Provvedimento n. 9171 (PI3267) TELECOM-TELE2

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 gennaio 2001;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la richiesta di intervento pervenuta in data 5 gennaio 2001, con la quale la società Telecom Italia Spa, in qualità di concorrente, ha segnalatola presunta illiceità della comparazione contenuta nei messaggi pubblicitari, diffusi dalla società Tele2 Italia Spa, apparsi sui quotidiani “La Repubblica” del 4 gennaio 2001 (pagina 21), “Sole24ore” del 4 gennaio 2001 (pagina 1) e “Corriere della Sera” del 5 gennaio 2001 (pagina 39), e nel filmato pubblicitario, trasmesso dall’emittente televisiva Raiuno in data 1° gennaio 2001 alle ore 19.50;

VISTA l’istanza di sospensione provvisoria dei suddetti messaggi presentata contestualmente alla suindicata richiesta, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 627/96;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 15 gennaio 2001, con la quale, tra l’altro, le parti sono state invitate a presentare memorie scritte e documenti da far pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima;

VISTA la memoria presentata dall’operatore pubblicitario, pervenuta in data 19 gennaio 2001;

VISTE le ulteriori informazioni inviate dall’operatore pubblicitario in data 23 gennaio 2001;

RITENUTO che, dall’esame della suindicata memoria, dagli atti ad essa allegati e dalle ulteriori informazioni fornite, non emergono elementi idonei ad avvalorare gli estremi di gravità e di urgenza di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 627/96;

DELIBERA

di rigettare l’istanza di sospensione provvisoria dei suindicati messaggi pubblicitari presentata ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 627/96.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *


AISTel Home PageAISTel Home page