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Roma,
Presidente dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Prof.
Enzo CHELI
1. Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità, pervenuta in data 4 giugno 1999, in merito alle misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e ai criteri e modalità per lassegnazione delle frequenze (*), lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dellarticolo 22 della legge n. 287/90 e dellart. 4, comma 2, lettera d), del DPCM 5 febbraio 1999, intende svolgere le seguenti considerazioni.
2. LAutorità, anche alla luce di quanto auspicato in passato1, dichiara preliminarmente di condividere la scelta operata dal Governo in ordine allavvio di una gara per lassegnazione di una ulteriore licenza radiomobile a seguito della disponibilità di frequenze addizionali nella banda a 1800 Mhz, al fine di permettere lingresso nel mercato delle comunicazioni mobili di un nuovo soggetto. Al riguardo, lAutorità intende, tuttavia, sottolineare il sostanziale svantaggio competitivo in cui il nuovo soggetto si troverà inizialmente ad operare, soprattutto in ragione di elementi di natura strutturale.
3. Anzitutto, lAutorità osserva che oltre a non poter godere di un periodo di protezione dalla concorrenza degli altri operatori, al quarto gestore è preclusa, almeno inizialmente, la possibilità di realizzare una rete nazionale impiegando in modo combinato sia le frequenze sulla banda a 1800 Mhz sia quelle sulla banda a 900 Mhz. Ciò porrà tale soggetto in una posizione di asimmetria strutturale rispetto ai propri concorrenti e comporterà, conseguentemente, un incremento dei costi di realizzazione della rete. A tale proposito, per quanto concerne le frequenze a 900 MHz, lAutorità ribadisce la più volte richiamata necessità di procedere a una rapida riallocazione di tali frequenze che privilegi i servizi che utilizzano le più avanzate tecnologie digitali.
Inoltre, il nuovo soggetto incontrerà presumibilmente maggiori difficoltà rispetto ai suoi concorrenti nella reperibilità dei siti idonei, a causa del ritardo temporale con cui si troverà ad operare, nonché delle nuove disposizioni relative ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute.
4. I citati svantaggi strutturali dovrebbero essere compensati attraverso lintroduzione di opportune misure asimmetriche. In tal senso, con particolare riferimento alla durata del diritto di roaming nazionale di cui allart. 4, comma 1, lettera a), dello schema in esame, lAutorità ritiene che il nuovo gestore dovrebbe poter godere della funzione di roaming sulle reti dei gestori concessionari (TIM e Omnitel), a condizioni orientate ai costi per un periodo di almeno 36 mesi dallavvio commerciale del proprio servizio. Ciò al fine di riequilibrare il sostanziale svantaggio in cui tale soggetto si troverà ad operare nei confronti dei gestori che hanno da tempo completato la realizzazione della rete radiomobile e che per primi hanno potuto avviare lofferta commerciale di servizi di telefonia mobile.
Allo stesso tempo, dovrebbe essere esteso ad almeno 6 mesi oltre il termine previsto nel piano di copertura, il diritto del nuovo entrante di godere della funzione di roaming a condizioni orientate ai costi (art. 4, comma 1, lettera b)), al fine di accrescere la flessibilità delle condizioni di avvio del servizio di cui godrà il nuovo gestore.
Diversa appare, sotto tale profilo, la posizione del nuovo entrante nei confronti del terzo gestore (Wind), il quale sta in effetti ancora provvedendo alla realizzazione della propria rete radiomobile. Con questultimo operatore, il nuovo gestore potrà in ogni caso negoziare accordi commerciali di roaming al fine di ottimizzare limpiego delle frequenze disponibili.
5. Sempre al fine di facilitare le condizioni di ingresso del nuovo operatore e con riferimento alla possibilità di effettuare sperimentazioni e verifiche di campo da parte dei soggetti ammessi a partecipare alla gara, di cui allart. 7, comma 3, dello schema in esame, lAutorità ritiene che il periodo di autorizzazione concesso a tali candidati possa essere esteso, su richiesta degli interessati, anche oltre i 30 giorni previsti, in considerazione delle difficoltà tecniche e negoziali che tali soggetti dovranno affrontare nel concordare le condizioni con i gestori già operativi.
6. In generale, considerato che il nuovo entrante si troverà a dover interamente costruire la propria rete, mentre i suoi diretti concorrenti stanno già commercializzando i propri servizi, lAutorità ritiene auspicabile che le misure di concorrenza introdotte siano quanto più possibile orientate ad incentivare la rapidità delle procedure negoziali che il nuovo gestore dovrà condurre con gli altri operatori. Ciò per quanto concerne sia gli accordi di roaming e di interconnessione, sia gli eventuali contratti di condivisione dei siti e delle infrastrutture.
A questultimo proposito, lAutorità desidera far presente limportanza dellintroduzione di un termine più stringente e limitato a 30 giorni per quanto concerne la possibilità di intervento dellAutorità di regolamentazione nella definizione delle condizioni di condivisione dei siti, di cui allart. 6, comma 2, dello schema in esame. Solo attraverso la previsione di una tempestiva capacità di intervento da parte del regolatore, infatti, il nuovo operatore potrà godere effettivamente di una maggiore rapidità nelle negoziazioni bilaterali, evitando il rischio di discriminazioni da parte degli operatori già attivi.
7. Sotto un diverso profilo, appare utile far riferimento alla disposizione di cui allart. 12 dello schema, secondo la quale fino alleffettiva attivazione del servizio di portabilità del numero, i gestori radiomobili sono tenuti a fornire gratuitamente su richiesta dellutente o del nuovo gestore, un servizio di avviso automatico relativo al nuovo numero dellabbonato, per un periodo non inferiore a 60 giorni.
A questo proposito, lAutorità intende ribadire che lintroduzione entro il 1° luglio 1999 della portabilità del numero tra le reti mobili, prevista dallart. 11 del decreto del Presidente del Consiglio 4 aprile 1998, oltre a rappresentare unimportante servizio per i consumatori, costituisce una prestazione finalizzata a facilitare lacquisizione di abbonati da parte di un nuovo entrante in presenza di gestori che già dispongono di diversi milioni di clienti. LAutorità ritiene, pertanto, opportuno che nello schema in esame venga ribadito lobbligo di procedere nei tempi previsti alleffettiva attivazione del servizio di portabilità del numero con la tecnologia già attualmente disponibile, e sia disposto altresì un termine per il passaggio alla tecnologia più completa ed efficiente, in considerazione dei tempi necessari alladeguamento delle reti sotto il profilo tecnico. Ciò al fine di permettere agli operatori esistenti di procedere alla predisposizione degli impianti e al nuovo entrante di prevedere in tempo utile le più efficienti modalità tecniche di realizzazione del servizio.
8. La questione dellassegnazione delle ulteriori frequenze che si renderanno disponibili in futuro consente di introdurre alcune considerazioni in ordine allefficienza dei meccanismi allocativi attualmente impiegati. A questo proposito, lAutorità ha avuto modo di sottolineare, già in occasione della gara per lassegnazione della terza licenza radiomobile, la necessità di introdurre un sistema di contribuzione commisurato, in linea di principio, al numero di frequenze assegnate, al fine di incentivare un più efficiente sfruttamento di tali risorse, anche in applicazione di quanto previsto dallart. 6, comma 21, del dPR 318/97, in materia di contributi finalizzati ad assicurare luso ottimale delle risorse scarse da parte degli operatori di telecomunicazioni. Tuttavia, occorre sottolineare come la previsione di unimmediata contribuzione proporzionale al numero di frequenze utilizzate determinerebbe senza dubbio un effetto indesiderabile di aggravio di costo per il nuovo entrante nei confronti degli operatori concorrenti. Alla luce di queste considerazioni, lAutorità ritiene che lestensione al quarto gestore dei medesimi meccanismi di contribuzione finora previsti per gli operatori radiomobili sia condivisibile dal punto di vista concorrenziale quale condizione di simmetria rispetto al passato.
9. Per quanto concerne, invece, lassegnazione a tutti gli operatori esistenti delle frequenze che si renderanno disponibili in futuro, lAutorità ritiene opportuno ribadire la necessità di introdurre, nellambito dello schema in esame, un meccanismo di mercato nel caso di allocazione di risorse scarse, quale ad esempio lassegnazione alloperatore che presenta la migliore offerta secondo un meccanismo di asta. Ciò al fine di incentivare limpiego ottimale di tali risorse.
Infatti, mentre lintroduzione di criteri quali quelli indicati nellart. 8 dello schema appare finalizzata a premiare gli sforzi intrapresi dai gestori nella condivisione dei siti e delle risorse radioelettriche (in termini di ampliamento del roaming), lAutorità, pur condividendo il mantenimento di un tetto massimo allallocazione delle frequenze per ciascun soggetto presente sul mercato, ritiene in via generale preferibile lintroduzione di meccanismi di mercato per lallocazione delle ulteriori frequenze, al fine di garantire che gli operatori più efficienti possano effettivamente ottenere le frequenze addizionali.
10. Su un piano equivalente si pone la necessità di introdurre un meccanismo di mercato per lassegnazione delle licenze per il nuovo servizio mobile con tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service). A questo proposito, lAutorità ritiene auspicabile che, nellambito dello schema in esame, oltre ad essere ribadito il principio che la licenza da assegnare non costituisce un titolo per lo svolgimento del servizio UMTS, venga previsto limpiego di procedure di selezione basate su meccanismi di asta per lassegnazione delle licenze UMTS, al fine di massimizzare il grado di concorrenza che si realizzerà tra gli operatori e di incentivare lefficienza nellimpiego delle frequenze radioelettriche.
11. In conclusione, nel rendere il parere richiesto, lAutorità sottolinea:
a) lessenzialità di riconoscere la diversa condizione strutturale del quarto operatore in relazione ai tempi di ingresso e alla tipologia di frequenze assegnate;
b) la necessità di procedere a una rapida riallocazione delle frequenze in banda 900 MHz che privilegi i servizi che utilizzano le più avanzate tecnologie digitali;
c) lesigenza di garantire al nuovo entrante per un periodo non inferiore a 36 mesi il godimento del diritto di roaming nazionale a condizioni orientate ai costi;
d) la necessità di garantire leffettivo rispetto dei tempi e dei termini delle negoziazioni per la condivisione dei siti, anche attraverso la previsione di un tempestivo intervento dellAutorità di regolamentazione;
e) la necessità di far rispettare il termine del 1° luglio 1999 per lattivazione della portabilità del numero sulle reti mobili;
f) lopportunità di introdurre un meccanismo di mercato per lallocazione delle frequenze che si renderanno disponibili, al fine di incentivarne limpiego efficiente;
g) la previsione in futuro dellintroduzione di meccanismi di mercato per la selezione dei soggetti che potranno offrire i nuovi servizi UMTS.
12. LAutorità auspica una rapida e positiva conclusione della gara per la selezione del quarto operatore radiomobile e confida che le considerazioni suesposte vengano accolte al fine di garantire un riequilibrio delle condizioni di accesso con cui il nuovo soggetto dovrà confrontarsi, e al fine di favorire lo sviluppo di un equilibrato ed effettivo processo concorrenziale nel mercato dei servizi radiomobili.
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IL PRESIDENTE |
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(*) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Deliberazione 9 giugno 1999, Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e ai criteri e modalità per lassegnazione delle frequenze, G.U. n. 139 del 16 giugno 1999. [n.d.r.]
1 Così il testo del Parere in merito allo schema di misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali e allo schema di bando per la selezione dei soggetti idonei a partecipare alla gara di cui al DPCM 7 agosto 1997, del 26 marzo 1998, in Boll. 15/98.