
Roma, 10 luglio 1997
| Presidente del Senato della Repubblica On.le Nicola MANCINO |
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| Presidente della Camera dei Deputati On.le Luciano VIOLANTE |
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| Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Romano PRODI |
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| Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni On.le Antonio MACCANICO |
LAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nellesercizio dei propri compiti istituzionali, intende segnalare ai sensi dellart. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, lart. 2, comma 19-bis del disegno di legge "Istituzione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo", attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati.
Tale comma emenda il testo dellarticolo relativo al divieto di posizioni dominanti del disegno di legge così come approvato dal Senato della Repubblica il 22 maggio 1997 e appare finalizzato a rendere possibile lattuazione di un accordo per la creazione di una "piattaforma digitale" unica che Rai Spa e Stet Spa porrebbero in essere con Mediaset Spa e Canal Plus Sa, attraverso una partecipazione al capitale di Telepiù Srl, accordo che porterebbe le imprese partecipanti a detenere quote di mercato superiori ai limiti antitrust stabiliti dal suddetto disegno di legge.
LAutorità osserva preliminarmente che laccordo in oggetto, attuato mediante una compartecipazione azionaria al capitale di una stessa società da parte di più soggetti, non può che avere come effetto quello di stabilire fra questi ultimi una unitarietà di intenti nella gestione complessiva della controllata. Conseguentemente, esso interesserà non solo aspetti tecnologici ma anche aspetti organizzativo-commerciali, quali la gestione in comune della clientela e della programmazione dei palinsesti televisivi.
A tale riguardo, lAutorità ritiene che un accordo tecnologico mirante a definire una infrastruttura integrata di diffusione del segnale e standard di accesso unificati per i servizi di televisione a pagamento possa rappresentare un importante progetto innovativo funzionale a un più veloce sviluppo del relativo mercato. Se, tuttavia, lattuazione di tale progetto avviene attraverso la partecipazione a ununica società dei principali operatori televisivi nazionali generalisti e tematici e delloperatore pubblico di telecomunicazioni, estendendosi da una integrazione a fini tecnologici a una integrazione a fini commerciali, ciò non può che determinare gravi distorsioni concorrenziali, inducendo un effetto di chiusura del nascente mercato dellemittenza televisiva a pagamento.
In particolare laccordo così come configurato fa emergere immediate preoccupazioni per gli effetti orizzontali che escludono la possibilità di concorrenza fra le imprese partecipanti già nella fase di sviluppo del mercato. Esse, infatti, pur avvalendosi di ununica infrastruttura tecnologica e di standard di accesso unificati, ben potrebbero operare autonomamente nella gestione commerciale della propria attività nel nascente mercato della televisione digitale a pagamento. Questo è particolarmente vero per i grandi operatori dellemittenza via etere.
LAutorità, peraltro, osserva che i rilevanti vantaggi competitivi già posseduti, in diversa forma e misura, dai soggetti interessati allaccordo, quali la consolidata posizione di mercato, il rapporto privilegiato con lutenza, il controllo pressoché esclusivo di input essenziali quali i diritti televisivi relativi ai principali eventi sportivi, sono il presupposto, laddove si verificasse lipotesi di una gestione unitaria tanto della clientela quanto dei contenuti televisivi, per la creazione di ulteriori barriere allentrata in un mercato già di per sé difficilmente contendibile.
A tale riguardo, giova ricordare come la Commissione U.E. abbia considerato in numerose occasioni non ammissibili analoghi accordi nei mercati dei servizi per la televisione a pagamento, posti in essere da soggetti in posizione dominante o di monopolio nei contigui mercati delle telecomunicazioni, dellemittenza televisiva non a pagamento o della produzione televisiva. In particolare la Commissione ha affermato che nei casi di creazione e gestione di una infrastruttura comune fra operatori in posizione dominante, sarebbe ostacolata uneffettiva concorrenza e messo in discussione il conseguimento del progresso tecnico ed economico al quale astrattamente gli accordi sono finalizzati ( fra le decisioni della Commissione U.E., si ricordano i casi n. IV/M.469 MSG Media Service; n. IV/M.553 RTL/Veronica/Endemol; n. IV/M.709 Telefònica/Canal Plus/Cablevision)
Già nella segnalazione in merito ai Disegni di Legge sulla Istituzione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo e sulla Disciplina del sistema delle comunicazioni, inviata nellagosto del 1996 ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, lAutorità aveva sottolineato come il sistema delle comunicazioni italiano necessiti di crescere in uno spazio fortemente competitivo, in un quadro in cui il principio di tutela della concorrenza ed il principio del pluralismo informativo assumono, in maniera complementare, un ruolo fondamentale.
Nel momento in cui il Parlamento si accinge a varare una importante riforma complessiva del sistema delle comunicazioni finalizzata ad uno sviluppo concorrenziale dei mercati, la deroga proposta, in quanto permetta laccordo fra Rai Spa, Stet Spa, Mediaset Spa e Canal Plus S.A nei termini descritti di una compartecipazione azionaria in ununica società, crea i presupposti per la precoce costituzione di una posizione dominante, nonché un impedimento sostanziale a uneffettiva concorrenza nel mercato dei servizi televisivi digitali a pagamento, nuova frontiera di sviluppo del settore delle comunicazioni.
In conclusione, lAutorità ritiene che lart. 2, comma 19-bis del disegno di legge in discussione, finalizzato a consentire la partecipazione a una società unica di tutti i principali operatori del mercato, oltre a non apparire indispensabile alla ricerca di standard tecnologici unitari che favoriscano lo sviluppo di settore, sia suscettibile di falsare gli assetti futuri del nascente mercato dei servizi radiotelevisivi digitali a pagamento, prefigurandone addirittura una struttura monopolistica, in contrasto con i principi di tutela della concorrenza presenti nellordinamento comunitario e nazionale.
| IL PRESIDENTE Giuliano Amato |
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