mobile, debba consentire lingresso sul mercato del maggior numero possibile di soggetti.
4. In tal senso, con particolare riferimento allart. 1 dello "schema di misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali" (schema delle "misure atte" dora in avanti), lAutorità preliminarmente osserva che non condivide la decisione di rilasciare una sola licenza per lesercizio del servizio DCS 1800.
A tale riguardo si ricorda infatti che lart. 2, comma 1, lettera b) del decreto- legge 1 maggio 1997, n. 115, così come convertito con legge 1 luglio 1997, n. 189, recante recepimento della Direttiva 96/2/CE, fa espressamente riferimento a una pluralità di imprese scelte mediante gara. In particolare, la norma citata, nel disporre la riserva, da effettuarsi con provvedimento del Ministero delle Comunicazioni, delle bande di frequenza nelle gamme 1800 MHz, prevede che queste siano dallo stesso Ministero attribuite al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 "... per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM ...".
5. Con riferimento alla possibilità di limitare il numero di licenze individuali per servizi di comunicazione, vale peraltro ricordare che questa viene espressamente prevista nella normativa comunitaria e nazionale solo in relazione alla disponibilità delle risorse.
In particolare, a livello nazionale, il DPR 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento), e il successivo decreto ministeriale 25 novembre 1997 stabiliscono espressamente che il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenza3. Inoltre, lart. 6, comma 14, del Regolamento dispone che "fintantoché vi siano frequenze disponibili, lAutorità è tenuta a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie, e trasparenti"; il successivo comma 15 prevede, tra laltro, che lAutorità, qualora ricorrano le condizioni per limitare il numero delle licenze individuali, debba comunque pubblicare la relativa decisione, indicandone le ragioni.
6. LAutorità ritiene quindi che le disposizioni normative vigenti non impongano alcuna limitazione del numero delle licenze DCS 1800 assegnabili, considerando viceversa tale limitazione legittima solo laddove sia giustificata sulla base di una insufficiente disponibilità di frequenze nella misura ritenuta fondatamente necessaria per lespletamento del servizio in gara.
Ciò premesso, vale sottolineare che in ogni caso il testo delle "misure atte" non costituisce lo strumento giuridico idoneo a prevedere una tale limitazione, la quale può essere adeguatamente motivata solo nellambito di una apposita determinazione adottata e pubblicata dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero dal Ministero delle Comunicazioni nellambito dellesercizio in regime transitorio, ai sensi dellart. 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dellart. 23, comma 1 del DPR n. 318/97, delle funzioni e dei poteri della suddetta Autorità. Si sottolinea, peraltro, che nel rispetto dei principi normativi comunitari e nazionali in materia, la suddetta determinazione deve necessariamente fondarsi sulla circostanza, adeguatamente comprovata dal punto di vista tecnico, di una insufficiente disponibilità di frequenze rispetto alle esigenze di efficienza del servizio.
7. Ciò premesso, pur a fronte di un differimento nella disponibilità attuale di frequenze 1800 MHz su tutto il territorio nazionale rispetto a quanto previsto a livello internazionale, in conseguenza delloccupazione di frequenze in tale banda da parte del Ministero della Difesa, lAutorità ritiene che sia comunque possibile, sulla base di unadeguata valutazione del numero minimo di frequenze necessario per assicurare una reale operatività a livello nazionale dei nuovi entranti, garantire la presenza di una pluralità di operatori sul mercato dei servizi DCS 1800, analogamente alla situazione esistente in altri paesi dellUnione Europea.
Lobiettivo di una pluralità di operatori può essere infatti comunque raggiunto mediante lespressa introduzione, nel testo in commento, di una specifica previsione normativa concernente lespletamento di successive licitazioni per laggiudicazione di licenze per il servizio DCS 1800 in coincidenza con le già previste ulteriori disponibilità di nuove frequenze in banda 1800 MHz.
In ogni caso, né vincoli normativi né ragioni di opportunità precludono la concessione immediata di una licenza DCS 1800 a due nuovi operatori, eventualmente con unassegnazione differenziata di frequenze in una prima fase, ma con la fissazione di un calendario certo di assegnazione di frequenze ulteriori. Ciò tanto più in quanto solo le imprese titolari di una licenza potranno acquisire ulteriori frequenze dal Ministero della Difesa.
Limmediata assegnazione di due licenze appare allAutorità la soluzione più efficace al fine di assicurare un effettivo ampliamento della concorrenza sul mercato dei servizi radiomobili nellimmediato e più in generale sul mercato dei servizi di telecomunicazione.
ii. Disponibilità e allocazione delle frequenze nelle bande 1800 MHz e 900 MHz.
8. Sulla base di quanto precedentemente esposto, si osserva che per le frequenze nella banda 1800 MHz i testi in commento evidenziano lassenza di una loro immediata e completa disponibilità, a causa delle modalità di rilascio da parte del Ministero della Difesa. In particolare, sotto il profilo temporale, si prevede una disponibilità dilazionata nel tempo di tali frequenze, tale da individuare solo nel 1 gennaio 2002 la data a partire dalla quale si verificherà un ampliamento nella disponibilità, prevista per ora di 20 MHz e dal 1 novembre 1998 di 30 MHz, per i servizi radiomobili su tecnologia DCS.
Peraltro, si osserva che, anche per le frequenze che il Ministero della Difesa rilascerà antecedentemente alla data richiamata del gennaio 2002, si registrano numerose restrizioni alla loro effettiva disponibilità, limitata dapprima a otto aree urbane e solo a partire dal luglio 2000 estesa alla totalità del territorio nazionale.
9. LAutorità sottolinea lestrema importanza, per lo sviluppo concorrenziale dei mercati e il progresso economico e tecnologico del Paese, della previsione di un adeguamento quanto più celere ed efficiente possibile della ripartizione dello spettro radioelettrico, finalizzato allutilizzo delle diverse tecnologie digitali in conformità agli standard stabiliti a livello internazionale. Ne consegue che, nella misura in cui le determinazioni in materia finora assunte di concerto con il Ministero della Difesa risultassero ostative rispetto a un rapido raggiungimento del suddetto obiettivo, appare auspicabile una loro adeguata ridefinizione.
10. Inoltre, lAutorità ritiene che, a fronte di eventuali valutazioni in merito allinsufficienza di frequenze disponibili in banda 1800 MHz, per ottenere una piena operatività delle relative reti DCS su base nazionale si debba prevedere lattribuzione contestuale ai nuovi operatori mobili di frequenze nella banda a 900 MHz, efficacemente sfruttabili per fornire il servizio nelle aree extraurbane.
A tale proposito lattribuzione di frequenze in banda 900 MHz ai nuovi licenziatari per il servizio DCS 1800 deve essere riferita non solo allimmediata fruibilità di tutte le frequenze attualmente non utilizzate dai gestori radiomobili già presenti sul mercato, e in particolare dei 4,8 MHz la cui disponibilità è indicata allart. 3 dello schema delle "misure atte", ma anche alla rapida riallocazione di frequenze a 900 MHz che risultano attualmente destinate alla fornitura di servizi radiomobili su standard analogico TACS.
Tale standard, infatti, in virtù del basso livello tecnologico che lo caratterizza, oltre a consentire la fornitura di servizi meno avanzati di quelli resi disponibili dagli standard digitali e a non rientrare nella categoria degli standard paneuropei, determina uno sfruttamento meno efficiente delle scarse risorse disponibili e deve quindi essere abbandonato per consentire un pieno sviluppo dei sistemi digitali più evoluti, che garantiscono lottimizzazione dello spettro di frequenze con conseguente riduzione dei costi sociali e ampliamento degli spazi per una maggiore concorrenzialità sui mercati.
iii. Modalità di contribuzione per lassegnazione delle frequenze.
11. In relazione alla soluzione del problema delluso efficiente dello spettro delle radiofrequenze, lAutorità intende sviluppare un secondo ordine di considerazioni, relativo allimportanza della previsione di meccanismi di contribuzione per lassegnazione delle radiofrequenze che tendano a favorire lottimizzazione della loro allocazione. Tali meccanismi, tipicamente utilizzati nel caso di assegnazione di risorse scarse, sono infatti volti a commisurare il contributo dovuto allammontare di risorse assegnate, introducendo quindi per il richiedente un automatico incentivo allutilizzo efficiente di tali risorse.
12. Ciò premesso, lAutorità deve rilevare lassenza, nelle procedure previste dai testi in commento, di meccanismi quali quelli sopra illustrati. Infatti, in relazione alle due modalità di contribuzione individuate nello schema delle "misure atte", luna pertinente alla copertura degli oneri derivanti al Ministero della Difesa dal rilascio delle frequenze, laltra relativa a una corresponsione per lutilizzo delle frequenze non superiore al 3,5% dei ricavi annui lordi conseguiti nellesercizio del servizio radiomobile pubblico DCS 1800, occorre osservare che queste non appaiono idonee a generare un incentivo allo sfruttamento ottimale delle risorse assegnate, in quanto nessuna di esse commisura lentità del contributo da corrispondere alle frequenze assegnate.
13. Lo stesso art. 11 dello schema in commento, peraltro, precisa che la contribuzione in percentuale dei ricavi costituisce una misura temporanea, in quanto tale destinata a essere sostituita dalle successive determinazioni di cui allart. 6, comma 21, del DPR n. 318/97, che prevede la facoltà dellAutorità di regolamentazione "in caso di utilizzo di risorse scarse" di imporre "contributi finalizzati anche a assicurare luso ottimale di dette risorse".
LAutorità sottolinea, in un caso tipico di assegnazione di una risorsa scarsa, la necessità di una rapida e piena attuazione della disposizione normativa menzionata, in quanto lindividuazione di un contributo commisurato al numero di frequenze assegnate appare, in linea di principio, certamente più efficiente per lo sfruttamento ottimale di tali risorse rispetto alla previsione di una contribuzione annuale in percentuale dei ricavi di esercizio.
14. Si deve anche ricordare, a tale proposito, che nellambito della gara per laggiudicazione di una seconda concessione per il servizio GSM in Italia è stato previsto il pagamento, da parte del soggetto risultato aggiudicatario della gara e dunque inizialmente assegnatario di 5,4 MHz nella banda di frequenza 900 MHz, di una entry fee, ferma restando la previsione della corresponsione di un canone annuo in percentuale dei ricavi lordi. In linea di principio, lassegnazione di frequenze nella banda 1800 MHz, non dovrebbe comportare procedure diverse da quelle prescelte per assegnare uno spettro di frequenze utilizzato per fornire servizi sostanzialmente similari.
15. In conclusione, lAutorità non intende nel presente parere entrare nel merito dei criteri di scelta dei diversi soggetti partecipanti alla licitazione, criteri che, dovendo essere previsti nellambito del Disciplinare di gara, potranno ricevere opportuna valutazione in sede di esame di questultimo.
A tale riguardo, si ricorda tuttavia che meccanismi di allocazione ottimale delle frequenze possono essere introdotti nella fase di assegnazione di queste ultime, sulla base della valutazione di diverse offerte economiche dei soggetti concorrenti allassegnazione stessa. In ogni caso, lAutorità ritiene necessario sottolineare che i criteri prescelti dovranno comunque garantire lassenza di discriminazione ed essere ispirati a principi di efficienza.
iv. Misure asimmetriche.
16. In merito allindividuazione di misure asimmetriche volte a regolare i rapporti fra gli attuali gestori GSM e i nuovi entranti nella prima fase di avvio del mercato dei servizi di comunicazione mobile su standard DCS, lAutorità intende anzitutto esprimere il proprio apprezzamento per la previsione, nellambito dello schema delle "misure atte", di una serie di disposizioni finalizzate a garantire un ingresso rapido e competitivo dei nuovi operatori sul mercato dei servizi di comunicazione mobile e personale.
17. Fra tali disposizioni si devono ricordare: con riferimento agli accordi di interconnessione fra i due attuali gestori GSM e i titolari di licenza DCS, limposizione di termini particolarmente ridotti (30 gg.) per la fase negoziale, laddove in caso di mancato accordo tra le parti si ribadisce lintervento risolutorio da parte dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 7); il diritto, riconosciuto a chi riceverà la licenza, al roaming nazionale sulle reti GSM, limitatamente alle aree da lui non servite ma comprendente tutti i servizi offerti dagli operatori GSM, nonché la possibilità di condivisione degli impianti e dei siti utilizzati da questi ultimi (artt. 8 e 9); il fatto che i termini e le condizioni per il roaming debbano prevedere prezzi negoziati che siano orientati ai costi nonché una opportuna pianificazione per le aree di servizio non coperte dal nuovo operatore.
Inoltre, appare condivisibile che anche nel caso del roaming nazionale si preveda una durata delle negoziazioni non superiore a 30 gg. e il successivo intervento decisivo dellAutorità di settore nell'eventualità di un mancato accordo.
18. LAutorità ritiene tuttavia che la più importante misura asimmetrica sia costituita dalla previsione di un differimento di sei mesi dell'avvio del servizio commerciale DCS per gli attuali gestori GSM (art. 2), laddove tale periodo inizia a decorrere dalla data di compimento di tutti gli adempimenti ivi previsti, fra i quali una soddisfacente conclusione delle negoziazioni degli operatori nuovi entranti con gli attuali gestori radiomobili in materia di roaming, di interconnessione e di condivisione di impianti e siti, ovvero dalla data di decisione dellAutorità di settore in caso di mancato accordo.
In ogni caso lAutorità rileva che lasimmetria temporale assume un reale valore proconcorrenziale solo se decorrerà a partire dalleffettivo avvio commerciale del servizio da parte dei nuovi operatori.
19. Infine, sempre con riguardo alla determinazione di misure volte a garantire un veloce ed efficace ingresso di nuovi operatori sul mercato, lAutorità ritiene auspicabile che lo schema delle "misure atte" contenga esplicitamente la previsione di un servizio di number portability per i nuovi entranti, consistente nella possibilità per i loro utenti di conservare il numero telefonico derivantegli da un precedente abbonamento con altro gestore mobile. Tale funzione, che appare tecnicamente praticabile per le attuali reti radiomobili digitali, e che dovrebbe in seguito essere evidentemente estesa a tutti i gestori mobili, costituisce infatti anche un indubbio vantaggio per il consumatore.
20. In conclusione, nel rendere il parere richiesto, lAutorità sottolinea:
la possibilità e lopportunità dellimmediato rilascio di due licenze nazionali per il servizio DCS 1800;
la necessità di eliminare le restrizioni alla disponibilità di frequenze in banda 1800 MHz e di procedere a una rapida riallocazione delle frequenze in banda 900 MHz che privilegi i servizi che utilizzano le più avanzate tecnologie digitali;
lesigenza di introdurre criteri di contribuzione finalizzati allottimale allocazione delle risorse scarse dello spettro radioelettrico;
lessenzialità di misure asimmetriche effettivamente proconcorrenziali, in particolare dirette a diversificare i tempi di avvio commerciale del servizio degli operatori nuovi entranti rispetto agli attuali concessionari radiomobili.
21. LAutorità auspica una rapida e positiva conclusione delliter di emanazione degli atti in esame e confida che le considerazioni suesposte vengano accolte al fine di assicurare la presenza di una molteplicità di operatori sul mercato cui siano garantite condizioni paritarie di accesso, e al fine di evitare comportamenti discriminatori e non trasparenti degli operatori già presenti e dunque favorire lo sviluppo di un equilibrato ed effettivo processo concorrenziale.
IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro |
* * *
(*)Ministero delle comunicazioni, Decreto 1° aprile 1998, Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998.
(**)Comitato dei Ministri, Provvedimento 4 aprile 1998, Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998.
1 Così il testo della Segnalazione sui "Servizi di comunicazione mobile e personale a tecnologia DECT" del 24 gennaio 1997, in Boll. 3/97, p.33, inviata ai Presidenti di Camera e Senato, nonché al Presidente del Consiglio e al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni; e la Segnalazione sul "Recepimento di direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni" del 28 aprile 1997, in Boll. 16/97, p.66-67, inviata al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato.
2 Così il testo dellart. 2, commi 1 e 4 della citata Direttiva.
3 Così il testo dellart. 2, comma 8, del DPR 318/97 e dellart. 2, comma 6 del dm 25/11/97.
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